Il parere obbligatorio rimane la forma di maggior rilievo attraverso la quale le Conferenze intervengono nei processi decisionali regionali, sia con riferimento agli atti di competenza delle Giunte che a quelli propri dei Consigli.
A ciò segue una valutazione tendenzialmente positiva (v. ad es. Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Veneto) in ordine al seguito che tali pareri, caratterizzati da una forte rilevanza politica (Umbria), hanno avuto da parte degli organi regionali chiamati a decidere.
Gli strumenti attraverso i quali gli organismi di consultazione e di raccordo intervengono rispetto ai provvedimenti trasmessi non si limitano, però, ai soli pareri, in alcuni casi espressi anche oralmente (Basilicata), ma, come emerge dalla rilevazione, possono tradursi anche in osservazioni (Friuli-Venezia Giulia), talvolta a carattere facoltativo (Toscana), o in una presa d’atto (Liguria).
Più articolata la situazione della Toscana, che, anche a ragione della specificità del ruolo e delle competenze riconosciute al Consiglio delle autonomie locali, presenta una pluralità di esiti riconnessi ai pareri (64) e alle osservazioni facoltative (5). Rispetto ai 49 atti già perfezionati sui quali si è pronunciato il Consiglio toscano, sono rilevate 87 condizioni, di cui 49 accolte e 27 raccomandazioni, di cui 8 accolte, 10 non accolte e 9 non valutabili.
Una novità di un qualche rilievo è segnalata dalla regione Lombardia, che a seguito della modifica legislativa volta a rafforzare la funzionalità della Conferenza, ha adottato un regolamento interno in base al quale taluni pareri da rendere al Consiglio regionale (quelli sui provvedimenti di modifica della legge regionale di attuazione del d.lgs 112/1998 e, qualora si riscontri l’inerzia della Conferenza in sede plenaria, quello sul DPEFR) possono essere espressi dall’Ufficio di Presidenza.
L’intento semplificatorio, in ordine al funzionamento dell’organismo di consultazione lombardo, è perseguito anche attraverso l’acquisizione da parte della Conferenza di osservazioni formulate dall’Ufficio di Presidenza (come nel caso della l.r. 12/2001 sulla pesca).
Un elemento che deve essere evidenziato rispetto ai dati disponibili è quello relativo alla pressoché totale assenza di intese raggiunte in sede di Conferenze. Tant’è che le esigenze di concertazione, rilevanti soprattutto nei confronti delle competenze della Giunta, sono state talvolta soddisfatte attraverso lo strumento dei pareri, con i quali sono stati raggiunti veri e propri testi concertati (Piemonte).

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione 2002

5.  ORGANI E PROCEDURE DI CONSULTAZIONE DI ENTI LOCALI E FORZE SOCIALI (Guido Meloni)


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