La maggior parte delle regioni (Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Sicilia) ha evidenziato che il Consiglio non partecipa all’elaborazione delle norme comunitarie. Altre regioni hanno, invece, precisato che non vi sono procedure (Lazio, Veneto) o forme codificate (Umbria) o disposizione specifiche (Valle d’Aosta) o un’apposita normativa attuale (Lombardia) per la partecipazione del Consiglio all’elaborazione della normativa comunitaria.
Alcune, tra le regioni che hanno risposto negativamente, hanno fornito informazioni soprattutto in relazione al ruolo della Giunta regionale. In particolare, l’Abruzzo, l’Emilia-Romagna e la Valle d’Aosta hanno fatto riferimento alla partecipazione della Giunta alle sessioni comunitarie della Conferenza Stato-Regioni (la Valle d’Aosta ha indicato anche il Comitato delle regioni).
Altre Regioni hanno messo in rilievo le rispettive leggi regionali, che disciplinano la partecipazione all’elaborazione della normativa comunitaria. Tra queste regioni, alcune hanno fatto riferimento a leggi precedenti il 2003, come la Toscana (l.r. n.37/1994 modificata dalla l.r. n.9/1996), il Veneto (art.5 della l.r.n. 30/1996) e la Sardegna (l.r. n.20/1998, ancora disapplicata); mentre l’Emilia-Romagna ha indicato la legge regionale n. 6 del 2004 e, pertanto, successiva alle innovazione introdotte con la modifica del quinto comma dell’art.117 Cost. In particolare, l’art.2 di detta legge dispone, al comma 1, che il Consiglio stabilisca un quadro di indirizzi nell’ambito del quale “il presidente della Giunta assicura e promuove (…) la più ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari” (si rileva, quindi, un ruolo di impulso del presidente della Giunta volto ad assicurare la più ampia partecipazione regionale alla formazione della normativa e degli atti di indirizzo comunitari); mentre, lo stesso art. 2 prevede, al comma 2, la partecipazione degli enti locali nell’ambito della fase ascendente. Tale partecipazione deve essere disciplinata dalla Giunta, previa intesa con la Conferenza Regione - Autonomie locali.
La Basilicata e il Veneto hanno, invece, fatto riferimento ai rispettivi Statuti. Infatti, la Basilicata ha precisato che nel nuovo Statuto regionale (in corso di approvazione) sono disciplinate le innovazioni previste dal quinto comma dell’art.117 Cost., anche relativamente alla partecipazione regionale al processo di formazione del diritto comunitario; mentre il Veneto ha indicato la bozza di Statuto (aprile 2004), nella quale è previsto che il Consiglio approvi annualmente la legge comunitaria, che deliberi i provvedimenti generali attuativi degli atti dell’Unione europea e che disciplini, con apposita legge regionale, le modalità e le forme organizzative della partecipazione della regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari.
La Provincia di Trento, pur ribadendo che il Consiglio non svolge alcun ruolo in questo ambito, ha evidenziato alcune delle proposte di modifica incluse nel nuovo regolamento interno del Consiglio provinciale (in fase di elaborazione). Tra queste, ad esempio, il coinvolgimento del Consiglio nelle attività di elaborazione della normativa comunitaria, attraverso un’informazione sistematica da parte della Giunta sui relativi processi di proposta e di elaborazione che prevedono la partecipazione della provincia. Inoltre, la costituzione, presso il Consiglio, di un’apposita Commissione permanente per i rapporti internazionali e comunitari, con compiti di ricerca, studio e proposta per la partecipazione della provincia ai processi di formazione degli atti comunitari e alla loro attuazione, per l’adeguamento dell’ordinamento provinciale alla normativa comunitaria e per l’attuazione, a livello provinciale, degli interventi promossi nell’ambito di programmi o azioni d'interesse comunitario.
La Campania ha, invece, fatto riferimento agli atti di indirizzo della Giunta regionale e all’approvazione di mozioni.

Tratto da
Rapporto sulla legislazione 2003
2. FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA  (Letizia R. Sciumbata)


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