Nel periodo preso in considerazione non è ancora avvenuto quel riassetto complessivo della forma di governo regionale e del sistema delle fonti regionali che avrebbe dovuto essere realizzato con l’approvazione dei nuovi Statuti, quale atto conclusivo della dinamica avviata dalla l. cost. n. 1 del 1999. La novella costituzionale ha dato, comunque, impulso immediato a un nuovo atteggiarsi dei rapporti tra Giunta e Consiglio, soprattutto attraverso la valorizzazione del Presidente della Giunta in virtù della sua elezione diretta.
Nel concreto atteggiarsi dei rapporti tra Giunta e Consiglio assumono un ruolo chiave le scelte operate nella formazione della Giunta. Laddove gli assessori sono membri esterni al Consiglio, si è rilevato più complicato per l’Assemblea ottenere le informazioni indispensabili per potere svolgere una sostanziale funzione di indirizzo e di controllo sull’operato della Giunta. E, in effetti, il dato più significativo sembra essere la latente conflittualità che caratterizza i rapporti tra Giunta e Consiglio regionale, non imputabile solo al singolo contesto politico, ma piuttosto a un'impasse istituzionale.
Per quanto riguarda le fonti, si è consolidato l’orientamento a ritenere la potestà regolamentare attribuita alla Giunta in attuazione della novella costituzionale del 1999: ad eccezione della Valle d'Aosta, ovunque tale potestà è esercitata dalla Giunta o dal Presidente della Giunta regionale, anche se in alcuni casi non in modo esclusivo (Umbria, Lombardia e Valle d'Aosta), favorendo un incremento nella produzione di regolamenti a partire dal 2000. I dati disponibili, disaggregati per anno solare, tuttavia, testimoniano le esigue dimensioni in termini assoluti che caratterizzano tuttora il ricorso al regolamento: nel 2002, tranne laddove da sempre è notevole e è esercitata dalla Giunta (68 in Friuli-Venezia Giulia, e 50 e 32 nelle province autonome di Bolzano e Trento), la produzione di regolamenti ha raggiunto tra le 10 e le 15 unità in Basilicata, Lombardia, Molise, Piemonte e Puglia, e nelle altre regioni non supera le poche unità (cfr. tabella regolamenti per anno solare). I dati relativi al numero dei regolamenti adottati nell’intero periodo di riferimento, tuttavia, consentono di concludere che circa un terzo della produzione normativa delle regioni considerate nel loro insieme è avvenuta ad opera dei regolamenti: a fronte di 1.194 leggi, con 13.939 articoli e 37.114 commi sono stati approvati 524 regolamenti, con 6.484 articoli e 6.766 commi (cfr. tabella 1 e tabella 3.a).
In attesa dell’approvazione dei nuovi Statuti, l’esercizio di tale potestà da parte della Giunta ha comportato prevalentemente l’adozione di regolamenti di esecuzione e attuazione sulla base di singole previsioni contenute in leggi regionali o, con minor frequenza, statali (cfr. tabelle 4.a e 4.b). Sebbene siano stati registrati taluni regolamenti che si configurano come “indipendenti” (in Umbria e Marche), solo il Molise ha rilevato un ricorso alla potestà regolamentare in via sostitutiva a quella legislativa (cfr. par.1.7 in Riordino normativo e qualità della legislazione) e la Toscana ha segnalato previsioni legislative adottate nel 2002 che demandano alla fonte regolamentare materie prima regolate dalla legge.
Ciò potrebbe spiegare perché le Commissioni consiliari non rendono ovunque pareri preventivi nell’iter di formazione dei regolamenti (rilevati in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lombardia, Marche, Sicilia e - raramente vincolanti - in Friuli-Venezia Giulia), anche se alcune leggi adottate in Piemonte e Toscana nel periodo di riferimento ne introducono la previsione. L’attività consultiva del Consiglio sugli atti della Giunta si conferma in alcune regioni una delle funzioni principali dell’organo assembleare (in Veneto, in Emilia-Romagna, in Lombardia e nelle Marche). Tale coinvolgimento consiliare abbraccia una vasta gamma di atti approvati dalla Giunta, tra cui atti di varia denominazione sostanzialmente regolamentari, rilevati in particolare in Lombardia, Piemonte, Sardegna e non solo in seguito alla novella costituzionale. E' un fenomeno, quest'ultimo, non nuovo e riconducibile alle più generali trasformazioni della funzione normativa. L'esercizio del potere regolamentare da parte della Giunta potrebbe, in alcuni casi (espressamente in Toscana), avere limitato l'adozione di atti amministrativi a contenuto regolamentare.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione 2002

4. NUOVE PROCEDURE NON LEGISLATIVE TRA GIUNTA E CONSIGLIO (Laura Ronchetti)


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