Amburgo è uno dei Länder-città della Germania federale. Ciò comporta che esso non contenga entità territoriali al suo interno, come i comuni, essendo il suo territorio suddiviso unicamente in circoscrizioni (sette) ai fini dello svolgimento dell’attività amministrativa. Una particolarità della Costituzione di questo Land risiede nei termini con cui vengono designati gli organi di governo: oltre al Parlamento, troviamo infatti il Senato che non è una seconda Camera, bensì il Governo, e un Borgomastro che altri non è se non il Ministro-presidente, comune anche agli altri Länder.
La Costituzione inizia con un preambolo, che condensa in poche righe i principi cui si ispira l’intera costituzione (sistema economico “guidato”, tutela dei più deboli e promozione dei meritevoli, principio di uguaglianza politica, sociale ed economica), tanto più importante in quanto la costituzione non contiene una parte dedicata ai diritti. Seguono cinque articoli sui “fondamenti statali” (articolazione territoriale, sovranità, colori e stemma) e altri sei titoli dedicati rispettivamente al Parlamento, al governo (Senato), alla legislazione, all’amministrazione, alla giurisdizione, al bilancio e alle finanze, per un totale di 72 articoli (76 comprese le disposizioni transitorie e finali).
Per quanto riguarda i rapporti tra parlamento e governo, come nella forma di governo federale, è il parlamento ad eleggere il capo del governo. Nel rapporto di responsabilità che quest’ultimo instaura con il parlamento si inserisce il meccanismo della sfiducia costruttiva, e una regolamentazione della fiducia che consente al parlamento, qualora rifiuti la fiducia richiesta dal “borgomastro”, una varietà di alternative (elezione di un nuovo borgomastro, espressione ritardata della fiducia, termine anticipato della legislatura) non paragonabile al modello federale. Inoltre, è prevista la facoltà per il Parlamento di proclamare il proprio autoscioglimento, senza condizioni, purché l’istanza sia posta da almeno un quarto dei deputati. Altri due elementi rilevanti per la definizione del funzionamento della democrazia parlamentare, sono la previsione dei casi di espulsione del deputato dal Parlamento (in caso di abuso delle proprie funzioni per ottenere vantaggi per sé o per altri; in caso di trascuratezza grave dei propri doveri di deputato per motivi personali; in caso di contravvenzione grave al dovere di segretezza-art.7), e la proclamazione dei diritti dell’opposizione, definita quale parte essenziale della democrazia parlamentare (art. 23a, aggiunto nel 1971).
Nell’ambito della produzione normativa il Governo è abilitato ad emanare decreti legislativi su delega del parlamento (come nel modello federale), oltre a poter intervenire nel procedimento legislativo ordinario, sia con il potere di iniziativa, sia eventualmente concedendo un’accelerazione del procedimento legislativo, obbligatoriamente articolato in due letture a distanza di sei giorni l’una dall’altra (art.49).
Gli istituti di democrazia diretta comprendono: l’iniziativa legislativa, attraverso un progetto di iniziativa popolare, un diritto di petizione (ricorsi o richieste rivolte al Landtag da almeno 10.000 abitanti) e il referendum, che si realizza seguendo un percorso complesso, a partire da un progetto di iniziativa popolare (non su tutte le materie: esclusi piani regolatori e piani in generale, materie di bilancio, imposte, tariffe, pensioni e retribuzioni) sottoscritto da almeno 20000 elettori, che se non preso in considerazione dal parlamento entro quattro mesi comporta l’adozione del progetto da parte del governo, che deve essere sostenuta da almeno un decimo degli elettori, se anche in questo caso il parlamento non dà seguito al progetto entro tre mesi, il governo indice il referendum sul progetto di legge. Inoltre, tutte le leggi adottate con referendum non possono essere modificate per due anni con iniziative popolari e referendum (art.50).
E’ previsto anche un Tribunale costituzionale del Land – art.65 (i cui componenti sono eletti ogni sei anni dal parlamento) che ha quasi le stesse competenze del Tribunale costituzionale federale, ad eccezione della possibilità di accesso diretto da parte dei cittadini (come invece recita l’art.93, comma 4a della Legge Fondamentale).
In materia di bilancio e finanze, come in quasi tutti i Länder, le norme della costituzione riprendono i corrispondenti articoli della Legge Fondamentale senza apportarvi modifiche di rilievo (artt.110, 111, 114 e 115 LF).
La rappresentanza del Land verso la Repubblica federale e verso l’esterno è attribuita al Governo che ratifica i Trattati previa autorizzazione del Parlamento qualora riguardino ambiti oggetto della legislazione o promuovano spese prive di copertura di bilancio.

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