SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIV LEGISLATURA ———–
N. 1187-B

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
e dal Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
(BOSSI)
di concerto col Ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)
(V. Stampato n. 1187)
approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica
il 5 dicembre 2002
(V. Stampato Camera n. 3461)
approvato, senza modificazioni, in sede di prima deliberazione,
dalla Camera dei deputati il 14 aprile 2003
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 aprile 2003
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Modifiche dell’articolo 117 della Costituzione
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO APPROVATO,
IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
E DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.
(Modifiche dell’articolo 117
della Costituzione)
1. Dopo il quarto comma dell’articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:
«Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d) polizia locale».
Art. 2.
(Disposizioni concernenti le Regioni a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alla Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

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