Roma 28 marzo 2002





Prot. n.773/PD/FC/fc




Ai Sindaci

Ai Presidenti Consigli Comunali





Come è noto, il 9 novembre scorso sono entrate in vigore le nuove disposizioni costituzionali contenute nel Titolo V. Si tratta di norme tese a dare pieno riconoscimento e valorizzazione agli Enti locali a partire dai Comuni, sulla base del principio di sussidiarietà. Va ricordato che queste disposizioni fanno seguito ad una forte iniziativa unitaria degli Enti locali e delle Regioni verso il Parlamento nella scorsa legislatura.



A seguito della entrata in vigore del nuovo Titolo V si è costituita, nel mese di novembre, una Cabina di Regia a livello nazionale con la presenza di rappresentanti del Governo, delle Regioni, dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM. Questo organismo avrebbe dovuto favorire, in maniera concertata, paritaria e pattizia il processo di attuazione delle nuove norme costituzionali sul territorio.



Purtroppo, si è dovuto registrare, inaspettatamente, una difficoltà da parte dei rappresentanti del Governo e delle Regioni a comprendere pienamente la portata innovativa di queste disposizioni costituzionali, a partire dall’art. 114 che, emblematicamente e significativamente, pone sullo stesso livello costituzionale i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Regioni e lo Stato (“Enti costitutivi della Repubblica”).



Conseguentemente, a circa quattro mesi dall’entrata in vigore di queste norme, si stanno affermando a livello statale e a livello regionale orientamenti contraddittori o addirittura lesivi delle disposizioni costituzionali di impronta autonomista, producendo confusione, disorientamento e potenziale conflitto nel mondo delle Autonomie.



L’ANCI, insieme alle altre Associazioni delle Autonomie, ha abbandonato i lavori della Conferenza Unificata, chiedendo un incontro con il Presidente del Consiglio on. Silvio Berlusconi (che presiederà la Conferenza Unificata il 4 aprile 2002), affinché possa essere stipulata una intesa istituzionale fra tutti i soggetti costitutivi della Repubblica per una corretta attuazione alla riforma del Titolo V in senso autonomista e federalista.



L’iniziativa delle Associazioni delle Autonomie locali si è concentrata anche sulla importante questione relativa all’articolo 11 della legge Costituzionale n. 3/2001, riguardante l’integrazione della Commissione Parlamentare Bicamerale per le questioni regionali con la rappresentanza delle Regioni e degli Enti Locali.

Questa opportunità offerta dalla riforma costituzionale affronta, in parte, la grave lacuna presente nella nuova Costituzione in ordine alla Camera delle Autonomie territoriali. La Commissione Parlamentare è la vera sede istituzionale nella quale potrà realizzarsi una significativa partecipazione degli enti territoriali al processo di formazione delle leggi. Allo stesso tempo sarà quello il luogo dove evidenziare ed affrontare tutte le possibili contraddizioni in atto dal 9 novembre 2001.



L’ANCI, che nel frattempo ha prodotto una intensa attività a livello istituzionale, di studio e di documentazione (si prega di consultare il sito internet www.anci.it , cliccando sul link “TITOLO V”) ritiene necessario fornire –anche sulla base delle numerose e crescenti richieste di chiarimento da parte dei Comuni- alcune prime indicazioni, anche di carattere operativo. Per i Comuni si apre, quindi, una fase di inedito protagonismo, occasione storica che non può essere perduta.



Rinviando ad una successiva e più analitica nota informativa ritengo utile fornirti alcune indicazioni su tre questioni fondamentali concernenti: la tematica dei controlli, della potestà normativa (statutaria e regolamentare) e delle cosiddette funzioni fondamentali degli Enti locali.



1. CONTROLLI. Con l’abrogazione dell’art. 130 Cost. è definitivamente cessata la forma ed il contenuto del sistema riferito alla norma abrogata. Con le comunicazioni degli enti di rappresentanza delle Regioni e degli Enti locali (6 e 15 novembre 2001), a cui è seguita la nota del Ministro per gli Affari Regionali (del 5 dicembre 2001), si è unanimemente preso atto della cessazione dei controlli sugli atti amministrativi degli Enti locali, previsti dall’abrogato art. 130 Cost., con la conseguente fine dell’obbligo di inviare agli organi regionali di controllo gli atti amministrativi. L’abrogazione del controllo da parte dei Coreco riguarda tanto gli atti di cui all’art. 126 del T.U.E.L. (controllo necessario) quanto quelli di cui all’art. 127 (controllo eventuale), e rende urgente una rilettura di tutte le norme sui controlli contenute nel T.U.E.L. Pertanto è compito degli Enti locali, come è correttamente affermato nel provvedimento d’urgenza predisposto dal Ministero dell’Interno ed approvato dal Consiglio dei Ministri contenente disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli Enti locali, (“spetta agli Statuti degli Enti locali disciplinare le modalità di nomina del Commissario per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio nell’ipotesi di cui all’art. 141, comma 2, del TUEL”), disciplinare ed organizzare un proprio sistema di garanzie interne, nel rispetto dei principi della Costituzione e dell’ordinamento giuridico nazionale. Nell’ambito della loro autonomia statutaria gli enti locali potrebbero, per esempio, disporre in capo al revisore dei conti o ad altra figura, anche esterna, il potere di nomina del commissario per i suddetti adempimenti.

Stessa soluzione appare auspicabile per le altre ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi previste nel T.U.E.L., tra cui la mancata adozione da parte dell’ente dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio (art. 193, comma 4) e l’omissione della delibera di dissesto (art. 247).

Si sottolinea la necessità di articolare sistemi interni di verifica e garanzia della legittimità dell’azione amministrativa e di buon andamento dell’amministrazione.

Tali sistemi sono mutuabili dal D.Lgs. 30.7.1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalla amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”.

I principi fondamentali del citato D.lgs. 286 / 1999 sono già contenuti nell’art. 147 del T.U.E.L. che demanda agli Enti locali, nell’esercizio della loro autonomia normativa ed organizzativa, l’individuazione degli strumenti e delle metodologie volte a garantire l’attivazione delle diverse tipologie di controllo interno.

Queste forme di verifica e di garanzia interna rappresentano l’ultima tappa dell’evoluzione del sistema dei controlli amministrativi, nel senso che bene si attagliano ad un’amministrazione responsabile e giudicabile non più soltanto in termini di legalità, ma anche di efficacia ed efficienza.

Pertanto lo Stato è tenuto ad impugnare quelle leggi regionali emanate in violazione del nuovo ordinamento costituzionale.



2. POTERE NORMATIVO DEGLI ENTI TERRITORIALI. L’art. 117 Cost. non affronta solo il tema del potere legislativo, statale e regionale, ma introduce nell’ordinamento costituzionale una nuova idea di normazione, anch’essa ispirata al principio di sussidiarietà. Il potere statutario (art. 114 Cost.) e regolamentare degli Enti locali (art. 117, sesto comma Cost.), quindi, non può essere ridotto a momento residuale secondo una ormai superata idea di rigida gerarchia delle fonti. Il collegamento del potere regolamentare degli Enti locali alla “disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite” non significa una deminutio della loro forza giuridica, al contrario ne rafforza la portata della sua dimensione, alla luce soprattutto del principio generale collocato nell’art. 118 Cost.. Ciò significa, anche in collegamento funzionale con quanto descritto nel punto successivo della presente nota, che i Comuni e le Province possono e debbono esercitare la propria potestà normativa avviando il processo di revisione degli Statuti e dei regolamenti, in conformità con le disposizioni costituzionali e con i principi fondamentali della legislazione statale e regionale (naturalmente anche queste ultime debbono essere conformi al nuovo ordinamento costituzionale). L’ANCI nella successiva informativa preannunciata offrirà ulteriori contributi e spunti anche di tipo tecnico.



3. POTERE AMMINISTRATIVO. L’art. 118 Cost. incardina in capo ai Comuni la funzione amministrativa generale, fondandosi sul principio di sussidiarietà che va calibrato all’interno delle coordinate rappresentate dai principi di adeguatezza e di differenziazione. Come è stato spiegato nei documenti consegnati dalle Associazioni delle Autonomie locali in Cabina di Regia, non ci può essere interpretazione equivoca sul carattere generale delle attribuzioni di funzioni amministrative agli Enti locali, al di là della differente terminologia usata nel testo Costituzionale. In particolare, il tema delle funzioni fondamentali di cui all’art. 117, secondo comma, lettere p) Cost. (affidato alla disciplina statale) rappresenta non una delimitazione della portata generale del principio di cui all’art. 118 Cost., ma il punto di partenza (il polo di attrazione) della definizione di tali attribuzioni a partire dall’esperienza amministrativa degli Enti locali storicamente consolidata. In attesa della legge statale ora citata ed al fine di evitare indebite interferenze da parte di altri livelli di Governo nelle attribuzioni di competenza degli Enti locali, è necessario che ogni Comune, nell’avviare il necessario processo di revisione dello Statuto “ricataloghi” quelle funzioni fondamentali storicamente consolidate nella vita e nella prassi dell’ente, indirizzando conseguentemente anche un coerente processo di revisione dei rispettivi regolamenti. In questo modo non solo si “autocertificano” quelle funzioni amministrative insopprimibili, garantendole da ogni invadenza o compressione esterna, ma si fanno emergere quei poli di attrazione delle nuove funzioni amministrative che, sulla base del principio di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, dovranno essere conferite agli Enti locali dallo Stato e dalle Regioni. Per una migliore comprensione di questo delicato e fondamentale problema si rinvia ad una successiva nota, nonché al documento di indirizzo pubblicato nel sito www.anci.it (cliccare successivamente “Titolo V”, poi “ddl La Loggia”, infine “relazione illustrativa…).

Le principali fonti dalle quali "attingere" l'indicazione delle funzioni fondamentali potranno essere soprattutto le seguenti:



Per i Comuni:

-il testo unico degli enti locali del 1934

-il DPR 616 del 277

-l'insieme dei decreti legislativi di attuazione del Capo I della legge 59/97 (a partire dal decreto legislativo 112/98)

-l'articolo 13 delle TUEL/2000, in specie quale criterio sistemico di raggruppamento delle funzioni

Per le Città metropolitane:

- in base all'articolo 23, comma 5, del TUEL/2000, procedendo alla individuazione di ulteriori funzioni fondamentali mediante una interpretazione (che invero non si presenta agevole) applicativa del comma 1, dello stesso articolo 23 del TUEL/200 (simmetrico con il comma 1 del precedente articolo 22).





Naturalmente, queste sono solo prime e fondamentali indicazioni che non esauriscono affatto la molteplicità dei problemi collegati all’attuazione del nuovo Titolo V e sui quali l’ANCI si riserva ulteriori note illustrative. Allo stesso tempo è immaginabile che, in attesa dell’effettivo consolidarsi di uno spirito di reale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali (Regioni e Stato) si possano configurare momenti di difficoltà, ed anche di conflittualità rispetto ai quali –come è accaduto nella stagione dei primi Statuti comunali successivi all’entrata in vigore della legge 142/90- l’ANCI, sia in sede nazionale che regionale, cercherà di offrire un’assistenza anche di tipo legale.



A mero titolo esemplificativo si indicano alcuni altri importanti punti sui quali l’ANCI fornirà ulteriori indicazioni:





A) POTERE FINANZIARIO E FISCALE. L’art. 119 Cost. è norma ordinamentale e non è possibile separare la sua attuazione dalle restanti norme del Titolo V, pena la caduta verticale dell’impalcatura costituzionale autonomista. L’errore sin qui commesso ha creato difficoltà ed imbarazzo alle Autonomie territoriali dinanzi a provvedimenti governativi sostanzialmente e formalmente lesivi dell’art. 119 Cost. (vedi ad esempio il collegato fiscale);



B) REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ENTI LOCALI. Le disposizioni del nuovo Titolo V si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale. Il dato è incontrovertibile. L’assenza di un chiaro indirizzo unitario su questo argomento e il mancato esercizio di controllo su l’effettiva applicazione di queste norme costituzionali negli ordinamenti differenziati delle Regioni a Statuto speciale, sta creando imbarazzo e malcontento da parte degli Enti locali di queste Regioni;



C) CONSIGLI REGIONALI DELLE AUTONOMIE LOCALI. Tutto il nuovo sistema ordinamentale fondato sul principio della sussidiarietà deve svolgersi in un sistema di relazioni istituzionali di tipo effettivamente paritario e pattizio tra Regioni ed Enti locali. L’inattuazione dell’art. 123 Cost. da parte delle Regioni si configura come una delle principali violazioni del nuovo Titolo V.



D) ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE E TUTELA GIURISDIZIONALE DELLE PREROGATIVE DEGLI ENTI LOCALI. L’ANCI ha avviato una iniziativa che sarà riportata in una prossima informativa.





Cordialmente



Il Presidente
Leonardo Domenici

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