L’esigenza del riordino complessivo del sistema normativo è sentita anche dalle regioni che non hanno formalmente redatto Testi unici. In quasi tutte le regioni, infatti, sono previste particolari procedure per l’emanazione futura di tali atti.
In Basilicata, il gruppo di lavoro interdipartimentale, richiamato nel paragrafo precedente, ha appena iniziato, con la relativa formazione e sperimentazione, a discutere sulla predisposizione di schemi per l’emanazione di Testi unici e leggi organiche.
In Emilia-Romagna, come evidenziato anche nel Rapporto 2001, più che di Testi unici, si preferisce usare il termine di leggi organiche che recano la disciplina di interi settori con contemporanea abrogazione esplicita delle diverse leggi che disciplinavano i settori stessi. Nel periodo considerato sono state approvate le due leggi organiche segnalate nel paragrafo precedente. Per l’approvazione di tali leggi è stata adottata la procedura ordinaria ( ).
In Friuli-Venezia Giulia, risulta un solo Testo unico di natura compilativa e concerne la materia dell’urbanistica. È stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione con finalità meramente informative. Gli altri provvedimenti di riordino recano la denominazione di “legge organica” e sono stati adottati con legge regionale.
In Liguria, il Testo unico in materia di artigianato, l’unico presentato nel periodo di riferimento, è un disegno di legge, e come tale è di iniziativa della Giunta regionale( ).
In Sardegna, i Testi unici conoscitivi predisposti nell’ambito del progetto TESEO (collaborazione fra regione e Formez) sono stati divulgati dal Formez e riguardano le materie agricoltura, ambiente, artigianato, industria, lavori pubblici, turismo. La loro predisposizione ha, però, evidenziato la necessità di modificare le normative vigenti rispetto al profilo della semplificazione dei procedimenti e rispetto al profilo dell’adeguamento alle normative della Comunità europea. Limitando le innovazioni principalmente a questi due aspetti, la Giunta ha già presentato un disegno di Testo unico in materia di artigianato e altri (in materia di turismo e di ambiente) sono in fase avanzata di elaborazione. Sono, inoltre, stati presentati una proposta di legge che ha ad oggetto un Testo unico in materia di sostegno alle attività produttive, il cui esame è stato abbinato a un disegno di legge limitato però agli interventi per l’industria. Ne è stato già avviato l’esame in Commissione. In tutti questi casi, trattandosi di testi nuovi, anche se volti a riordinare e sistemare in un unico testo la normativa vigente, si segue la normale procedura di esame dei progetti di legge. Un più stretto raccordo fra uffici di Giunta e Consiglio ne renderebbe forse più agile l’istruttoria in Consiglio. A tutt’oggi in nessuna materia esiste un Testo unico esaustivo della disciplina regionale del settore. Ha avuto un effetto di riordino, nel periodo interessato, la l.r. n. 1 del 2002, la quale ridisciplina e adegua alla normativa CE tutte le disposizioni regionali in materia di sostegno all’imprenditoria giovanile (analogamente a quanto fatto in precedenza dalla l.r. n. 21 del 2000, per la parte relativa agli interventi in agricoltura).
In Toscana, i Testi unici, nella prassi del Consiglio regionale, appartengono solo alla categoria di testi innovativi che riordinano un’intera materia o settore. Non è mai stata sperimentata la via di testi compilativi, né si ritiene di ricorrervi in futuro. La procedura seguita per la predisposizione è quella dei gruppi di lavoro interdipartimentali presso la Giunta (anche con l’apporto di funzionari del Consiglio) secondo le disposizioni contenute dalla decisione della Giunta regionale n. 6 del 12 novembre 2001. Per concludere, sicuramente si può affermare che una buona parte della legislazione vigente appartenga alla tipologia dei Testi unici o delle leggi organiche approvati negli ultimi anni ( ). La Giunta regionale ha costituito alcuni gruppi di lavoro per l’elaborazione di Testi unici in materia di artigianato, agricoltura, lavori pubblici, pesca ed assistenza sociale.
Altre regioni rilevano, nel periodo di riferimento, la mancata adozione di Testi unici. Si tratta, in particolare dell’Abruzzo ( ), della Lombardia, delle Marche, del Molise, della provincia autonoma di Trento, della Valle d’Aosta.
Precisa, comunque, la Lombardia che con il Programma annuale di semplificazione e delegificazione 2001 adottato in base all’art. 2 della l.r. n. 2 del 2000, è stata adottata la procedura di predisposizione dei Testi unici. Al fine di realizzare un obiettivo di riordino normativo e di innovazione, è stato concordato, fra Giunta e Consiglio, un percorso procedurale agevolato che prevede l’attivazione di un apposito gruppo di lavoro a composizione paritetica Giunta-Consiglio. Per la legislatura in corso, il Programma di semplificazione e delegificazione è stato adottato con deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2001, n. 268. Il gruppo di lavoro paritetico è stato istituito con decreto 8 novembre 2001, n. 26666, del Segretario generale della Giunta regionale e risulta composto da soli tecnici in rappresentanza della Giunta e del Consiglio. Dai documenti richiamati, l’iter di approvazione dei Testi unici regionali risulta articolato in varie fasi: predisposizione della proposta di Testo unico da parte della Giunta regionale; esame del testo da parte del gruppo di lavoro a composizione paritetica Giunta-Consiglio; rilevazione da parte del gruppo di lavoro delle parti innovative e di quelle compilative; predisposizione di adeguati ausili documentali per l’istruttoria legislativa; presentazione dell’operato del gruppo di lavoro alla Giunta regionale; approvazione del Testo unico da parte della Giunta regionale; trasmissione del testo, con relativi supporti documentali, al Presidente del Consiglio per l’assegnazione alla Commissione per gli affari istituzionali, delle disposizioni che devono essere considerate compilative; acquisizione (per le parti sulle quali non si raggiunge l’unanimità) del parere vincolante della Commissione di merito; presentazione all’Aula, da parte della Commissione per gli affari istituzionali, del testo così definito, con relazione illustrativa. Lo stesso Programma annuale di semplificazione specifica quali operazioni devono considerarsi semplicemente compilative: coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, comprese le modifiche necessarie per garantire la coerenza logico-sistematica delle norme, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio; adeguamento delle espressioni superate al linguaggio corrente e uniformazione della terminologia; aggiornamento della indicazione della nuova denominazione di organi e uffici; correzione di errori materiali; eliminazione di ridondanze e modifiche alle disposizioni unificate necessarie per rispettare le sentenze della Corte Costituzionale; apposizione di una rubrica agli articoli, capi e altre partizioni che ne siano privi; abrogazione espressa delle disposizioni precedentemente in vigore o di altre collegate che siano tacitamente abrogate o comunque non più in vigore; aggiornamento dei rinvii a disposizioni non più corrispondenti allo stato della legislazione; adeguamento della disciplina sostanziale, organizzativa e procedimentale allo sviluppo delle tecnologie informatiche. Il primo gruppo tecnico a composizione paritetica Giunta-Consiglio è stato costituito dalla Giunta regionale nel novembre 2001 e ha cominciato il mese seguente ad esaminare una proposta di Testo unico in materia di protezione civile. Nel mese di febbraio 2002, il gruppo tecnico ha concluso i lavori e trasmesso il testo, unitamente alla documentazione, alla Giunta regionale.
Infine, la Sicilia sottolinea che l’emanazione dei Testi unici è ammessa solo per quelli compilativi. Nel periodo considerato la l.r. n. 6/2001, all’art. 52, prevede l’emanazione da parte del Presidente della regione, su proposta dell’Assessorato per il bilancio, di un testo coordinato in materia di bilancio e contabilità. Ricorda, ancora, che l’art. 43 della l.r. n. 7/2002 ha autorizzato la pubblicazione di un testo della l. n. 109/1994 (legge sugli appalti) coordinato con le norme della legge regionale richiamata. Il testo coordinato è stato pubblicato contestualmente alla legge stessa.

Tratto da

Rapporto sulla legislazione 2002

1. RIORDINO NORMATIVO E QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE  (Aida Giulia Arabia)


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