Come si è rilevato, oramai si è del tutto consolidato l’orientamento volto ad attribuire alla Giunta il potere regolamentare sottraendolo alla tradizionale competenza del Consiglio e a non coinvolgere ad alcun titolo il Consiglio nel relativo procedimento di formazione (Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, provincia autonoma di Bolzano, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto). Ciò non ha comportato ovunque un monopolio di tale potestà in capo alla Giunta: in Valle d'Aosta la competenza è restata in capo al Consiglio e è stata esercitata anche dal Consiglio dell’Umbria e della Lombardia. Parallelamente, a fine di controbilanciare lo spiccato potenziamento dell’esecutivo regionale delineato dalla riforma costituzionale a detrimento del Consiglio, si sta diffondendo la tendenza a introdurre alcune misure e modalità di coinvolgimento delle Assemblee, tra le quali senz’altro il parere obbligatorio delle competenti Commissioni del Consiglio della Basilicata e del Molise sullo schema di regolamento. In Piemonte, per la prima volta, alcune leggi (in materia di protezione civile, aiuti, contributi e premi comunitari in agricoltura, legge finanziaria 2003) hanno previsto il parere di Commissione consiliare su regolamenti attuativi che saranno adottati dalla Giunta. In Friuli-Venezia Giulia sono sempre più frequenti i casi in cui le leggi regionali prevedono il rilascio di pareri preventivi, a volte vincolanti, da parte delle Commissioni consiliari competenti sia su regolamenti del Presidente della regione che su sugli atti della Giunta regionale; in Abruzzo, Lombardia, nelle Marche e in Sicilia per talune materie le leggi prevedono che i regolamenti di attuazione o di esecuzione siano adottati dalla Giunta previa acquisizione del parere da parte della competente Commissione consiliare. Tuttavia nelle Marche nel corso del periodo di riferimento sono stati approvati dalla Giunta regionale due regolamenti regionali nel cui procedimento di formazione non c’è stato il coinvolgimento del Consiglio regionale.
In Sardegna dove la potestà regolamentare, in base allo Statuto, appartiene al Consiglio, in genere i regolamenti veri e propri adottati sono molto pochi, nel periodo interessato nessuno; si moltiplicano, però, atti di varia denominazione (direttive, programmi di attuazione ecc.) i cui contenuti sono sostanzialmente regolamentari (quando non riguardano aspetti che dovrebbero trovare disciplina in legge, perché ad es. definiscono situazioni soggettive dei cittadini) e vengono deliberati dalla Giunta. In molti casi questi atti sono previsti dalla legge e talora è previsto il parere delle Commissioni consiliari prima della loro deliberazione da parte della Giunta. In altri casi questi atti vengono adottati dalla Giunta o anche da singoli assessori senza alcun passaggio consiliare.
Il Consiglio della provincia autonoma di Trento è coinvolto nel procedimento di formazione dei regolamenti regionali esprimendo sulla maggior parte di essi un parere obbligatorio e non vincolante per mezzo della competente Commissione permanente. Non si tratta di una competenza generale ma sono sempre le singole leggi di settore a prevedere la procedura di parere sul regolamento e sulle sue successive modificazioni. Il parere si esprime nell'ultima fase del procedimento, dopo che la Giunta ha già esperito tutte le altre eventuali fasi di ascolto. Si esprime dunque sull'atto pronto per essere deliberato dall'esecutivo, tanto che la Giunta non può modificare l'atto se non nel senso di recepire quanto contenuto nel parere. Eventuali altre modifiche di merito prima di essere deliberate devono essere sottoposte al preventivo parere della Commissione.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione 2002

4. NUOVE PROCEDURE NON LEGISLATIVE TRA GIUNTA E CONSIGLIO (Laura Ronchetti)


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