N.   92  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 agosto 2006.
 
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  7  agosto  2006  (del  Presidente  del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 38 del 20-9-2006)

    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in
Roma,  via  dei  Portoghesi  12,  e'  domiciliato nei confronti della
Regione  autonoma  della  Sardegna,  in  persona del presidente della
giunta    regionale    per   la   dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale  della  legge della Regione autonoma della Sardegna 23
maggio 2006, n. 7, pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 1° giugno, recante
«istituzione  attribuzioni  e  disciplina della Consulta per il nuovo
statuto  di  autonomia e sovranita' del popolo sardo», negli articoli
1,  2  e  3  in relazione agli articoli 1, 3, 4, 50, 54 dello statuto
speciale  ed agli articoli 1, 3, 5, 16, 101, 114, 116, 117, comma 1 e
comma 2, lettere a), d), h), l), 132, 133, 138 della Costituzione.
    La  legge  23  maggio  2006,  n. 7  della  Regione autonoma della
Sardegna  concerne  l'istituzione e la disciplina di una Consulta per
il nuovo statuto regionale.
    Tale legge, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 28
luglio 2006, viene impugnata nelle sottoindicate disposizioni.
    1. - L'art. 1, comma 1, prevede l'istituzione di una Consulta per
l'elaborazione  di un progetto organico di nuovo statuto di autonomia
e  di  sovranita'  deli  popolo  sardo, al fine di assicurare la piu'
ampia  partecipazione della comunita' regionale e dei sardi residenti
fuori dell'isola ed il concorso delle autonomie locali.
    Compito  della  Consulta  e'  quello  di elaborare il progetto di
base,  di  procedere  quindi  ad  una  consultazione  istituzionale e
sociale  come previsto nel comma 2 dello stesso art. 1 e nell'art. 8,
ed  infine  di  trasmetterlo  al  Consiglio  regionale,  la cui prima
Commissione  permanente,  sulla  base di esso, e' tenuta a presentare
una  proposta  di legge di nuovo statuto, per il suo esame secondo il
normale iter legislativo.
    L'art. 2,  comma  2,  stabilisce che l'articolato del progetto di
nuovo   statuto   deve   considerare  indicativamente  una  serie  di
argomenti,  tra  cui «principi e caratteri della identita' regionale:
ragioni fondanti dell'autonomia e sovranita', conseguenti obblighi di
Stato  e  regione  in relazione a tali caratteri, individuando idonee
forme  per  promuovere  i  diritti dei cittadini sardi in relazione a
condizioni connesse con la specificita' dell'isola» (lett a).
    L'art. 2,  comma 3, prevede che il progetto possa indicare, oltre
a  quelli  elencati  nel  comma  2  dell'art. 2, ogni altro argomento
ritenuto  rilevante  al  fine  di  definire  autonomia ed elementi di
sovranita' regionale e formulare proposte ad essa relative.
    2.  -  Le disposizioni citate, al pari del titolo della legge, la
cui  legittimita' ugualmente si contesta, fanno tutte uso del termine
sovranita', a quanto sembra, peraltro, non in modo univoco.
    Esse  parlano  di statuto di autonomia e di sovranita' del popolo
sardo, di statuto regionale e di autonomia e sovranita' regionale. Ma
sovranita' del popolo sardo e sovranita' regionale non significano la
stessa  cosa,  attenendo  la  prima  ad una (del tutto identificanda,
secondo  non  precisati  criteri)  comunita' sarda e la seconda ad un
ente  (la Regione Sardegna) positivamente considerato come componente
della Repubblica italiana secondo la Costituzione di questa.
    In  ogni  caso,  qualunque  sia  lo  specifico  contenuto  che il
legislatore regionale ha inteso attribuire alle espressioni normative
in  questione,  esse,  sul  piano  del diritto - in quanto volte alla
considerazione   e  valorizzazione  di  elementi  etnici,  culturali,
ambientali al fine di definire situazioni soggettive privilegiate per
una categoria di soggetti dell'ordinamento nazionale e di rivendicare
poteri  dell'ente  Regione  a  livello  di indipendenza e comunque di
svincolo  da  condizionamenti  ordinamentali nell'ambito dell'assetto
della  Repubblica  risultante  dall'attuale  Carta  costituzionale  -
alterano  la  logica dello statuto speciale di autonomia, contrastano
con  l'art. 54  dello  statuto  e con l'art. 138 Cost. e non sembrano
compatibili con i principi fondanti della stessa Carta costituzionale
italiana.
    3.  -  Una  prima  annotazione appare gia' risolutiva: l'art. 116
Cost.  prevede  che  la  Sardegna  (come la Sicilia, il Trentino-Alto
Adige,  il Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta) dispone di forme
e  condizioni particolari di autonomia, secondo il rispettivo statuto
speciale  adottato  con legge costituzionale. Non e' stato approvato,
in  esito  al  recente  referendum  popolare, il nuovo testo di legge
costituzionale  che,  con  integrazione  modificativa  del  contenuto
sostanziale   dell'art. 116,   prevedeva   l'adozione  dello  statuto
speciale  «previa  intesa»  con  la  Regione  interessata  (sul testo
approvato  dalle  Camere  in prima deliberazione). Ne consegue che la
stessa  definizione  dello statuto, su cui fonda l'intero ordinamento
regionale,   sul   piano   giuridico  e'  interamente  attribuita  al
Parlamento nazionale.
    In   particolare,  ai  sensi  dell'art. 54  dell'attuale  statuto
speciale  (quale  risulta  a seguito delle modifiche di cui alla l.c.
2/2001),   per   le   modificazioni   dello  statuto  si  applica  il
procedimento    stabilito    dalla    Costituzione   per   le   leggi
costituzionali. Sui progetti di iniziativa governativa e parlamentare
il  Consiglio regionale e' chiamato ad esprimere solo un «parere»; in
caso  di parere contrario in ordine ad un progetto approvato in prima
deliberazione  da  una delle Camere, il Presidente della regione puo'
indire un referendum meramente «consultivo».
    4.  -  In  termini generali, l'art. 114 Cost., nel comma secondo,
precisa  che  i  comuni,  le  province,  le citta' metropolitane e le
regioni sono enti autonomi.
    La  Costituzione,  fonte  primaria  che  riconosce e definisce le
modalita'  di  esercizio della sovranita', fa dunque riferimento alle
regioni  (e  ai  relativi  statuti)  sempre  e  solo  in  termini  di
autonomia,  mai  in termini di sovranita'. Essa, invero, riferisce la
sovranita'  esclusivamente  al  «popolo» inteso come intera comunita'
nazionale,  che  la  esercita  nelle  forme e nei limiti della stessa
Costituzione (art. 1).
    Coerente  e  costante  e'  l'insegnamento al riguardo della Corte
(cfr. sentenze nn. 245/1995, 66/64, 49/63) circa la netta distinzione
tra livello di sovranita' statale e livello di autonomia regionale.
    Non  si ignorano certo alcuni passaggi delle sentenze n. 106/2002
e  29/2003  (successive alla legge costituzionale 3/2001 modificativa
dell'assetto  dei  rapporti  tra  Stato  e  regioni),  che ad una non
meditata  lettura  sembrerebbero  offrire  spunti  diversi.  Esse  in
realta',  se  escludono che nel Parlamento possa individuarsi l'unica
sede   di   esercizio   della  sovranita',  con  riguardo  agli  enti
territoriali hanno inteso solo affermare che proprio dalla sovranita'
popolare  esercitata attraverso la riforma costituzionale di cui alla
l.c.  n. 3/2001,  secondo  le  regole quindi di uno Stato di diritto,
discendono   l'estensione   ed   il   potenziamento  delle  autonomie
territoriali,    che   costituiscono   affermazione   del   principio
democratico.
    In  ogni  caso,  la piu' recente pronunzia n. 274/2003 rimarca la
profonda diversita' del livello dei poteri di cui dispongono gli enti
indicati  nell'art. 114  Cost.  e, in particolare, l'insussistenza di
un'equiordinazione,  e comunque l'impossibilita' di un'equiparazione,
delle  regioni  allo  Stato  pur dopo il ribaltamento del criterio di
ripartizione  delle  competenze  legislative,  che  fissa  in  elenco
specifico  quelle  spettanti  allo  Stato  e  stabilisce una clausola
residuale in favore delle Regioni secondo le previsioni dell'art. 117
Cost. (di cui le regioni a statuto speciale possono giovarsi ai sensi
dell'art. 10 della citata l.c. n. 3/2001).
    La   Costituzione  riserva  invero  una  posizione  peculiare  ed
esclusiva  allo  Stato,  espressione,  nelle  sue varie articolazioni
istituzionali  e  di  potere  (certo  non solo nel Parlamento), della
intera  comunita'  nazionale per cui conto ed in cui nome esercita la
sovranita'  in  tutte  le  manifestazioni  ed in tutti gli aspetti di
questa.
    5.   -  Le  conclusioni  che  precedono  trovano  conferma  nella
considerazione  sia di una serie ulteriore di disposizioni statutarie
e costituzionali sia dei connotati sostanziali della sovranita'.
    Il  potere  di  revisione  costituzionale  e  di  adottare  leggi
costituzionali,  ivi comprese quelle concernenti gli statuti speciali
di  autonomia  regionale,  spetta esclusivamente allo Stato (art. 138
Cost.). Poiche' ogni esplicazione di sovranita' non puo' che avvenire
nelle   forme  previste  della  Costituzione  (art. 1),  e'  solo  il
Parlamento  nazionale  che ne puo' prevedere delle nuove o modificare
quelle esistenti.
    L'art. 5  Cost., al quale sono coerenti i gia' citati artt. 116 e
114,  proclama  il  principio  dell'unicita' ed indivisibilita' della
Repubblica, che riconosce e promuove le autonomie locali.
    Tale  principio e' ugualmente affermato nell'art. 1 dello statuto
speciale,  secondo  il  quale  la  Sardegna  e' costituita in regione
autonoma  entro  l'unita'  politica  della Repubblica italiana, una e
indivisibile, sulla base dei principi della costituzione.
    Caratteristica della sovranita', come riconosciuta ed organizzata
dalla   Carta  costituzionale,  e'  dunque  la  sua  esclusivita'  ed
indivisibilita'  riferita  all'intera  comunita'  nazionale, rispetto
alla   quale   nell'ambito   regionale,   sul   piano   giuridico  ed
ordinamentale, possono configurarsi solo forme piu' o meno accentuate
di autonomia. Per quanto concerne in particolare le regioni a statuto
speciale,  la  stessa definizione dello statuto su cui fonda l'intero
ordinamento   regionale,   e',  come  gia'  accennato  giuridicamente
attribuita al Parlamento nazionale.
    6. - Nell'assetto costituzionale e' inoltre ripetuta l'evocazione
di  un'istanza  unitaria,  manifestata  dal  richiamo, come limite di
tutte le potesta' legislative, al rispetto della costituzione nonche'
dei  vincoli  derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali,  limiti, cioe', che trovano la loro fonte immediata o
indiretta  in  atti  e  impegni  dello  Stato cui la Regione soggiace
(artt. 3 e 4 dello statuto ed ora art. 117, comma primo, cost.) e che
possono  essere fatti valere comunque dallo Stato nei confronti della
Regione (cfr. sentenza n. 274/03).
    7.  -  Emblematica  della  sovranita' esclusiva dello Stato e' la
previsione  dell'art. 120 Cost., che, in riconoscimento dell'esigenza
di  tutelare  l'unita'  giuridica  ed  economica  e/o di fronteggiare
emergenze  o  inadempienze,  attribuisce  ad  un  organo  statale (il
Governo)  poteri  sostitutivi  di  organi  regionali.  Presupposti  e
contenuti dell'intervento sono apprezzati dallo stesso organo statale
(cfr. anche art. 117, comma quinto ultima parte).
    Con  tale manifestazione della sovranita' dello Stato, che decide
sullo  stato  di  eccezione,  si  ha  la riprova della subordinazione
dell'ordinamento regionale.
    8.  -  In ogni caso, con specifico riguardo alla regione autonoma
della  Sardegna appare risolutivo riferirsi all'art. 50 dello statuto
speciale  (come  modificato  dalla l.c. 2/2001), secondo il quale con
decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa delibera del
Consiglio  dei  ministri,  sentita  la  Commissione permanente per le
questioni regionali, puo' essere sciolto il Consiglio regionale - con
contestuale nomina di una Commissione per l'ordinaria amministrazione
e   gli  atti  improrogabili  -  quando  compia  atti  contrari  alla
Costituzione  o allo statuto o, malgrado la segnalazione del Governo,
non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente
che  abbiano  compiuto  analoghi  atti  o  violazioni  o comunque per
ragioni  di  sicurezza  nazionale.  Ugualmente puo' essere rimosso il
Presidente della regione se eletto a suffragio universale e diretto.
    Ne'   puo'   essere   trascurato  il  rilievo  dell'ultimo  comma
dell'art. 54  dello  statuto, secondo il quale, sia pure «sentita» la
regione,   possono   essere   modificate   con   leggi  ordinarie  le
disposizioni   del  Titolo  III  dello  statuto,  che  concernono  la
fondamentale materia «Finanze-Demanio-Patrimonio».
    9.  -  Lo  Stato,  se  attraverso  il  suo  potere  di  revisione
costituzionale esercitato con la l.c. n. 3/2001 ha ampliato gli spazi
di  autonomia  delle regioni a statuto ordinario, attribuendo ad esse
piu' estesi poteri legislativi, che per le regioni a statuto speciale
possono  aggiungersi  a  quelli  gia' previsti dai rispettivi statuti
(art. 10    l.c.    citata),    rimane   tuttavia   l'unico   garante
dell'effettivita' dei diritti dei cittadini.
    Esso,  in particolare, ha mantenuto il monopolio esclusivo, oltre
che  delle  relazioni internazionali, dell'uso della forza attraverso
le  apposite organizzazioni (polizia ed esercito) e della titolarita'
ed  esercizio  dell'essenziale  funzione giurisdizionale, che nessuno
puo'  escludere  ed  alla  quale nessuno puo' sottrarsi (art. 2 delle
norme  di attuazione dello statuto di cui al d.P.R. n. 348/1979; art.
117,  comma  2, lettere d), h), l) Cost.). Il che propriamente, anche
per  tale verso, esclude la possibilita' di riferirsi alla Regione in
termini di sovranita'.
    10.  - Proprio l'art. 101 Cost., in base al quale la giustizia e'
amministrata in nome del popolo, cioe' del soggetto cui appartiene in
via esclusiva la sovranita' (art. 1), costituisce conferma che questo
va  individuato nell'intera, ed a tali fini non scindibile, comunita'
nazionale.
    E  appena  il  caso di aggiungere che i soggetti dell'ordinamento
statale   sono   tutti   i   cittadini,   il   cui  insieme  -  cioe'
l'universalita'  dei  cittadini  di  cui sono predicate e promosse la
liberta'  e  l'uguaglianza  (art. 3)  -  costituisce il popolo di cui
all'art. 1  Cost.,  mentre i soggetti dell'ordinamento regionale sono
(con  gli elettori regionali) i residenti, il cui insieme costituisce
la popolazione di cui agli art. 132 e 133 Cost.
    In ogni caso, il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 cost.
impedisce  che possano darsi status civitatis diversi nell'ambito dei
soggetti  dell'ordinamento statale e comunque che possano attribuirsi
tutele  e  posizioni  differenziate  in  ragione delle diverse etnie,
suscettibili anche di determinare (indirettamente) discriminazioni in
base   alla  nazionalita',  vietate  dall'art. 12  del  Trattato  CE,
ancorche'  dissimulate  in  quanto  formalmente  riferite  a  criteri
diversi (in contrasto, quindi, con l'art. 1, lett. a), Cost.).
    11.  -  Impedisce  inoltre  che  il  territorio  regionale  possa
configurarsi  come  luogo  della sovranita' regionale, entro il quale
sia   esercitabile   uno   ius   escludendi  alios,  la  disposizione
dell'art. 16  Cost.,  per  la  quale  ogni cittadino puo' circolare e
soggiornare  liberamente in qualsiasi parte del territorio (nazionale
simmetricamente,  nel territorio regionale non puo accordarsi diritto
di  asilo in ragione della riserva statale di cui all'art. 117, comma
2, lett. a);.
    12. - Riepilogando ed in sintesi:
        nessuna  norma  della Costituzione ne' dello statuto speciale
prevede  ed organizza nelle sue forme di esercizio una sovranita' del
popolo  sardo,  salvo  ad  intendere  questa  in  senso  riduttivo ed
improprio   in  relazione  al  principio  di  rappresentativita'  del
Consiglio  regionale  ed alle inerenti conseguenze di cui all'art. 15
dello statuto; certamente, peraltro, non e' in tale significato - che
riguarderebbe,   del   resto,  tutte  le  Regioni  (anche  a  statuto
ordinario)  -  che le disposizioni in questa sede censurate intendono
riferirsi alla sovranita'.
        nessuna   norma  costituzionale  attribuisce  o  consente  di
attribuire  alla  Regione  autonoma  Sardegna ed alle sue istituzioni
poteri  assolutamente  indipendenti  il  cui  esercizio  non incontri
condizionamenti  e  limiti  nel  superiore  ordinamento  statale; ne'
prevede  che  le istituzioni regionali (o il «popolo sardo») prendano
parte   con   potere   decisionale   ai   procedimenti  di  revisione
costituzionale ancorche' riguardanti le loro attribuzioni;
        nell'attuale  assetto  costituzionale  il connotato giuridico
della   sovranita'   pertiene  esclusivamente  all'universalita'  dei
cittadini  e trova espressione esclusivamente nelle istituzioni dello
Stato  (per tale ragione ente sovrano) che per conto di essa agiscono
ed esercitano gli inerenti poteri.
    Un'ultima  considerazione:  oggetto della presente impugnativa e'
una  «legge regionale» che si pone a monte di un qualsiasi progetto e
procedimento  di revisione dello statuto speciale di autonomia, nella
quale  non  e'  un  alcun  modo  legittimo  richiamare, far valere ed
assumere  a  riferimento  elementi  e  ragioni di «sovranita» che non
risultano costituzionalmente affermati.
                              P. Q. M.
    Si  conclude  pertanto  perche'  sia  dichiarata l'illegittimita'
costituzionale  della  legge della Regione autonoma della Sardegna 23
maggio  2006  n. 7 negli articoli 1, 2 e 3 in relazione agli articoli
1,  3, 4, 50, 54 dello statuto speciale ed agli articoli 1, 3, 5, 16,
101,  114,  116, 117, comma 1 e comma 2, lettere a), d), h), l), 132,
133, 138 della costituzione per le ragioni e come sopra precisato.
        Roma, addi' 28 luglio 2006
               L'Avvocato dello Stato: Giorgio D'Amato

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