Come già individuato nel precedente Rapporto tutti i consigli regionali hanno istituito delle Commissioni per la definizione o l’esame in sede referente delle proposte dei nuovi Statuti, in attuazione della l. cost. n. 1 del 1999. Si tratta, in genere, di Commissioni speciali ad eccezione dell’Emilia-Romagna che ha istituito un’apposita Commissione ordinaria per l’esame in sede preparatoria e referente delle proposte di revisione dello Statuto e della Puglia che ha affidato la materia alla Commissione consiliare permanente “Affari istituzionali”. Per la loro istituzione in tre casi s’è provveduto con legge regionale (Calabria, Umbria, Molise), in un altro con modifica del regolamento consiliare (Marche) e in tutti gli altri con deliberazione consiliare (in Veneto con decreto del Presidente del Consiglio regionale). I termini previsti per la conclusione dei lavori, ove non siano stati fissati con il termine della legislatura (come per la Liguria), sono spesso già esauriti (Abruzzo), in alcuni casi s’è provveduto a prorogare i termini originari (Basilicata, Umbria), ad eliminarli (Calabria) o ad istituire una nuova Commissione (Molise).
Per quanto riguarda la composizione, a parte la naturale variazione numerica dei membri, le particolarità di maggior rilievo sono da individuare nel fatto che in due casi sono chiamati a farne parte il Presidente della Giunta regionale (Piemonte) o un rappresentante di Giunta (Calabria). Un’altra particolarità di rilievo è da rinvenire nella composizione paritetica tra maggioranza e opposizione che si riscontra in alcune regioni (Abruzzo, Molise). La presidenza delle Commissioni è affidata ad un esponente della maggioranza nei consigli delle regioni Abruzzo, Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Veneto e ad un esponente dell’opposizione in Basilicata, Campania, Puglia, Toscana, Umbria. E’ stata prevista invece un’alternanza alla carica, tra rappresentanti della maggioranza e rappresentanti dell’opposizione, in Emilia-Romagna e in Molise.
Compito affidato alle Commissioni Statuto, in alcuni casi, è anche quello di elaborare o esaminare in sede referente le proposte di revisione della legge elettorale regionale (Calabria, Campania, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria) e del regolamento consiliare (Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Molise, Puglia, Umbria, Veneto). Una diversa ipotesi di coordinamento tra l’organo competente alla revisione dello Statuto e l'altro cui spetta modificare il regolamento consiliare è quella prevista dalla regione Marche secondo la quale la Commissione straordinaria per lo Statuto esprime il proprio parere sulla proposta di modifica del regolamento interno prima che questa (predisposta dall’Ufficio di presidenza del Consiglio) sia sottoposta all’Assemblea.
Il procedimento per la revisione del regolamento del Consiglio regionale è stato avviato nella regione Calabria. Il regolamento è stato, comunque, già parzialmente modificato o integrato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Piemonte. Al di là di queste limitate correzioni sono dunque ancora generalmente in vigore i regolamenti interni dei Consigli approvati prima delle ultime modifiche costituzionali. Sono state ritenute non più applicabili, tuttavia, le norme direttamente incompatibili con le recenti revisioni costituzionali e dunque, in primo luogo, quelle concernenti i controlli sugli atti amministrativi e sulle leggi regionali nonché sul sistema di elezione dei componenti della Giunta regionale.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione 2002

3. PROCEDIMENTI PER L'APPROVAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI (Antonio Ferrara)

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