Anche per quanto attiene agli organismi di concertazione con le forze sociali, i dati dell’ultima rilevazione fotografano una situazione tendenzialmente cristallizzata rispetto al precedente Rapporto 2001.
Numerose restano le regioni prive di un apposito organismo di raccordo e concertazione con le forze sociali (Calabria, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Friuli-Venezia Giulia, province autonome di Trento e di Bolzano) e non si registra alcuna nuova istituzione.
Anzi, rispetto a quelle realtà regionali nelle quali è previsto un apposito organismo concertativo, v’è da rilevare, da un lato, la pressoché totale inattuazione del CREL in Sardegna, per mancata designazione da parte del Consiglio regionale dei tre membri di propria competenza; dall’altro lato, per quanto riguarda la Sicilia, la soppressione, con la l.r. 6/2001, del CREL istituito dalla l.r. 6/1988.
In un bilancio seppure del tutto approssimativo, deve pertanto concludersi per una tendenza regressiva in ordine alla istituzione e alla effettiva attuazione degli organismi di raccordo regioni-forze sociali.
Di segno opposto, invece, il trend riscontrabile con riferimento all’affermarsi di moduli organizzativi alternativi ai Comitati, quali, in particolare, i tavoli di concertazione a carattere generale, che registrano la presenza attiva della regione e delle componenti sociali (Toscana, Umbria).
Da rilevare, inoltre, il potenziamento di strumenti pattizi per la definizione di apposite procedure concertative tra regione e parti sociali, che assumono una valenza generale in ordine alla definizione delle scelte di maggior rilievo dei governi regionali.
È il caso, nello specifico, della Lombardia, che ha stipulato il “Patto per lo sviluppo dell’economia, del lavoro, della qualità e della coesione sociale in Lombardia per la VII legislatura”, attraverso il quale la Giunta regionale, le parti sociali e i soggetti economici, sono chiamati ad indicare scelte strategiche e priorità condivise, nonché interventi conseguenti. Diverse sono le modalità del confronto e della concertazione, secondo un modello codificato: confronto ordinario, nella fase dell’istruttoria dei provvedimenti; un confronto preventivo, mediante l’espressione di pareri obbligatori e non vincolanti sul DPEFR , il PRS e il Bilancio; confronto per accordi, per l’attivazione su temi specifici di apposite sedi di confronto e di approfondimento.
Infine, una disciplina unitaria per le attività di concertazione è stata recentemente adottata dalla Giunta regionale del Veneto, recependo un previo accordo per la istituzione e la disciplina del tavolo della concertazione regionale. Secondo tale disciplina la concertazione si svolge su due diversi livelli: in un ambito generale (tavolo generale), per definire preventivamente e governare le tematiche di rilevanza strategica; su tavoli settoriali, per tematiche di interesse specifico. Il protocollo, la cui efficacia è riferita alla legislatura in corso, costituisce pertanto lo strumento di riferimento per la concertazione tra Giunta regionale e forze sociali, mentre analoga modalità non è prevista per il Consiglio, al quale non è assicurata neppure l’informazione istituzionale relativamente agli esiti dei tavoli concertativi.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione 2002

5.  ORGANI E PROCEDURE DI CONSULTAZIONE DI ENTI LOCALI E FORZE SOCIALI (Guido Meloni)


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