La regione Abruzzo non ha adottato alcun provvedimento ad hoc per snellire e riordinare il sistema normativo. Sono, comunque, entrate in vigore 6 leggi regionali che contengono norme abrogative. Per quanto riguarda l’abrogazione di leggi regionali, ne sono state abrogate due integralmente (l.r. n. 3 del 1984 e la l.r. n. 9 del 1979); la l.r. n. 58 del 1998 è stata abrogata con una abrogazione innominata per le disposizioni che risultano in contrasto con la l.r. 53/2001. Sono, inoltre, stati abrogati 2 articoli (artt. 6 e 7 della l.r. n. 54 del 2001) ed 1 comma (comma 1 dell’art 1 della l.r. n. 30del 1998). Nell’anno 2002 sono stati abrogati 4 commi (commi 2 - 5) dell’art. 37 della l.r. n. 7 del 2002 e 2 articoli (artt. 5 e 6 della l.r. n. 57 del 2001).
La regione Calabria è intervenuta nell’opera di disboscamento e di riordino normativo mediante leggi di riordino settoriale o in sede di parziale riordino della materia. In totale sono state esplicitamente abrogate 13 leggi (per un totale di 204 articoli). E’ in corso (presso il Consiglio regionale) il riordino normativo in materia di personale.
Anche la Campania ha fatto ricorso all’abrogazione esplicita di leggi in sede di normativa di settore e di leggi finanziarie. In particolare, in materia urbanistica con la l.r. n. 19 del 2001 e in materia di tutela degli animali e di prevenzione del randagismo con l.r. n. 16 dello stesso anno.
Il medesimo impegno si rileva nella regione Marche dove è stata emanata la l.r. 15 ottobre 2001, n. 20, che ha riordinato la materia relativa all’organizzazione e al personale della regione. La legge ha abrogato 50 leggi regionali (per un totale di 654 articoli) e 4 regolamenti (per un totale di 29 articoli ) che contenevano disposizioni prive di efficacia o superate. Le abrogazioni hanno prodotto la deregolazione del settore (si v. par. 1.6).
Nella provincia autonoma di Trento, sono state abrogate per intero 18 leggi provinciali; altre 7 sono state formalmente abrogate nello stesso periodo, ma l’effetto abrogativo è stato fatto decorrere da fatti (es.: l’emanazione di un regolamento) non ancora verificatisi.
In Piemonte, sono state abrogate due leggi (edilizia pubblica e estinzione mutui) peraltro sostituite da due nuove, sono state abrogate altre 10 leggi per il riordino del settore energia e del settore rifiuti (con l’emanazione di due leggi organiche) ed è stato approvato il Testo unico delle leggi sui tartufi che abroga due precedenti leggi in materia. Sono, inoltre, state abrogate altre leggi in occasione di approvazione di norme di parziale riordino della materia (professioni turistiche, trattamento indennitario dei consiglieri, determinazione canoni edilizia pubblica e artigianato).
In Toscana, sono state approvate alcune leggi di riordino intersettoriale e settoriale di grande rilevanza. Più nel dettaglio, la l.r. n. 32 del 2002 (Testo unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) che ha modificato tutta la disciplina previgente nelle diverse materie, ha operato una forte delegificazione di interi ambiti di normativa rimandando ad un regolamento unico la definizione della maggior parte delle disposizioni di dettaglio e ha previsto, infine, l’abrogazione di 14 leggi previgenti; la l.r. n. 22 del 2002 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del comitato regionale per le comunicazioni) che ha unificato diverse leggi dettando una nuova disciplina di attuazione della l. n. 150 del 2000; la l.r. n. 36 del 2001 (Ordinamento contabile della regione Toscana) che ha dato attuazione ai principi della legislazione statale operando anche una drastica delegificazione attraverso il regolamento attuativo (n. 61 del 2001) ed ha portato all’abrogazione di 17 leggi; la l.r. n. 40 del 2001 (Disposizioni di riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative di comuni); la l.r. n. 34 del 2001 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale); la l.r. n. 58 del 2001 per la parte concernente la materia del servizio farmaceutico; la l.r. n. 64 del 2001 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla l.r. 1 dicembre 1998 n. 88), che contiene un ampio rinvio al regolamento attuativo (n. 28 del 2002). La regione sottolinea, per concludere, che l’attività normativa nel suo complesso ha avuto un andamento non eccessivo nella quantità, ma sicuramente positivo, sia rispetto al profilo della definizione di normative esaustive di settore, sia rispetto alla riduzione del numero degli atti normativi.

Tratto da

Rapporto sulla legislazione 2002

1. RIORDINO NORMATIVO E QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE  (Aida Giulia Arabia)


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