Il Rapporto 2003 sullo stato della legislazione prende in considerazione, per la prima volta, dati e iniziative riferibili esclusivamente all’anno solare. Questo elemento favorirà, negli anni futuri, una migliore comparazione delle rilevazioni. Per il resto, l’edizione di quest’anno, per la parte relativa alle tendenze della legislazione regionale e, in particolare, per il capitolo sul riordino normativo e sulla qualità della legislazione, conserva l’impostazione del Rapporto 2002. L’indagine che segue si basa, infatti, sulle risposte ad un apposito questionario, elaborato dal Servizio studi della Camera dei deputati e inviato ai consigli regionali.
Come per il precedente Rapporto, le risposte (alle 14 domande) privilegiano, rispetto agli argomenti trattati, tre aspetti particolari. Il primo, relativo al riordino normativo, mette in evidenza gli interventi diretti a ripulire l’ordinamento di una serie di leggi inutili o implicitamente abrogate, mediante il ricorso a leggi di semplificazione normativa e/o allo strumento dell’abrogazione in singole leggi di riordino della materia. Quanto a questo aspetto, la rilevazione del 2003 è integrata con alcuni dati relativi alla tipologia delle abrogazioni differite di leggi o parti di leggi, comprese quelle differite a data certa o condizionate al verificarsi di un evento. Il secondo aspetto riguarda il coordinamento della legislazione e dà conto dello stato di elaborazione di testi unici e/o di leggi organiche. Infine, il terzo aspetto, dedicato alla qualità dei testi normativi, sottolinea gli strumenti diretti a migliorarne sia la qualità formale che la qualità sostanziale, che si sono rivelati particolarmente efficaci e utili (è il caso della Lombardia) per l’individuazione e la risoluzione di problemi di sistematica, coerenza, comprensibilità e chiarezza dei testi legislativi.
La situazione che emerge dalla rilevazione registra una sempre maggiore diffusione e realizzazione degli obiettivi della semplificazione, del coordinamento e della qualità della legislazione. Obiettivi che diventano, in quasi tutte le regioni, anche prescrizioni statutarie evidenziate, in modo dettagliato, nel capitolo 3 al quale si rinvia per l’analisi completa dei dati.
Le regioni forniscono, inoltre, anche una serie di dati quantitativi, sia per le leggi che per i regolamenti, relativi al saldo (calcolato in articoli) tra disposizioni abrogate e disposizioni introdotte e alla stima tra leggi emanate nel 2003, leggi abrogate nello stesso periodo e numero delle leggi totali vigenti (tabelle 1, 2 e 3). Anche i dati riportati, in particolare, nella tabella 1, mettono in evidenza l’impegno al consolidamento di un ordinamento più snello, soprattutto in quelle regioni (Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Umbria) dove si registra un saldo negativo tra disposizioni di leggi introdotte e disposizioni abrogate, e in quelle (Abruzzo, Emilia-Romagna, province autonome di Bolzano e Trento, Valle d’Aosta) dove si rileva una quasi o, comunque, consistente vicinanza dei dati relativi alla produzione con quelli inerenti al riordino. Inoltre, anche nelle regioni, dove è superiore il risultato delle norme introdotte, il dato deve essere letto, comunque, con cautela perché, spesso, con un solo articolo possono essere introdotti interi capi e addirittura con un semplice comma numerosi articoli, quindi, somme e sottrazioni potrebbero non fotografare fedelmente il fenomeno considerato (tabelle 1, 2 e 3). Esistono ancora ordinamenti che registrano un numero elevato di leggi vigenti, con regioni che superano, le 2.000 unità (Abruzzo) e le 1000 unità (Piemonte e Umbria). Lo stesso dato si registra anche in due regioni speciali (Sardegna e Friuli-Venezia Giulia) e si “giustifica”, in parte, per essere “nate” prima di quelle ordinarie, in parte, per non essere mai intervenute (è il caso della Sardegna) con provvedimenti di “disboscamento”. Gli altri dati si attestano intorno alle 600-800 e più leggi vigenti. I dati forniti (Tabella 3) assumono, però, un valore diverso se comparato all’intera produzione legislativa che, spesso, consta di un elevato numero di atti legislativi. In molte regioni, infatti, il “decongestionamento” è visibile proprio da tale raffronto. Così in Basilicata (1585 leggi approvate e 690 leggi vigenti), Emilia-Romagna (1439 leggi approvate di cui 627 vigenti), Friuli-Venezia Giulia (2041 leggi approvate di cui 1279 vigenti), Lombardia (1890 leggi approvate di cui 872 leggi vigenti), provincia autonoma di Trento (1137 leggi di cui 408 vigenti) e Valle d’Aosta (2588 leggi vigenti di cui 878 vigenti).
Infine, un dato confortante è il sostanziale abbattimento della produzione legislativa, con circa 300 leggi totali in meno. Soprattutto per alcune regioni la diminuzione è costante. In particolare, si arriva, nel 2003, a 137 leggi in meno in Abruzzo, a circa un terzo in Valle d’Aosta e a circa la metà in Toscana (tabella 4). La diminuzione della produzione legislativa sicuramente si giustifica anche con l’incremento della produzione regolamentare. Il dato più rilevante risulta quello del Friuli-Venezia Giulia che, comunque, da sempre ha fatto ricorso a tale fonte, con 1168 articoli di regolamento e 376 articoli di legge approvati nel periodo. La medesima conclusione vale per le province autonome di Bolzano e Trento, dove il numero di nuovi articoli di regolamento supera quello delle disposizioni di nuove leggi (rispettivamente, 467/263 e 384/267). Ma anche tra le regioni ordinarie si registra, rispetto al passato, un aumento della fonte “secondaria”. In alcune regioni, infatti, il totale degli articoli dei regolamenti risulta superiore alla metà di quello relativo agli articoli delle leggi (Lombardia, Toscana e Basilicata), ma anche quello dell’Umbria e del Piemonte non è un dato trascurabile (tabelle 1 e 2). Per un’analisi più dettagliata sull’incremento della produzione regolamentare si rinvia al capitolo 4.

NOTE

(1) La regione ha, comunque, aggiornato la ricognizione, già effettuata nel 1999, sulle leggi vigenti ma “non operanti”, secondo diversi criteri dati, ed ha censito circa 600 leggi che, previa opportuna verifica da parte dell’esecutivo, potrebbero essere abrogate.

Tratto da
Rapporto sulla legislazione 2003
1. RIORDINO NORMATIVO E QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE (Aida G. Arabia)

Menu

Contenuti