In tutte le regioni si è previsto o, comunque, concretamente realizzato il coinvolgimento della società civile e degli enti locali. A tal fine si è proceduto, in particolare, all’audizione o alla consultazione delle formazioni e degli altri soggetti sociali. Inoltre alcune regioni hanno espressamente previsto di avvalersi della consulenza di esperti (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Umbria). Altre regioni, invece, hanno organizzato giornate di studio (Emilia-Romagna), nonché gruppi di ricerca misti (funzionari regionali – esperti esterni) che hanno avanzato proposte operative alla Commissione (Toscana).
Le Commissioni di alcune regioni hanno all’esame una prima bozza di Statuto ed hanno avviato o concluso il procedimento di approvazione della complessiva proposta di legge statutaria (Abruzzo, Calabria, Marche, Lazio, Puglia, Umbria). In altri casi una prima ipotesi di articolato provvisorio è stata elaborata da gruppi di lavoro o uffici tecnici senza che sia ancora incominciato l’esame in Commissione (Emilia-Romagna). In Toscana il gruppo tecnico di supporto alla Commissione ha elaborato delle schede istruttorie di approfondimento senza formulare proposizioni normative. In alcune regioni è stato elaborato uno schema di Statuto o altri documenti diversamente denominati contenenti l’indice delle ripartizioni e, in qualche caso, una bozza di solo alcune proposizioni normative (Campania, Lombardia, Molise, Piemonte). In altre regioni sono stati approvati documenti di indirizzo con l’individuazione di principi e linee generali (Basilicata, Liguria). E’ da registrare, infine, che nel Consiglio della regione Veneto sono state presentate cinque proposte di legge di revisione dello Statuto ma la Commissione speciale competente non s’è ancora riunita per esaminarle. Questo perché il Consiglio regionale ha ritenuto di modificare il proprio regolamento consiliare che prevedeva all’art. 15 l’esistenza di una Commissione per lo Statuto e per il regolamento del Consiglio composta di 10 membri e presieduta dal Presidente del Consiglio ritenendo necessario per la stesura del nuovo Statuto aumentare i componenti in modo da far partecipare tutti i gruppi ai lavori e separare la carica di Presidente del Consiglio da quella di Presidente della Commissione Statuto ( ).

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione 2002

3. PROCEDIMENTI PER L'APPROVAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI (Antonio Ferrara)


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