Per quanto riguarda la domanda in oggetto, è da evidenziare che solo le regioni Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta e le province autonome di Bolzano e di Trento hanno dato una risposta negativa, di tipo generale, riferita a tutti i quesiti posti (solo la provincia di Bolzano ha precisato che non sono previste specifiche sessioni comunitarie). La Liguria ha, invece, evidenziato che non vi è stata alcuna sessione comunitaria del Consiglio.
Al contrario, le altre regioni hanno risposto in modo dettagliato e, in più casi, fornendo informazioni aggiuntive. Da precisare, a tale proposito, che per chiarezza di esposizione, è stato necessario scorporare le diverse informazioni, fornite dalle regioni nelle rispettive risposte, in modo da creare delle aggregazioni omogenee rispetto ai quesiti posti. Inoltre, in alcuni casi, per evitare la perdita di informazioni ritenute interessanti, sono stati riportati, in sintesi, i testi più significativi.

In particolare:
A) Per quanto riguarda le eventuali specifiche sessioni comunitarie tenute dall’Assemblea o dalle Commissioni consiliari, alcune regioni (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Molise, Piemonte) hanno precisato che non vi sono state (o non si tengono) sessioni comunitarie né dell’Assemblea, né delle Commissioni. Tra queste, l’Emilia-Romagna ha evidenziato che, pur non riferendosi ad una specifica sessione comunitaria dell’Assemblea, la l.r. n.6/2004, all’art.3, prevede che, entro il 1° luglio di ogni anno, la Giunta regionale presenti al Consiglio il progetto di legge comunitaria regionale da approvarsi entro il 31 dicembre; mentre il Friuli-Venezia Giulia ha segnalato che nel 2004 è stata approvata la legge regionale n.10/2004 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”. Tale legge prevede, tra l’altro, l’adozione della legge comunitaria regionale su iniziativa della Giunta, la quale entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Consiglio un disegno di legge regionale. Nell’ambito della relazione al disegno di legge, la Giunta regionale riferisce sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempimenti della Regione. La Giunta, inoltre, nella relazione, fornisce l’elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa. Sono anche contemplate situazioni di urgenza che richiedono un intervento legislativo entro termini non compatibili con i tempi previsti per la legge comunitaria regionale. In questo caso, nella relazione al disegno di legge della Giunta regionale devono essere indicati i termini per l’approvazione della legge comunitaria stessa.
Altre regioni (Abruzzo, Lombardia, Marche, Sicilia) hanno, invece, sottolineato che non si sono tenute specifiche sessioni comunitarie dell’Assemblea. Tra queste, la Lombardia ha fornito interessanti informazioni integrative rispetto agli interventi del Consiglio regionale. In particolare, ha evidenziato che il Consiglio regionale si è espresso, con un ordine del giorno (aprile 2003), per il recepimento della Raccomandazione europea di istituzione di una banca dati del DNA, quale strumento di prevenzione e contrasto dei fenomeni di sfruttamento minorile e ha impegnato la Giunta regionale a farsi promotrice presso il Parlamento europeo di idonee forme di integrazione delle normative nazionali e delle strutture investigative e giudiziarie. Inoltre, il Consiglio è intervenuto con una mozione (settembre 2003) a favore dell’adozione di misure di contenimento di forme di concorrenza sleale praticate da paesi extracomunitari, impegnando la Giunta regionale ad intervenire, in tal senso, presso il Consiglio europeo. Infine, si è fatto promotore di un dibattito consiliare sul progetto di costituzione europea (ottobre 2003), al termine del quale sono stati approvati alcuni ordini del giorno di invito al Governo a sostenere, nell’ambito della Conferenza intergovernativa (C.I.G.), l’inserimento nel progetto costituzionale di un esplicito riconoscimento della tradizione e dei valori cristiani, dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e prossimità, il rafforzamento dei meccanismi di partecipazione degli esecutivi regionali, il riconoscimento dei Consigli regionali e la loro partecipazione agli organismi comunitari.
Alcune delle Regioni prima citate (Abruzzo, Marche, Sicilia e, soprattutto, il Veneto) hanno fatto riferimento alle rispettive Commissioni consiliari competenti in materia. In particolare, l’Abruzzo ha segnalato che la Commissione consiliare per le politiche europee, internazionali e per i programmi della Commissione europea ha tenuto, nell’anno 2003, tre sedute; mentre la Campania ha solo specificato che la I^ Commissione si occupa della materia comunitaria. Al contrario, la Sicilia si è soffermata sul ruolo della Commissione, precisando che si tratta di una Commissione non legislativa, che svolge prevalentemente attività di studio e che viene informata delle decisioni adottate dall’esecutivo in materia di programmazione della spesa regionale cofinanziata con fondi comunitari. Il Veneto ha, invece, effettuato un’analisi approfondita, mettendo in rilievo che esiste una Commissione speciale per i rapporti comunitari, priva di competenza istruttoria, che nel 2003 ha tenuto 36 riunioni lavorando su due filoni di interesse. In particolare, ha preparato un’apposita seduta consiliare alla presenza degli europarlamentari veneti, avente ad oggetto "Le prospettive istituzionali economiche e sociali dell’Europa a 25" (seduta del 27 maggio), nella quale il Presidente della Commissione ha svolto una relazione volta ad individuare le priorità di attuazione e di interventi. Il dibattito si è concluso con 2 Risoluzioni (4). La stessa regione ha fatto presente, inoltre, che la Commissione consiliare ha organizzato, d’intesa con le Regioni Lombardia e Sicilia, un convegno (28 novembre 2003) dal titolo “I Consigli regionali nella nuova Europa: ruolo delle Commissioni consiliari per le politiche comunitarie”, che ha prodotto la c.d. Dichiarazione di Venezia, sottoscritta da undici Consigli regionali, nella quale si è chiesta la previsione, in sede regolamentare, di una sessione comunitaria, di una legge regionale comunitaria e di una commissione consiliare permanente. Infine, ha fatto riferimento all’art. 6 della l.r. n. 30/1996 secondo cui ogni anno, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sugli interventi assunti, sulle integrazioni adottate e sullo stato di attuazione dei programmi cofinanziati. Ogni semestre, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sintetica sullo stato di attuazione di tali programmi.
Tra le rimanenti regioni, la Calabria ha osservato che, se per sessione comunitaria si intende un incontro del Consiglio o delle Commissioni con rappresentanti della Commissione o del Parlamento europeo, allora la risposta è negativa, ma ciò non significa che non si avverta l’esigenza di un calendario istituzionalizzato.
La Basilicata e la Toscana hanno, invece, segnalato le rispettive leggi regionali. In particolare, la Basilicata ha precisato che, in base all’art. 10 della l.r. n.30/1997, il Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, deve dedicare una o più sedute alla sessione comunitaria, al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi attivati a livello regionale e definire gli indirizzi regionali in materia di politiche comunitarie (tale procedimento è in via di ridefinizione, stante la prossima approvazione del nuovo Statuto regionale); mentre la Toscana ha indicato l’art. 3 della l.r. n. 37/1994, secondo cui “La Giunta regionale, unitamente al Programma Regionale di Sviluppo, presenta al Consiglio regionale una relazione concernente la partecipazione della Regione al processo comunitario…”. La stessa Regione ha specificato che le Commissioni consiliari non tengono sessioni specifiche.

B) Relativamente alla domanda sull’eventuale riferimento, nella bozza dei nuovi statuti, alle sessioni comunitarie, la maggior parte delle regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Molise, Sicilia, Toscana) ha precisato che non vi è alcuna previsione. Tra queste regioni, la Calabria ha, però, evidenziato che il nuovo statuto non prevede sessioni comunitarie, ma all’art.42 rimanda alla legge regionale le modalità di concorso del Consiglio regionale alla partecipazione della regione alla definizione degli indirizzi assunti, in sede comunitaria, dall’Italia; nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione.
Al contrario, altre regioni (Lazio e Piemonte) hanno dato risposta positiva al quesito. In particolare, la regione Lazio ha messo in evidenza che le sessioni comunitarie sono espressamente previste nel nuovo statuto, in corso di approvazione, ad opera della cosiddetta legge regionale comunitaria; mentre il Piemonte ha precisato che, nella bozza del nuovo statuto, sono esplicitamente previste le leggi e le sessioni comunitarie (5).

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NOTE
(4) La prima (Risoluzione n. 56), votata all’unanimità da tutte le forze politiche, impegna la Giunta regionale ad avviare un’azione di sistema rivolta: ad intensificare i rapporti con il Consiglio regionale, al fine di rendere più organiche e continuative le relazioni sulle materie attinenti all’allargamento coordinando maggiormente le azioni tra i diversi poteri; ad intensificare i rapporti con i Parlamenti europei, al fine di ottenere una maggiore circolazione e scambio delle informazioni e delle istanze territoriali; ad avviare un più stretto coordinamento tra Parlamentari europei, organizzazioni economiche ed enti preposti all’export sulle diverse iniziative intraprese me-diante realizzazione di un “Tavolo di lavoro” sull’internazionalizzazione ed allargamento; a rafforzare la cooperazione tra il Veneto e le realtà istituzionali appartenenti ai Paesi in via di adesione, al fine di accompagnare i Paesi candidati verso una piena e completa integrazione con i Paesi già membri dell’Unione; a sviluppare ogni possibile iniziativa a sostegno della progettazione e realizzazione del Corridoio n. 5, di cui si riafferma la vitale importanza strategica; a sviluppare la presenza di un osservatorio per il monitoraggio delle politiche e dei programmi europei e comunitari. La seconda Risoluzione n. 57, votata a maggioranza con 17 astenuti e un voto contrario, chiede il riconoscimento nella “Costituzione europea" di uno specifico e rilevante ruolo delle Regioni.
(5) La bozza dello statuto del Piemonte, approvata in sede di Commissione, è consultabile sul sito http://wwww.consiglioregionale.piemonte.it).

Tratto da
Rapporto sulla legislazione 2003
2. FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA  (Letizia R. Sciumbata)



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