Le informazioni a cui sopra si è fatto riferimento non sono ovviamente di per sé sufficienti a definire il ruolo che ciascuna regione attribuisce alla legge finanziaria. Per questo, con il questionario trasmesso alle regioni, sono stati posti ulteriori quesiti volti a far emergere i contenuti effettivi di questi provvedimenti. Oltre ad una domanda specifica sulle innovazioni introdotte in materia di tributi propri della regione - le risposte alla quale, data la rilevanza del tema, sono esaminate nel paragrafo successivo – i profili presi in esame sono i seguenti:
1. se la legge finanziaria è accompagnata da altri atti o documenti che integrano la manovra di bilancio;
2. se la legge finanziaria del periodo osservato introduce nuove forme di intervento della regione, anche attraverso rinvii a successive deliberazioni o regolamenti (ad esempio nuove forme di incentivazione, contributi, ecc.)
3. se la legge finanziaria del periodo osservato introduce: innovazioni o modifiche di carattere non strettamente finanziario relative a forme di intervento già esistenti; modifica competenze attribuite ad organi della regione (Consiglio e Giunta) o interviene sull'assetto organizzativo dell'amministrazione regionale; istituisce nuovi organismi regionali o modifica quelli già esistenti; interviene sulla disciplina del personale della regione o di organismi ad essa collegati; demanda agli organi di governo ovvero ad altri organismi (anche di carattere tecnico) il ricorso a forme innovative di gestione finanziaria; prevede modalità e attribuisce compiti specifici per il raccordo tra le decisioni di politica economico-finanziaria regionale e gli altri livelli di governo (enti locali, Governo nazionale, autorità comunitarie);
4. se la legge finanziaria del periodo osservato disciplina i rapporti finanziari della regione con gli enti locali (quantificazione dei trasferimenti, istituzione di fondi ecc.).
Per quanto riguarda il punto 1) risulta, come dalle rilevazioni precedenti, che alcune regioni, in concomitanza con la finanziaria o, più spesso, in epoca successiva, approvano anche una o più leggi collegate volte, come avviene per lo stato, ad integrarne le disposizioni o a disciplinare specifici settori con norme innovative. Per il 2003, in base alle risposte fornite al questionario (cfr. tab. 1), ciò si verifica in Calabria, Lombardia e Piemonte - che, come si è visto, tendono ad adottare leggi finanziarie snelle o, comunque non particolarmente complesse – nonché in Friuli-Venezia Giulia e in Veneto dove, invece, le finanziarie sono già documenti con un elevato numero di disposizioni.
Nelle regioni citate in genere viene adottato un solo provvedimento collegato (4). L’unica eccezione è il Veneto dove, nel corso del 2003, ne sono stati invece promulgati cinque (5).
Altri documenti di grande interesse, in particolare per gli operatori economici, sono i documenti nei quali, prima dell’approvazione del bilancio annuale e pluriennale e della finanziaria, vengono definite per un periodo di tempo pluriennale le linee di intervento della regione nei vari settori di competenza, tenendo conto delle risorse disponibili. Ci si riferisce al Documento di politica economica e finanziaria al quale fanno esplicito riferimento le regioni Emilia Romagna e Lombardia nelle risposte fornite al questionario ma che, in effetti, allo stato attuale risulta adottato in tutte, tranne che nella Provincia autonoma di Trento. In alcuni casi, inoltre, la regione predispone ogni anno – o si propone di predisporre – anche documenti di verifica dell’attuazione delle politiche decise negli esercizi precedenti. E’ questo il caso, ad esempio, del Veneto e della Lombardia. In Veneto è prevista la redazione del Documento di Attuazione della spesa (DAS). In Lombardia una parte del DPEFR è dedicata alla verifica dello stato di avanzamento e all’aggiornamento degli obiettivi specifici del programma regionale di sviluppo.
Passando all’analisi delle risposte relative al punto 2), deve preliminarmente osservarsi che 6 regioni (Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Molise e Valle d’Aosta) hanno esplicitamente indicato l’assenza dell’introduzione di nuove forme di intervento con la legge finanziaria. Queste regioni, del resto, con l’unica eccezione della Valle d’Aosta, risultano aver adottato, come già detto, un modello di finanziaria “snello”.
Per quanto riguarda le altre regioni, nel caso della Sardegna le risposte fornite al questionario mettono in evidenza, in generale, che la L.F. 2003 si configura come un insieme di disposizioni-provvedimento contenenti singoli, puntuali interventi di spesa a beneficio di specifiche categorie di soggetti o enti, cui corrisponde normalmente il conferimento alla Giunta dell’autorizzazione ad assumere, eventualmente mediante programmi da essa stessa deliberati, i relativi atti di erogazione delle risorse o di attribuzione dei benefici. In altri casi si introducono limitate modifiche a singole leggi previgenti al fine di estenderne o restringerne l’ambito di applicazione, ovvero di disciplinare fasi del procedimento amministrativo attuativo. Rispetto a quanto osservato per il precedente esercizio, anziché di una “superlegge”, si tratta stavolta di una “legge di amministrazione”, recante una serie di disposizioni che hanno prevalentemente per origine e per destinataria l’amministrazione regionale e la sua ricognizione quotidiana, non progettuale, di richieste e di proposte a vario titolo emerse in corso di gestione, cui sono state aggiunte disposizioni di analogo tenore durante l’esame in sede consiliare. Più che una supplenza alle carenze dell’ordinaria produzione legislativa, si osserva ancora nelle risposte al questionario, emerge stavolta il coinvolgimento della stessa legge finanziaria in un clima generale di stasi della legislazione regionale sarda.
Interessanti sono anche le risposte delle regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Toscana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano. Esse forniscono, infatti, un quadro sintetico delle innovazioni introdotte, molto utile e altrimenti difficile da ricostruire. Per questo motivo si è ritenuto opportuno riportarle per esteso:
Abruzzo - La L.F. 2003 introduce le seguenti nuove forme di intervento: contributi a favore delle cooperative di garanzia dei commercianti (art. 10); contributi a favore dei consorzi dei beni culturali delle province di L’Aquila e Teramo (art. 11); interventi per la stabilizzazione dei lavoratori reimpegnati in attività socialmente utili (art. 16); riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori socialmente utili (art. 17); contributo straordinario in favore del museo delle ceramiche di Castelli (art.20); istituzione del Servizio di psicologia scolastica (art. 22); qualificazione e sviluppo del termalismo (art. 24); spese per il funzionamento della ASR – Agenzia Sanitaria regionale Abruzzo” (art.26); un contributo straordinario per il funzionamento del distretto agro-alimentare della Marsica (art. 28); spese per l’Autorità ambientale (art. 31); un contributo per la costituzione del coordinamento delle Università d’Abruzzo per la ricerca sul rischio sismico (art. 33); spese per la partecipazione al Consorzio del Gran Sasso spa (art. 35); un contributo per spese di investimento al Consorzio Terre del Cerrano e alle spese per la partecipazione al Consorzio universitario frentano (art. 37); un contributo per l’istituzione di un Osservatorio regionale per interventi tesi all’abbattimento delle barriere architettoniche (art.41); interventi a difesa, tutela e salvaguardia della fascia costiera (art.48); il trasferimento di risorse alla F.I.R.A. ( Finanziaria regionale Abruzzese) per la gestione delle risorse di cui all’art. 4 della l.r. 77/2000 e per lo scorrimento delle graduatorie di cui alla l. r. 25/2001 (artt. 49 e 78); norme per la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi (art.67); disposizioni in materia di gestione del demanio idrico di cui all’art.86 del d. lgs.112/1998 (artt. 92, 93 e 94); l’istituzione di un fondo speciale anti-usura ed anti-racket (art. 101); la promozione dello sport abruzzese in campo nazionale ed internazionale (art. 102).
Basilicata - La legge finanziaria, per l’anno europeo delle persone con disabilità, promuove interventi destinati al miglioramento dei contesti abitativi dei disabili e prevede un concorso al finanziamento in conto capitale di interventi innovativi, anche sperimentali, di tipo distributivo, impiantistico, tecnologico e domotico. che non può superare il 50% degli oneri complessivi comprensivi delle spese tecniche. Prevede inoltre: un contributo allo scopo di salvaguardare la conservazione, funzionalità e agibilità degli edifici di culto; finanziamenti per progetti di sviluppo dei “Sistemi turistici locali”, quali organizzazioni promosse da soggetti pubblici e privati; l’integrazione tra le politiche del turismo, del governo del territorio e dello sviluppo economico sostenibile; contributi ad enti locali, imprese o cittadini su mutui di durata variabile condotti dagli stessi per investimenti pubblici; contributi pari al 50% del costo delle rate di ammortamento sui mutui contratti per la realizzazione di investimenti in materia di impianti di depurazione, fognatura, reti idriche, tutela ambientale.
Friuli-Venezia Giulia - Gran parte del contenuto degli articoli da 4 a 7 (riguardanti tutti i settori di intervento della Regione) della L.F. è costituito da autorizzazioni di spesa per nuovi interventi: tali disposizioni individuano la finalità dell'intervento, demandando di solito la disciplina attuativa a regolamenti o delibere.
Lazio – La legge finanziaria prevede: la stipulazione di protocolli d’intesa tra la Regione e i Comuni capoluogo di provincia per la realizzazione di infrastrutture urbane; l’avvio di un progetto regionale informativo per l’orientamento educativo, formativo e al lavoro (art.62); l’istituzione di appositi fondi regionali per interventi nel settore agricolo; il riutilizzo a fini sociali di beni confiscati a organizzazioni criminali (art. 63); un fondo straordinario per garantire l’autosufficienza del sangue (art. 72). La regione segnala, inoltre, la previsione di interventi finanziari da parte della Regione per concorrere alla realizzazione della linea C metropolitana di Roma, nonché per la realizzazione della metropolitana leggera tragitto Rebibbia-Mercati generali in Roma.
Piemonte - All’interno della legge regionale 2/2003 sono presenti: l’istituzione di un fondo per gli investimenti, le cui risorse, nella misura del 20%, vengono destinate a finanziare investimenti nelle aree depresse, escluse dalla possibilità di attingere alle risorse previste per gli interventi nelle aree ricompresse all’interno dell’Obiettivo 2; l’istituzione di un fondo speciale a sostegno delle condizioni reddituali di soggetti disoccupati; l’introduzione di un fondo a sostegno della ricerca e della innovazione tecnologica all’interno delle piccole e medie imprese; il cofinanziamento di interventi in materia di edilizia sanitaria. Più in generale, la regione segnala che le disposizioni della L.F. incidono su una pluralità di aree e di settori di intervento. Si riscontrano infatti: l’istituzione di diversi fondi per sostenere gli investimenti, il finanziamento di interventi a favore di soggetti direttamente colpiti dalla crisi di alcuni settori industriali, l’innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese in crisi; il cofinanziamento di interventi in materia di edilizia sanitaria; l’indicazione delle modalità di copertura finanziaria del Piano della Viabilità 2003-2009 e del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006; l’introduzione di una disciplina organica in materia di stipulazione di contratti di sponsorizzazione e di collaborazione, nonché di finanza di progetto, attraverso il ricorso allo strumento regolamentare da parte della Giunta regionale, previa definizione legislativa dei criteri direttivi; un intervento in materia di contabilità sanitaria; la definizione della cornice normativa e dei contenuti degli interventi regionali in materia di politiche attive del lavoro; le modificazioni di leggi precedenti e l’introduzione di termini temporali per adeguamenti della legislazione regionale a quella nazionale.
Provincia autonoma di Bolzano – La L.F. 2003 prevede: la possibilità di concessione di apposti contributi per assicurare i sistemi di rintracciabilità dei prodotti agricoli e delle carni (art. 20, comma 1); un contributo, a favore delle associazioni che predispongono un programma per la produzione integrata, fino al 50 % delle spese per l’esercizio delle funzioni di controllo sul rispetto delle prescrizioni da queste fissate per i propri aderenti (art. 20, comma 3); un aumento dei contributi a favore delle località interessate in caso di fusione di due o più associazioni (art. 29, comma 9); la concessione di beni patrimoniali provinciali, anche a titolo gratuito, a favore di enti per la realizzazione delle attività inerenti al settore della prevenzione e pronto soccorso (art. 34). Nella legge finanziaria collegata all’assestamento di bilancio (n. 12/2003) sono invece previsti: un contributo straordinario per l’Istituto innovazioni tecnologiche di Bolzano per l’istituzione di un centro notifica per la certificazione CE in materia di sicurezza per le funivie e altri mezzi di trasporto (art. 8); un contributo unico ad associazioni operanti nel campo dell’assistenza ai malati di AIDS (art. 10); la possibilità di concessione di un contributo alla Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano ad integrazione del fondo rischi (art. 21); l’esenzione dal pagamento delle spese d’istruttoria a chi fa domanda per l’autorizzazione all’impianto di linee elettriche di cui agli art. 107 ss. del R.D. n. 1775/1933 (art. 23); la possibilità di sostegni finanziari per chi assolve il tirocinio professionale nel settore socio–assistenziale e per la frequentazione di corsi professionali (art. 27).
Provincia autonoma di Trento – La l.p. n. 5/2003 – che, come si è gia detto, contiene sia l’assestamento del bilancio 2003 che la L.F. per il 2004 - prevede, ad esempio, nuove forme di intervento in materia di animali d'affezione (art. 10), di sport (art. 12), di danneggiati in seguito all'investimento di ungulati (art. 24). Sempre a titolo esemplificativo, la legge contiene inoltre rilevanti integrazioni (testuali) della legge provinciale in materia di acque pubbliche.
Toscana – La L.F. 2004 all’articolo 15 prevede interventi, e destina relative risorse, per: situazioni critiche di carenza idrica; prevenzione e riduzione di inquinamento acque; tutela dell’assetto idrogeologico e salvaguardia dell’equilibrio del bilancio idrico. Opera quindi un rinvio, per quanto concerne le modalità e procedure, a quanto stabilito per la realizzazione del Programma pluriennale degli investimenti (art. 10 della l.r. 43/2003).

Veneto - La L.F. 2003 prevede: interventi diretti della Giunta regionale da realizzare nel campo delle pari opportunità, sentita la competente commissione consiliare e la commissione pari opportunità (art. 8); l’istituzione di un fondo di rotazione, alimentato con le risorse messe a disposizione dello Stato, per finanziare programmi di intervento nel settore della difesa del suolo (gli interventi sono scelti dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare secondo il criterio d'urgenza) (art. 16); accordi di programma con enti locali per interventi strutturali sulla rete idrografica non principale (art. 17); un programma annuale di interventi di promozione e valorizzazione dell'identità veneta da adottare dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare (art. 22); contributi per protocolli d'intesa da realizzare, sentita la competente commissione consiliare, nell'ambito della copianificazione territoriale-urbanistico-paesaggistica (art. 37); l'istituzione di un fondo per la non autosufficienza (art. 43); interventi straordinari per l'edilizia scolastica a mezzo di appositi accordi di programma (art. 52); interventi particolari a favore delle produzioni agricole marginali (castagnicoltura, piccoli frutti) nel territorio collinare di montagna (art. 55); interventi a favore dei patronati in ragione del loro ruolo educativo (art. 63).

Circa il punto 3 del quesito sui contenuti della legge finanziaria va osservato che, come risulta dal testo della domanda in precedenza riportato, in esso si cercano di cogliere eventuali modifiche introdotte con la L.F. alla normativa regionale previgente, anche con riferimento ad alcuni aspetti specifici come: l’assetto organizzativo, il personale, le forme di raccordo tra regione e enti locali in materia di politica economica e finanziaria, la disciplina del ricorso a forme innovative di ricorso al mercato del credito (gestione finanziaria).
Un interessante esempio della introduzione, con la L.F., di modifiche ad ampio raggio sulla legislazione previgente è fornito dalla risposta della provincia autonoma di Bolzano. La l.p. 1/2003 interviene infatti sulla legislazione relativa a vari settori: indizione di concorsi per il personale scolastico (art. 15); espropriazioni (art.18); anagrafe provinciale delle imprese agricole e quote latte (art.20); agriturismo e ristori di campagna (artt. 24 e 25); urbanistica (art. 28) (6). Osserva inoltre la Provincia autonoma di Bolzano che le sue leggi finanziarie sono costituite, nella massima parte, da modificazioni testuali con le quali viene attuata una sorta di manutenzione annuale delle leggi vigenti.
Per l’assetto organizzativo rilevano in particolare le risposte fornite dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Lazio, Sicilia e dalla provincia autonoma di Trento. L’Abruzzo segnala: l’istituzione di un comitato tecnico-scientifico per il Servizio di Psicologia Scolastica regionale (art.22); la costituzione di un Coordinamento delle Università d’Abruzzo per la ricerca applicata alla mitigazione del rischio sismico (art.33); l’istituzione di un Consorzio abruzzese che raggruppa università, enti pubblici ed imprese (art. 34); l’istituzione di un Osservatorio regionale per la programmazione in materia di interventi tesi all’abbattimento delle barriere architettoniche (art. 41); la soppressione, in attuazione della L. cost. 3/2001, del CORECO e delle sezioni staccate (art. 72); la previsione che la nomina a Direttore dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) avvenga alle stesse condizioni previste per l’Azienda regionale per l’edilizia e il territorio (ARET) (art.4, c. 3). La Basilicata ha attribuito ai singoli Dipartimenti competenti per materia l’istruttoria delle sanzioni amministrative applicate direttamente dalla Regione. Il Lazio segnala interventi in materia di rinnovo dei consigli di amministrazione delle IPAB e l’istituzione di un osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica. La L.F. della Sicilia ha modificato le competenze relative all’assetto organizzativo dei consorzi di bonifica, delle ARPA e di altre strutture. Infine, con la L.F. della provincia autonoma di Trento è stato, ad esempio, istituito un centro di protonterapia medica.
Circa gli interventi in materia di personale rilevano le risposte delle regioni Lazio, Piemonte e Veneto. La prima è intervenuta in ordine al trattamento economico accessorio dei dirigenti (art. 26) e per la retribuzione del personale regionale trasferito agli enti locali in virtù del conferimento di funzioni a questi ultimi. La seconda (con l’art. 15 della L.F.) ha esteso la possibilità di autorizzare prestazioni straordinarie da parte di alcune componenti del personale regionale impegnate nello svolgimento di attività particolari. La terza (con l’art. 42 della L.F.) ha introdotto la possibilità di fruire di un credito formativo nell’ambito delle procedure per le progressioni orizzontali ai sensi del vigente CCNL.
Per quanto riguarda la disciplina del ricorso al mercato del credito anche attraverso strumenti innovativi, si segnalano le risposte delle Marche e del Molise. La prima con la L.F. ha demandato alla Giunta l’assunzione di iniziative per la gestione dell’esposizione debitoria delle Aziende sanitarie, autorizzandola altresì ad emettere buoni obbligazionari regionali o a ricorrere a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale. La seconda, al fine di contenere il costo dell’indebitamento, con la L.F. ha autorizzato il rifinanziamento del debito esistente anche attraverso il collocamento di titoli obbligazionari. Per altro, in questo settore, va ricordato l’intervento del governo centrale che, con il decreto n. 389 del 1° dicembre 2003 del Ministro dell’economia di concerto con il Ministro dell’interno, ha dettato norme generali per l’accesso al mercato finanziario delle regioni e degli enti locali e i poteri di coordinamento del Ministero dell’economia (in proposito cfr. il capitolo “Finanza Pubblica” della parte I del Rapporto).
Infine, per le forme di collaborazione tra regione e enti locali ai fini della definizione delle politiche economiche e finanziarie - un tema destinato, in teoria, ad assumere importanza crescente – accenni sono presenti nelle rispose delle regioni Basilicata, Piemonte e Sicilia. La prima segnala l’attribuzione ad uffici della regione di compiti specifici per il raccordo tra le decisioni di politica economico-finanziaria regionale e gli altri livelli di governo. La seconda - pur sottolineando l’assenza, all’interno della finanziaria 2003, di una disciplina di carattere generale che abbia per oggetto e finalità il raccordo tra le “decisioni di politica economico finanziaria regionale e gli altri livelli di governo” – richiama l’articolo 20 della L.F., le disposizioni del quale mirano ad ottenere un’emersione e un correlativo coordinamento dell’utilizzo delle risorse finanziarie di provenienza comunitaria nazionale e regionale in materia di “politiche attive del lavoro”. La terza segnala l’attribuzione agli enti locali di compiti specifici per il raccordo tra le decisioni di politica economico-finanziaria regionale e gli altri livelli di governo.
Per quanto riguarda infine il punto 4) le regioni speciali, date anche le loro maggiori competenze in questo campo, hanno risposto in modo affermativo, come nelle precedenti rilevazioni. In queste regioni, del resto, tale normativa è un punto di riferimento essenziale per gli enti locali, visto che i trasferimenti correnti ed in conto capitale ad essi destinati dalle rispettive regioni (o province autonome) rappresentano la loro principale forma di finanziamento diversa dalle entrate proprie.
Con riferimento alle regioni ordinarie, in generale va osservato che, soprattutto in conseguenza dell’attuazione del decentramento amministrativo di cui alla legge 59 del 1997, anche qui i trasferimenti delle regioni stanno assumendo un ruolo tendenzialmente più rilevante per la copertura delle spese degli enti locali, almeno in certi settori. Per tutti, basti citare quello dei trasporti locali dove i fondi trasferiti dalle regioni servono a coprire i costi dei livelli minimi di servizio che comuni e province devono garantire ai cittadini. Ciò nonostante, al quesito sulla presenza, nelle leggi finanziarie, di disposizioni in materia di finanza locale o, comunque, sull’ammontare previsto dei trasferimenti agli enti locali, solo le regioni di seguito indicate hanno fornito indicazioni (7):
Abruzzo - gli allegati alla L.F. indicano la quantificazione dei trasferimenti agli enti locali, nonché a varie associazioni culturali, sportive e sociali;
Emilia Romagna - Le leggi finanziarie concedono contributi agli Enti locali e provvedono ad autorizzare quella parte della spesa per le tipologie di intervento le cui leggi di settore prevedono la fissazione del livello massimo di finanziamento;
Lazio - L’articolo 45 della L. F. per il 2003 prevede un intervento finanziario in favore dei piccoli comuni. L’articolo 60 prevede anticipazioni finanziarie alle province per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di diritto allo studio;
Liguria - Limitatamente al riparto tra gli enti locali del Fondo regionale per il piano degli interventi, la regione stabilisce che lo stesso tenga conto di criteri di premialità al fine di incentivare l’aggregazione fra enti locali per interventi sovracomunali;
Toscana – L’articolo 6 della L.F. 2004 modifica l’articolo 4 della vigente l.r. n. 60 del 1996 nel quale si dispone in ordine alla quota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dovuta alle province e alle modalità di ripartizione.
Umbria - Con la tabella C della L.F. vengono quantificati i trasferimenti a favore degli enti destinatari dei trasferimenti delle funzioni da parte della Regione.
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NOTE

(4) Per la Calabria si tratta della l.r. 26.06.03 n. 8; per la Lombardia della l.r. 22.12.03 n. 27; per il Piemonte della l.r. 8.8.2003 n. 22.
(5) I collegati alla L.F. 2003 del Veneto sono i seguenti: la l.r. n. 9 che detta norme sulla rivista “Il diritto della regione”, modifica la l.r. n.1 del 1997 e interviene sulla legge finanziaria per il 2002; la l.r. n. 16, in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia; la l.r. 19 in materia di artigianato, industria e commercio; la l.r n.20 in materia di diritti umani, sport e turismo; la l.r. n. 41 in materia di prevenzione, sanità servizi sociali, e sicurezza pubblica
(6) La provincia segnala anche che modifiche alle leggi previgenti sono contenute in tutte le leggi finanziarie degli ultimi anni e anche in quella collegata all’assestamento del bilancio 2003. Un altro esempio interessante è fornito dall’Abruzzo dove la L.F. 2003 ha introdotto: all’art.44 modifiche alla L.R. 12/1986; all’art.45 modifiche alla L.R.70/1999; al terzo comma dell’art.47 modifica alla L.R. 83/1989, al quarto comma abrogazione della L.R. 16/1990, all’art.50 modifiche alla L.R.75/1987; all’art.52 modifiche alla L.R.79/1975; all’art.55 modifica alla L.R.85/1994; all’art.58 modifica alla L.R.56/1993, all’art.59 modifiche alle LL.RR. 72/2000 e 11/2001; all’art.64 modifiche alla L.R. 20/2000; all’art.66 modifiche alla L.R. 31/1982; all’art.71 modifica alla L.R.11/1999, all’art.72 abrogazione della L.R. 24/19993; all’art.73 modifiche alla L.R. 74/2002; all’art.74 modifiche alla L.R. 114/1998; all’art.75 modifiche alla L.R. 45/1999; all’art.79 modifiche alla L.R. 76/2000; all’art.81 modifiche alla L.R. 3/2002; all’art.84 modifica alla L.R.47/1992; all’art.86 modifiche alla L.R.77/2000; all’art.87 modifica alla L.R.32/1997; all’art.88 modifiche alla L.R. 60/1996; all’art.90 modifiche alla L.R.7/2002.
(7) Alle regioni richiamate nel testo va aggiunto il Veneto. Nella risposta fornita dalla regione ci si limita, tuttavia, ad una risposta affermativa al quesito senza ulteriori precisazioni.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione 2003

6. ALCUNI ASPETTI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' (Enrico Buglione)



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