Alcune regioni, tra quelle che hanno risposto a tale quesito, hanno affermato che, nella formazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione europea, il Consiglio non ha alcun ruolo (Calabria, Lazio, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Trento) o ha un ruolo marginale (Liguria) non è coinvolto (Emilia-Romagna) o non si è a conoscenza di partecipazioni consiliari (Abruzzo). La Campania ha, invece, precisato che la Commissione competente cura i rapporti con la Giunta per gli adempimenti comunitari.
Tra queste regioni, la Calabria, il Piemonte e la Provincia autonoma di Trento hanno fornito informazioni aggiuntive, anche se diversificate. Infatti, la Calabria ha segnalato un ordine del giorno, adottato dal Consiglio regionale nell’ottobre 2002, con il quale, aderendo ad una richiesta della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, ha costituito un “forum permanente regionale” rappresentativo della realtà civile, sociale, economica e politica della regione Calabria, quale sede di dibattito sui lavori della Convenzione europea. Da precisare che anche l’Umbria ha fatto riferimento alla Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, evidenziando che il gruppo di lavoro n. 3, relativo alle “Questioni comunitarie ed internazionali”, coopera, in termini interparlamentari, con i Parlamenti nazionali e con i Parlamenti regionali e che, quindi, anche con la Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee e con la Commissione europea per l’attuazione delle politiche dell’U.E. La Provincia autonoma di Trento ha, invece, segnalato l’approvazione di una mozione (3 marzo 2004, n. 4 sugli interventi per favorire i rapporti con le istituzioni europee) finalizzata a promuovere azioni e progetti di vario contenuto in campo comunitario, al fine di potenziare, in modo coordinato fra Giunta e Consiglio, gli strumenti esistenti, tenendo conto anche delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome con la riforma costituzionale del 2001. Infine, il Piemonte ha affermato che non vi è un ruolo diretto del Consiglio in quanto interviene la rappresentanza italiana, precisando, inoltre, che la sede regionale a Bruxelles è attiva dal 2002. La stessa regione ha anche sottolineato che possono, invece, avvenire dibattiti consiliari su tematiche specifiche, generalmente in materia di agricoltura, con collegati atti di indirizzo.
L’Emilia-Romagna, così come la Basilicata, il Molise, le Marche e la Valle d’Aosta, ha fatto riferimento al ruolo del Consiglio nella fase di implementazione dei programmi cofinanziati, mettendo in rilievo, inoltre, un’attività di monitoraggio, avviata proprio nel 2003. Per quanto riguarda il primo aspetto, la regione ha evidenziato che generalmente il Consiglio, su proposta della Giunta, approva con propria deliberazione i programmi regionali e che, nella fase di attuazione delle politiche comunitarie, può approvare risoluzioni o ordini del giorno (10).
Per quanto riguarda il secondo aspetto, è risultata di particolare rilievo la nuova attività di monitoraggio, svolta dal Consiglio a partire dal 2003, introdotta in via sperimentale presso il Servizio Legislativo del Consiglio: si tratta di un Osservatorio sull’incidenza del diritto e delle politiche dell’UE sull’attività della Regione (i dati sono pubblicati all’interno del Secondo Rapporto annuale sulla Legislazione). La stessa regione ha anche indicato i dati del 2003, mettendo in rilievo che, sul totale degli atti pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regionale, l’incidenza del diritto e delle politiche dell’UE sulle deliberazioni del Consiglio regionale è stata pari al 25%; l’incidenza del diritto e delle politiche UE sulle deliberazioni della Giunta regionale è risultata pari al 25% e che, tra queste ultime deliberazioni, il 31% è stato adottato in utilizzo di fondi strutturali.
Tra le altre regioni succitate, che hanno evidenziato il ruolo del Consiglio facendo riferimento alla politica di coesione economica e sociale, anche la Basilicata, come l’Emilia-Romagna, ha evidenziato che l’integrazione tra le politiche dell’Unione Europea e le politiche regionali si realizza prevalentemente mediante la programmazione pluriennale presente nei P.O.R. 2000-2006 e, in particolar modo, nelle materie cofinanziate o che impongono determinate prescrizioni, quali, ad esempio, l’ambiente, l’agricoltura, la formazione professionale e l’internazionalizzazione. La Giunta svolge un’attività di impulso nei confronti del Consiglio con la predisposizione di atti che quest’ultimo approva. A tale proposito, il Molise ha, invece, sottolineato che l’assenza di una legge regionale sulla programmazione (che definisca, con puntualità, i ruoli e le competenze degli organi regionali, nel processo di formazione ed attuazione delle politiche comunitarie) fa sì che, alla luce del riparto di competenze statutariamente fissato, sia riservata, al Consiglio regionale, l’approvazione del Programma Operativo Regionale (POR); mentre, alla Giunta regionale, l’approvazione del Complemento di Programmazione, nonché dei Programmi di Iniziativa Comunitaria (Interreg III, Leader) e delle Azioni innovative. La Valle d’Aosta ha specificato che la regione partecipa alle politiche comuni (es. politica agricola, politica ambientale, dei trasporti e di coesione) e ai programmi comunitari (territoriali e intersettoriali) mediante l’approvazione di programmi generali o settoriali da parte del Consiglio regionale (es. Piano regionale di sviluppo rurale); mentre, la regione Marche, riferendosi ai programmi comunitari, ha precisato che è stato definito un protocollo di intesa tra Giunta e Consiglio per standardizzare, secondo le tipologie, le procedure che, infatti, variano in base al programma.
La Sicilia e la Toscana hanno, invece, definito il ruolo del Consiglio nella formazione e nell’attuazione delle politiche comunitarie, evidenziando i rispettivi provvedimenti normativi. In particolare, la Sicilia ha indicato la legge regionale n. 4 del 2003 (art. 44), con cui è stato ridefinito il ruolo dell’Assemblea nelle fasi prodromiche alla formazione delle politiche dell’Unione europea e nelle fasi attuative (11); mentre la Toscana ha segnalato la legge n. 37/1994 e succ. modif., la quale riserva al Consiglio l’attuazione sia legislativa, che regolamentare delle norme comunitarie, vertenti in materie di competenza regionale, prevedendo che piani o programmi cofinanziati siano approvati dal Consiglio, su proposta della Giunta.
La Provincia autonoma di Bolzano ha, invece, sottolineato che il ruolo del Consiglio provinciale consiste nell’approvazione sia di leggi provinciali, sia di mozioni, intese a promuovere una presa di posizione, un’iniziativa o l’approvazione di regolamenti o l’adozione di deliberazioni da parte della Giunta provinciale. Inoltre, ha specificato che, con delibera del Consiglio provinciale 14 gennaio 2004, n. 1, è stato deciso di non istituire una Commissione legislativa permanente competente in materia di affari comunitari per l’esame di tutti i disegni di legge attuativi di normative comunitarie, ma di assegnare alla Commissione legislativa, già competente (e pertanto specializzata), i disegni di legge di attuazione e di esecuzione degli atti dell’UE concernenti le competenze della provincia autonoma. Infine, ha sottolineato che è stata attribuita alla I^ Commissione legislativa anche la competenza concernente i rapporti della provincia con l’UE.
Infine, il Friuli-Venezia Giulia e la Sardegna hanno rimandato alla domanda 2.2.6. relativa ai provvedimenti con cui il Consiglio ha dato attuazione, a livello regionale, alle direttive comunitarie; mentre il Veneto alla domanda 2.2.5, vale a dire alle eventuali specifiche sessioni comunitarie dell’Assemblea o delle Commissioni consiliari.

__________________________________

NOTE

(10) La regione Emilia-Romagna ha specificato che un quadro completo dell’attuazione delle politiche comunitarie, a livello regionale, si trova nell’Eurorapporto (curato dalla Giunta regionale e pubblicato annualmente). L’ultimo Eurorapporto, disponibile sul sito internet regionale, è riferito all’anno 2002 ed è stato pubblicato nel mese di luglio 2003.
(11) Per quanto riguarda la Sicilia, con la l.r. n. 4/2003 è stato stabilito che il Governo regionale provveda, per quanto di competenza regionale, alla definizione dei contenuti del POR Sicilia, del Complemento di programmazione e degli Accordi di programma quadro, previa espressione da parte dell'Assemblea regionale siciliana degli atti di indirizzo. Gli atti di indirizzo costituiscono atti di programmazione economico-finanziaria. Per quanto concerne le proposte di modifica finanziarie devono essere semplicemente presentate dal Governo all'Assemblea regionale siciliana, ma non è specificato se l’Assemblea sia chiamata o meno ad esprimersi con un voto d’Aula; ciò che sembrerebbe essere escluso dal fatto che la citata comunicazione avviene dopo che le modifiche medesime sono state già adottate e concordate in sede comunitaria.

Tratto da
Rapporto sulla legislazione 2003
2. FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA  (Letizia R. Sciumbata)


Menu

Contenuti