Dall’esame delle risposte fornite dagli uffici dei Consigli regionali in ordine alla formazione e attuazione delle politiche dell’Unione europea, risulta ormai consolidato l’interesse delle regioni per questa materia sia per quel che concerne le politiche comunitarie (principalmente, la politica di coesione economica e sociale), sia per quanto riguarda la partecipazione delle regioni alle fasi ascendente e discendente del diritto comunitario. La maggior parte delle regioni, infatti, ha risposto ai quesiti posti, in modo approfondito, e integrandoli con informazioni e osservazioni aggiuntive.
Da precisare, tuttavia, che, nel 2003, la scelta metodologica, effettuata nel formulare il questionario, è stata differente rispetto a quella del precedente Rapporto. Infatti, nel Rapporto 2002 si è deciso di riproporre le domande del 2001 al fine di conoscere i cambiamenti intervenuti nel periodo di riferimento della ricerca. Non era, infatti, incluso tra gli obiettivi prefissati nello scorso anno, quello di individuare gli elementi innovativi, ad esempio, dei programmi comunitari 2000-2006 nell’ambito della politica di coesione economica e sociale. Ciò perché si è ritenuto che, nel 2001 e nel 2002, le regioni fossero coinvolte principalmente nell’attività di predisposizione e attuazione dei programmi cofinanziati. Al contrario, nel 2003, si è tenuto conto che l’attività delle regioni era volta soprattutto ad effettuare le valutazioni dei programmi stessi. Ciò anche in considerazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.1260/ 1999 relativo alla riforma dei fondi a finalità strutturale circa la presentazione, entro il 31/12/2003, dei Rapporti di valutazione intermedia alla Commissione europea. Di conseguenza, è risultato opportuno introdurre delle domande sulla fase di valutazione dei programmi comunitari e sui risultati di questa attività di valutazione. Ciò pur riconoscendo che, così come nella fase di programmazione, anche in questa di valutazione, il ruolo dei Consigli è sempre più marginale rispetto a quello delle Giunte.
E’ da evidenziare, inoltre, che mentre nel Rapporto relativo al 2002, è stato delineato, in un’analisi introduttiva, il quadro normativo riferito ai processi di riforma riguardanti il ruolo delle regioni nelle fasi ascendente e discendente del diritto comunitario, al contrario, in questo del 2003, si sono effettuate scelte diverse. Infatti, si è deciso, da un lato, di formulare nuovamente la domanda sulle innovazioni attribuibili a quanto previsto dal quinto comma dell’art.117 della Costituzione (1). Inoltre, si è scelto di introdurre delle apposite domande sulla legge 5 giugno 2003, n.131 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”; nonché sul disegno di legge di modifica della legge “La Pergola” (d.d.l. Buttiglione recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”) (2).
A tale proposito, è da precisare che le domande sono state poste seguendo un ordine predeterminato. In particolare, in una prima fase, sono state formulate le domande riguardanti la partecipazione indiretta (art.5 del d.d.l. “Buttiglione) (2.2.2) e quella diretta (art.5, comma 1, della legge n.131/2003) (2.2.3) delle regioni alla fase ascendente del diritto comunitario; mentre, in una seconda fase, sono state poste le domande relative alla fase discendente, con particolare riferimento all’attuazione delle direttive (art.16 del d.d.l.“Buttiglione”) (2.2.6) e delle politiche (principalmente la politica regionale) (2.2.8). Da aggiungere, infine, che si è ritenuto altrettanto interessante introdurre una domanda sull’eventuale richiesta avanzata dalle regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni, in ordine all’intervento del Governo per adire la Corte di Giustizia europea (art.5, comma 2, della legge n.131/2003) (2.2.7). E’, comunque, da evidenziare che, in più occasioni, alcune regioni hanno fatto riferimento a queste norme di disciplina della materia (ad esempio, l’Emilia-Romagna).
Un ulteriore aspetto da mettere in evidenza riguarda il fatto che, nel Rapporto 2003, le domande sono state formulate in modo piuttosto articolato, includendo, in molti casi, più quesiti. Pertanto, rispetto ad alcune domande, non sono state esaminate le risposte nella loro totalità, ma sono state estrapolate delle informazioni omogenee, che hanno consentito di procedere a dei raggruppamenti tra le regioni. Anche nel Rapporto 2003, infine, sono stati individuati dei casi in cui le risposte delle regioni, rispetto allo stesso quesito, sono risultate differenti. Pertanto, la scelta è stata ancora quella di riportare, evidentemente in modo sintetico, il contenuto delle risposte in modo da evitare di perdere informazioni interessanti fornite dalle regioni. Si ritiene, infatti, che i risultati della ricerca in questa materia sono da considerarsi, senza dubbio, molto positivi anche per la quantità e la rilevanza delle informazioni rese dalle regioni. L’introduzione di nuove domande, la riformulazione di alcune significative del 2002 e l’attualizzazione di altre hanno evidentemente suscitato ancora più interesse nelle regioni, che, comunque, sono sempre state molto attente alla politica comunitaria e, in generale, al processo di integrazione dell’Unione europea.


NOTE

(1) Il quinto comma dell’art.117 Cost. afferma testualmente “Le Regioni e le Province di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza”.
L’art. 5 della legge n.131/2003 di attuazione dell’art.117, quinto comma, della Costituzione prevede che”1.Le Regioni e le Province autonome concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari partecipando, nell’ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati di Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto delle particolarità delle autonomie speciali, e, comunque, garantendo l’unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo…….”
(2) Il 3 luglio 2003, la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge. Il testo licenziato dalla Camera risulta dall’unificazione dei testi C.3071, C.3123 e C.3310. Il 5 luglio 2003 il testo, contraddistinto dal n. 2386, è stato trasmesso al Senato e, il 22 gennaio 2004, si è concluso l’esame da parte della 1^ Commissione “Affari costituzionali”.

Tratto da
Rapporto sulla legislazione 2003
2. FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA  (Letizia R. Sciumbata)

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