Poco meno della metà delle Regioni (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Umbria e Veneto) ha specificato che, nel periodo considerato, non risultano provvedimenti del Consiglio regionale in attuazione di direttive comunitarie (la Liguria ha, invece, precisato che non sono state attuate direttive comunitarie a livello regionale). Tra queste regioni, alcune hanno, comunque, fornito altre informazioni. A titolo di esempio, il Molise ha precisato che l’attuazione delle direttive avviene soprattutto tramite atto legislativo e, in misura residuale, atto amministrativo; mentre l’Emilia-Romagna ha esaminato altri aspetti attinenti alla domanda. In particolare, pur evidenziando che nel 2003 non sono stati adottati provvedimenti del Consiglio in attuazione diretta di direttive comunitarie, ha fatto riferimento all’attuazione indiretta delle direttive comunitarie (da riscontrarsi nel caso di direttive già recepite dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, che per questioni principalmente inerenti il riparto di competenza, necessitano, esclusivamente per alcuni aspetti, di una successiva attuazione in ambito regionale) e ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. Per quanto riguarda il primo aspetto, ha segnalato l’art.1 della l.r. n.26/2003 “Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, che disciplina le funzioni amministrative in materia di controllo (6); mentre, per quanto riguarda il secondo aspetto, vale a dire i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, ha sottolineato che su 28 leggi regionali approvate nel 2003, 10 hanno incontrato tali vincoli (anche in riferimento ad un solo articolo). La stessa Regione ha, inoltre, evidenziato che alcune di queste leggi, pur non disponendo nell’ambito di materie disciplinate dal diritto comunitario, in quanto non rientranti nella competenza comunitaria, risultano comunque vincolate al diritto comunitario perché, ad esempio, contenenti disposizioni in materia di contratti pubblici rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina comunitaria della concorrenza.
Altre Regioni (Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Valle d’Aosta) hanno specificato che le direttive comunitarie sono attuate con leggi regionali. Tuttavia, la Sicilia e la Valle d’Aosta hanno precisato che, nel 2003, non è stata approvata alcuna legge, mentre il Friuli-Venezia Giulia ha indicato le leggi regionali n. 10/2003 (art.2) e n. 17/2003 (art.18).
La Lombardia, la Toscana e le province autonome di Bolzano e di Trento hanno evidenziato non solo le leggi regionali relative al 2003, ma anche la normativa comunitaria e le disposizioni statali di riferimento. In particolare, la Lombardia ha indicato la l.r. n. 26/2003 di disciplina dei servizi locali di interesse economico generale (7); mentre la Toscana ha fatto riferimento alla l.r.n.57/2003 di attuazione dell’art.9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Per quanto riguarda le province autonome, quella di Trento ha segnalato la l.p. n.4/2003 in materia di sostegno dell’economia agricola, di agricoltura biologica e di contrassegno di prodotti geneticamente non modificati, evidenziando come questa legge, soprattutto per la disciplina relativa all’agricoltura biologica, operi in diretta attuazione dei principi comunitari; mentre la provincia autonoma di Bolzano ha fatto riferimento, in modo dettagliato, a diversi provvedimenti (8).
Le Regioni Basilicata, Campania, Piemonte e Sardegna hanno fornito, rispetto a tale quesito, informazioni diversificate. In particolare, la Basilicata ha specificato che l’attuazione, a livello regionale, delle direttive comunitarie si realizza, dal punto di vista normativo, tenendo conto della legge comunitaria annuale. La Campania ha, invece, precisato che le direttive comunitarie sono applicate dalla Giunta regionale e che il Presidente, su richiesta dei consiglieri, relaziona in Consiglio regionale; mentre, il Piemonte ha sottolineato che il Consiglio regionale opera con l’adozione di deliberazioni consiliari proposte dalla Giunta. Infine, la Sardegna, facendo riferimento a quanto indicato nel 2002, ha riconfermato i tre canali con cui avviene l’adeguamento: quello amministrativo mediante deliberazioni della Giunta, quello relativo all’attuazione degli atti di programmazione dei fondi europei e quello legislativo tramite modifiche della normativa regionale previgente. La stessa Regione ha precisato che il Consiglio non interviene nel primo e nel secondo ambito.

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NOTE

(6) L’art.1 della l.r.n.26/2003 dispone “La presente legge disciplina le funzioni amministrative in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e le modalità di coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nell'istruttoria tecnica in attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)”.
(7) di recepimento. Le direttive comunitarie richiamate sono: direttiva 96/61/CE “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001 (2001/77/CE) in materia di risparmio energetico. Le disposizioni statali di recepimento sono: d.lgs 22/1997 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio”; d.lgs 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”; d.lgs. 99/1992 “Attuazione della direttiva 86/278/ CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”; d.lgs. 95/1992 “Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative all’eliminazione degli olii usati”; d.lgs. 164/2000 “Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale”; d.lgs 152/1999 “Disposizioni per la tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”. Da aggiungere la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
(8) In particolare, in materia di agricoltura, il Consiglio provinciale di Bolzano ha autorizzato la Giunta provinciale, tramite l’inserimento (con l’articolo 20 della legge finanziaria 2003- legge provinciale 9 gennaio 2003, n. 1) di articoli nella legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante “Disposizioni urgenti nel settore agricoltura”, a disciplinare le quote latte in conformità alla normativa comunitaria. Con legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, recante “Norme per l'agricoltura biologica”, è stata data attuazione al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio delle Comunità Europee del 24 giugno 1991, in materia di produzione, preparazione e commercializzazione di prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica. Con l’art.33 della legge finanziaria 2003 (legge provinciale n. 1/2003) è stata attuata la direttiva 98/30/CE in materia di distribuzione e vendita di gas naturale nonché di produzione idroelettrica. Tramite modifica (effettuata con l’art.15 della legge provinciale 28 luglio 2003, n. 12) dell’art. 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”, è stata adeguata la disciplina e il procedimento della contrattazione, in cui è parte la Provincia autonoma, alla regolamentazione prevista dalla normativa comunitaria. Con delibere 27 gennaio 2003, n. 175, e 30 dicembre 2003, n. 4891, la Giunta provinciale ha approvato disposizioni applicative dei regolamenti comunitari in materia di organizzazione comune del mercato ortofrutticolo. Con decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2003, n. 14, la Giunta provinciale ha dato attuazione alla direttiva 1999/42/CE in materia di riconosci-mento di qualifiche per le attività professionali.

Tratto da
Rapporto sulla legislazione 2003
2. FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA  (Letizia R. Sciumbata)



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