Tra le regioni dove è stato applicato il regime transitorio dell'elezione diretta, solo nelle Marche la giunta era interamente composta da consiglieri regionali, mentre in Campania e in Veneto gli assessori erano tutti esterni (29). Si tenga presente che gli assessori sono stati indicati come esterni al consiglio sia qualora lo fossero ab origine sia qualora lo siano diventati per sospensione dalla loro carica di consigliere per incompatibilità con quella di assessore (30).
In numero comunque consistente sono stati presenti assessori esterni nelle giunte delle regioni Toscana (9 su 12), Emilia-Romagna (8 su 12), Calabria (7 su 12), Sardegna (6 su 12) e Basilicata (3 su 6). In Abruzzo più di un terzo (4 su 11) degli assessori erano esterni; in Liguria un terzo (3 su 9), poco meno in Lombardia (31); in Umbria (3 su 8), in Sicilia e in Molise un quarto della giunta; un sesto nel Lazio e 1 su 12 in Piemonte.
In Abruzzo, in Basilicata, in Calabria, nel Lazio (32), in Toscana, in Umbria (33) agli assessori esterni sono riconosciuti lo stesso status e le stesse prerogative degli assessori interni; mentre in Emilia-Romagna (34), Friuli-Venezia Giulia (35), Liguria, Lombardia (36), Molise, Piemonte (37) e Sicilia (38) ad essi sono riconosciute solo le stesse prerogative dei consiglieri regionali. In Campania gli assessori esterni godono di uno status analogo a quello dei consiglieri regionali. Un esame dello status degli assessori esterni è, in realtà, reso complicato proprio dal fatto che la loro 'estraneità' al consiglio può essere determinata dall'incompatibilità tra carica di consigliere e quella di assessore.
In termini generali sono parificati sotto ogni altro aspetto procedurale agli altri assessori: hanno ingresso all’Aula, posto riservato nei banchi della giunta, possono chiedere la parola ed intervenire nel dibattito con le stesse modalità ammesse per gli altri componenti la giunta, vengono convocati e sentiti dalle commissioni (anche su loro richiesta). Hanno l'obbligo di assistere alle sedute del consiglio (39). Non esercitando un mandato elettivo, comunque non hanno diritto di voto in aula (in Friuli-Venezia Giulia, nelle Marche, in Piemonte e nella provincia autonoma di Bolzano) (40), non concorrono al numero legale (in Friuli-Venezia Giulia e in Piemonte) e non possono proporre atti di indirizzo (Emilia-Romagna) (41). Se possono presentare emendamenti in Lombardia, di norma gli emendamenti di loro iniziativa devono essere presentati dalla giunta e sono assoggettati alla disciplina per questi prevista riguardo al termine di presentazione e agli altri aspetti; in Piemonte, infine, non possono far parte di commissioni permanenti o speciali e non godono dell’insindacabilità (42).
Solo in metà delle regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Toscana), comunque, non si è registrata una minore partecipazione ai lavori consiliari degli assessori esterni rispetto a quelli interni (43).
Non vi sono state tuttavia reazioni particolari in relazione a questa situazione. Solo in Veneto, a fronte delle difficoltà incontrate a far venire in consiglio gli assessori, tutti esterni, si sono verificate reiterate richieste dei gruppi sia di opposizione che di maggioranza volte ad ottenere la presenza della giunta in consiglio: in alcuni casi si è sospesa la seduta in attesa della presenza almeno degli assessori di riferimento.

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NOTE

(29) Cfr. il Prosp. 2 - Partecipazione degli assessori alle sedute consiliari nel periodo 1.1.03-31.12.03.
(30) In Friuli-Venezia Giulia, con le elezioni di giugno 2003, in base all'art. 40 dello Statuto che prevede per il presidente della regione e per gli assessori l'incompatibilità con altre cariche pubbliche, i consiglieri chiamati a svolgere l'incarico di assessore si sono dimessi dalla carica elettiva. Nella provincia autonoma di Trento, dopo le elezioni del 26 ottobre, la giunta comprendeva due assessori esterni ab origine, mentre per tutti gli altri è scattata la sospensione dalla carica di consigliere prevista dalla legge elettorale. Nella provincia autonoma di Bolzano solo fino ad ottobre 2003 faceva parte della giunta provinciale un assessore esterno di lingua ladina eletto dal consiglio ai sensi del nuovo articolo 50 dello statuto speciale
(31) In Lombardia prima erano 5 su 16
(32) In quanto compatibili in base alla legge regionale n. 27 del 2000.
(33) Legge regionale n. 26 del 2000.
(34) Legge regionale n. 17 del 2000.
(35) Legge regionale n. 13 del 2003.
(36) Con due provvedimenti legislativi adottati nel 2000 e nel 2001.
(37) Art. 113 regolamento del consiglio regionale
(38) In forza di provvedimenti assunti in via amministrativa
(39) Cfr. regolamento interno del consiglio.
(40) Cfr. circolare della presidente del consiglio del 12 dicembre 2001.
(41) Deliberazione del servizio Assemblea del consiglio.
(42) Legge regionale n. 32 del 2001
(43) In Lombardia ad esempio il totale delle assenze dei 5 assessori esterni è stato di 73 giornate rispetto alle 78 giornate di assenza degli altri 12 assessori.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione 2003

4. RAPPORTI TRA GIUNTA E CONSIGLIO (Laura Ronchetti)


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