Come già messo in evidenza nei Rapporti precedenti, molte leggi regionali prevedono “formule” per consentire il controllo e il monitoraggio degli effetti da esse prodotti, anche se, come sottolinea il Friuli-Venezia Giulia, spesso non sono, poi, utilizzate come momento di effettiva verifica.
Non sono previste forme di valutazione nelle leggi delle regioni, Calabria, Campania, Lazio, Molise, provincia autonoma di Bolzano, Sardegna, Valle d’Aosta.
Esempi, a volte anche numerosi, nel periodo di riferimento, sono segnalati, in diverse regioni. Molto spesso si tratta di relazioni che la giunta presenta periodicamente al consiglio, contenente informazioni sullo stato di attuazione degli interventi. In particolare, in Abruzzo (37), Emilia-Romagna (38), Friuli-Venezia Giulia (39), Lombardia (40), Marche (41), Piemonte (42), provincia autonoma di Trento (43), Umbria e Veneto (44), sono segnalati vari casi. Alcune regioni specificano, poi, anche l’istituzione di comitati e conferenze regionali, nonché di osservatori, con finalità di monitoraggio, valutazione e, a volte, di vigilanza sull’applicazione degli interventi regionali (Lombardia (45), Marche (46) e Veneto (47)).
Inoltre, una particolarità da segnalare, il caso della regione Liguria dove è previsto, all’art. 5 della l.r. n. 15 del 2003, il monitoraggio sullo stato di attuazione di una legge statale (legge n. 68 del 1999).
Inoltre, per completezza, occorre riferire della presenza, in alcune regioni (Basilicata e Lombardia) delle cd. missioni valutative, relative cioè all’analisi di attuazione di leggi vigenti. A tal fine, nella prima regione indicata, l’Ufficio di Presidenza del consiglio Regionale ha affidato all’Ufficio per il Controllo consiliare e la Valutazione delle politiche regionali, sulla base di una proposta metodologica elaborata dallo stesso Ufficio, la valutazione di due leggi, emanate nel 2001 e nel 2002. La Lombardia segnala, inoltre, che, su mandato del Presidente della III Commissione consiliare Sanità e Assistenza, è stata avviata una prima analisi relativa all’istituzione e al funzionamento del Consiglio dei Sanitari nelle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Lombardia. La ricerca si propone di verificare quali condizioni abbiano concorso al successo o all’insuccesso nell’istituzione e nel funzionamento dei Consigli dei Sanitari, quali nodi problematici siano stati risolti con questo istituto e quali abbia sollevato o lasciato irrisolti e come, in vista di una modifica della legislazione vigente, possa essere affrontato il tema della partecipazione alla programmazione interna delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. La ricerca prevede due fasi di raccolta di informazioni, una quantitativa attraverso un questionario, una qualitativa attraverso interviste ai componenti dei Consigli Sanitari.
Specifica, infine, la Toscana, che l’attività di controllo consiste nella definizione di clausole valutative e nello svolgimento di ricerche valutative. Tale attività è di competenza del Settore tecniche legislative e documentazione statistica, in collaborazione con le strutture di segreteria delle Commissioni consiliari. Sia le clausole che le ricerche tendono ad evidenziare le modalità di attuazione della normativa cui si riferiscono e gli effetti prodotti sui soggetti destinatari delle norme stesse. Complessivamente tale attività viene svolta in rapporto con il progetto “CAPIRe”. Annualmente, a cura dello stesso Settore, vengono elaborate e pubblicate due raccolte separate per clausole e ricerche. Il Settore predispone, inoltre, la realizzazione di report programmatico-finanziari per le Commissioni consiliari permanenti. Tale strumento, relativo alle modalità di impiego delle risorse finanziarie in attuazione di norme di legge, è finalizzato ad evidenziarne sinteticamente la distribuzione territoriale e la ripartizione tra i destinatari.


NOTE

(37) Cfr., art. 5, l.r. n. 27 del 2003.
(38) Cfr., ll.rr.nn. 2, 5, 8, 24 e 25 del 2003
(39) Cfr., ll.rr. nn. 6 (art. 11) e 20 (art.15) del 2003.
(40) Cfr., ll.rr. nn. 2, 6, 13 e 17 del 2003.
(41) Cfr., ll.rr. nn. 9 e 20 del 2003.
(42) Cfr., ll.rr. nn. 5, 16, 26 e 36 del 2003. Inoltre, la l.r. n 14 del 2003 è la prima legge regionale approvata con l’inserimento di uno specifico articolo contenente una “clausola valutativa”. Lo stesso è da dire per altri provvedimenti licenziati in Commissione nel 2003, ma non ancora esaminati dall’aula.
(43) Per il periodo in esame è importante ricordare il disposto dell’art. 2, comma 1, lett.e) della l.p. n. 2 del 2003 (cd. "legge elettorale"), dove è previsto che annualmente il presidente della provincia presenti al consiglio una "relazione sullo stato di attuazione del programma di legislatura, sullo stato di attuazione e sull’efficacia delle leggi vigenti nelle materie di competenza provinciale, sulle misure di carattere legislativo che intende proporre per il loro miglioramento". La disposizione richiamata, legata alla forma di governo, si applica a decorrere dalla XIII legislatura (dal 2004).
(44) Cfr., ll.rr. nn. 5, 8, 18 e 36 del 2003.
(45) Cfr., ll.rr. nn. 6 e 21 del 2003.
(46) Cfr., l.r. n. 20 del 2003 (art. 26).
(47) Presso la prima commissione opera l'Osservatorio della spesa che ha il compito di monitorare e verificare gli effetti diretti e indiretti delle leggi di spesa.

Tratto da
Rapporto sulla legislazione 2003
1. RIORDINO NORMATIVO E QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE (Aida G. Arabia)

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