Il ricorso agli strumenti della delegificazione e della deregolazione non è ancora diffuso e generalizzato, anche se quasi tutte le regioni ne segnalano l’esigenza. Molte regioni sottolineano l’assenza di apprezzabili atti verso tali direzioni e, in particolare, l’Abruzzo rileva, al contrario, nell’ambito delle leggi regionali approvate, l’incremento di leggi di natura provvedimentale che accrescono la produzione legislativa regionale congestionando, in tal modo, l’attività dell’Assemblea elettiva costretta a svolgere la propria attività in maniera non consona alle proprie funzioni istituzionali.
Altre regioni (Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, province autonome di Bolzano e di Trento, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta) ne elencano le realizzazioni.
Riferisce la Campania che una tendenza alla deregolazione si riscontra in due leggi del 2001 (nn. 12 e 17), nonché nei cinque disegni di legge di attuazione del d.lgs. n. 112 del 1998, approvati dalla Giunta regionale e, attualmente, all’esame delle Commissioni consiliari competenti.
In Emilia-Romagna, il processo di deregolazione normativa e semplificazione amministrativa ha avuto un significativo avvio con l’approvazione della l.r. n. 3 del 1999, attuativa del d.lgs n. 112 del 1998. La legge citata, oltre ad aver abrogato diverse leggi regionali, ha delegificato e semplificato le procedure di diversi settori. In particolare, si segnalano, a titolo di esempio, per il settore delle attività produttive, procedimenti più snelli per l’erogazione della spesa. Ciascun beneficiario, e dunque ogni impresa, segue un’unica procedura uniforme per ogni tipo di intervento, con l’attivazione dello sportello unico attraverso il quale sono effettuate tutte le pratiche per l’autorizzazione, la localizzazione e la cessazione delle imprese. Dopo tale corposa riforma è confermata la tendenza a prevedere leggi di disciplina generale e ordinamentale, lasciando ad atti amministrativi la disciplina delle specifiche procedure attuative. Si indica, a titolo di esempio, la l.r. n. 31/2002 che, nel disciplinare l’attività edilizia, dà attuazione ai principi di semplificazione e accelerazione dei procedimenti.
In Friuli-Venezia Giulia, la deregolazione normativa riguarda le materie demandate ai contratti di lavoro.
Nelle Marche, va innanzitutto premesso che già dalla scorsa legislatura si era affermata la tendenza a conferire, nelle leggi che prevedono spese, alla Giunta regionale il compito di dettare, con atto amministrativo, criteri e modalità di erogazione di contributi, sovvenzioni e ausili finanziari, in precedenza disciplinati con legge. Tale tendenza si è consolidata nel periodo considerato. In alcuni casi gli atti in discorso sono deliberati sentita o su conforme parere della Commissione consiliare competente in materia. Una considerevole opera di deregolamentazione è stata compiuta dalla l.r. n. 20 del 2001 che ha abrogato tutte le leggi regionali in materia di trattamento economico e giuridico del personale rinviando la regolamentazione della materia alla contrattazione collettiva e ad un atto amministrativo l’individuazione dei servizi della Giunta e le loro attribuzioni (in precedenza individuati con legge).
Nella provincia autonoma di Bolzano, un certo grado di deregolamentazione normativa è senz’altro identificabile. Sempre più spesso le leggi provinciali rimandano a deliberazioni dell’esecutivo la fissazione di criteri applicativi o di norme di dettaglio delle leggi, provocando in certi casi i malumori delle opposizioni che vorrebbero disciplinare con legge determinate questioni.
Nella provincia autonoma di Trento, si può sicuramente parlare di deregolazione nel campo dell’ordinamento degli uffici e del personale. La provincia sottolinea, comunque, che l’applicazione dell’istituto non si traduce, però, in una diminuzione della produzione normativa. Se cala leggermente il volume delle nuove leggi in materia, aumenta il peso dei regolamenti e dei contratti. Oltretutto, questi ultimi sono mal scritti e trascurano di esplicitare i loro rapporti con atti normativi e contratti precedenti. Quindi, ritiene la provincia che, almeno in questo campo, la deregolamentazione, come semplificazione del sistema, sia illusoria non essendo, poi, così importante che su una materia statuisca la legge o il contratto, e che tra l’altro, i contratti (oltre ai regolamenti) sono più numerosi e di minor qualità rispetto alle leggi.
Nella regione Sicilia, la l.r. n. 8 del 2002 recante “Norme per la semplificazione amministrativa”, ha introdotto nell’ordinamento il principio della semplificazione dei procedimenti amministrativi ed ha previsto che la Giunta regionale presenti, annualmente, un disegno di legge per la delegificazione, indicando i criteri per la sua attuazione ed individuando i procedimenti oggetto di disciplina. La delegificazione è affidata a regolamenti emanati dalla Giunta, previo parere della Commissione competente. La legge indica i criteri ed i principi cui i regolamenti si improntano. L’entrata in vigore dei regolamenti produce l’abrogazione delle norme, anche di legge, che regolavano i procedimenti oggetto del regolamento.
La Toscana, oltre ai casi di delegificazione richiamati nel par. 1.3, sottolinea che l’approccio al tema della deregolazione è ancora modesto nella legislazione anche se sussistono settori ove si è legiferato in modo proficuo negli anni recenti, quali le autorizzazioni in campo edilizio (l.r. n. 52 del 1999), ovvero la semplificazione delle procedure per gli aiuti in agricoltura (ll.rr. n. 11 del 1998, n. 23 del 2000 e la più recente n. 59 del 2001), le professioni turistiche (l.r. n. 42 del 2000), gli aiuti alle imprese (l.r. n. 35 del 2000). Nel periodo considerato non vi sono esempi di rilievo, salvo il caso delle procedure per aiuti all’agricoltura attraverso i C.A.A. (centri autorizzati di assistenza agricola), oggetto di modifiche con la l.r. 10 dicembre 2001, n. 59.
Infine, la Valle d’Aosta segnala di aver fatto ricorso allo strumento della delegificazione già dall’inizio degli anni novanta, attraverso il rinvio, operato da singole leggi, a deliberazioni della Giunta regionale per la disciplina di aspetti di dettaglio e per l’adozione di disposizioni applicative (criteri e modalità per l’erogazione di contributi, modalità per la presentazione delle istanze e per l’istruttoria delle stesse, ecc.).

Tratto da

Rapporto sulla legislazione 2002

1. RIORDINO NORMATIVO E QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE  (Aida Giulia Arabia)


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