Nel corso del 2003 solo in poche regioni si sono verificate discussioni riconducibili al rapporto di fiducia consiglio - giunta.
In Piemonte si è tenuto un dibattito conclusosi con un ordine del giorno, respinto in sede di votazione, che richiedeva le dimissioni di un assessore. Anche in Sicilia vi sono state discussioni analoghe, sebbene il presidente dell'Assemblea abbia espressamente escluso che gli ordini del giorno in votazione fossero assimilabili a mozioni di fiducia o sfiducia. In particolare, nella seduta (13) dedicata alle comunicazioni del presidente Cuffaro in ordine alla vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto, il dibattito si è concluso con la votazione di due ordini del giorno: il n. 271 "Prosecuzione del mandato del Presidente della Regione" è stato approvato; il n. 272 "Censura nei confronti del Presidente della Regione" è stato respinto. In un'altra seduta (14), invece, è stata discussa, votata per scrutinio segreto e respinta la mozione n. 233 "Notizie sulle iniziative che si intendono adottare in ordine alla vicenda che ha interessato il vicepresidente on. Castiglione". Anche in questo caso il presidente dell’Assemblea ribadiva che tale atto non poteva considerarsi di natura fiduciaria, né essere inteso quale mozione di censura individuale.
In Veneto, su un totale di 48 sedute, il consiglio è stato convocato su richiesta delle opposizioni in via straordinaria, oltre che per discutere della guerra in Iraq, ben cinque volte per contestare il presunto immobilismo della giunta in materia di statuto, di attività di cava e di politiche energetiche. Da segnalare la seduta (15) in cui le opposizioni, deducendo la situazione di stallo nelle attività di attuazione del programma e l'impossibilità di funzionamento dello stesso consiglio per l'incapacità della maggioranza di garantire il numero legale a causa delle "insanabili divergenze", hanno presentato una mozione con la quale esprimevano la loro sfiducia al presidente della giunta per consentire nuove elezioni. La mozione è stata respinta con 36 voti contrari.
In Sardegna, dove non era intervenuta l'elezione diretta del presidente, è stata presentata ed approvata una mozione di sfiducia (un’altra precedentemente discussa, era stata respinta); l'Assemblea ha eletto il nuovo presidente (si sono avuti due mandati: uno Pili, poi conclusosi con la rinuncia, ed uno Masala che ha ottenuto la fiducia), il quale ha pronunciato le proprie dichiarazioni programmatiche e ha presentato la giunta; l’Assemblea ha quindi approvato un ordine del giorno di fiducia. Anche la sostituzione di un assessore è avvenuta con ordine del giorno dell’Assemblea, dopo la comunicazione formale delle dimissioni al consiglio. Deve segnalarsi, infine, la singolare situazione sarda in cui il presidente della giunta ha detenuto l’interim di ben quattro assessorati per diversi mesi (dal 4 settembre 2003 al gennaio 2004).
Sono comunque riconducibili al rapporto fiduciario anche la comunicazione resa al consiglio dal presidente della regione Abruzzo - dove nel corso dell'anno è stato rimosso un assessore - in merito al rapporto tra le forze della maggioranza, nonché l'intervento tenuto in Assemblea dallo stesso presidente e da un assessore in occasione di una crisi politica della maggioranza. Anche il presidente della Lombardia è intervenuto in consiglio a conclusione del dibattito sulla situazione politico-istituzionale in regione (16).
In molte regioni, comunque, non è previsto l’istituto della 'sfiducia individuale' (Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise). Lo statuto comune alle due province autonome prevede l'istituto della mozione di sfiducia (17); tuttavia, nella provincia autonoma di Trento la mozione di sfiducia individuale è disciplina dalla legge provinciale (18) recante la nuova forma di governo, divenuta operativa con le elezioni dell’ottobre del 2003, mentre nella provincia autonoma di Bolzano la mozione di sfiducia alla giunta, all’ufficio di presidenza del consiglio o anche ai singoli componenti dei medesimi è disciplinata dal regolamento interno del consiglio provinciale (19).
Lo statuto (20) della Emilia-Romagna prevede, invece, che "il Consiglio, su proposta del Presidente della giunta o su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, può revocare la nomina dei singoli componenti la Giunta. La proposta o la richiesta di revoca è approvata con le modalità di cui al terzo comma (maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione). Se la revoca è approvata, il Presidente della giunta propone immediatamente al Consiglio il nominativo del candidato".

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NOTE

(13) Seduta n. 148 del 4 luglio
(14) Seduta n. 160.
(15) Seduta del 21 luglio
(16) Nella seduta straordinaria del 12 febbraio
(17) Artt. 47, comma 2 e 50, comma 4
(18) Art. 7 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2
(19) Art. 116 del regolamento interno
(20) Art. 23, comma 5.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione 2003

4. RAPPORTI TRA GIUNTA E CONSIGLIO (Laura Ronchetti)


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