A) Le regioni hanno precisato che non esiste una partecipazione diretta all’elaborazione delle norme comunitarie da parte del Consiglio regionale. La maggior parte delle stesse ha evidenziato che l’unica forma di partecipazione è quella della Giunta regionale nella fase di seduta delle sessioni comunitarie della Conferenza Stato-regioni.
Alcune regioni hanno, invece, inteso quali forme di partecipazione il Consiglio delle regioni e delle autonomie locali (Umbria), il Comitato delle regioni e le altre sedi comunitarie (Marche, Piemonte, provincia autonoma di Trento, Sicilia, Valle d’Aosta), l’ufficio di rappresentanza presso l’Unione europea (Marche, Veneto; la Basilicata l’ha citato evidenziandone la mancanza) e la Rappresentanza permanente presso l’Unione europea (Marche). La Campania ha indicato sia la partecipazione dalla Giunta alle sedute di sessioni comunitarie della Conferenza Stato-regioni, sia l'ufficio di rappresentanza a Bruxelles.
La Sardegna (l.r. n. 20/1998) e la Toscana (l.r. n. 37/1994 modificata dalla l.r. n. 9/1996) hanno indicato le rispettive leggi regionali di disciplina della partecipazione della regione al processo normativo comunitario, sottolineandone, comunque, la disapplicazione più o meno totale. A titolo di esempio, la legge regionale toscana ha previsto che il Consiglio regionale esprima pareri sui progetti di atti normativi comunitari e che approvi, sulla base di una relazione che la Giunta è obbligata a presentare al Consiglio stesso, una risoluzione in ordine alla partecipazione del Presidente della regione alla Conferenza Stato-regione, allo stato di attuazione dei programmi comunitari cofinanziati e all’adeguamento della legislazione regionale al diritto comunitario.
Come indicato in premessa, l’Emilia-Romagna ha ricordando, che, sempre con riferimento alla fase ascendente, il procedimento di partecipazione delle regioni all’elaborazione delle norme comunitarie è attualmente oggetto di revisione nell’ambito del d.d.l. A.C. n.3123. La stessa regione ha anche sottolineato che, comunque, l’assenza di partecipazione diretta riguarda non solo il Consiglio, ma anche la Giunta.

B) Come già osservato in premessa, una linea di tendenza comune tra le regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta) è stata quella di non aver riscontrato innovazioni attribuibili a quanto disposto dal quinto comma dell’art. 117 della Costituzione, con particolare riferimento alla partecipazione delle regioni alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari in materia di loro competenza. Tra le regioni che si sono espresse in questo senso, la Sicilia si è distinta per essersi soffermata sull’argomento formulando anche delle osservazioni. In particolare, ha evidenziato che con la riforma della parte seconda del titolo V della Costituzione, il Legislatore ha inteso garantire con norma costituzionale una competenza già riconosciuta nel nostro ordinamento (leggi 183/1987 e 86/1989, come integrate dalla l. 422/2000), che tuttavia era stata circoscritta in forme e modalità partecipative rivelatesi non del tutto soddisfacenti. Il sistema previgente si caratterizzava, infatti, per la mera facoltà da parte delle regioni di presentare osservazioni al Governo statale sui progetti di atti normativi e di indirizzo posti in essere dagli organi dell’Unione europea. Le difficoltà legate ai tempi di analisi dei documenti, da un lato, la irrilevanza dal punto di vista giuridico delle osservazioni espresse, dall’altro, non hanno di fatto consentito una partecipazione effettiva della regione all’elaborazione degli atti comunitari. Secondo la stessa regione Sicilia, non si sono ancora verificate innovazioni riconducibili al disposto del quinto comma dell’art.117 della Costituzione per l’assenza di una legge statale di definizione delle norme di procedura.
La provincia autonoma di Bolzano ha messo in evidenza che il Consiglio provinciale è stato coinvolto nel dibattito relativo all’elaborazione della Costituzione europea approvando la mozione n. 518/02 dd. 9 ottobre 2002 recante “Convenzione europea”.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione 2002

2. FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (Letizia Rita Sciumbata)




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