Con riferimento all’anno 2003, tutte le regioni hanno adottato una legge finanziaria, compresa la Puglia che, per la prima volta, ha provveduto in tal senso.
Trattandosi di uno dei documenti fondamentali per la definizione delle politiche di entrata e di spesa della regione, è evidente che la legge finanziaria dovrebbe essere promulgata prima dell’inizio dell’esercizio al quale si riferisce, come avviene per lo Stato (1). Con riferimento alla finanziaria per il 2003, ciò si verifica in sei casi: Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Provincia autonoma di Trento. La promulgazione della legge è invece slittata a gennaio 2003 in Friuli-Venezia Giulia, in Veneto e nella provincia autonoma di Bolzano, a febbraio nel Lazio e in Basilicata, a marzo in Piemonte, Puglia, Marche e Umbria e tra aprile e agosto nelle altre. Per quanto riguarda la finanziaria per il 2004, nel mese di dicembre del 2003 è stata approvata quella delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia, Toscana e Valle d’Aosta (2).
Come nei precedenti Rapporti, uno dei quesiti posti alle regioni riguarda la struttura della legge finanziaria in quanto il numero degli articoli e soprattutto quello dei commi può già fornire indicazioni in merito al ruolo attribuito dalle diverse regioni a questo provvedimento: cioè se si tratti o meno di una legge omnibus attraverso la quale far approvare, in tempi ristretti, importanti riforme nei settori più disparati (ad esempio, modifiche all'organizzazione della regione e degli enti ad essa collegati, previsione di nuove forme di intervento, disciplina del personale). In base al numero dei commi, le leggi finanziarie adottate nel periodo in esame hanno sicuramente una struttura complessa (più di 80 commi) nelle province autonome di Trento e Bolzano e nelle regioni Marche, Basilicata, Sicilia, Puglia, Veneto, Sardegna, Valle d’Aosta, Lazio, Abruzzo e Friuli-Venezia Giulia (dove con 538 commi si raggiunge il valore massimo) (3). Hanno invece una struttura molto snella (meno di 30 commi) le leggi finanziarie di Campania, Umbria, Molise, Lombardia, Calabria e Trentino Alto Adige (cfr. tabella 1).

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NOTE

(1) Si preferisce fare riferimento alla data di promulgazione, piuttosto che a quella di approvazione, in quanto solo da questo momento la finanziaria diventa legge a tutti gli effetti.
(2) Anche nel 2003 alcune regioni hanno promulgato leggi finanziarie “di assestamento”. Ciò si verifica in Emilia Romagna, Lazio, Trentino Alto Adige e nelle province autonome di Trento e Bolzano. A parte va menzionato il caso dell’Abruzzo dove, nel corso del 2003, sono stati adottati 3 provvedimenti di modifica della legge finanziaria approvata ad aprile (in particolare le modifiche sono state introdotte con le ll. rr. numero 12, 14 e 20). La provincia autonoma di Trento segnala, inoltre, una particolarità di rilievo della l.p. 01/08/2003 n. 5: il capo I è la legge finanziaria di assestamento del bilancio 2003 e il capo II è la legge finanziaria per il 2004 (approvata in anticipo per via delle elezioni provinciali dell'autunno).
(3) E’ interessante riportare quanto indicato dalla regione Abruzzo nella risposta a questo punto del questionario: Tra gli articoli di natura prettamente finanziaria troviamo disposizioni di diversa natura che possono essere definite “norme intruse” rispetto alla loro collocazione nell’articolato della legge. Le norme relative a tali materie dovrebbero essere più opportunamente disciplinate in maniera autonoma e trovare una più adeguata collocazione in leggi collegate alla stessa finanziaria (i numerosi esempi citati dalla regione vengono riportati nel paragrafo successivo).

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione 2003

6. ALCUNI ASPETTI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' (Enrico Buglione)


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