Tutti i Consigli regionali hanno istituito delle Commissioni - in genere speciali - per la definizione o l’esame in sede referente delle proposte dei nuovi statuti, da approvare poi in Assemblea ai sensi dell’art. 123 della Costituzione (v. il Rapporto dello scorso anno).
Lo stato di avanzamento del procedimento di approvazione degli statuti ordinari è, alla data di stesura di questo contributo, il seguente:

• Solo i Consigli di due regioni hanno approvato il testo dello statuto in seconda deliberazione.
Il primo, quello della Regione Calabria, è stato approvato in seconda lettura (2) il 31 luglio 2003 e pubblicato a fine notiziale il successivo sei di agosto. Su impugnativa del Governo la Corte costituzionale con sentenza n. 2 del 13 gennaio 2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni approvate dal Consiglio regionale (3). A seguito del giudicato costituzionale lo statuto è stato riesaminato dalla Commissione per l’autoriforma e dall’Assemblea, che ha approvato un nuovo testo, in prima e seconda lettura, il 6 maggio e il 6 luglio del 2004.
L’altro statuto, quello della Regione Puglia, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio regionale il 5 febbraio 2004 (4) e pubblicato a fine notiziale nel B.U. n. 17 del 11 febbraio 2004. Successivamente è stato promulgato dal Presidente della Giunta regionale e pubblicato nel B.U. n. 57 del 12 maggio 2004.

• I Consigli di altre cinque regioni hanno approvato il testo in prima lettura. Si tratta di Abruzzo (30 dicembre 2003) (5), Emilia-Romagna (1 luglio 2004), Lazio (12 maggio 2004), Toscana (6 maggio 2004), Umbria (2 aprile 2004).
• Le speciali “Commissioni statuto” dei Consigli regionali della Basilicata (22 dicembre 2003), della Campania (13 ottobre 2003), della Liguria (21 maggio 2004) e del Piemonte (5 marzo 2004) hanno approvato e trasmesso in assemblea la proposta di statuto regionale per la sua prima deliberazione.
• Le Commissioni statuto di altri tre Consigli regionali hanno definito una bozza di articolato per le audizioni delle rappresentanze degli enti locali e delle formazioni sociali ed economiche in vista della redazione definitiva della proposta (Molise, testo provvisorio del 30 ottobre 2003; Marche, testo provvisorio del 13 marzo 2003; Veneto, testo provvisorio del 18 giugno 2004).
• In Lombardia, infine, l’iter di approvazione dello statuto è fermo alla fase istruttoria in Commissione. Una prima bozza tecnica è stata elaborata da un collegio di esperti (gennaio 2003) (6).

Per l’attuazione della legge cost. n. 1 del 1999, l’approvazione della legge elettorale regionale e del regolamento consiliare sono strettamente connessi con quella degli statuti, tant’è che - come evidenziato già nel Rapporto dello scorso anno - in alcune regioni è stato affidato alle Commissioni statuto anche il compito di elaborare o esaminare in sede referente le proposte di revisione della legge elettorale regionale (Calabria, Campania, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria) (7) e del regolamento consiliare (Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Molise, Puglia, Umbria, Veneto) (8). Daremo qui conto pertanto - in generale per tutte le regioni - delle eventuali modificazioni apportate all’una o all’altro.
Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la l.r. 13 maggio 2004, n. 25, recante norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (9).
Il procedimento per la revisione del regolamento del Consiglio regionale è stato avviato in Calabria ma è rimasto sin qui fermo. Il regolamento è stato, invece, solo parzialmente modificato o integrato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Piemonte e Veneto. Al di là di queste limitate correzioni sono dunque ancora in vigore i regolamenti interni dei Consigli approvati prima delle ultime modifiche costituzionali. Non sono più applicabili tuttavia le norme direttamente incompatibili con le recenti revisioni costituzionali e dunque, in primo luogo, quelle concernenti i controlli sugli atti amministrativi e sulle leggi regionali nonché sul sistema di elezione dei componenti della Giunta regionale.

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NOTE

(2) Approvato in prima lettura con deliberazione n. 215 del 13 maggio 2003 e, nella seconda, con deliberazione n. 234
(3) La deliberazione legislativa statutaria approvata dal Consiglio regionale della Calabria, infatti, pur sostanzialmente confermando una forma di elezione diretta del Presidente della regione (cui si aggiungeva quella del vice-presidente) violava l’art. 126, co. 3, Cost., legittimamente derogabile - ai sensi dell’art. 125, co. 5, Cost. - solo qualora lo statuto disponga un diverso sistema di preposizione alla carica del Presidente della Giunta (v. art. 33, co. 1, 2, 3, 4, 5 e 7, nonché art. 15 e art. 16, co. 2, lett. A e B). Alcune delle contestate disposizioni statutarie invadevano al tempo stesso, con analitiche prescrizioni, l’area normativa riservata alla legislazione elettorale regionale, in contrasto con l’art. 122, co. 1, Cost. (v. art. 38, co. 1, lett. A, C ed E)
(4) Approvato in prima lettura con deliberazione n. 155 del 21 ottobre 2003 e confermato, in seconda lettura, con deliberazione n. 165 del 3, 4 e 5 febbraio 2004.
(5) Attualmente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2004, il testo è in fase di revisione per gli aspetti in contrasto col giudicato costituzionale.
(6) Anche il gruppo Radicali – Lista Emma Bonino ha presentato un progetto di legge di revisione parziale dello Statuto. Su entrambi i testi non è ancora iniziato l’esame
(7) In Piemonte la Commissione speciale per lo statuto non è competente per l’esame delle leggi elettorali ma ha approvato un ordine del giorno che delinea le linee di indirizzo e i principi cui deve ispirarsi la nuova legge elettorale regionale.
(8) Una diversa ipotesi di coordinamento tra l’organo competente alla revisione dello statuto e l'altro cui spetta modificare il regolamento consiliare è quella prevista dalla Regione Marche secondo la quale la Commissione straordinaria per lo statuto esprime il proprio parere sulla proposta di modifica del regolamento interno prima che questa (elaborata dalla Giunta per il regolamento) sia sottoposta all’Assemblea.
(9) La legge 2 luglio 2004, n. 165, recante le disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione è stata pubblicata nella G.U. n. 155 del 5 luglio 2004.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione 2003

3. PROCEDIMENTI PER L'APPROVAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI NONCHE' DELLE LEGGI STATUTARIE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME (Antonio Ferrara)

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