Come accennato nella premessa, nel questionario inviato alle regioni per il 2003 è stata inserita per la prima volta una domanda relativa agli aspetti della legislazione (statale e/o regionale) in materia di finanza che hanno costituito oggetto di maggiore confronto con lo Stato ed al ruolo eventualmente svolto dal Consiglio regionale.
Sul quesito, indubbiamente di grande interesse nel contesto attuale, hanno fornito indicazioni le regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e la provincia autonoma di Trento. Il dibattito instauratosi con il governo centrale ha riguardato disposizioni contenute in leggi nazionali o la mancata adozione di provvedimenti su aspetti di rilievo per le regioni. In un caso, tuttavia, si fa anche riferimento ad un conflitto avviato dallo stato in relazione ad una legge regionale in materia di tributi. Alcune risposte, inoltre, mettono in evidenza il ruolo svolto dai Consigli regionali nell’appoggiare le iniziative delle Giunte nei confronti del governo o nel chiedere alle Giunte di prendere determinate posizioni.
Significative, da questo punto di vista, sono le risposte fornite dall’Emilia Romagna e dalla Lombardia:
- la prima segnala, quale novità dell’anno 2003, lo svolgimento di una comunicazione della Giunta al Consiglio, attraverso l’assessore competente, sui temi della finanziaria nazionale. Al dibattito, che è durato un’intera giornata, sono intervenuti 18 consiglieri, mentre il dibattito è stato concluso dal Presidente della Regione. Il Consiglio in chiusura della discussione ha approvato una risoluzione per sostenere le iniziative dei Presidenti delle regioni e dei rappresentanti delle Autonomie locali ai fini di una correzione delle misure previste dai testi che compongono la finanziaria con particolare riferimento al settore della sanità, onde assicurare il trasferimento delle risorse necessarie al decentramento amministrativo derivato dalle leggi Bassanini e dal titolo V e per l’applicazione dei contratti di lavoro;
- la seconda segnala invece: una mozione approvata nel mese di aprile con la quale il Consiglio ha impegnato la Giunta ad intervenire nei confronti del Governo, nell’ambito della Conferenza Stato – Regioni, per risolvere la questione del contratto nazionale del settore del trasporto pubblico locale, individuando il tributo o la quota di tributo da trasferire alle regioni per far fronte ai maggiori oneri necessari; un ordine del giorno, approvato nel mese di luglio, con il quale il Consiglio ha impegnato la Giunta a svolgere presso la conferenza stato – regioni una decisa azione per l’attuazione del nuovo articolo 119 della Costituzione con l’introduzione di un sistema fiscale basato sull’attribuzione al territorio di tributi propri e ad istituire un sistema fiscale regionale basato sui principi del federalismo, attribuendo alle province e ai comuni una compartecipazione ai tributi propri (addizionale gas metano, emissioni sonore, abilitazioni all’esercizio professionale, tassa automobilistica regionale) per lo svolgimento delle nuove funzioni delegate; un ordine del giorno, votato nel mese di dicembre, con il quale Consiglio ha di nuovo impegnato la Giunta a sollecitare il Governo ad approvare una proposta di attuazione dell’articolo 119.
Per quanto riguarda gli altri casi, se in Abruzzo e nella provincia autonoma di Trento il confronto del governo si è sviluppato intorno a temi specifici(9), in Piemonte esso ha toccato un ventaglio ampio di questioni:
- il trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie statali, correlativo alla traslazione di funzioni, di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- le modalità di attuazione del federalismo fiscale, di cui al d. lgs. 18 febbraio 2000, n. 56;
- l’individuazione dei limiti della potestà legislativa regionale in materia tributaria (10).
- l’interpretazione delle disposizioni, di cui ai commi 16-17-18-19 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.350 ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”, al fine di individuare modalità ed oggetto del ricorso all’indebitamento da parte della Regione.

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NOTE

(9) In Abruzzo al centro del confronto è stato soprattutto il capo IV della legge finanziaria “Disposizioni in materia di gestione del demanio idrico di cui all’art. 86 del d.lgs. 112/1998”. La provincia autonoma di Trento, ha impugnato gli articoli 29, comma 18, secondo periodo e 77, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e l'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
(10) In particolare la regione fa riferimento all’impugnativa del governo – in data 22 novembre 2003 - dinanzi alla Corte Costituzionale della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 “Disposizioni in materia di tasse automobilistiche”. In proposito viene anche osservato che la successiva introduzione da parte del legislatore nazionale (comma 22, articolo 2, “finanziaria 2004”) di una sorta di sanatoria degli interventi regionali in materia di Irap e di tassa automobilistica, ha sottratto all’impugnativa governativa la cornice normativa di riferimento all’interno della quale trovare una qualche giustificazione .

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione 2003

6. ALCUNI ASPETTI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' (Enrico Buglione)


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