Quanto alla tipologia dei regolamenti, dalla rilevazione emerge che in quasi tutte le regioni i regolamenti rivestono funzioni di attuazione/esecuzione della legislazione, a volte di integrazione (Friuli-Venezia Giulia, provincia autonoma di Trento, Toscana e Umbria), altre volte, ma solo in via marginale, di sostituzione (Molise).
Più in particolare, in Emilia-Romagna, il numero di regolamenti approvati nel periodo considerato è ancora contenuto. Tuttavia si può notare che è confermata la tendenza, per finalità di semplificazione amministrativa, di prevedere leggi di disciplina generale e ordinamentale lasciando ai regolamenti o ad altri atti amministrativi la disciplina attuativa. Tra i regolamenti approvati, vi sono regolamenti attuativi di leggi regionali (r.r. nn. 16, 41, 45 del 2001 e 35 del 2002 ); regolamenti attuativi di leggi statali (r.r. n. 44 del 2001); regolamenti modificativi o abrogativi di altri regolamenti (r.r. n. 39 del 2001 e r.r. nn. 4, 24 e 32 del 2002) e il regolamento interno di contabilità del Consiglio (del. n. 393 del 2002).
Quanto più in particolare, ai regolamenti di integrazione, in Friuli-Venezia Giulia, buona parte delle leggi degli ultimi anni demandano ad atti della Giunta regionale o del Presidente della regione l’emanazione di disposizioni di integrazione ed attuazione. Spesso è previsto che detti provvedimenti prima della loro emanazione vengano assoggettati al parere, a volte vincolante, delle Commissioni consiliari competenti. Di norma è previsto che il parere deve essere espresso entro un periodo determinato, decorso il quale se ne può prescindere. Per quanto riguarda gli atti di sostituzione, questi concernono l’attività di delegificazione che, nel periodo di riferimento, ha riguardato in particolare l’organizzazione delle strutture dell’amministrazione regionale.
Nelle Marche, sono stati approvati quattro regolamenti da parte della Giunta regionale. Il regolamento n. 2 del 2001 è esecutivo della l.r. n. 10 del 1997, mentre, il regolamento n. 3 del 2002 è stato emanato in base all’art. 105, comma 2, lettera l) del d.lgs. n. 112 del 1998. Tale regolamento non ha un rapporto immediato e diretto con una legge regionale, anzi il regolamento in questione interviene in una materia non disciplinata da legge regionale. In considerazione di quanto evidenziato si rileva che solo il regolamento n. 3 del 2002 ha integrato in misura minima la legislazione regionale. Il regolamento n. 4 del 2002 è attuativo della l.r. n. 3 del 2002, mentre il regolamento n. 5 del 2002 modifica l’art. 3 del precedente regolamento n. 2 del 2001 (di esecuzione della l.r. n. 10 del 1997).
Nella provincia autonoma di Trento, sebbene la Giunta abbia sempre posseduto una potestà regolamentare, negli ultimi dieci–quindici anni si registra un aumento del numero dei regolamenti, con conseguente diminuzione del numero delle (nuove) leggi. La lettura di questo fenomeno potrebbe, secondo la provincia, essere connesso a una minore efficienza del Consiglio, causata da maggioranze meno forti. In ogni caso, pare che in diversi casi, più che una sostituzione della legge con il regolamento, ci sia stata una maggiore integrazione della legge a opera del regolamento, nel senso che, a parità di volume delle leggi, è aumentato il volume dei regolamenti.
La Sardegna rileva una progressiva estensione del ricorso ad atti a contenuto generale con valore normativo esterno adottati da organi afferenti all’esecutivo (regolamenti in senso sostanziale, piani, regolamenti emanati da singoli assessori, ordinanze del Commissario per l’emergenza idrica) con un conseguente “restringimento” della regolazione legislativa. Evidenzia, comunque, che si tratta di atti non disciplinati sotto il profilo procedurale e dei limiti, con conseguenti effetti rilevanti dal punto di vista delle garanzie istituzionali e delle posizioni soggettive. Non compensa questo squilibrio nemmeno il parere della Commissione consiliare previsto, ormai sempre più raramente, per alcuni di questi atti.
In Sicilia, i regolamenti sono tutti ascrivibili alla potestà del governo ma non hanno ancora sostituito o integrato la legislazione. Va, comunque, sottolineato che nel 2001 la produzione regolamentare è stata più corposa: 7 regolamenti con 70 articoli e 19 allegati, dei quali alcuni collegati ad importanti settori istituzionali, quali quelli discendenti dalla legge di riforma dell’amministrazione regionale (n. 10 del 2000).
In Toscana, la tendenza ad intervenire con norme regolamentari (o con atti amministrativi di tipo regolamentare) ad integrazione dei contenuti delle leggi è affermata da tempo in talune materie. Come dati “storici” occorre segnalare il Testo unico sul turismo, la legge forestale, la legge sul commercio che affidavano, gran parte della disciplina, al regolamento di esecuzione. Come dati più recenti, e premesso che si è accentuata tale prassi, si possono citare una serie di leggi, già richiamate nel par. 1.3 e, precisamente: la legge sulla contabilità (n. 36 del 2001) che ha demandato al regolamento ciò che un tempo era contenuto della legge; la legge sulle acque reflue (n. 64 del 2001) che rinvia al regolamento regionale ovvero ai regolamenti locali parte delle disposizioni attuative; il Testo unico sull’istruzione, formazione professionale e lavoro (l.r. n. 32 del 2002) che opera una vasta delegificazione, sottraendo materie prima disciplinate dalle leggi di settore e che ricadono nella tutela dei diritti civili e sociali; la normativa in materia di informazione e comunicazione (l.r. n. 22 del 2002) che prevede un atto normativo per la creazione di un’agenzia informativa, nonché un atto deliberativo della Giunta per definire i criteri per l’assegnazione dei contributi alle imprese. In generale, si può rilevare come, nelle proposte di legge più recenti, siano quasi normalmente previste disposizioni di attuazione da emanarsi con regolamenti della Giunta regionale o deliberazioni del Consiglio. La regione sottolinea, comunque, che tale tendenza potrebbe trovare ostacolo non tanto nell’Assemblea consiliare quanto negli enti locali dotati ora di vera autonomia regolamentare e titolari di precise funzioni.
In Piemonte, i regolamenti sono tutti (tranne quello sull’autonomia contabile del Consiglio) emanati dalla Giunta: dove è possibile si tende a superare le leggi con provvedimenti anche deliberativi autorizzati da disposizioni di legge.
Anche in Umbria, i 2/3 dei regolamenti prodotti nel periodo considerato sono integrativi della legislazione regionale.

Tratto da

Rapporto sulla legislazione 2002

1. RIORDINO NORMATIVO E QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE  (Aida Giulia Arabia)


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