In questo Rapporto 2003, le domande relative ai provvedimenti notificati alla Commissione europea hanno investito sia il Consiglio, che la Giunta.
Per quanto riguarda il Consiglio, alcune regioni (Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, provincia autonoma di Trento) hanno precisato che, nel periodo di riferimento, non è stato notificato alcun provvedimento. Tra queste, la Calabria ha specificato che, comunque, tale affermazione è valida per i provvedimenti successivi alla legge regionale 14 ottobre 2002, n.41 recante norme sul bergamotto (ultima notificata in ordine di tempo). Le stesse regioni, ad eccezione della Campania che non ha fornito alcuna informazione, hanno dato risposta negativa anche rispetto alle notifiche della Giunta regionale, evidenziando, in particolare, che non si è a conoscenza di tali notifiche (Calabria), che non esiste un canale formale di comunicazione verso il Consiglio (Lazio), che non si sono avute informazioni dalla Giunta su atti notificati, ma che queste ultime sono state assunte in occasione della redazione del Rapporto sulla legislazione (Lombardia) o che la Giunta ne ha notificati, ma che il Consiglio non ne è ufficialmente messo a conoscenza (in questo caso, è da ritenersi irrilevante che i singoli funzionari consiliari ne abbiano, invece, conoscenza) (Provincia autonoma di Trento).
Inoltre, alcune regioni hanno segnalato i rispettivi provvedimenti normativi. Si fa riferimento, in particolare, all’Emilia-Romagna (art.28 della l.r.n.32/1993), al Friuli-Venezia Giulia (art.10 della l.r.n.1/2003, art. 77 della l.r. n.18/2003 e all'art. 18 della l.r. n. 12/2003), al Molise (r.r. 4/6/2002, n.10) e alla Toscana (l.r.n.91/1996).
Ad esempio, per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, la l.r. n.32/1993, all’art. 28 dispone un obbligo di comunicazione preventiva delle proposte di atti legislativi e amministrativi, che istituiscono o modificano degli aiuti. Inoltre, prevede che la notifica sia effettuata dal proponente, a seconda dei casi, Giunta o Consiglio. A tale proposito, la regione ha evidenziato che, nel 2003, le notifiche preventive sono state inviate da parte del Servizio Politiche Europee e Relazioni internazionali, presso la Giunta, alla Rappresentanza italiana a Bruxelles, al Ministero degli Affari Esteri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche comunitarie - e al Ministero competente per materia.
Per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia, le disposizioni legislative (art. 10 della l.r. n. 1/2003, art. 77 della l.r. n.18/2003 e art. 18 della l.r. n.12/2003) prevedono la sospensione dell'efficacia, fino alla conclusione positiva dell'iter di notifica di disposizioni in materia di smaltimento rifiuti, agricoltura e ambiente.
Relativamente al Molise, il regolamento regionale 4 giugno 2002, n.10 stabilisce che i provvedimenti consiliari soggetti a notifica siano trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale, il quale provvede ad attivare la procedura di notifica alla Comunità europea sia degli atti consiliari, sia di quelli di competenza della Giunta regionale.
Per quanto concerne la Toscana, la l.r. n.91/1996 prevede che l’obbligo di notifica alla Commissione europea di ogni proposta relativa all’istituzione e modifica di regimi di aiuto spetti al Presidente della Giunta regionale (12). Anche la regione Sicilia ha evidenziato che l’obbligo di notifica spetta al Presidente della Regione (ufficio legislativo e legale), sottolineando anche che l’Assemblea viene a conoscenza della situazione, rispetto ad un eventuale contenzioso con l’UE, quando si ha l’apertura di un fascicolo presso gli uffici della Commissione europea.
Altre regioni (Sardegna e Umbria) e le province autonome di Bolzano e di Trento hanno precisato che la notifica dei provvedimenti spetta alla Giunta e che il Consiglio o non è informato o ne viene a conoscenza successivamente (13). L’Umbria e la provincia autonoma di Bolzano hanno fatto riferimento alla clausola sospensiva dell’efficacia delle leggi, in attesa dell’esame della Commissione europea. Ad esempio, l’Umbria ha citato la l.r.n.20/2003, precisando che tale legge è munita di clausola sospensiva dell’efficacia, in conformità ad una prassi costantemente seguita.
Il Piemonte e la Valle d’Aosta si sono differenziate rispetto alle altre regioni. Infatti, il Piemonte ha sottolineato che il Consiglio segue non solo l’istruttoria delle proposte di legge in collaborazione con i proponenti, ma anche il monitoraggio di tutti i provvedimenti notificati dalla Giunta regionale (attualmente risultano 8), operando in stretta collaborazione con gli uffici preposti della Giunta e con gli assessorati competenti.
Invece, la Valle d’Aosta ha messo in rilievo che la valutazione rispetto alla notifica o meno di un atto, effettuata su segnalazione della Giunta regionale o del Consiglio regionale, spetta ad una struttura che fa capo all'assessorato al turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei.

B) Per quanto riguarda i dati relativi ai provvedimenti notificati alla Commissione europea, anche nel 2003, le regioni si sono differenziate sulla base del livello di approfondimento delle risposte. Infatti, alcune regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Marche e Molise), hanno indicato, in maniera particolareggiata, la tipologia, la base giuridica, il titolo, il numero e l’esito delle notifiche; mentre altre (Abruzzo, Liguria, Piemonte, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto) hanno fornito informazioni generali sui provvedimenti. Anche quest’anno, la Basilicata ha evidenziato che le notifiche non dovrebbero essere state numerose poiché i regimi di aiuto sono stati prevalentemente contenuti nei limiti del “de minimis” (di conseguenza, non sono previste notifiche preventive) ed in quelli “in esenzione”.
Dall’analisi dei dati, è emerso che, nel periodo di riferimento della ricerca, i provvedimenti notificati sono stati circa 43 (14), evidenziando una riduzione rispetto al precedente Rapporto 2002, nel quale le regioni avevano segnalato ben 67 provvedimenti. Ciò può essere stato determinato da diverse cause, tra cui la più probabile è che si sia verificata una riduzione effettiva dei provvedimenti notificati alla Commissione europea, anche in considerazione del fatto che la ricerca del 2003 ha coperto un periodo inferiore (1/1/2003-31/12/2003) rispetto a quello, più esteso, relativo al Rapporto 2002 (1/6/2001-31/12/2002). E’, però, anche possibile che le regioni abbiano fornito meno informazioni per una qualche difficoltà a reperire i dati.
Dall’esame delle risposte date dalle regioni, emerge che, su un totale di 43 provvedimenti, il maggior numero sia stato notificato dal Molise (11); seguito dalla Lombardia (9); dalle Marche e dalla Toscana (6); dall’Emilia-Romagna (3), dal Piemonte e dal Veneto (2); dall’Abruzzo, dalla Liguria, dall’Umbria e dalla Valle d’Aosta (1).
E’ da precisare, però, che le tendenze delle regioni sono risultate quasi identiche. Infatti, anche quest’anno, si è rilevata una prevalenza delle delibere della Giunta regionale (19); anche se, a differenza dell’anno precedente, i provvedimenti legislativi (13) sono risultati più numerosi dei disegni di legge, proposte e progetti di legge (11) (Tabella 1).
Per quanto riguarda la tipologia dell’atto, dall’esame delle risposte fornite dalle regioni, emerge che alcune di esse (Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto) hanno indicato le rispettive leggi regionali, precisando che l’entrata in vigore decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell’avviso di esito positivo da parte della Commissione europea (artt.87 e 88 del TUE). In particolare, la Liguria ha evidenziato che la l.r.n.21/2003 contiene, all’art.7, una disposizione che consente la concessione dei contributi previsti dalla legge solo nei limiti del regime “de minimis”, fino alla suddetta pubblicazione sul BUR; mentre la Toscana ha segnalato, in prevalenza, leggi regionali, specificando, inoltre, che su un provvedimento (Pdd 877 “Piano zootecnico regionale”), la Commissione ha chiesto chiarimenti.
Altre regioni (Emilia-Romagna, Lombardia e Marche) hanno, invece, indicato le delibere di Giunta, ma hanno anche integrato le risposte con informazioni ulteriori. In particolare, l’Emilia-Romagna ha evidenziato che, pur non trattandosi di notifiche, tuttavia la Giunta ha effettuato altre comunicazioni preventive alla Commissione europea, attraverso la Rappresentanza italiana a Bruxelles (15); mentre le Marche hanno fornito informazioni molto dettagliate, indicando anche un provvedimento ritirato (Pdl di iniziativa della Giunta di modifica della l.r. 22/2001 in materia di contributi agli impianti di risalita), in quanto non configurante aiuti di Stato.
Il Molise ha segnalato provvedimenti di diversa tipologia: proposte di legge, leggi regionali e delibere di Giunta; mentre, il Piemonte ha evidenziato un progetto di legge di iniziativa consiliare e un altro provvedimento notificato nel 2000, ma che ha avuto esito positivo nel 2003 e la Valle d’Aosta un disegno di legge.
Per quanto riguarda l’esito delle notifiche, le regioni hanno specificato questo dato, ad eccezione dell’Abruzzo, della Toscana, dell’Umbria e del Veneto. In particolare, dalle informazioni fornite, si evince che il numero di provvedimenti è suddiviso, quasi equamente, tra quelli approvati (14) e quelli in corso di esame (17). Da precisare che per 2 di questi 16 provvedimenti, la Commissione europea ha chiesto chiarimenti (Toscana) o informazioni complementari per l’analisi del regime (Marche). Inoltre, a questi provvedimenti in corso di esame, sarebbero da aggiungere, presumibilmente, quelli (9 complessivi) delle regioni (Abruzzo, Toscana, Umbria e Veneto), che non hanno effettuato nessuna precisazione in proposito. Pertanto, si potrebbe ritenere che tali provvedimenti possano essere ancora sottoposti ad esame da parte della Commissione europea. Risulta limitato, invece, il numero dei provvedimenti, la cui notifica sia stata ritirata o che sia in corso di ritiro (3) (Tabella 2).
Dall’esame dei provvedimenti in relazione ai settori di attività, emerge che la quasi totalità rientra nel settore agricolo (28), mentre altri sono suddivisi tra industria e artigianato (6), ambiente (3), trasporti (2), turismo (2) ed energia (1). Da precisare che è stata anche indicata una legge finanziaria (Tabella 3).

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NOTE

(12) La legge regionale n.91/1996 della Toscana ha indicato anche le modalità relative alle notifiche: le proposte di iniziativa della Giunta sono notificate immediatamente dopo la loro approvazione da parte della Giunta stessa; mentre le proposte di iniziativa consiliare o popolare sono notificate immediatamente dopo la comunicazione al Presidente della Giunta, da effettuarsi a cura dell’organo del Consiglio competente a riceverle, dell’inserimento delle medesime all’ordine del giorno della Commissione consiliare competente. La stessa legge, all’art. 3 dispone che “il Presidente della Giunta regionale provvede altresì a comunicare alla Commissione dell’Unione Europea le modifiche che dovessero essere apportate al testo delle proposte già notificate, nel corso del procedimento di esame e approvazione delle stesse. Di tali modifiche è data tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta da parte dei Presidenti di Commissione o del Presidente del Consiglio regionale”.
(13) In particolare, la Sardegna ha precisato che il Consiglio non viene ordinariamente informato delle notifiche e che gli esiti della procedura sono normalmente pubblicati sul bollettino ufficiale della regione; mentre la provincia autonoma di Trento ha affermato che il Consiglio ne viene a conoscenza solo indirettamente, limitatamente ai casi di visto di conformità di leggi provinciali pubblicati sul bollettino ufficiale della regione. La provincia autonoma di Bolzano ha, invece, specificato che il Consiglio è a conoscenza solo delle notifiche effettuate a cura dell’ufficio competente dell’amministrazione provinciale concernenti le leggi approvate dal Consiglio provinciale, fornite della clausola sospensiva che differisce la pubblicazione della legge e l’entrata in vigore alla decisione favorevole della Commissione europea.
(14) Al totale vanno aggiunti 8 provvedimenti della Giunta, indicati dal Piemonte, su cui, però, non vi sono informazioni ulteriori.
(15) A tale proposito, l’Emilia-Romagna ha evidenziato le comunicazioni in merito agli aiuti concessi in regime di esenzione, effettuate preventivamente a norma del Regolamento n. 68/2001/CE Aiuti destinati alla formazione, art.7, comma 1, e del Regolamento n.70/2001/CE Aiuti alle PMI, art.9, comma 1. Inoltre, ha messo in rilievo che, annualmente, le stesse DG regionali competenti, comunicano alla Commissione europea le Relazioni annuali sull’applicazione dei Regolamenti citt. (art.7, comma 3 Regolamento 68/2001/CE e art.9, comma 3, Regolamento 70/2001/CE). Infine, ha fatto presente che, generalmente, copia della lettera di trasmissione dei provvedimenti o delle comunicazioni, effettuate nei confronti della Commissione Europea per il tramite della Rappresentanza italiana a Bruxelles, è trasmessa per conoscenza anche al Servizio legislativo e al Servizio Segreteria Generale del Consiglio regionale.

Tratto da
Rapporto sulla legislazione 2003
2. FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA  (Letizia R. Sciumbata)


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