Nel questionario inviato alle regioni è stato chiesto di indicare le disposizioni a carattere generale inerenti le leggi finanziarie, previste nelle leggi di recepimento del d.lgs 76/2000. In proposito, delle regioni che hanno provveduto ad adeguare la loro normativa contabile nel periodo di riferimento, hanno fornito indicazioni dettagliate solo le Marche ed il Veneto.
Per le Marche, l’art. 5 della l.r. 31/3001 prevede che la regione, "dopo aver consultato la Conferenza regionale delle autonomie ed il Comitato economico e sociale, adotta, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge finanziaria contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo contemplato nel bilancio pluriennale. Essa detta norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e può operare modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio della regione”. Più in particolare – e sempre in base all’art. 5 – “la legge finanziaria: determina la quota da iscrivere nel bilancio per le leggi di spesa di natura continuativa o ricorrente la cui quantificazione è da essa rinviata; determina, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, le quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; stabilisce l’eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, delle autorizzazioni legislative di spesa; dispone l’eventuale rifinanziamento, per l’anno cui essa si riferisce, delle leggi regionali di spesa; dispone l’eventuale variazione delle aliquote e delle altre misure relative alle imposte, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell’anno cui essa si riferisce”. Infine è esplicitamente previsto, da un lato, che la legge finanziaria possa disporre semplificazioni procedurali, integrazioni e adattamenti alla normativa regionale in coerenza con gli obiettivi della programmazione, nel quadro della compatibilità finanziaria e, dall’altro, che essa non possa contenere norme di carattere ordinamentale ed organizzativo.
Per il Veneto l’art. 2 della l. 39/2001 – innovando le disposizioni in materia già previste dalla l.r. 72/1977 – stabilisce, tra l’altro, che “la finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale”. In particolare essa prevede: il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi previsti a favore della regione; il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi di intervento delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere sul bilancio pluriennale; gli importi dei fondi speciali. Inoltre la legge finanziaria può stabilire norme il cui contenuto sia finalizzato direttamente ad azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale". Rispetto al passato – come mette in evidenza la regione – “sono state escluse dalla finanziaria norme che non comportano variazioni di entrata o di spesa (che in precedenza contribuivano a fare della finanziaria un provvedimento omnibus) prevedendo però che la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche e integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente”.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione 2002

6. ALCUNI ASPETTI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' (Enrico Buglione)


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