In quasi tutte le regioni, a norma dello Statuto (e dei regolamenti interni), il procedimento legislativo è preceduto da una preventiva attività informativa (consultazioni, audizioni, indagini conoscitive). Quasi tutte le procedure informative sono esterne al procedimento legislativo.
Più nei dettagli, in Abruzzo, per alcune leggi regionali si svolgono, presso le Commissioni consiliari, procedure informative che precedono l’approvazione del progetto di legge in Commissione. In genere sono consultati soggetti istituzionali o rappresentanti di categoria portatori degli interessi oggetto del progetto di legge.
In Basilicata, il procedimento legislativo regionale implica frequentemente una preventiva attività informativa attraverso consultazioni o audizioni con soggetti che gli organi regionali, nella loro discrezionalità, decidono di consultare. Tuttavia esiste un caso in cui l’audizione è obbligatoria. Infatti, l’art. 41 dello Statuto prevede che ogni organizzazione sociale o ente ha diritto di far pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal regolamento, osservazioni e proposte sui progetti di legge presentati al Consiglio medesimo. Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla Commissione competente e di esse è fatta adeguata menzione nella relazione al Consiglio. Su richiesta di almeno due gruppi consiliari o di ¼ dei componenti, la Commissione prima di riferire sul progetto procede alla audizione delle organizzazioni sociali o degli enti che si siano avvalsi del diritto di presentare osservazioni o proposte.
In Calabria, il regolamento interno del Consiglio regionale prevede che le Commissioni consiliari possono avviare indagini conoscitive, sulla base di un preliminare documento che definisca l’ambito e gli obiettivi conoscitivi dell’indagine e individui il programma e gli strumenti. In tali casi le Commissioni possono avvalersi di esperti, ricorrere a ricognizioni fuori sede, ascoltare estranei, acquisire consulenze. La Commissione riferisce con apposito documento al Consiglio, avanzando eventuali proposte. Il regolamento disciplina anche le richieste di consultazioni avanzate dagli enti locali, delle organizzazioni dei lavoratori e delle promozioni sociali, nonché le audizioni disposte dalle Commissioni ( ).
In Campania, il procedimento legislativo, a norma dell’art. 40 dello Statuto e dell’art. 55 del regolamento interno, è preceduto da un’intensa attività di consultazione e di audizione degli enti e delle organizzazioni interessate. Le interrogazioni degli enti locali sono presentate al Presidente del Consiglio regionale che le trasmette alle Commissioni consiliari competenti. Queste ultime possono, inoltre, disporre e programmare (d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale) indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività legislative (consultando esperti, rappresentanti sindacali e delle categorie economiche e sociali).
In Emilia-Romagna, si richiama quanto già evidenziato nel Rapporto 2001, sull’art. 17 dello Statuto e sugli artt. 25 e 26 del regolamento interno che prevedono la possibilità per le Commissioni consiliari di consultare le rappresentanze della società civile e di procedere a pubbliche udienze conoscitive per leggi e atti amministrativi ritenuti rilevanti. Anche per il periodo considerato si sono svolte diverse udienze conoscitive in relazione alle leggi approvate ( ).
In Friuli-Venezia Giulia, per un gran numero di leggi regionali si è proceduto, nel corso dell’iter dei lavori consiliari, con audizioni e consultazioni con le parti interessate (enti, tecnici, parti sociali, associazioni, ecc.). Anche la presentazione dei disegni di legge della Giunta sono spesso preceduti da incontri con le parti interessate. Le consultazioni previste espressamente nell’iter di formazione delle leggi regionali riguardano la Conferenza delle autonomie locali (l.r. n. 15 del 2001) per specifiche materie.
In Lombardia, l’approvazione di una serie di leggi regionali ( ) è stata preceduta da procedure informative (audizioni) esterne al procedimento legislativo con gli Enti locali, l’ANCI, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, ambientalisti, di volontariato, dei consumatori e degli utenti e aziende di trasporto, le associazioni e le federazioni sportive, nonché consultazioni territoriali. Numerose consultazioni sono state effettuate anche in sede di discussione del Piano socio - sanitario regionale 2002-2004 (atto non legislativo). Per l’approvazione delle leggi regionali nn. 32, 33 e 34 del 2002 sono stati consultati i soggetti firmatari del patto per lo Sviluppo.
Nella regione Marche, si conferma quanto evidenziato nel Rapporto 2001. Le Commissioni consiliari, ai sensi del secondo comma, dell’art. 65 del regolamento interno del Consiglio regionale, inviano le proposte di legge di interesse generale agli enti locali, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi e alle altre formazioni sociali al fine di esprimere pareri e proposte. La Commissione competente indica le altre formazioni sociali alle quali le proposte di legge di interesse generale devono essere inviate. Le Commissioni consiliari, ai sensi del dell’art. 65, comma 5, del regolamento interno del Consiglio regionale, possono procedere con le modalità di cui all’art. 105 del medesimo regolamento, alla consultazione di enti locali, sindacati, altre organizzazioni sociali e singoli cittadini.
In Piemonte, quasi tutti i progetti di legge vengono sottoposti alla consultazione di enti ed organismi rappresentativi a livello regionale ed a vario titolo interessati al provvedimento in esame. Le memorie presentate da tali soggetti sono sintetizzate dagli uffici dei Settori Commissioni legislative e collocate in testi a fronte con la proposta di riferimento. Tali documenti sono sempre utilizzati in fase istruttoria.
Nella provincia autonoma di Bolzano, la previsione di audizioni da parte delle Commissioni legislative è contenuta nell’art. 44, comma 1, del regolamento interno del Consiglio provinciale. La richiesta di audizioni nell’ambito del procedimento legislativo, da parte di componenti delle Commissioni o da gruppi di interesse, deve essere deliberata a maggioranza dalle Commissioni legislative ( ).
Nella provincia autonoma di Trento, le procedure di consultazione, svolte non solo in occasione dell’esame di disegni di legge ma anche su altre tematiche, sempre di competenza delle Commissioni, sono sempre molto elevate ( ). In aggiunta alle organizzazioni sindacali, sociali, enti pubblici, gruppi di cittadini, ecc., le Commissioni sentono regolarmente i componenti dell’esecutivo competenti per materia, nonché i vertici della burocrazia locale. Del procedimento legislativo le procedure informative costituiscono parte integrante per consuetudine, tanto che sono pochissimi i disegni di legge licenziati dalle Commissioni senza che sugli stessi non sia organizzata una sessione di consultazioni. La possibilità di effettuare consultazioni è disciplinata da una specifica norma del regolamento interno che fa riferimento all’attività e ai poteri generali delle Commissioni e che, quindi, ha una portata più ampia dell’applicazione al solo procedimento legislativo.
In Sardegna, in 6 casi (rispetto alle 26 leggi approvate) vi sono state audizioni nel corso dell’istruttoria da parte delle Commissioni; l’audizione è prevista dal Regolamento consiliare ed è prassi ricorrente almeno per i progetti di legge più rilevanti. Sono stati sentiti: amministratori locali, organizzazioni sindacali ed imprenditoriali; esponenti delle Università regionali; comitati di amministratori e di cittadini.
In Sicilia, lo Statuto speciale, all’art. 12, comma 2, prevede che “i progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell’Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali”. Specifiche disposizioni sono anche dettate dal regolamento interno che individua i soggetti destinatari di tali norme: rappresentanze regionali delle organizzazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli organi professionali, tecnici dell’amministrazione o degli enti controllati, professori universitari ed esperti sulle materie in esame ( ). Va segnalato, inoltre, che la convocazione dei membri del Governo, dei rappresentanti di organi tecnici o di altri soggetti è stata disposta anche nella fase successiva all’emanazione delle leggi ( ).
In Toscana, le proposte di legge sono di regola soggette ad una consultazione delle forze sociali, economiche e delle associazioni o gruppi interessati all’attuazione degli interventi o beneficiari di servizi o contributi. Ciò avviene con maggior ampiezza per le proposte di legge dirette a disciplinare un intero settore di competenza regionale che sono di iniziativa della Giunta regionale. In particolare, la trattazione della proposta concernente il Testo unico in materia di istruzione, formazione professionale e lavoro è stata preceduta da un ampio coinvolgimento di enti, soggetti pubblici e privati che si sono espressi formalmente nel merito del testo in discussione. Il relatore o la Commissione possono o meno recepire i suggerimenti o le proposte emendative pervenute dai soggetti consultati, ma non sussiste obbligo di pronunciarsi a favore o contro pareri o emendamenti fatti giungere alla Commissione durante la fase di consultazione. Per quanto attiene al rapporto con gli enti locali, il Consiglio delle autonomie locali (istituito già dal 1998) esprime parere su tutte le proposte di legge, garantendo formalmente la massima partecipazione degli enti locali al procedimento legislativo. Infine, l’approvazione della l.r. n. 5 del 2002 ha introdotto nel Consiglio regionale della Toscana una disciplina delle attività dei gruppi di pressione che costituisce un esempio innovativo sul rapporto tra le istituzioni rappresentative e la società civile. Con le disposizioni approvate si consente un incremento reale della possibilità di conoscere l’attività consiliare e di influire sulle decisioni che incidono sui cittadini prima che vengano formalizzate. Si prevede, infatti, un registro per l’accreditamento dei gruppi di interesse (associazioni rappresentative di categorie economiche, sociali e del terzo settore). I gruppi iscritti hanno diritto a presentare proposte, ad acquisire documenti, ma anche a “seguire per via telematica le sedute delle Commissioni consiliari di loro specifico interesse”.
L’Umbria, riferisce che per l’approvazione delle leggi da parte del Consiglio regionale viene redatta una ceck-list standardizzata di analisi tecnico-normativa e vengono acquisiti tutti gli elementi utili per l’istruttoria anche attraverso forme di consultazione pubblica dei soggetti interessati.
Anche in Veneto sono previste (art. 22 dello Statuto e art. 21 del regolamento consiliare) e praticate forme di consultazione delle parti sociali durante l’istruttoria dei progetti di legge o di atti amministrativi da parte delle Commissioni consiliari. Spesso si rinnovano, in attuazione del principio di concertazione, anche consultazioni già effettuate dalla Giunta regionale. Inoltre, soprattutto nei settori sanità e agricoltura, si è proceduto a consultazioni anche in sede di espressione di pareri alla Giunta regionale.

Tratto da

Rapporto sulla legislazione 2002

1. RIORDINO NORMATIVO E QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE  (Aida Giulia Arabia)


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