A livello nazionale, in materia di tributi propri delle regioni, nel periodo di riferimento, si sono registrate alcune importanti novità. In primo luogo, la sospensione degli effetti degli aumenti disposti dalle regioni in relazione all’addizionale regionale all’Irpef nonché delle maggiorazioni dell’aliquota dell’Irap, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l’anno 2002. Sospensione disposta con l’art. 3, c.1, lett. a) della legge finanziaria per il 2003 fino al raggiungimento di un accordo in sede di conferenza unificata stato regioni autonomie sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale. Non essendo stato raggiunto tale accordo entro la fine dell’anno, con la legge finanziaria per il 2004 (art. 2, comma 21) la sospensione degli effetti delle norme regionali è stata estesa al 31 dicembre 2004. In secondo luogo, le sentenze della Corte costituzionale n. 296 e 297 del 2003 con le quali è stata dichiarata l’incostituzionalità, rispetto al testo vigente dell’articolo 119, di alcune norme di leggi regionali in materia di Irap e di tassa automobilistica, volte a modificare la disciplina applicativa di questi tributi andando al di là dei limiti consentiti dalle leggi statati che li disciplinano (8). In terzo luogo, l’intervento dello Stato – con la finanziaria per il 2004 volto: a rendere applicabili fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007 le norme regionali in materia di Irap e tassa automobilistica dichiarate incostituzionali (art. 2 c.22); a confermare, per l’applicazione dei citati tributi e per gli aspetti non interessati dalle disposizioni regionali dichiarate incostituzionali, la validità delle norme statali, sempre fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007 (art. 2, c.22); a obbligare le regioni, entro lo stesso termine, a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica (ma non di Irap), conformi alla normativa statale vigente in materia (art. 2, c. 23).
Non meno interessanti, tuttavia, sono gli interventi legislativi delle regioni nella materia in esame. Tutte le regioni che hanno risposto al questionario – tranne la Calabria e la Provincia autonoma di Trento – hanno dichiarato di aver modificato la disciplina dei tributi propri. In genere, come risulta dai testi delle risposte riportate di seguito – si tratta di provvedimenti volti alla concessione di agevolazioni o di esenzioni soprattutto in materia di Irap e di tassa automobilistica. Non mancano tuttavia interventi su tributi di minore importanza – in termini di gettito – come l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili o il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Inoltre, va segnalata l’adozione di norme generali di riordino della materia in Lombardia, in Emilia Romagna e in Toscana, nonché, in Veneto, l’esistenza di una legge annuale tributaria attraverso la quale – con indubbi vantaggi dal punto di vista della trasparenza – è possibile conoscere la normativa vigente sui tributi propri e le eventuali modifiche apportate.
Per il gettito dei singoli tributi propri delle regioni (accertamenti 2002) e per la sua incidenza sul totale delle entrate correnti si può fare riferimento alla tabella 2, compilata in base ai dati forniti dalle stesse regioni.
Di seguito vengono invece riportate per esteso le risposte delle singole regioni sulla politica fiscale attuata nel corso del 2003. Da esse si ottiene un quadro dettagliato – e allo stesso tempo sintetico – su un tema certamente di interesse generale, altrimenti difficile da ricostruire:
Abruzzo - Il Capo II della L.F. contiene agevolazioni in materia di IRAP ed in particolare la riduzione dell’aliquota per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Basilicata - La legge finanziaria prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli intestati alla Regione Basilicata o, comunque, immatricolati a favore della stessa.
Emilia Romagna - Nel periodo osservato è stata approvata la legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali), che è intervenuta sul procedimento amministrativo in materia di tributi regionali, attuando i principi di trasparenza e semplificazione, e adeguando il procedimento stesso alle disposizioni contenute nella legge n. 212 del 2000 sullo statuto dei diritti del contribuente, con il recepimento degli istituti dell'autotutela, dell'interpello e della compensazione. Inoltre, all'articolo 14 sono previste alcune agevolazioni per i disabili in tema di tassa automobilistica regionale e, all'articolo 18, una riduzione dell'aliquota IRAP per le organizzazioni non governative, fissandola nella misura del 3, 25 per cento.
Friuli-Venezia Giulia - Nel corso del periodo osservato l’unico intervento legislativo in materia di disciplina dei tributi riguarda la riduzione, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 446/1997, dell'aliquota IRAP per determinati soggetti (i commi da 13 a 16 dell’art. 1 prevedono per le imprese artigiane operanti in territorio montano una riduzione dell’1% rispetto all’aliquota ordinaria del 3,5% fissata con la finanziaria 2002; per quelle operanti nel resto del territorio regionale una riduzione dello 0,8%).
Lazio - La legge finanziaria dispone l’abrogazione della variazione in aumento dell’IRAP dell’1% relativamente alle agenzie di stampa.
Liguria - L’articolo 2 della legge finanziaria 2003 prevede la disapplicazione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili e l’aumento a 77,00 euro della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
Lombardia - Con la legge regionale n. 10 del 14 luglio 2003 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali), la regione - in armonia e nel rispetto del principio di coordinamento del sistema tributario nazionale, sancito dalla Costituzione e dallo Statuto regionale - ha disciplinato organicamente i tributi propri e ha definito i tributi compartecipati, perseguendo le seguenti finalità: pariteticità tra amministrazione regionale e contribuente e centralità di quest’ultimo nel rapporto tributario; chiarezza e trasparenza nelle disposizioni tributarie; tutela della buona fede e della posizione patrimoniale del contribuente; istituzioni di organi e strumenti di garanzia per il contribuente. La legge definisce le competenze dell’anagrafe regionale tributaria, istituisce il garante del contribuente e detta una nuova disciplina della tassa automobilistica regionale.
Marche - La legge finanziaria 2003 ha modificato le aliquote a carico delle cooperative sociali fissate dalla l.r. n. 35/2001 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all’IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive).
Molise - Con la legge regionale n. 1/2003 è stata introdotta la disciplina integrale, per quanto di competenza della Regione, del Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi previsto dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Piemonte – Rilevano una disposizione di carattere particolare e un più organico e compiuto intervento normativo. Il primo concerne la riduzione dell’aliquota Irap per una particolare categoria di soggetti passivi, le cooperative sociali. Il secondo è la legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), all’interno della quale si è provveduto a introdurre: un aumento dell’importo della tassa automobilistica regionale per alcune categorie di veicoli, una nuova definizione delle fattispecie di esenzione dal pagamento del tributo, alcune innovazioni in materia di accertamento del tributo e di modalità di assolvimento della correlativa obbligazione tributaria, nonché una nuova modalità di definizione delle pendenze in materia di tassa automobilistica, conformemente alla facoltà concessa dal legislatore nazionale con le disposizioni di cui all’art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2003).
Provincia autonoma di Bolzano – Con l’art. 2 della legge finanziaria 2003 vengono esentati dalla tassa automobilistica provinciale i motocicli e le autovetture ad uso privato che hanno vent’anni o più. Inoltre, per le stesse autovetture e motoveicoli ventennali è stata ridotta l’imposta provinciale di trascrizione. Viene sospesa l’irrogazione di sanzioni e interessi moratori per i proprietari di detti veicoli fino all’entrata in vigore della legge finanziaria. Viene, poi, abolita l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili. L’art. 1, comma 1, della legge finanziaria collegata all’ assestamento di bilancio (n. 12/2003) prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per tre anni per i proprietari di autoveicoli dotati di impianto a gas propano liquido o metano. L’ultimo comma dello stesso articolo riguarda l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive dei contributi all’Istituto per l’edilizia sociale.
Sardegna - All’art. 17, comma 5 della L.F., è prevista l’esenzione delle organizzazioni no-profit della Sardegna dal pagamento dell’IRAP.
Sicilia – Gli interventi hanno riguardato le tasse, le concessioni governative regionali, il tributo speciale rifiuti solidi, l’addizionale regionale all’Irpef.
Toscana - L’intero capo I della L.F. 2004 è dedicato alla materia dei tributi e concerne le seguenti modifiche sostanziali: agevolazione IRAP per le imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001; conferma dell’agevolazione IRAP per le nuove imprese giovanili; regolarizzazione della tassa automobilistica relativa alla massa non rimorchiabile che non sia stata corrisposta per gli anni 2001-2002; esenzione dalla tassa automobilistica per massa rimorchiabile fino a sei tonnellate; esenzione dalla tassa automobilistica per l’intestatario che perde il possesso del veicolo a seguito di furto regolarmente denunciato; regolarizzazione dell’imposta regionale per le concessioni demaniali marittime dovuta per gli anni 2002-2003; regolamento per la disciplina dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili; termine di esecutività dei ruoli per i tributi regionali; livello di estinzione di crediti e debiti tributari di modesto ammontare. Il capo VI interviene, altresì, a modificare la l.r. 25/1998, che dispone in materia di tributo per il deposito dei rifiuti solidi in discarica, stabilendo: la quota riservata alle Province, le modalità di ripartizione del gettito tra le Province, la presentazione alla Regione da parte delle Province di una relazione periodica sui controlli effettuati, l’ammontare dell’imposta e la determinazione del tributo.
Umbria – E’ stata prevista la proroga dei termini di accertamento della tassa automobilistica.
Valle d’Aosta - Dal 1° gennaio 2003, per effetto della l.r. 11 dicembre 2002, n. 25, le ONLUS sono esentate dal pagamento dell'IRAP.
Veneto - La legge tributaria è, per il momento, a cadenza annuale. Nell'anno in corso sono rimaste invariate le aliquote dell'addizionale IRPEF e degli scaglioni di reddito mentre è stato innalzato da 10.400,00 euro a 14.500,00 euro il limite per fruire dell'aliquota dello 0,9 percento. E’ stata confermata al 5,25 per cento l'aliquota IRAP per banche, società finanziarie e assicurazioni. E' stata confermata l'esenzione IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili ed è stata estesa alle nuove cooperative sociali.

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NOTE

(8) Gli interventi delle regioni censurati dalla Corte con le due sentenze citate riguardano disposizioni di leggi regionali in materia di tasse automobilistiche (nel caso del Veneto e del Piemonte) e di Irap (nel caso del Piemonte) volte a introdurre modifiche su aspetti che, in base alle leggi nazionali istitutive dei tributi stessi, resterebbero di esclusiva competenza statale anche con il vigente articolo 119 della Costituzione. D'altra parte sempre con la sentenza 297/2003, la Corte ha riconosciuto alla regione Veneto il potere di sopprimere l'imposta sui tartufi - disposta dalla regione in quanto i costi amministrativi risultavano superiori al gettito - visto che il tributo è istituito e disciplinato interamente dalla legislazione regionale.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione 2003

6. ALCUNI ASPETTI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' (Enrico Buglione)


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