Nel questionario inviato alle regioni è stato chiesto di indicare se, nel periodo in esame, sono state adottate norme generali innovative sui contenuti, tempi e modalità di approvazione delle leggi finanziarie.
Dall’analisi delle risposte è risultato che, nel corso del 2003, la normativa vigente non è stata modificata salvo che in Sicilia (per quanto riguarda il contenuto delle tabelle allegate al provvedimento) e in Piemonte. Questa ultima regione, segnala, in particolare, un interessante caso di richiamo, precisazione e definizione del termine tassativo di applicazione di una disposizione (art.8) già presente all’interno di quella profonda riforma dell’ordinamento contabile contenuta nella legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte). L’articolo 8 della legge 7/2001 individuava già nel rifinanziamento delle leggi di spesa regionale, per un periodo non superiore al triennio, uno dei contenuti tipici della legge finanziaria; con l’articolo 30 della legge 2/2003 si precisa, individuando un termine tassativo di applicazione, che, a decorrere dal 2004, la legge finanziaria contiene tutte le autorizzazioni di spesa (rifinanziamenti) sulle leggi regionali di spesa vigenti. L’efficacia delle disposizioni, di cui all’articolo 30 della legge 2/2003, risulta attestata dall’esame dell’impianto e dei contenuti del disegno di legge regionale n. 604 (Legge finanziaria per l'anno 2004), che contiene la definizione della dimensione finanziaria dei rifinanziamenti sulle leggi regionali di spesa per il triennio successivo, orizzonte temporale di ogni singola manovra di bilancio.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione 2003

6. ALCUNI ASPETTI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' (Enrico Buglione)

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