La situazione normativa attuale si presenta ancora in evoluzione e piuttosto complessa, tuttavia è opportuno delineare il quadro normativo entro cui le regioni saranno chiamate ad operare nei prossimi tempi, anche perché le stesse hanno, comunque, fatto cenno al Titolo V della Costituzione. Infatti, con la riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione attuata mediante la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 sono stati previsti dei cambiamenti nella partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione, ma, nello stesso tempo, si è accentuato il potere delle regioni e delle province autonome ( ). Infatti, con il nuovo art. 117 Cost. è stata regolamentata la partecipazione delle regioni alla fase ascendente ed è stata, altresì, rafforzata la loro competenza nell’attuazione degli atti dell’Unione europea. In particolare, l’art. 117 Cost. ha stabilito il princìpio in base al quale la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nella ripartizione delle competenze concorrenti. Inoltre, ha previsto che, nelle materie di loro competenza, le regioni partecipino alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedano all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti stessi dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge statale, la quale deve disciplinare le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. Da aggiungere anche quanto stabilito dall’art.120 della Cost., vale a dire il potere del Governo a sostituirsi alle regioni nel caso, tra gli altri, di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria. Il compito di disciplinare l’esercizio dei poteri sostitutivi nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione è demandato ad una successiva legge statale.
Ma il nuovo testo costituzionale ha introdotto delle innovazioni soprattutto nella materia dei rapporti internazionali, che si possono così sintetizzare: previsione degli obblighi internazionali a carico della generalità degli atti legislativi (art.117, comma 1); riconoscimento alle regioni della competenza ad eseguire i trattati internazionali che incidono su materie loro assegnate, ove in tale competenza si consideri incluso il potere di adottare l’ordine di esecuzione (art.117, comma 5); previsione del potere estero delle regioni (art.117, comma 9).

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione 2002

2. FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (Letizia Rita Sciumbata)


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