Molte leggi regionali prevedono “formule” per consentire il controllo e il monitoraggio degli effetti da esse prodotti.
In alcune regioni (Basilicata e Calabria), le leggi regionali di maggiore rilevanza prevedono forme di monitoraggio e di valutazione finalizzate alla revisione della disciplina attraverso l’istituzione di specifici organismi denominati osservatori o nuclei di valutazioni. In particolare, in Calabria, la l.r. n. 34 del 2002, sul riordino delle funzioni amministrative regionali e locali, ha previsto l’istituzione dell’Osservatorio sulla riforma amministrativa e monitoraggio.
In Emilia-Romagna, già da tempo, è avvertita l’esigenza di inserire nei testi normativi specifiche “clausole valutative” concernenti analisi del processo di attuazione e analisi di impatto ( ).
Anche in Liguria, si riscontrano alcuni esempi di forme di monitoraggio nella l.r. 7 gennaio 2002 n. 4, relativa agli interventi in favore dello sviluppo delle attività universitarie, dove è previsto che la Giunta regionale riferisca, annualmente, al Consiglio sullo stato di avanzamento degli interventi previsti e nella l.r. 5 febbraio 2002, n. 6, recante norme per lo sviluppo degli impianti per attività sportive e fisico motorie, dove è previsto che la Giunta regionale presenti annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sulla attività svolta comprensiva dell’andamento delle funzioni delegate.
In Lombardia, la l.r. n. 1 del 2002 prevede lo sviluppo di un sistema di monitoraggio per la raccolta, elaborazione ed archiviazione di dati relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, finalizzato alla verifica del livello di efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati. I dati di monitoraggio sono utilizzati dalla regione e dagli enti locali a supporto dello sviluppo e della programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale di rispettiva competenza e per la valutazione e il controllo delle attività svolte dai soggetti gestori.
In Piemonte, 8 leggi prevedono informative, relazioni su applicazione o monitoraggio (l.r. n. 30 del 2001, in materia di adozioni e affidamenti familiari; l.r. n. 13 del 2001, concernente conferimenti in conto capitale per società partecipate; l.r. n. 19 del 2001, relativa alle attività svolte da ARES Piemonte; l.r. n. 5 del 2002, in tema di determinazioni delle Commissioni provinciali espropri; nonché altre leggi che dettano disposizioni in campo energetico, in materia di rifiuti, di tutela del patrimonio delle associazioni sportive storiche, di medicine non convenzionali).
In Puglia, in via generale le leggi organiche prevedono al proprio interno controlli sulla fase di attuazione. In particolare, la legge in materia di formazione professionale prevede forme di rilevamento e di monitoraggio dei processi e dei risultati, nonché la redazione di un Rapporto annuale sullo stato del sistema formativo che, valutando i risultati conseguiti ed indicando il grado di raggiungimento degli obiettivi, consenta la predisposizione di eventuali rimedi e correttivi.
In Sardegna, alcune leggi regionali parlano di monitoraggio. In particolare, la legge finanziaria, per l’anno 2002, prevede numerosi casi di monitoraggio al fine di verificare l’andamento della spesa di fondi (in particolare, di fondi di rotazione o di fondi depositati presso aziende di credito); di verifica dell’utilizzo di trasferimenti finanziari a favore di enti locali, ecc. Dispone, inoltre, la presentazione di una serie di disegni di legge di semplificazione delle procedure, in particolare di quelle di spesa. Infine, la l.r. n. 22 del 2002 prevede sia allegato alla proposta di bilancio lo “stato di attuazione e la gestione” del fondo unico. Si tratta di un fondo in cui vengono raccolte le risorse assegnate dallo Stato relative alle leggi statali di incentivi e sostegni alle imprese antecedenti al d.lgs. n. 112 del 1998. La legge regola la materia in modo sommario e indiretto; pertanto, il controllo dovrebbe assicurare una verifica dell’effettiva destinazione ed utilizzo dei fondi.
Anche in Sicilia, numerose leggi prevedono il monitoraggio o il controllo delle disposizioni normative vigenti ( ).
In Toscana, l’inserimento di clausole valutative o, comunque, di formule per consentire di monitorare gli effetti della legge è fortemente sostenuto dalla struttura tecnica di assistenza alle Commissioni consiliari, ma non è ancora così frequente come sarebbe auspicabile ( ).
In Umbria, in taluni casi è prevista la presentazione da parte della Giunta al Consiglio di una relazione sullo stato di attuazione della legge. A titolo di esempio, si segnala il caso della l.r. n. 12/2002.
In Veneto, numerose leggi prevedono relazioni sullo stato di attuazione. In particolare, nel 2002, è da segnalare quella sullo stato di attuazione del decentramento amministrativo, presentata e discussa in Commissione consiliare. La regione riferisce, inoltre, della costituzione di un apposito gruppo di lavoro sulla valutazione delle politiche regionali che, nel corso di un seminario, ha illustrato i risultati dell’analisi di tutte le leggi regionali che prevedono relazioni al Consiglio e ne ha evidenziato caratteristiche e modalità, al fine di intervenire con proposte operative per migliorarne l’efficacia.

Tratto da

Rapporto sulla legislazione 2002

1. RIORDINO NORMATIVO E QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE  (Aida Giulia Arabia)

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