Il Consiglio regionale della regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato la cd. legge statutaria recante la “Disciplina della forma di governo della regione, dell’elezione del Consiglio regionale nonché dei referendum regionali e dell’iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, dello Statuto” nel marzo del 2002 (in B.U. 27 marzo 2002, n. 13, 3915 ss.). Il successivo referendum popolare confermativo svoltosi il 29 settembre 2002 (disciplinato dalla l.r. 29/2001) ha avuto esito negativo, non ostante che la delibera legislativa fosse stata approvata con ampia maggioranza consiliare, e non ha consentito la promulgazione della legge. Poco dopo, nell’ottobre del 2002, è stato approvato dal Consiglio un documento del Presidente della regione che propone l’istituzione di un’assemblea rappresentativa della realtà regionale denominata “Convenzione per lo Statuto”, con l’incarico di discutere e proporre al Consiglio le linee del nuovo Statuto. Le modalità di funzionamento e la composizione dovranno essere stabilite dal Consiglio, che successivamente adotterà un provvedimento organico da proporre al Parlamento nazionale.
La provincia autonoma di Bolzano ha istituito una Commissione consiliare speciale (Delibera del Consiglio, 6 novembre 2001, n. 6) con il compito di esaminare i disegni di legge in materia di: determinazione della forma di governo e, specificamente, delle modalità per l’elezione del Consiglio provinciale (per il quale l’art. 47, comma 3, dello Statuto di autonomia – è bene rammentare - impone l’adozione del sistema proporzionale), del Presidente della provincia e degli assessori; rapporti tra gli organi della provincia; presentazione e approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della provincia; casi di ineleggibilità e incompatibilità; esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali; referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Nel corso del 2002 è stato presentato dalla Giunta provinciale il disegno di legge n. 111/2002 per disciplinare in modo organico, in attuazione della legge costituzionale n. 2 del 31 gennaio 2001, sia il procedimento elettorale sia la forma di governo. Alcuni passaggi di questo disegno di legge (come ad es. il calcolo per la ripartizione dei seggi nel consiglio provinciale, la rappresentanza del gruppo linguistico ladino e il rimborso delle spese elettorali) sono stati fortemente contrastati dall’opposizione, anche mediante la presentazione di un numero ingente di emendamenti, e la trattazione del disegno di legge si è bloccata nell’autunno del 2002. Di fronte a questa situazione di stallo in seno al Consiglio provinciale e considerato che i tempi per l’approvazione del disegno di legge elettorale entro una data utile per le prossime elezioni, previste per l’autunno del 2003, erano piuttosto stretti, la Giunta provinciale ha deciso di rinviare la disciplina organica della materia alla prossima legislatura e di presentare in aula un cd. maxiemendamento che sostituisse interamente il testo dell’originario disegno di legge. Tale normativa ha carattere meramente tecnico, nel senso che contiene un solo articolo che prevede che per la prossima elezione del Consiglio il territorio provinciale costituisce un unico collegio elettorale e che il numero dei consiglieri è di trentacinque. Disciplina inoltre l’insediamento della Commissione di convalida del Consiglio provinciale, alla quale spettano gli accertamenti e le istruttorie sulle cause di incompatibilità e ineleggibilità dei consiglieri, e il funzionamento e le attribuzioni delle diverse sezioni elettorali e dell’ufficio centrale elettorale - delle cui funzioni è stata investita la ripartizione servizi centrali della provincia - nell’ambito del procedimento elettorale. Per tutto il resto il primo comma dell’articolo unico del maxiemendamento dispone che ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 4, comma 4, della l. cost. n. 2/2001 e compatibilmente con le nuove disposizioni, continua a trovare applicazione la l.r. n. 7/1983. Il disegno di legge è stato infine approvato dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti in data 6 novembre 2002 e la relativa delibera legislativa è stata pubblicata a fini notiziali sul Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 51 del 10 dicembre 2002. Non essendo stata presentata nessuna domanda di referendum popolare confermativo, ai sensi dell'art. 47, comma 5, dello Statuto, la legge è stata promulgata dal Presidente della provincia e pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione (l.p. 14 marzo 2003, n. 4).
Il Consiglio della provincia autonoma di Trento ha recentemente approvato due distinte leggi statutarie per la disciplina del sistema elettorale, la forma di governo, il referendum, l’iniziativa popolare e gli altri oggetti previsti dall’art 47 dello Statuto speciale (l.p. 5 marzo 2003, n. 2, “Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della provincia”, e l.p. 5 marzo 2003, n. 3 “Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali”).
Nella regione Valle d’Aosta l’attuale maggioranza consiliare ha deciso di rinviare alla prossima legislatura (luglio 2003) l’adozione della legge statutaria in materia di forma di governo. Con legge regionale statutaria 13 novembre 2002, n. 21 è stata modificata la legge elettorale regionale del 12 gennaio 1993, n. 3, senza alterarne l’impianto e non disciplinando ex novo il sistema elettorale. Tale legge si è resa necessaria per conformarsi alle modifiche statutarie introdotte dalla l. cost. 2/2001: la richiesta di un solo anno di residenza nella regione, in luogo dei precedenti tre, per l’esercizio dell’elettorato passivo e la promozione di pari condizioni per l’accesso alle competizioni elettorali. E’ stato, inoltre, inserito un intero capo sulla disciplina del contenimento e della pubblicità delle spese elettorali. Sulle modalità individuate dalla delibera legislativa, approvata dal Consiglio regionale il 25 luglio 2002, per promuovere parità di condizioni per l’accesso alle competizioni elettorali il governo ha promosso la questione di legittimità costituzionale di fronte alla Corte costituzionale (il ricorso del 12 settembre 2002 è stato respinto dalla sent. 13 febbraio 2003, n. 49). Si segnala, da ultimo, che è stata presentata una proposta di legge costituzionale al Consiglio regionale, di iniziativa consiliare, per una complessiva revisione dello Statuto speciale della regione. La proposta è all’esame della Commissione consiliare competente.
Per quanto riguarda la regione Sardegna non risulta nulla da segnalare sul procedimento di approvazione della legge statutaria. L’attenzione qui è concentrata sulla revisione dello Statuto speciale. Si stanno valutando tre possibilità: l’iniziativa del Consiglio regionale che può prevedere con legge una Commissione speciale Statuto che sottoponga al Consiglio le proprie conclusioni; l’iniziativa di ventimila elettori residenti in Sardegna, per la quale si potrebbe costituire un’associazione di fatto che elabori un testo da sottoporre direttamente al Parlamento nazionale, previe consultazioni, conferenze, attività di partecipazione nella comunità sarda; infine, istituire un’Assemblea costituente sarda, grazie al preventivo inserimento di un art. 54-bis nello Statuto che legittimi il Consiglio regionale a deliberarne l’istituzione. Il nuovo Statuto regionale, secondo questa ipotesi, sarebbe approvato con le procedure stabilite all’art. 138 della Costituzione, oltre che dall’art. 54-bis dello Statuto. Il Consiglio regionale ha scelto quest’ultima possibilità approvando una proposta di legge costituzionale che muove in tale direzione (A.C., XIV, n. 1521).
Non si registra, infine, alcuno stato di avanzamento formalizzato per quanto attiene al procedimento di approvazione delle leggi statutarie nella regione Sicilia. Né con riferimento alla legge sulla cd. forma di governo, né con riferimento alla disciplina del referendum regionale, dell’iniziativa legislativa e sulle modalità di autoscioglimento. Lo stesso vale per la legge elettorale regionale. E’ stata istituita però nell’autunno del 2001 un’apposita Commissione speciale per la revisione dello Statuto. La legge istitutiva (l.r. 13/2001) la configura come organo di legislatura e le affida il compito di elaborare una proposta organica di nuovo Statuto. E’ stata presentata ed assegnata alla Commissione una proposta di legge di revisione organica dello Statuto di iniziativa parlamentare. Gli uffici e i consulenti della Commissione hanno predisposto una bozza di revisione dello Statuto della regione siciliana da offrire quale contributo aperto all’approfondimento dei commissari (presentata il 30 gennaio 2003).

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione 2002

3. PROCEDIMENTI PER L'APPROVAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI (Antonio Ferrara)


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