Amburgo
Costituzione del 6 giugno
PREAMBOLO
PREAMBOLO
“La libera città anseatica di Hamburg, in quanto città portuale di rilievo mondiale, ha, nei confronti del popolo tedesco, un compito particolare da adempiere, attribuitole dalla storia e dalla posizione geografica: quello di rappresentare, nel nome della pace, un ponte tra tutti i continenti e i popoli del mondo.
Essa consente al suo sistema economico, mediante sollecitazioni e indicazioni, di adempiere a questi compiti e di soddisfare le necessità economiche di tutti. Concorrono a questo scopo anche la libertà della concorrenza e l’iuto reciproco (genossenschaftliche Selbsthilfe).
Ognuno ha il dovere morale di agire per il bene di tutti. Nei casi di necessità la collettività assiste i più deboli economicamente e si adopera affinché vengano promosse le forze produttive. Lo Stato protegge i lavoratori.
Per realizzare l’uguaglianza politica, sociale ed economica, la democrazia politica si unisce alle idee della democrazia economica.
Lo Stato tutela in modo particolare il patrimonio naturale. In questo spirito la libera città anseatica di Hamburg si dà la presente costituzione attraverso il proprio parlamento (Bürgerschaft).
1. I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLO STATO
Articolo 1 - Land Hamburg
“La libera città anseatica di Hamburg è un Land della Repubblica Federale di Germania.”
Articolo 2 - Articolazione territoriale
“1. Il territorio della libera città anseatica di Hamburg comprende il territorio precedentemente determinato dalle consuetudini e dalla legge. Per le modifiche territoriali occorre una legge di modifica alla costituzione”.
2. Restano invariati i diritti di sovranità che la libera città anseatica di Hamburg possiede al di fuori del proprio territorio. Questo vale in particolare per i diritti di sovranità a Cuxhaven, alle foci dell’Elba.
3. Con un trattato possono essere istituiti enti, in particolare autorità comuni alla libera città anseatica di Hamburg e agli altri Ländern. La libera città anseatica di Hamburg può anche partecipare a questi enti.”
Articolo 3 - Sovranità popolare
“1. La libera città anseatica di Hamburg è uno stato di diritto sociale e democratico.
2. Tutto il potere statale promana dal popolo. Esso viene esercitato in base alla costituzione e alle leggi. Il potere statale ha anche il compito di promuovere l’equiparazione giuridica e materiale di donne e uomini e si adopera affinché donne e uomini siano rappresentati in modo paritario negli organi collegiali decisionali e consultivi di diritto pubblico.”
Articolo 4 - Attività statali e comunali
“1. Nella libera città anseatica di Hamburg le attività statali e comunali non sono separate.
2. Per porzioni di territorio possono essere istituite con legge unità amministrative cui spetti l’esecuzione autonoma di funzioni delegate.”
Articolo 5 - Colori e stemma
“1. I colori del Land sono il bianco e il rosso.
2. Lo stemma mostra su uno sfondo rosso il castello bianco a tre torri con il portone chiuso.
3. La bandiera del Land riporta il castello bianco dello stemma su uno sfondo rotondo.
4. La legge disciplina i particolari sulla bandiera e sullo stemma.”
II. IL PARLAMENTO (Die Bürgerschaft)
Articolo 6 - Il Parlamento
“1. Il Consiglio comunale è il parlamento del Land”
2. Il parlamento è composto da almeno 120 deputati, eletti con elezioni generali, dirette, libere, uguali e segrete.
3. Si vota la domenica o un altro giorno di festività pubblica. La legge disciplina le questioni relative al numero dei deputati, al diritto elettorale, all’eleggibilità e allo svolgimento delle consultazioni elettorali.
4. Nessuno è obbligato a partecipare alle elezioni. Gli eletti possono dimettersi in ogni momento dal Parlamento.”
Articolo 7 - Libero mandato; casi di espulsione
“1.I deputati sono i rappresentanti di tutto il popolo. Essi rispondono solo alla propria coscienza e non sono vincolati a istruzioni.
2.Un deputato può essere espulso per decisione del parlamento, quando egli:
1. abusa delle sue funzioni per ottenere vantaggi per sé o per altri;
2. trascura in modo grave i propri doveri di deputato per motivi personali;
3. contravviene in modo grave al dovere di segretezza. La decisione richiede l’approvazione della maggioranza dei tre quarti dei membri. Non si applica l’art.9 comma 2.
3.Il regolamento interno del parlamento può prevedere che un deputato venga escluso da una o più sedute, al massimo tre, in caso di grave mancanza o di violazione ripetuta delle disposizioni sul mantenimento dell’ordine”.
Articolo 8 - Perdita dell’eleggibilità
“Un deputato che perde la sua eleggibilità, si dimette dal parlamento”.
Articolo 9 - Verifica delle elezioni
“1. Il parlamento decide sulla validità delle elezioni e giudica se un deputato abbia perso la propria qualità di membro del parlamento.
2. Contro la decisione l’interessato può adire il tribunale costituzionale di Hamburg. La legge disciplina le modalità”.
Articolo 10 – Legislatura
“1. Il parlamento è eletto per quattro anni. La legislatura termina con la prima riunione del neoparlamento.
2. Le nuove elezioni hanno luogo non prima di 46 mesi, e non oltre 48 mesi dall’inizio della legislatura in corso”.
Articolo 11 – Autoscioglimento
“1. Il parlamento può decidere la fine anticipata della legislatura. L’istanza deve essere posta da almeno un quarto dei deputati e almeno due settimane prima della seduta in cui essa è iscritta all’ordine del giorno, in presenza di tutti i deputati e del Governo(Senat).
2. Se il parlamento ha deciso la fine anticipata della legislatura, entro dieci settimane hanno luogo le nuove elezioni. Il governo stabilisce il giorno delle elezioni.
Articolo 12 - Nuove elezioni
“1. Il parlamento decide a maggioranza dei suoi membri e su proposta del Governo, il giorno delle elezioni. Se non viene adottata tempestivamente una decisione, decide il Presidente del parlamento. La legge stabilisce le modalità.
2. Il Governo indice le elezioni.
3. La prima seduta ha luogo non oltre tre settimane dopo le elezioni; essa è proclamata dal presidente del precedente parlamento.
4. Il precedente parlamento resta in carica fino alla prima seduta del parlamento successivo."
Articolo 13 - Prerogative dei deputati - art.48 GG
“1. I deputati hanno diritto a una retribuzione adeguata che assicuri loro l’indipendenza. I particolari sono determinati dalla legge.
2. E’ tutelata la compatibilità della carica di deputato con un’altra attività professionale. La legge può prevedere restrizioni di eleggibilità per gli impiegati del servizio pubblico di Hamburg e per gli alti funzionari delle imprese cui direttamente o indirettamente partecipa la libera città anseatica di Hamburg.
3. Nessuno può essere ostacolato nell’assunzione e nell’esercizio della carica di deputato; in particolare va garantito ai lavoratori un periodo di tempo libero necessario a tali fini. Non sono ammessi un licenziamento o una denuncia del rapporto di impiego o di servizio, dovuti a tali motivi. La legge stabilisce le modalità”
Articolo 14 – Insindacabilità - art.46, 1°co. GG
“1. Nessuno, in nessun momento, può essere perseguito in sede giudiziaria o disciplinare, né essere in generale chiamato a rispondere al di fuori dell’assemblea, per i voti dati e le opinioni espresse in quanto deputato all’interno del parlamento o di una sua commissione.
2. Le diffamazioni e le ingiurie possono essere perseguite su autorizzazione del parlamento.”
Articolo 15 – Immunità – art. 46, 2° e 4°co. GG
“1. Nessun deputato, nel corso del suo mandato, può essere arrestato o comunque sottoposto a misure che limitino la sua libertà e l’esercizio del suo mandato senza l’autorizzazione del parlamento, almeno che egli non sia colto nell’atto di commettere il reato o al più tardi il giorno successivo.
2. Ogni procedimento penale o di accertamento intentato contro un membro del parlamento e qualsiasi pena detentiva o altra forma di restrizione della libertà personale possono essere sospese su richiesta del parlamento per la durata del suo mandato”.
Articolo 16 – Resoconti
“I resoconti fedelmente riprodotti dei dibattiti nelle sedute pubbliche del Consiglio comunale o di un altro Landtag tedesco non comportano alcuna responsabilità”
Articolo 17 - Diritto al rifiuto della testimonianza - art.47 GG
“I deputati hanno diritto di rifiutarsi di testimoniare in riferimento a persone che abbiano confidato loro dei fatti nella loro qualità di deputati, oppure a cui essi stessi abbiano confidato dei fatti in tale loro qualità, così come possono rifiutarsi di testimoniare sui fatti medesimi. Entro i limiti di questo diritto di rifiuto di testimonianza non è ammesso il sequestro di documenti”.
Articolo 18 - Presidenza; Regolamento interno - art. 40, 2°co. GG
“1. Il parlamento elegge il suo presidente, il vicepresidente e i segretari. Esso si dà un regolamento interno.
2. Il Presidente esercita, nella sede del parlamento, i poteri relativi alle disposizioni amministrativo-disciplinari di carattere interno e i poteri di pubblica sicurezza e sovrintende alla cancelleria del parlamento. Egli dispone in base al bilancio preventivo (art.66), delle risorse e delle spese del parlamento e rappresenta la libera città anseatica di Hamburg in tutte le cause e le controversie relative al parlamento. In deroga a quanto stabilito dall’art.45, il Presidente nomina e congeda i funzionari parlamentari.
3. Per perquisizioni o sequestri di documenti nei locali del parlamento occorre l’autorizzazione del Presidente”
Articolo 19 - Validità delle deliberazioni
“Per una delibera del parlamento è necessaria la maggioranza semplice, qualora la Costituzione non disponga diversamente”.
Articolo 20 - Validità delle deliberazioni
“1. Il parlamento può deliberare validamente quando è presente più della metà dei membri. Sono però valide tutte le deliberazioni adottate in assenza di previa verifica del numero legale.
2. Il regolamento interno definisce il numero legale per le convocazioni delle riunioni, per la determinazione dell’ordine del giorno e dei verbali, nonché per le altre questioni riguardanti il funzionamento interno.
3. Il regolamento interno disciplina le modalità delle votazioni”.
Articolo 21 - Pubblicità delle sedute – art.42 GG
“Le sedute del parlamento sono pubbliche. La richiesta di un decimo dei deputati o del Governo di tenere a porte chiuse i dibattiti e la votazione, è decisa dal Governo con un dibattito a porte chiuse”.
Articolo 22 - Convocazione
“Il parlamento è convocato dal Presidente. Egli vi è tenuto:
1.se lo decide il parlamento,
2. se lo richiede un decimo dei deputati, e dall’ultima seduta è passato più di un mese,
3. se lo richiede il governo”.
Articolo 23 - Accesso di membri del Governo alle sedute del Landtag
“1. I membri del Governo hanno accesso a tutti i dibattiti del parlamento e delle sue commissioni; il Governo ha il diritto di inviare anche altri rappresentanti. Questa disposizione non si applica alle commissioni d’inchiesta (art.25). Il parlamento e le sue commissioni possono richiedere la presenza del membro del governo competente sulla questione in discussione, che può farsi sostituire da un suo rappresentante, e in una commissione, anche da un consulente legale competente.
2. I rappresentanti del Governo possono prendere la parola ogni qualvolta lo richiedano. Essi sottostanno al potere di polizia (Ordnungsgewalt) del Presidente.
3. Delle sedute delle commissioni viene dato conto, per quanto possibile, al Governo.
4.Il parlamento non può aggiornare istanze del Governo da questi definite urgenti.”
Articolo 23 a - Diritti dell’opposizione
“1.L’opposizione parlamentare è un elemento essenziale della democrazia parlamentare.
2.Essa ha in permanenza il compito di rappresentare pubblicamente la critica al programma di governo, in linea di principio e nei singoli casi. Essa costituisce l’alternativa politica alla maggioranza di governo”.
Articolo 24 - Interrogazioni e interpellanze
“1. I deputati possono rivolgere al Governo interpellanze (grosse Anfrage) e interrogazioni (kleine Anfrage).
2. Le interpellanze devono essere in forma scritta e sottoscritte da un numero minimo di deputati, non inferiore a dieci, da definire nel regolamento interno del Consiglio comunale. Ad esse il rappresentante del Governo deve dare una risposta entro quattro settimane nel corso della seduta del parlamento. Su richiesta di un terzo dei deputati presenti può seguire una replica (Besprechung).
3. Le interrogazioni possono essere presentate in forma scritta da un deputato. Ad esse il Governo deve rispondere per iscritto entro otto giorni.
4. Il regolamento del Parlamento disciplina le modalità”.
Articolo 25 - Commissioni d’inchiesta- Untersuchungsausschüsse-art.44 GG
“1. Il parlamento ha facoltà e, su richiesta di un quarto dei deputati, l’obbligo, di insediare commissioni d’inchiesta che raccolgono le prove necessarie in seduta pubblica, almeno che non decidano diversamente. Su richiesta di un quarto dei membri della commissione questa è tenuta a raccogliere le prove.
2. Per la raccolta delle prove si applicano per analogia il codice di procedura penale. Sono fatti salvi il segreto epistolare, postale e delle comunicazioni.
3. La legge e il regolamento interno del parlamento stabiliscono le modalità dell’insediamento, delle funzioni e del procedimento delle commissioni d’inchiesta.
4. I tribunali e le autorità di Hamburg sono tenute a prestare assistenza legale e aiuti di carattere burocratico. Su istanza delle commissioni d’inchiesta, il governo mette a disposizione gli impiegati necessari per il loro lavoro, scelti dalle stesse commissioni.
5. Le decisioni delle commissioni d’inchiesta sono sottratte ad ogni discussione davanti ai tribunali. I tribunali sono del tutto liberi nella valutazione e nel giudizio dei fatti sui quali si è svolta l’inchiesta.
6. I membri delle commissioni d’inchiesta sono tenuti all’obbligo di segretezza in ordine ai fatti che essi hanno appreso nella loro attività all’interno della commissione d’inchiesta e che non sono stati oggetto di dibattito pubblico.”
Articolo 25 a Commissioni d’inchiesta- Enquete-kommission
“1. Il parlamento ha la facoltà e, su richiesta di un quinto dei deputati, l’obbligo, di insediare commissioni d’inchiesta per la preparazione di decisioni complesse. Ad esse partecipano per via della loro competenza anche persone non appartenenti al parlamento. La richiesta deve indicare il mandato della Commissione.
2. Si applica per analogia l’art.23, comma 1, frase 1. I rappresentanti del Governo possono prendere la parola quando la richiedono.
3. Si applica per analogia l’art.25, comma 4, frase 2.
Articolo 25 b - Commissione per le petizioni- Art. 45 c GG
“1. Il parlamento istituisce una commissione per le petizioni, cui spetta la trattazione delle richieste e dei ricorsi rivolti al parlamento.
2. Nella verifica dei ricorsi la commissione per le petizioni agisce come un organo di controllo parlamentare.La legge stabilisce le modalità”.
Articolo 25 c - Petizione popolare
“Il parlamento si occupa delle richieste e dei ricorsi sottoscritti da 10000 abitanti (petizioni popolari-Volksinitiative). Un rappresentante dei richiedenti ha facoltà di esporre la richiesta in una commissione. La legge determina i particolari”.
Articoli da 26 a 31 (abrogati con legge costituzionale del 20 giugno 1996- v. GVBl.p.129)
Articolo 32 - Obbligo di fornire informazioni
“Su richiesta del Parlamento e delle sue commissioni, il Governo è tenuto a fornire informazioni, e, su richiesta di un quinto dei membri presenti, a presentare atti, purché la conoscenza del contenuto non contrasti con disposizioni di legge o con il bene dello Stato.”
Articolo 32 a - Relazioni del Governo al Parlamento
“1. Il Governo relaziona al Parlamento su:
1. contenuti dei disegni di legge che esso ha deciso di promuovere,
2. disegni di legge, che abbia illustrato in pubblico o in altri consessi,
3. decisioni del Governo sui piani di localizzazione industriale (Standortplanung),
4. trattati internazionali siglati dal Governo,
5. questioni dell’Unione europea, in particolare le iniziative relative alle istituzioni e ai fori competenti per tali questioni, qualora esse rivestano una importanza fondamentale per la città o abbiano importanti ricadute finanziarie.
2.Si applicano i limiti di cui all’art.32.
III. IL GOVERNO (Der Senat)
Articolo 33 – Governo
“1. Il primo Borgomastro (Presidente del Senato) e i ministri costituiscono il Senato.
2. Il Senato è il governo del Land. Esso dirige e controlla l’amministrazione.
3. La legge determina il numero massimo dei membri del Governo.”
Articolo 34 - Primo Borgomastro-Capo del governo
“1. Il Consiglio comunale elegge il primo Borgomastro (Capo del Governo) con la maggioranza dei suoi membri.
2. Il Primo borgomastro nomina e congeda il suo sostituto (Secondo borgomastro) e i ministri. Il Primo borgomastro chiede la conferma collettiva al Parlamento; in caso di nomina successiva di ministri egli può richiedere una apposita conferma.
3. Può diventare ministro chi risulta eleggibile al parlamento, nonché chi, al momento dell’assunzione della sua carica, non abita nella libera città anseatica di Hamburg; egli deve però stabilirvi il domicilio in tempi brevi.”
Articolo 35 – Mandato
“1. Il mandato del primo Borgomastro e dei ministri termina con l’insediamento di un nuovo parlamento; il mandato dei ministri termina anche con ogni altro tipo di cessazione del mandato del primo borgomastro
2. Il Governo e i singoli ministri possono dimettersi in ogni momento.
3. Il mandato del primo borgomastro termina anche quando il parlamento gli ritira la fiducia ed elegge un altro borgomastro con la maggioranza dei suoi membri.
L’istanza deve essere comunicata ai deputati e al Governo almeno una settimana prima della decisione e deve essere sottoscritta da un quarto dei deputati”.
Articolo 36 – Fiducia
“1.Se la richiesta del primo Borgomastro di esprimergli la fiducia non ottiene la maggioranza dei membri del parlamento, questi entro un mese dalla richiesta può:
1. eleggere a maggioranza dei suoi membri un nuovo Borgomastro, oppure,
2. esprimere in ritardo la fiducia al primo borgomastro,
3. decidere il termine anticipato della legislatura. Se il parlamento non fa uso di queste prerogative, il gveno, entro due settimane, può dichiarare il termine anticipato della legislatura.
2. La richiesta del primo Borgomastro di esprimergli la fiducia deve essere presentata almeno una settimana prima che sia messa in votazione.
3. Si applica l’art.11, comma 2.”
Articolo 37 - Fine del mandato
“1. In caso di termine del mandato del primo borgomastro o in caso di dimissioni del Governo, questo resta in carica fino all’elezione di un nuovo Primo borgomastro. Su sua richiesta i ministri restano in carica fino alla nomina e alla conferma dei loro successori.
2. In caso di dimissioni di singoli ministri, il Governo decide se essi restano in carica fino alla nomina dei loro successori oppure se escono subito dal Governo.”
Articolo 38 – Giuramento
“1. Prima di entrare in carica, i membri del governo prestano il seguente giuramento davanti al parlamento:
Giuro di essere fedele alla Germania, alla legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania e alla costituzione di Hamburg, di osservare le leggi, di adempiere coscienziosamente ai compiti che mi spettano in quanto membro del Governo, e di voler perseguire, fin dove mi è possibile, il bene della libera città anseatica di Hamburg.
2. E’ ammessa l’aggiunta di affermazioni religiose”.
Articolo 38 a - Mandato di ministro e consigliere
“1. I ministri non possono esercitare il mandato di deputati.
2. Il mandato di deputato di un ministro è sospeso durante il suo incarico nel governo.
3. La legge determina chi esercita il mandato in questo periodo”.
Articolo 39 – Incompatibilità
“1. L’incarico di membro del Governo è incompatibile con l’esercizio di ogni altro inacrico retribuito o di ogni altra attività professionale.
2. Previo accordo con il parlamento, il Governo può autorizzare l’appartenenza di suoi membri ai consigli di amministrazione e di controllo di imprese con fini di lucro.”
Articolo 40 - Status giuridico
“La legge determina le modalità dell’elezione del Primo borgomastro, la nomina e il congedo dei ministri, nonché lo status giuridico e il compenso dei membri del Governo”.
Articolo 41 – abrogato
Articolo 42 - Competenze del Primo borgomastro
“1. Il Primo borgomastro dirige il Governo. Egli definisce gli orientamenti politici generali e ne assume la responsabilità davanti al Parlamento.
2. I membri del Governo sono responsabili per le singole autorità amministrative e ministeri, sulla base di una ripartizione delle funzioni decisa dal Governo. Essi devono presentare al Governo per la deliberazione:
1. tutte le richieste da presentare al parlamento;
2. le questioni che devono essere trattate con organi del Bund o di altri Länder;
3. le questioni per le quali è prevista dalla costituzione o da una legge una decisione del Governo;
4. le questioni che sono di importanza generale e fondamentale o che riguardano l’intera amministrazione;
5. controversie su questioni di competenza di più autorità amministrative o ministeri.
3.Il Governo decide a maggioranza dei voti espressi; ogni membro del Governo ha facoltà di fare verbalizzare la sua opinione dissenziente. In caso di parità di voti decide il voto del Presidente.”
Articolo 43 – Rappresentanza
“Il Governo rappresenta la libera città anseatica di Hamburg nei rapporti con la Repubblica Federale di Germania, i Länder tedeschi e con l’estero. Ad esso spetta la ratifica dei Trattati internazionali, previa autorizzazione del parlamento qualora i Trattati riguardino ambiti oggetto della legislazione o comportino spese per le quali non è prevista la copertura di bilancio”.
Articolo 44 - Grazia, amnistia
“1. Il Governo ha la facoltà di concedere la grazia.
2. Le amnistie sono concesse con legge. Il Governo può sospendere un processo penale solo in forza di un’autorizzazione legislativa.”
Articolo 45 - Nomina, promozione e revoca dei funzionari
“Il Governo nomina, promuove e congeda i funzionari; può trasferire questa facoltà ad altri uffici”.
Articolo 46 – Giuramenti
“Il Governo accetta i giuramenti che devono essere prestati allo Stato, almeno che la legge non stabilisca diversamente. Il Governo può delegare ad altri l’accettazione dei giuramenti”.
Articolo 47 - Nomina di esperti
“1. Il Governo può nominare degli esperti legali per l’elaborazione delle questioni di sua competenza. Di regola gli esperti devono possedere l’abilitazione al servizio amministrativo dirigenziale.
2. Gli esperti legali prendono parte alle sedute del Governo con voto consultivo, qualora il Governo non disponga diversamente in singoli casi.
3. Qualora gli vengano delegati compiti nell’ambito di un’autorità amministrativa o di un Ministero, l’esperto legale, fatto salvo il comma 2, è vincolato alle istruzioni del ministro competente.”
IV. LA LEGISLAZIONE
Articolo 48 - Iniziativa legislativa
“1. I disegni di legge sono presentati dal Governo, dai deputati o attraverso una petizione.
2.Le leggi sono adottate dal parlamento o mediante referendum popolare.
Articolo 49 - Doppia lettura
“1. I disegni di legge sono soggetti ad una doppia lettura da parte del parlamento (discussione e votazione).
2. Tra la prima e la seconda votazione devono passare almeno sei giorni. Il risultato della prima lettura va comunicato immediatamente al Governo; con il suo assenso la seconda lettura può avvenire prima.
3. La seconda lettura può avvenire nello stesso giorno, solo qualora non venga sollevata opposizione da parte di un quinto dei membri presenti”.
Articolo 50 - Progetti di iniziativa popolare, referendum
“1. Nell’ambito della competenza del Parlamento, il popolo può chiedere l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di una legge. Non possono essere oggetto di un’iniziativa popolare singoli progetti, piani regolatori e altri piani del genere, questioni di bilancio, imposte, tariffe delle imprese pubbliche, pensioni o retribuzioni. L’iniziativa popolare si concretizza quando il disegno di legge è stato sottoscritto da almeno 20000 aventi diritto al voto .
2. Qualora il parlamento, entro quattro mesi dalla presentazione delle firme, non ha approvato una legge corrispondente alla richiesta contenuta nell’iniziativa popolare, il Governo indice una petizione che deve essere sostenuta da un decimo degli aventi diritto al voto.
3. Se il Parlamento non si attiva entro tre mesi dalla petizione, il Governo sottopone il disegno di legge alla decisione popolare. Il disegno di legge è approvato se ha votato a favore la maggioranza dei votanti e almeno un quarto degli aventi diritto al voto. In caso di modifiche costituzionali devono votare a favore i due terzi dei votanti, e almeno la metà degli aventi diritto al voto.
4. Una legge adottata con referendum, per due anni non può essere modificata con iniziative popolari, progetti di iniziativa popolare e referendum.
5. Nei tre mesi precedenti le elezioni generali non si tengono né consultazioni né referendum.
6. Il Tribunale costituzionale di Hamburg decide sull’attuazione di e di referendum e referendum su richiesta del Governo, del parlamento, di un quinto dei deputati del parlamento o dei promotori dell’inziativa popolare. Durante il processo sono sospese richieste di referendum e referendum.
7. La legge stabilisce i particolari. Possono anche essere determinati periodi, in cui non decorrono i termini di cui al comma 2, frase 1 e comma 3, frase 1, per via dell’assenza di sedute del parlamento.
Articolo 51 - Revisione costituzionale
“1. La costituzione può essere modificata solo con una legge che modifichi o completi espressamente la lettera della Costituzione.
2. La legge del parlamento che modifica la costituzione necessita di due approvazioni dello stesso testo, a distanza almeno di tredici giorni l’una dall’altra. Le due approvazioni debbono avvenire in presenza dei due terzi dei membri e con una maggioranza dei due terzi dei deputati presenti”.
Articolo 52 - Promulgazione e pubblicazione delle leggi
“Il Governo promulga le leggi validamente approvate entro quattordici giorni e le pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle leggi e decreti di Hamburg.
Articolo 53 - Decreti-Rechtsverordnungen
“1. Il Governo può essere delegato con legge, ad emanare decreti (Rechtsverordnungen). La legge deve indicare il contenuto, lo scopo e la misura della delega stessa.
2. Nel decreto deve esser indicato il fondamento giuridico. Se la legge prevede che la delega possa essere ulteriormente trasferita, sarà necessario un decreto per il trasferimento della delega stessa.”
Articolo 54 - Promulgazione e pubblicazione
“Le leggi e i decreti entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle leggi e decreti di Hamburg, almeno che nelle leggi e decreti non venga stabilito nient’altro.”
V. L’AMMINISTRAZIONE
Articolo 55 - Settori di attività amministrativa
“I membri del Governo dirigono i singoli settori di attività amministrativa (Verwaltungszweige) di cui hanno la responsabilità( art.42, comma 2, frase 1)”.
Articolo 56 - Partecipazione all’amministrazione
“Il popolo è chiamato a partecipare all’amministrazione. La partecipazione avviene in particolare mediante i membri onorari delle autorità amministrative.”
Articolo 57 - Riserva di legge
“La legge disciplina l’articolazione e l’organizzazione dell’amministrazione. Il Senato delimita i diversi ambiti amministrativi(Verwaltungszweige).”
Articolo 58 - Pubblico impiego
“Chi presta servizio nella libera città anseatica di Hamburg, presta servizio per la collettività e deve esercitare le sue funzioni in modo imparziale e obiettivo”.
Articolo 59 - Accesso al pubblico impiego
“1. Tutti i tedeschi hanno il medesimo diritto di accesso agli uffici pubblici, in base alle proprie attitudini, alle proprie qualifiche professionalie e alle loro capacità.
2. I funzionari vengono nominati a vita, almeno che la legge non stabilisca diversamente. La legge disciplina i fondamenti del rapporto di lavoro, in particolare la pensione e la retribuzione. Per le richieste patrimoniali il funzionario può adire l’autorità giudiziaria.
3. I funzionari possono perdere il proprio impiego temporaneamente o in permanenza solo in presenza di determinate condizioni stabilite dalla legge, e in base ad un procedimento atbilito dalla legge, o essere messi in aspettativa o in quiescenza o destinati ad un'altra occupazione con una retribuzione inferiore.”
Articolo 60 - Spettanza delle retribuzioni
“La retribuzioni conseguite da chi opera come rappresentante della libera città anseatica di Hamburg, appartengono ad essa.”
Articolo 61 - Giurisdizione amministrativa
“Chiunque venga leso nei suoi diritti dal potere pubblico, può ricorrere alla giurisdizione amministrativa, almeno che non sia possibile adire un’altra autorità giudiziaria”.
VI. LA GIURISDIZIONE
Articolo 62 – Principi
“La giurisdizione viene interamente esercitata da tribunali indipendenti, soggetti solo alla legge. Tutti gli uomini e tutte le donne partecipano all’amministrazione della giustizia, entro i limiti stabiliti dalla legge”.
Articolo 63 – Giudici
“1. I giudici di carriera sono nominati dal Genato su proposta di una commissione di designazione dei giudici. Si applica l’art. 45. La commissione di designazione dei giudici si compone di tre senatori o consulenti legali, sei cittadini, tre giudici e due avvocati. Le modalità sono disciplinate dalla legge. Si può stabilire che per una determinata giurisdizione, gli avvocati vengano scelti tra persone che siano particolarmente competenti in quella giurisdizione.
2. I giudici di carriera sono nominati a vita. Essi devono, secondo la loro personalità e le loro capacità, offrire la garanzia di essere all’altezza dei compiti del loro incarico e, durante o fuori dell’esercizio delle loro funzioni, di non contravvenire ai principi della legge Fondamentale della Repubblica Federale di Germania e della presente costituzione. Essi possono essere designati a tempo o revocati dal Governo prima della loro nomina, per una verifica delle attitudini personali e professionali, qualora la commissione di designazione dei giudici li abbia respinti come concorrenti per l’ufficio di giudice.
3. Se un giudice durante o fuori dell’esercizio delle sue funzioni contravviene ai principi della Legge Fondamentale della Repubblica Federale di Germania o della presente costituzione, il parlamento, a maggioranza dei suoi membri può richiedere al Tribunale costituzionale, su parere della Commissione di designazione dei giudici, una decisione contro di lui in base all’art. 98, comma 2 della Legge Fondamentale. Questa disposizione si applica anche ai giudici onorari.
4. Il comma 3 si applica anche ai giudici già nominati.”
Articolo 64 - Vincoli della giurisdizione; sospensione di processi
“1. Nell’esercizio della giurisdizione da parte dei tribunali, sono da considerarsi vincolanti le leggi del Land e i decreti emanati nell’ambito di una delega legislativa, che siano stati regolarmente pubblicati.
2. Se un tribunale ritiene che una legge del Land o un decreto emanato sulla base di quella legge contrastino con la costituzione, il processo deve essere sospeso e deve essere adito il Tribunale costituzionale affinché si pronunci sulla validità della disposizione. Resta valido l’art.100 della Legge fondamentale.”
Articolo 65 - Tribunale costituzionale- art.93 GG
“1. Il Tribunale costituzionale di Hamburg si compone di un Presidente e otto giudici costituzionali. Il Presidente e tre giudici costituzionali devono essere giudici vitalizi del Land. Due altri giudici costituzionali devono avere l’abilitazione all’ufficio di giudice. Non possono essere membri del Tribunale costituzionale membri del parlamento, del Bundestag, del Bundesrat, del Governo federale o di altri simili organi di un altro Land o delle Comunità europee.
2. Il Parlamento elegge i componenti del Tribunale costituzionale per sei anni. La rielezione è possibile solo una volta. Per ogni componente va eletto un rappresentante permanente. Il Governo propone per l’elezione il presidente e un membro del Tribunale costituzionale, che sia giudice vitalizio del Land, nonché i loro rappresentanti.
3. Il Tribunale costituzionale decide:
1. sulle controversie relative all’interpretazione della costituzione, su richiesta del governo o di un quinto dei deputati;
1.a. sull’interpretazione della Costituzione in seguito a controversie sulla portata dei diritti e dei doveri di un organo costituzionale o di altri interessati, ai quali siano stati concessi propri diritti dalla presente costituzione;
2. su divergenze di opinioni o dubbi, sulla compatibilità del diritto del Land con la presente costituzione o del diritto derivato del Land con le leggi del Land, su richiesta del Governo o di un quinto dei deputati del parlamento.
3. Sulle divergenze di opinioni o dubbi sull’interpretazione o l’applicazione del diritto del Land, su richiesta del governo o di un quinto dei deputati del parlamento;
3.a. sull’attuazione di richieste di referendum o referendum, su richiesta del Governo, del Parlamento, di un quinto dei deputati del parlamento, o dei promotori dell’iniziativa popolare (art.50, co.6);
4. sulla costituzionalità di una legge o di un decreto, su richiesta di un tribunale (art.64, comma 2.);
5. sui ricorsi contro le decisioni del parlamento, che riguardino la validità delle elezioni o la perdita del mandato da parte di un deputato (art.9, comma 2);
6. su richiesta del parlamento sulla questione se un membro della corte dei conti durante o fuori delle sue funzioni abbia contravvenuto ai principi della Legge Fondamentale o di questa costituzione, e sulle conseguenze che ne derivano sull’applicazione dell’art.98, comma 2 della Legge Fondamentale (art.71, comma 5, frase 2.)
4. Con legge possono essere trasferite ulteriori competenze al Tribunale costituzionale.
5. Le decisioni del Tribunale costituzionale sono vincolanti per i tribunali e l’amministrazione. Le decisioni di cui al comma 3, numeri 1, 2, 3 e 4 hanno forza di legge.
6. Le decisioni menzionate nel comma 5, frase 2 vanno pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle leggi e dei decreti del Land. Per altre decisioni il Tribunale costituzionale può decidere la pubblicazione.
7. La legge disciplina i particolari sulla composizione del Tribunale costituzionale, sull’eleggibilità, sulle elezioni, le competenze e il processo.”
VII. BILANCIO E FINANZE
Articolo 66 - Bilancio preventivo - art.110
“1. Tutte le entrate e tutte le spese della libera città anseatica di Hamburg devono essere previste per ogni anno finanziario ed inserite nel bilancio preventivo. Nel bilancio preventivo le entrate e le spese devono essere in pareggio.
2. Il bilancio preventivo è presentato ogni anno dal Governo al parlamento e adottato con decisione del Parlamento. Si applica per analogia l’art.49.”
Articolo 67 - Esercizio provvisorio - art.111 GG
“Se entro la fine dell’anno finanziario non è stato determinato il bilancio preventivo per l’anno successivo, il parlamento può autorizzare il governo, fino all’entrata in vigore del bilancio preventivo:
1. a fare tutte le spese necessarie,
a. per mantenere enti istituiti per legge, e per eseguire provvedimenti deliberati con legge;
b. per adempiere gli obblighi del Land giuridicamente fondati;
c. per proseguire costruzioni, rifornimenti ed altri lavori, nella misura in cui siano stati autorizzati contributi corrispondenti nel bilancio dell’anno precedente;
2.a continuare la riscossione delle entrate stabilite e delle entrate derivanti da tasse che devono essere inserite nel bilancio preventivo e di tutte le altre imposte, almeno che la legge non stabilisca diversamente;
3.ad indebitarsi per le spese ammissbili di cui al numero 1, nella misura in cui il fabbisogno non possa essere coperto con tasse o altre imposte, previste dalla legge, o con altre risorse.
2.Se nel caso previsto dall’art.36 la questione di fiducia è legata ad un progetto di cui al comma 1, e il parlamento non fa uso di nessuna delle prerogative di cui all’art.36, comma 1, frase 1, il Governo, dopo un mese, ma al più tardi con l’inizio del nuovo anno finanziario è autorizzato all’esercizio del bilancio nell’ambito di cui al comma 1.
Articolo 68 - Autorizzazione di spese fuori bilancio
“1. Concessioni di fondi al di fuori del bilancio preventivo devono essere approvati dal parlamento.
2. In caso di esigenze impreviste e indispensabili il Governo può autorizzare spese straordinarie non previste per le quali occorre chiedere la ratifica successiva del parlamento.
Articolo 69 - Copertura di bilancio
“L’art.49 si applica per analogia alle decisioni del parlamento che si fondano su progetti presentati da deputati che contengono spese o ne comportano per il futuro, per le quali non c’è copertura di bilancio, nonché alle decisioni del parlamento che modificano le istanze del Governo di concessioni di fondi al di fuori del bilancio preventivo”.
Articolo 70 – Rendiconto - art.114, I co. GG
“Il Governo, per discarico, deve rendere conto al parlamento di tutte le entrate e le spese afferenti all’anno finanziario. Il rendiconto deve contenere un prospetto sui beni patrimoniali e sui debiti della libera città anseatica di Hamburg.”
Articolo 71 - Revisione dei conti –art.114, II co. GG
“1. L’intera gestione eonomica e del bilancio viene supervisionata da una corte dei conti indipendente, sottoposta solo alla legge. La corte dei conti, per discarico del Governo, relaziona annualmente al parlamento sui risultati dei suoi controlli; contestualmente relaziona al Governo.
2. Il parlamento, il governo o il ministro competente per le finanze può chiedere alla corte dei conti di pronunciarsi come perito in base alla sua esperienza di controllo. In casi importanti il parlamento, il governo o un quinto dei deputati possono rivolgere alla Corte dei conti una richiesta di controllo o di consulenza. La corte dei conti decide se dare seguito alla richiesta.
3. La corte dei conti si compone del Presidente, del vicepresidente e di altri membri.
4. Il parlamento elegge i membri della Corte dei conti su proposta del Governo a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. Il Governo nomina gli eletti.
5. Nei confronti dei membri della corte dei conti si applicano le disposizioni della presente costituzione, salvo l’art.63, comma 1, sui giudici di carriera. Il Tribunale costituzionale del Land è competente per il procedimento relativo alle accuse ai giudici.
6. Il Presidente, in deroga all’art.45, nomina e congeda gli altri funzionari della Corte dei conti.”
Articolo 72 - Indebitamento- art. 115 GG
“1. Solo in caso di esigenze straordinarie e con delibera del parlamento, si possono acquisire fondi con il ricorso all’indebitamento, e in genere solo per spese orientate a fini di acquisizioni (zu werbenden Zwecke).
2. Occorre una delibera del parlamento per la costituzione di garanzie a carico della libera città anseatica di Hamburg che superino la durata di un anno, o che non spettino di regola all’amministrazione
3. Ugualmente occorre una delibera del parlamento per l’alienazione dei beni dello Stato, che non spetti normalmente all’amministrazione.
4. Si applica per analogia l’art.49.”
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 73 - Esercizio di cariche onorifiche
“L’esercizio delle cariche onorifiche si deve accompagnare al godimento dei diritti e dei doveri spettanti ai cittadini, che non possono essere compressi, in particolare attraverso un rapporto di lavoro o di servizio. Al lavoratore va perciò garantito il tempo libero necessario per l’esercizio delle dette cariche. La legge stabilisce il periodo in cui permane il diritto alla retribuzione.”
Articolo 74 – Giuramento
“Tutti i funzionari della città, ivi compresi i giudici, devono giurare sulla presente costituzione. Il Governo disciplina i dettagli.”
Articolo 75 - Rifiuto del giuramento
“1. Il funzionario che rifiuti di prestare giuramento su questa costituzione decade dal rapporto di servizio. Il funzionario che presti il giuramento ma successivamente creda di averlo prestato senza un’intima convinzione, deve chiedere il licenziamento.
2. Può essere corrisposto un trattamento di quiescenza.”
Articolo 75a - Applicazione art.51, 1°co.
“L’art.51, 1°co. non si applica alle leggi pubblicate prima della sua entrata in vigore”.
Articolo 76
“1. E’ abrogata la costituzione della città anseatica di Hamburg del 15 maggio 1946 (HBGVBl., p.51) nella versione delle leggi 8 ottobre e 7 dicembre 1946 (HBGVBl. P.103 e 123).
2. La presente costituzione entra in vigore il 1 luglio 1952”.