Art. 1.
  L'art. 1 della legge regionale 18 aprile 1996, n. 21, è sostituito dal seguente:
  "La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in applicazione dei principi enunciati dalle leggi 8 giugno 1990, n. 142, 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127 e dallo statuto della Regione Abruzzo, al fine di realizzare il principio di sussidiarietà e la concreta partecipazione degli enti locali alle scelte politiche regionali, istituisce la conferenza permanente Regione-Enti locali".


Art. 2.
  L'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1996, n. 21 è così modificato e integrato:
  Al primo comma dell'art. 2 la lettera f) è così modificata:
"f) quattro rappresentanti di comunità montane, designati dall'UNCEM, uno per ogni provincia, o loro delegati;"
  dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera g):
"g) quattro rappresentanti, uno per ogni provincia, designati da ANCI e UNCEM, o loro delegati:
di comuni con più di 15.000 abitanti;
di comuni da 5.000 a 15.000 abitanti;
di comuni fino a 5.000 abitanti."
  Il secondo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:
  "Qualora interessati agli argomenti all'ordine del giorno, la Conferenza è allargata a rappresentanti di ambiti territoriali subregionali, definiti dalla legislazione regionale e nazionale, concernenti progetti di sviluppo socio-economico. La conferenza, ai sensi del successivo art. 7, disciplina le modalità per l'individuazione dei rappresentanti degli ambiti".
  Il terzo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:
  "La conferenza può decidere di sentire, su materie di loro interesse, i rappresentanti di enti, istituzioni, categorie, associazioni, organizzazioni sindacali, gruppi o movimenti democratici e rappresentanti delle autonomie funzionali".
  Al quarto comma dell'art. 2 le parole "senza diritto di voto" sono soppresse.
  Al quinto comma dell'art. 2 le parole "senza diritto di voto" sono soppresse.


Art. 3.
  L'art. 3 della legge regionale 18 aprile 1996, n. 21, è così modificato e integrato:
  Al secondo comma dell'art. 3 dopo le parole "un terzo dei componenti", sono aggiunte le parole "e/o delle singole associazioni degli enti locali".
  Al terzo comma dell'art. 3 le parole "ogni due mesi" sono sostituite dalle parole "ogni tre mesi";
  Il quarto comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente: "la conferenza viene rinnovata all'inizio di ogni legislatura regionale ed entro quarantacinque giorni dalla conduzione della legislatura precedente, anche in mancanza di tutte le designazioni";
  Il quinto comma dell'art. 3 è soppresso;
  Il sesto comma dell'art. 3 è soppresso.


Art. 4.
  L'art. 4 della legge regionale 18 aprile 1996, n. 21, è sostituito dal seguente:
  "Al fine di garantire la partecipazione e la concertazione degli enti locali a tutti i processi decisionali di interesse locale e/o interprovinciale, la conferenza, per l'espletamento delle sue funzioni, promuove e sancisce intese e accordi, ai sensi del successivo art. 5.
  Essa esprime pareri e formula proposte agli organi della Regione e, attraverso questa, alla conferenza Stato-Regioni e alla conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al comitato delle regioni e degli enti locali previsto dal trattato di Maastrich, in ordine all'adozione di provvedimenti e iniziative, rispettivamente a livello regionale, nazionale e comunitario, concernenti le autonomie locali.
  L'assenso degli enti locali, nei casi di cui ai commi precedenti, è espresso, in prima convocazione dalla maggioranza dei componenti assegnati e, in seconda convocazione, dalla maggioranza dei presenti".

Art. 5.
Dopo l'art. 4 della legge regionale 18 aprile 1996, n. 21, è inserito il seguente art. 4 bis:
1 .  La conferenza sancisce intese relativamente ai procedimenti per i quali la legislazione regionale prevede un'intesa.
2 .  La giunta regionale e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere, in sede di conferenza permanente Regione-Enti locali, accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
La conferenza permanente Regione-Enti locali è obbligatoriamente e preventivamente sentita in ordine a:
1) schemi di d.d.l.r. e regolamenti nelle materie di interesse degli enti locali;
2) schemi di d.d.l.r. e di provvedimenti attuativi delle leggi n. 59/1997 e 127/1997 e loro successive modificazioni ed integrazioni;
3) criteri di ripartizione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali;
4) atti di programmazione, anche secondo quanto disposto dalla legge regionale 2 agosto 1997, n. 85 e successive modificazioni ed integrazioni;
5) argomenti di carattere subregionale che il Presidente della giunta regionale riterrà opportuno sottoporre al suo esame.
3 .  Quando le intese e gli accordi non sono raggiunti entro trenta giorni dalla prima consultazione in l'oggetto è posto all'ordine del giorno, gli atti sono comunque adottati dall'organo regionale competente con provvedimento motivato. In caso di urgenza l'organo regionale competente può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui al comma precedente. In tal caso i provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame dell'organo secondo la procedura prevista, entro i successivi quindici giorni.
4 .  La conferenza, inoltre, assicura lo scambio, tra Regione ed enti locali, di informazioni e di notizie di reciproco interesse, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici, tali da consentire la verifica dello stato delle autonomie locali.
La conferenza può proporre alla giunta regionale di costituire gruppi di lavoro, anche facendo ricorso alla consulenza di esperti esterni all'amministrazione regionale, ai sensi della legge regionale 9 settembre 1986, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esame di problematiche relative alle autonomie locali.


Art. 6.
  L'art. 8 della legge regionale 18 aprile 1996, n. 21, è così modificato ed integrato:
  al terzo comma dell'art. 8: le parole "senza diritto di voto" sono soppresse.
  al quarto comma dell'art. 8 dopo le parole "dei presidenti di due province" aggiungere le    parole "e/o dell'Unione province abruzzesi";
  dopo il sesto comma dell'art. 8 è inserito il seguente comma 6-bis:
  "Essa è obbligatoriamente e preventivamente sentita in ordine ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) di cui al secondo comma dell'art. 4-bis, quando l'interesse degli argomenti è di esclusiva competenza delle province".

 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 ottobre 1998

FALCONIO
 

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