Ridurre il “troppo diritto” e migliorare la qualità formale e sostanziale della legislazione sono obiettivi perseguiti da tempo e in vari modi realizzati. Tra gli strumenti utilizzati per combattere l’inflazione normativa, le regioni sembrano, ormai, prediligere le abrogazioni espresse, a volte, con la predisposizione di vere e proprie leggi di semplificazione normativa, molto spesso intervenendo con abrogazioni in singole leggi di settore. Lo strumento dell’inapplicazione o dell’abrogazione implicita (se ne evidenziano sporadici esempi) tende, nel tempo, a scomparire.
Molte regioni, negli anni che vanno dal 1999 al 2002, hanno provveduto a ridurre lo stock normativo con una o più leggi di semplificazione (Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Veneto, provincia autonoma di Trento, Valle d’Aosta). Il 2003 registra solo il caso della regione Marche che con l.r. n.7 è intervenuta ad abrogare 94 leggi regionali (per un totale di 478 articoli), emanate dal 1973 al 1998. Le altre regioni (Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto) sottolineano una forte attenzione al “disboscamento” in occasione e per mezzo dell’adozione di leggi cosiddette organiche; leggi che dispongono il riordino settoriale della materia, anche in attuazione del nuovo testo dell’art. 117 Cost., e che stabiliscono contestualmente l’abrogazione di leggi di settore, di parti di esse o di norme intruse contenute in leggi relative ad altri settori. In alcuni casi le abrogazioni sono anche corpose. Rileva, infatti, la Liguria che, con l’approvazione della l.r. n 3 del 2003, recante riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato, sono state abrogate 30 leggi di disciplina del settore, emanate dal 1973 al 2001, e numerosi articoli di leggi (compresi 3 articoli della l.r. n. 9 del 1999, di attuazione del d.lgs. n. 112 del 1998). Sottolinea, inoltre, il Veneto che, nel corso del 2003, è stato presentato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio un progetto di legge (ora, l.r. n. 3 del 2004) che abroga espressamente 249 leggi regionali, comprese 129 leggi di bilancio e che è in corso di approvazione un altro progetto di legge che “cancella” un rilevante numero di leggi relative al settore primario.
Ai casi sopra indicati, devono aggiungersi, per completezza, anche i numerosi esempi di abrogazioni che, sia pur previste in leggi del periodo in esame, produrranno i loro effetti in momenti diversi o al verificarsi di eventi e atti successivi. Si tratta, in particolare, dei casi relativi alla tipologia delle abrogazioni differite a data certa o condizionate al verificarsi di un evento. Esempi appartenenti al primo tipo sono segnalati solo dalla regione Lombardia, dove si registrano 5 leggi che contengono abrogazioni condizionate allo scadere di un termine (2). Molto più numerosi sono, invece, i casi di abrogazioni appartenenti al secondo tipo. In genere l’atto che deve essere emanato per il verificarsi della condizione abrogativa è un regolamento o un provvedimento di altro tipo della Giunta (direttiva, piano regionale, ecc.), a volte anche la pubblicazione di un avviso sull’esito positivo dell’esame di compatibilità della Commissione europea, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato (provincia autonoma di Trento) (3). Il numero più elevato di abrogazioni “condizionate” si registra sempre in Lombardia, con 10 leggi che contengono abrogazioni di questo tipo (4). Seguono, poi, le regioni Toscana (5) e Marche (6) con 3 leggi e l’Emilia-Romagna con 2 leggi (7). Infine, altri casi sono segnalati anche dal Lazio (8), dal Molise (9), dal Piemonte (10) e dal Veneto (11).


NOTE

(2) A titolo di esempio, cfr., l’art. 99 della l.r. n.10 del 2003. La norma dispone, infatti, che “dal 1 gennaio 2004 sono abrogate…” e segue elenco delle leggi abrogate.
(3) L’abrogazione di ben 102 articoli è condizionata alla pubblicazione dell’avviso suindicato. La provincia precisa, inoltre, che, a differenza di alcuni casi degli anni scorsi, la tecnica abrogativa sia stata corretta, perché l'abrogazione è condizionata all'emanazione di atti precisi e pubblicati con le stesse modalità della legge.
(4) A titolo di esempio, cfr., l’art. 57, comma 5, della l.r. n. 26 del 2003. La norma dispone, infatti, che “con effetto dall’entrata in vigore dei regolamenti…..sono abrogate le seguenti disposizioni…
(5) Cfr., ll.rr. nn. 10, 30 e 45 del 2003.
(6) Due casi di abrogazione differita sono previsti dalla l.r. n. 11 del 2003 (art. 34) e uno dalla l.r. n. 23 del 2003.
(7) Si tratta, in particolare, delle ll.rr. nn. 2 e 20 del 2003.
(8) Le abrogazioni differite riguardano 108 articoli della l.r. n. 4 del 2003.
(9) Cfr., art. 38 della l.r. n.25 del 2003.
(10) Cfr., l.r. n. 25 del 2003.
(11) Cfr., ll.rr. nn. 27 e 41 del 2003.

Tratto da
Rapporto sulla legislazione 2003
1. RIORDINO NORMATIVO E QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE (Aida G. Arabia)

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