Anche i dati rappresentati nell’ultima rilevazione dalle regioni sul sistema di relazioni Consiglio regionale-Conferenze, rappresentano una sostanziale conferma delle indicazioni emerse già nel Rapporto 2001, in base alle quali veniva evidenziato un tendenziale rapporto privilegiato degli organismi di raccordo con le Giunte regionali, piuttosto che con i Consigli.
Non si era tuttavia trascurato di porre in debito risalto anche taluni elementi significativi delle possibili relazioni Conferenze-Consigli, in particolare attraverso la individuazione di moduli relazionali riconducibili a tre categorie principali:
- partecipazione dei consiglieri regionali ai lavori della Conferenza;
- previsione di pareri obbligatori della Conferenza o di intese su provvedimenti di interesse degli enti locali; anche se in diversi casi i pareri pervengono al Consiglio per il tramite della Giunta (come conferma anche la recente legge della Calabria);
- richiesta di intervento (audizioni o pareri) da parte delle Commissioni consiliari.
Posizione indubbiamente differenziata risulta essere quella della Toscana, laddove il Consiglio regionale si raccorda al Consiglio delle autonomie locali attraverso la trasmissione di tutte le proposte di atti depositate presso il Consiglio regionale, per l’espressione dei pareri obbligatori o delle osservazioni facoltative. Valenza generale ha anche la trasmissione, in Valle d’Aosta, di tutti i ddl regionali al Consiglio permanente degli enti locali da parte della presidenza del Consiglio regionale.
D’altra parte, la peculiarità dell’esperienza Toscana, caratterizzata innanzitutto dal fatto che il Consiglio delle autonomie locali è istituito presso il Consiglio regionale, è rimarcata anche dalla previsione di una seduta congiunta dei due organi con cadenza annuale.
Da rilevare, infine, che la Lombardia sottolinea la diversa composizione della Conferenza a seconda degli oggetti considerati per l’espressione di pareri; la Conferenza della Lombardia prevede, infatti, una componente rappresentativa delle autonomie funzionali, che si affianca alla rappresentanza delle autonomie territoriali.
Nel caso di pareri obbligatori riguardanti lo Statuto regionale, il bilancio e la legge finanziaria, i pdl sull’ordinamento e le funzioni locali, i pdl di ripartizione delle risorse, le proposte concernenti le intese istituzionali di programma, la Conferenza decide con l’esclusione dei rappresentanti delle autonomie funzionali. La composizione plenaria è richiesta, invece, per i pareri sul DPEFR, sulle politiche regionali di programmazione e sviluppo economico, sui provvedimenti di trasferimento e delega di funzioni, nonché su altri atti di competenza del Consiglio e della Giunta.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione 2002

5.  ORGANI E PROCEDURE DI CONSULTAZIONE DI ENTI LOCALI E FORZE SOCIALI (Guido Meloni)


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