Abruzzo, l.r. 18.4.1996, n. 21 (Istituzione della Conferenza Permanente Regione Enti Locali)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
la seguente legge:
Art. 1.
1 . La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in applicazione dei principi enunciati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dallo Statuto della Regione Abruzzo, al fine di promuovere iniziative concrete per una oggettiva, costante e democratica partecipazione degli Enti Locali alla politica regionale, istituisce la Conferenza permanente Regione-Enti Locali.
Art. 2.
Art. 2.
La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale che la presiede;
b) il Componente della Giunta regionale preposto al Settore Enti Locali con funzioni di Vice Presidente;
c) i Presidenti regionali dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI); dell'Unione Province Abruzzesi (UPA); dell'Unione Comuni ed Enti Montani (UNCEM), o loro delegati;
d) i Presidenti delle quattro province, o loro delegati;
e) i Sindaci dei capoluoghi di Provincia, o loro delegati;
f) il Presidente della Comunità Montana con maggior numero di residenti in zona montana, nell'ambito di ciascuna provincia, o suo delegato.
La Conferenza viene rinnovata all'inizio di ogni legislatura regionale ed entro quarantacinque giorni dalla conclusione della legislatura precedente.
La Conferenza può decidere di sentire, su materie di loro interesse, i rappresentanti di categorie; associazioni, gruppi o movimenti democratici.
La Conferenza può decidere di sentire, su materie di loro interesse, i rappresentanti di categorie; associazioni, gruppi o movimenti democratici.
È data facoltà al Presidente del Consiglio regionale, ai Capigruppo consiliari, ai Presidenti delle Commissioni consiliari e ai Componenti della Giunta regionale di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Conferenza su questioni connesse all'esercizio del loro mandato.
Ai lavori della Conferenza partecipano, altresì, senza diritto di voto e qualora interessati agli argomenti previsti dall'ordine del giorno, i dirigenti del Settore Enti Locali e di altri Settori della Giunta regionale.
Art. 3.
Art. 3.
La Conferenza si insedia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La Conferenza è convocata dal suo Presidente o, sentito il Presidente, dal vice presidente; la stessa deve essere convocata, entro dieci giorni, su espressa richiesta da parte di un terzo dei componenti.
La Conferenza deve essere convocata al meno una volta ogni due mesi.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei componenti.
La Conferenza approva, a maggioranza semplice degli intervenuti, risoluzioni che hanno valore di indirizzo nei confronti della Regione e degli Enti Locali.
Essa può, altresì, esprimere pareri e formulare proposte agli organi della Regione e, attraverso questa, alla Conferenza permanente Stato-Regioni e al Comitato delle Regioni previsto dal trattato di Maastricht, in ordine all'adozione di provvedimenti e iniziative, rispettivamente a livello regionale, nazionale e comunitario, concernenti le autonomie locali.
Art. 4.
Art. 4.
La Conferenza ha compiti di informazione, impulso, raccordo, consultazione e proposizione su questioni attinenti all'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 e sulle problematiche generali inerenti le Autonomie Locali, ed in particolare:
1) agli obiettivi politico-programmatici subregionali raccordandoli con il Programma regionale di sviluppo e con il Quadro di riferimento regionale ed i relativi aggiornamenti, al fine di ottenere uno sviluppo economico territoriale più equilibrato ed omogeneo;
2) alla verifica dell'attuazione delle politiche programmatiche subregionali in riferimento agli strumenti di programmazione generale adottati dalla Regione;
3) ai rapporti tra Regione ed Enti locali, individuando e rimuovendo gli ostacoli di diritto e di fatto che impediscono il pieno sviluppo delle autonomie locali;
4) alla qualificazione e razionalizzazione della spesa pubblica;
5) allo scambio, tra Regione ed Enti locali, di informazioni e di notizie di reciproco interesse, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici, tale da consentire la verifica dello stato delle autonomie locali.
In ogni caso la Conferenza si propone di esaminare ogni altro problema di interesse comune, al fine di determinare linee di condotta unitarie.
La conferenza può proporre alla Giunta regionale di costituire gruppi di studio, anche facendo ricorso alla consulenza di esperti esterni all'Amministrazione regionale, ai sensi della L.R. 9 settembre 1986, n. 52 e successive modificazioni, per l'esame di problematiche relative alle autonomie locali.
Art. 5.
Art. 5.
Entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente della Conferenza riferisce al Consiglio regionale sull'attività della stessa.
Art. 6.
Art. 6.
Le funzioni di segreteria della Conferenza sono affidate al Settore Enti Locali della Giunta regionale Servizio Decentramento e Deleghe Ufficio Autonomie Locali e Finanza Locale, che assicura il collegamento tecnico-amministrativo fra la Regione e i componenti della Conferenza.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Settore Enti Locali Servizio Decentramento e Deleghe, Ufficio Autonomie Locali e Finanza Locale, con qualifica non inferiore alla sesta, nominato dal Dirigente del Servizio con apposita ordinanza dirigenziale.
Art. 7.
Art. 7.
Entro quarantacinque giorni dall'insediamento, la Conferenza disciplinerà le procedure e le modalità di svolgimento dei lavori, per quanto non previsto dalla presente legge.
Art. 8.
Art. 8.
La Regione Abruzzo istituisce la "Conferenza Regione/Province" riconoscendo alla Provincia, oltre che il ruolo di ente intermedio che contribuisce alla programmazione regionale, anche quello di promotore e coordinatore di iniziativa e attività di rilevante interesse sovracomunale, provinciale e interprovinciale, di rilievo economico-territoriale e/o infrastrutturale.
La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale che la presiede;
b) il Componente la Giunta regionale preposto al Settore Enti Locali con funzioni di vice presidente;
c) i Presidenti delle quattro Province o loro delegati.
Ai lavori della Conferenza partecipano, senza diritto di voto e qualora interessati agli argomenti previsti dall'ordine del giorno, i dirigenti del Settore Enti Locali e di altri Settori della Giunta regionale, nonché i dirigenti delle strutture provinciali competenti.
La Conferenza è convocata dal suo Presidente o, sentito il Presidente, dal vice presidente, o anche a richiesta dei Presidenti di due Province.
Essa è convocata ogni volta che si ritiene necessario per un'azione integrata e coordinata delle Province.
Essa formula proposte per la individuazione delle linee di sviluppo e per la programmazione regionale, approvando un protocollo d'intesa che varrà come proposta per la Regione.
Le funzioni di Segreteria sono affidate al Settore Enti Locali, ai sensi del precedente art. 6.
Per il funzionamento della Conferenza e per quanto non disciplinato dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni relative alla "Conferenza permanente Regione/Enti locali", ai sensi della presente legge.
Art. 9.
Art. 9.
All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 4 comma 3, della presente legge, valutato per l'anno 1996 in L. 120.000.000, si provvede come segue:
quanto a L. 5.000.000 ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 323000 con quota parte della partita n. 6 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995; quanto a L. 115.000.000, mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto al cap. 1422 del bilancio per l'esercizio in corso.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996 lo stanziamento iscritto al Cap. 11422 è incrementato, in termini di sola competenza, di L. 5.000.000.
Art. 10.
Art. 10.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
DATA A L'AQUILA, ADDÌ 18 APRILE 1996
FALCONIO