Nel 2003 si è registrato un ulteriore e considerevole incremento della fonte regolamentare, in attuazione ed esecuzione di molte leggi regionali che dalla legge cost. n. 1 del 1999 in poi hanno demandato alla giunta il potere di adottare regolamenti. Nel 2003 sono stati approvati 397 regolamenti a fronte dei 287 approvati nel 2002 con un aumento di 110 unità. Il numero complessivo di regolamenti approvati nel 2003, tra l'altro, supera di 64 unità il dato del 2001 di 333 regolamenti (56).
Si tenga presente che nessun regolamento è stato approvato in Sardegna e in Valle d'Aosta. Dei regolamenti adottati nel 2003, peraltro, solo in Basilicata si sono registrati anche 7 regolamenti di approvazione consiliare pari al 61 per cento degli atti regolamentari approvati in questa regione. In questa regione, come in tante altre, in effetti, anche la bozza del nuovo statuto prevede che il consiglio regionale eserciti la potestà regolamentare nelle materie delegate dallo Stato, nonché in attuazione della normativa comunitaria, salvo delega alla Giunta. Nel corso del 2003, d'altra parte, i regolamenti regionali adottati in base a delega statale sono stati solo 8, pari al 2 per cento dell'intera produzione regolamentare (57).
Si conferma quindi che, fino alla decisione della Corte costituzionale n. 313 del 21 ottobre 2003, la potestà regolamentare è stata di fatto trasferita alla giunta, nonostante la lettera degli statuti tuttora in vigore ripeta la formulazione del precedente testo della Costituzione. Nei due mesi del 2003 successivi alla sentenza della Corte costituzionale che ha precisato la portata della modifica dell’art. 121 Cost. per effetto della legge cost. n. 1 del 1999, in alcune regioni si sono verificati alcuni timidi cambiamenti di rotta: in Lombardia è stata presentata una proposta di regolamento consiliare (58) e in Emilia-Romagna il consiglio è stato coinvolto in una sorta di ‘sanatoria’ di un regolamento regionale (59).
In altre regioni, come si è rilevato nel precedente rapporto, a fronte della prassi consolidata di adozione da parte della giunta dei regolamenti, leggi regionali hanno previsto che i consigli rendessero un parere sullo schema di regolamento predisposto dalla giunta: le competenti commissioni consiliari hanno espresso 14 pareri nella provincia autonoma di Trento, 10 in Friuli-Venezia Giulia, 5 in Lombardia, 3 in Sardegna, 2 in Abruzzo e nelle Marche, 1 in Emilia-Romagna, in Piemonte e in Sicilia.
Nelle due province autonome la competenza ad adottare regolamenti è riservata esclusivamente alla giunta. Anche l'esercizio della funzione consultiva del consiglio sulla attività normativa della giunta è tuttavia da sempre prevista nella provincia autonoma di Trento: il consiglio è coinvolto nel procedimento di formazione dei regolamenti provinciali esprimendo sulla maggior parte di essi un parere obbligatorio e non vincolante per mezzo della competente commissione permanente (la procedura è stabilita dal regolamento interno del consiglio e da una circolare del presidente del consiglio recepita dal presidente della provincia). Non si tratta di una competenza generale perché sono le singole leggi a prevedere la procedura di parere sul regolamento e sulle sue successive modificazioni. Il parere si esprime nell'ultima fase del procedimento, dopo che la giunta ha già esperito tutte le altre eventuali fasi di ascolto. Si esprime dunque sull'atto pronto per essere deliberato dall'esecutivo, tanto che la giunta non può modificare l'atto se non nel senso di recepire quanto contenuto nel parere. Eventuali altre modifiche di merito prima di essere deliberate devono essere sottoposte al preventivo parere della commissione.
Solo nelle Marche, nella provincia autonoma di Trento e in Sardegna il consiglio, tramite i pareri espressi dalla commissione, ha altresì partecipato alla formazione di atti aventi natura sostanzialmente regolamentare.
I consigli regionali della Basilicata, della Calabria, del Lazio, del Molise e dell'Umbria, invece, non sono stati in alcun modo coinvolti nella formazione dei regolamenti adottati dalla giunta. In Liguria in un caso la commissione consiliare competente è stata informata, con comunicazione dell’assessore proponente, dell’avvenuta emanazione del regolamento (60).
Infine, un'unica legge ma di portata molto ampia in Veneto (61) e tutte le leggi approvate nel 2003 in Piemonte hanno previsto il parere della commissione consiliare in caso di attribuzione alla giunta regionale di un regolamento di esecuzione.

__________________________________

NOTE

(56) Cfr. la citata Tabella 3. Per i dati del 2001 e del 2002 cfr. Rapporto 2002, p. 332. (57)
(57) Cfr. la citata Tabella 4a
(58) Regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1.
(59) Con la 'convalida' del “Regolamento in materia di accesso agli organici regionali. Attuazione dell’art. 15 della L.R. 43/2001”.
(60) Regolamento regionale n. 6 del 2003.
(61) La legge regionale sui lavori pubblici n.27 del 2003.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione 2003

4. RAPPORTI TRA GIUNTA E CONSIGLIO (Laura Ronchetti)


Menu

Contenuti