Nel periodo di tempo considerato l’attività consultiva del Consiglio regionale sugli atti della Giunta si conferma in alcuni casi una delle funzioni principali dell’organo assembleare (in particolare in Veneto, in Emilia-Romagna, in Lombardia e nelle Marche). Come già segnalato nel precedente Rapporto, vi sono, tuttavia, delle significative eccezioni. In Basilicata, Toscana e nella provincia autonoma di Bolzano l’attività consultiva dell’Assemblea è del tutto eliminata dall’ordinamento regionale al fine, evidentemente, di non determinare interferenze in una rigida divisione dei poteri: in particolare nella provincia autonoma di Bolzano non è prevista, in Basilicata, in Toscana e in Valle d'Aosta non risulta che il Consiglio regionale né le Commissioni consiliari permanenti abbiano espresso preventivo parere su atti di specifica competenza del Presidente o della Giunta regionale. In Toscana, tuttavia, nel periodo di riferimento è stata adottata una legge che rinvia a un regolamento di esecuzione previo parere della Commissione consiliare competente (l.r. 42/2002).
L’attività consultiva da parte delle Commissioni consiliari in genere è intensa: sono stati resi 195 pareri in Veneto; 153 in Emilia-Romagna a fronte di 176 atti di approvazione del Consiglio su proposta della Giunta; circa 90 in Sicilia; 107 in Lombardia; 74 in Puglia; 68 nelle Marche; 38 nella provincia autonoma di Trento; 37 in Sardegna; 36 in Piemonte; 28 in Friuli-Venezia Giulia; 27 in Abruzzo; 14 in Umbria; circa 10 in Calabria e Molise.
Soltanto la Lombardia segnala un caso in cui è stata l’Assemblea stessa a rendere un parere, nella fattispecie concernente un ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione; mentre il Piemonte osserva che il pdl in materia di Consulta delle libere professioni prevede un parere di approvazione di Assemblea; alcune regioni, invece, espressamente escludono tale ipotesi (Emilia-Romagna, Marche, Molise e Veneto).
Le regioni che hanno indicato il tipo di atto sul quale le Commissioni hanno reso il loro parere, confermando le rilevazioni precedenti, segnalano atti della Giunta quali, convenzioni, incarichi e consulenze; piani territoriali di coordinamento; concessione di contributi; accordi di programma; piani di riparto per specifici interventi o soggetti, programmi d'intervento per settori, programmi di attuazione politiche comunitarie, schemi di programmi, bandi, costituzione e rinnovo di comitati e Commissioni regionali, piani regolatori di comuni o loro varianti; transazioni; autorizzazioni; piani di indirizzo; linee guida in attuazione di legge regionale. In tre casi le regioni fanno riferimento anche a pareri resi su regolamenti (Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e provincia autonoma di Trento). Non poche regioni hanno rilevato la previsione di parere consiliari (o semplici informative) su atti di varia denominazione, attuativi di leggi regionali, di natura assai simile a regolamenti, come nel caso della Lombardia, del Piemonte (indirizzi o criteri), della Sardegna (programmi di spesa o indirizzi, direttive). La Campania rileva che le delibere della Giunta sono trasmesse ad una Commissione consiliare speciale denominata "Controllo sugli atti della Giunta regionale", presieduta da un consigliere dell'opposizione. La maggior parte delle regioni indica anche le materie in cui tali atti giuntali sono stati adottati in seguito al parere reso dalle Commissioni assembleari, ma l’enumerazione della materie è talmente estesa che non fornisce alcun dato significativo.
In Sardegna in qualche caso la previsione del parere supplisce all’indeterminatezza delle disposizioni legislative e tende a recuperare un controllo del Consiglio riguardo a decisioni ampiamente rimesse alla Giunta. Analogo sembrerebbe l’intento sotteso agli 8 pareri indicati dalla Lombardia sulle linee guida in attuazione di legge regionale; in Umbria si segnala una certa tendenza alla reintroduzione di pareri delle Commissioni consiliari permanenti per attuare una forma di bilanciamento a fronte dell’attribuzione alla Giunta regionale della competenza per l’adozione degli atti di programmazione non solo annuali ma anche pluriennali.
Non si dispone, invece, di indicazioni relative al valore da attribuire a tali pareri (obbligatori e vincolanti o meno) né il grado di conformità a quanto in essi espresso negli atti definitivi assunti dalla Giunta raramente vincolanti in Friuli-Venezia Giulia. Sotto questo profilo il Veneto segnala che ben 23 pareri resi dalle Commissioni del Consiglio sono condizionati a prescrizioni, o a modifiche puntuali, 8 ad osservazioni od auspici.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione 2002

4. NUOVE PROCEDURE NON LEGISLATIVE TRA GIUNTA E CONSIGLIO (Laura Ronchetti)


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