a cura di Antonino Iacoviello

 

Il progressivo ampliamento degli ambiti materiali affidati alla competenza delle Regioni e delle Province autonome ha comportato un aumento dei casi in cui queste concorrono all’attuazione ed all’esecuzione degli atti dell’Unione europea.

Contestualmente, la revisione dei trattati europei, cui ha dato luogo il Trattato di Lisbona (2007/2009), ha reso necessario il potenziamento del contributo regionale alla definizione della posizione nazionale da sostenere a livello europeo nella fase di formazione degli atti dell’Unione europea.

Tale tendenza è stata favorita dal progressivo riconoscimento dei livelli di governo sub statale a livello europeo.

Dopo una prima fase di sostanziale indifferenza, nel corso del processo di integrazione si sono create progressivamente le condizioni per il coinvolgimento delle autonomie territoriali, e particolarmente delle regioni, nella governance dell’Unione. In particolare, il Trattato di Lisbona, valorizzando le esperienze precedenti, ha introdotto un riferimento diretto ai parlamenti regionali; ne consegue un riconoscimento del ruolo delle regioni nel processo decisionale.

A livello interno, ciascuno Stato membro disciplina gli strumenti e le procedure per il coinvolgimento regionale nel processo decisionale europeo, tenendo conto delle specificità del proprio ordinamento.

Nel caso italiano, l’articolo 117 comma 5 della Costituzione, nel testo novellato dalla riforma del 2001, prevede espressamente che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e provvedono all’attuazione ed esecuzione degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme stabilite da leggi dello Stato.

I rapporti delle Regioni italiane con l’Unione europea sono disciplinati dalla legge 5 giungo 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3”, e dalla legge 24 dicembre 2012 n. 234 (successiva al Trattato di Lisbona), recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”.

La prima, disciplina la partecipazione c.d. diretta delle Regioni all’elaborazione del diritto europeo.

La seconda, disciplina sia le modalità di partecipazione delle Regioni alla formazione della posizione nazionale da sostenere a livello europeo nell’ambito della fase ascendente del processo decisionale, sia le procedure per la partecipazione regionale all’attuazione del diritto europeo.

Le Regioni e le Province autonome, nei limiti consentiti dalla Costituzione e dalle leggi sopra richiamate, hanno delineato modelli organizzativi e procedurali interni.

Il sistema delineato dal complesso delle leggi nazionali e regionali ha favorito l’implementazione del contributo regionale alla formazione ed all’attuazione del diritto europeo.

Il monitoraggio delle esperienze regionali, avviato ormai da diversi anni, ha ad oggetto gli atti e gli strumenti di partecipazione regionale alla formazione ed all’attuazione delle politiche e della normativa europea, gli atti di programmazione europei, nazionali e regionali, gli atti e i documenti delle istituzioni europee e nazionali di interesse regionale.

 

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