PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Disegno di Legge AS 3613
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2006)




Art. 3



(Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi, per consulenze, per spese di rappresentanza e per auto di servizio)



Al comma 2, dopo le parole “di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” aggiungere le seguenti parole “ad esclusione delle Regioni e degli enti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.



Al comma 3, dopo le parole “del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” aggiungere le seguenti parole “ad esclusione delle Regioni e degli enti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.



Al comma 4, dopo le parole “del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte le seguenti parole “ad esclusione delle Regioni e degli enti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Motivazione

Per evitare eccezioni di incostituzionalità la finanziaria deve intervenire sulla spesa complessiva e non sulle singole voci di spesa. Infatti le esigenze della finanza pubblica allargata non possono giustificare una sostanziale compressione dell’autonomia degli EE.LL. sancita dall’art. 114 della Costituzione.

La proposta mira poi ad eliminare una evidente sperequazione esistente tra gli enti che nei passati esercizi (nel caso di specie il 2004) hanno speso meno per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, nonché per le consulenze e che, quindi, hanno già tenuto un comportamento virtuoso, e quelli che hanno speso di più; chi ha speso meno sarà oltremodo penalizzato in quanto si troverà con un tetto di spesa più basso rispetto a chi, invece, avrà una “base imponibile” più ampia.

L’emendamento viene proposto perché questi interventi che si aggiungono ad un già vessatorio regime di tagli incidono sulla capacità di erogare servizi ai cittadini da parte degli enti stessi.


Art. 13

(Riduzione dei costi della politica)


All’art. 13 comma 1, sostituire le parole “del 10 per cento” con le parole “del 30 per cento”



Motivazione



Gli Amministratori Locali vogliono contribuire alla riduzione dei costi della politica in maniera però proporzionale all’ammontare totale dei relativi redditi. Infatti, dalla relazione tecnica del Governo alla legge finanziaria 2006 si evince che l’indennità annua lorda di un parlamentare è pari a euro 149.212 mentre l’indennità annua lorda di un sindaco di un Comune da 1000 a 3.000 abitanti è pari a 17.353 euro, quella di un Sindaco di una Città Metropolitana è pari a 93.581.



Art. 13

(Riduzione dei costi della politica)



Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:



lettera d)

Tali norme non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti







Conseguentemente al testo del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 si apporta la seguente modifica:



All’art. 5, comma 1, lett. b) le parole: “nella misura del 95 per cento” sono sostituite con le parole: “nella misura del 90 per cento”



Art. 22.

(Patto di stabilità interno)

Al comma 1 sostituire le parole “3.000 abitanti” con le seguenti parole “5.000 abitanti”.


Il comma 3 primo periodo è sostituito dal seguente:
“3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2006, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l’anno 2006, a quello dell'anno 2004, incrementato del tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Per gli anni 2007 e 2008 si applica la percentuale di incremento del tasso d’inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria al disavanzo finanziario determinato per l’anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dal presente comma.”



Il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Il disavanzo finanziario di cui al comma 3 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.”

MOTIVAZIONE


La proposta ha l’obiettivo di spostare il meccanismo di rispetto del patto sui saldi finanziari,in modo da rispettare l’autonomia degli enti locali, per permettere una reale programmazione di bilancio.


Art. 22

(Patto di stabilità interno)



Il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente periodo: “Il complesso delle spese correnti, per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno 2005 aumentate del 2 per cento; per l’anno 2007, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno 2006 aumentate del 2 per cento e, per l’anno 2008, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno 2007 aumentato del 2 per cento.

Conseguentemente al comma 1 le parole “3.000 abitanti” sono sostituite con le parole “5.000 abitanti”.



Conseguentemente al testo del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 si apporta la seguente modifica:



All’art. 5, comma 1, lett. b) le parole: “nella misura del 95 per cento” sono sostituite con le parole: “nella misura del 90 per cento”



Motivazione



La spesa corrente dei Comuni deve poter crescere almeno tanto quanto il tasso di inflazione. Solo in questo modo i Comuni saranno in grado di mantenere e garantire lo stesso livello di servizi ai cittadini.

Le misure proposte dal ddl Finanziaria 2006 prevedono una drastica riduzione delle spese correnti e una conseguente riduzione dei servizi per i cittadini e per le comunità locali. Già da alcuni anni infatti gli enti locali hanno ridotto le spese cosiddette superflue rispettando gli obiettivi del patto di stabilità fissati annualmente dalle ultime Finanziarie e dai vari Decreti Taglia spese.


Art. 22

(Patto di stabilità interno)



Al comma 1 sostituire le parole “3.000 abitanti” con le seguenti parole “5.000” abitanti.



Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dell’1 %.



Motivazione



Le nuove norme che disciplinano il patto di stabilità risultano inattuabili nei piccoli enti in quanto la spesa corrente è rigida e non permette margini di riduzione. Attuare le riduzioni previste dalla legge finanziaria 2006 vorrebbe dire bloccare il funzionamento degli Enti e lo svolgimento delle funzioni istituzionalmente garantite ai cittadini.



Art. 22

(Patto di stabilità interno)



Alla fine del comma 5 aggiungere il seguente periodo:



“Ai soli fini del patto di stabilità interno, le spese in conto capitale cofinanziate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, incidono su ogni ente finanziatore per la relativa quota finanziata”.



Motivazione



Molte volte i Comuni devono sostenere spese in conto capitale finanziate o cofinanziate da altri enti della Pubblica amministrazione, svolgendo il ruolo di soggetto attuatore, ultimo anello della catena. Con l’attuale tetto sulla spesa di investimento sono quindi fortemente penalizzati. Con la modifica proposta, si introdurrebbe (ai soli fini del patto di stabilità) un meccanismo di contabilizzazione delle spese di investimento, nel quale le spese in conto capitale cofinanziate dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province andrebbero ad incidere su ogni ente finanziatore per la relativa quota finanziata.



Art. 22

(Patto di stabilità interno)



Alla fine del comma 5 è aggiunta la seguente lettera:



“c) spese in conto capitale finanziate con proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e delle liberalità”.



Conseguentemente al testo del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 si apporta la seguente modifica:



All’art. 5, comma 1, lett. b) le parole: “nella misura del 95 per cento” sono sostituite con le parole: “nella misura del 90 per cento”



Motivazione



Si vuole dare agli enti locali la possibilità di eccedere i limiti di spesa previsti per gli investimenti nei limiti dei proventi derivanti da entrate eccezionali inerenti a dismissioni immobiliari, erogazioni a titolo gratuito e liberalità, come peraltro già previsto nella legge finanziaria. 2005




Art. 22

(Patto di stabilità interno)



Alla fine del comma 5 è aggiunta la seguente lettera:



“c) spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale”.



Conseguentemente al testo del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 si apporta la seguente modifica:



All’art. 5, comma 1, lett. b) le parole: “nella misura del 95 per cento” sono sostituite con le parole: “nella misura del 90 per cento”



Motivazione



Con l’attuale disciplina gli investimenti finanziati con fondi comunitari, a differenza del passato, vengono ricompresi nel complesso delle spese in conto capitale, in netto contrasto con gli obiettivi che sottendono le finalità dei finanziamenti comunitari (rivitalizzazione dell’economia nelle aree dell’obiettivo 1 attraverso un’accelerazione della spesa per investimenti e la realizzazione di opere strategiche).



Art. 22

(Patto di stabilità interno)



Aggiungere il seguente comma….



“All’art. 1, comma 24 , della legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere la seguente lettera:

“g) spese di cassa riferite a residui dell’anno 2004 e precedenti”.





Motivazione



Aver ricompreso nel computo delle spese oggetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l’anno 2005 quelle destinate agli investimenti anche in termini di cassa, senza che queste dovessero essere tenute sotto "controllo" negli anni precedenti, farà sì che i comuni che hanno effettuato consistenti investimenti nel corso del 2004 si troveranno nella condizione di dover pagare nel 2005 quanto di competenza del 2004 e anni precedenti.

L’iniquità del sistema è evidente nella discrasia concettuale e contabile che emerge laddove si pretende di applicare una regola con effetto retroattivo; i limiti ai pagamenti dell’anno 2005, infatti, andranno ad incidere inevitabilmente su una programmazione effettuata negli anni precedenti, nei quali, tra l’altro, il Titolo II, riguardante lavori regolarmente approvati e finanziati nei passati esercizi, non subivano restrizioni di sorta; non si vede per quale motivo, gli impegni assunti nei precedenti esercizi e messi in pagamento nel 2005, debbano essere conteggiati ai fini del patto di stabilità interno.

Per rispettare il patto, quindi, molto Comuni saranno costretti a sospendere i pagamenti, con grave pregiudizio per l’ente derivante dagli interessi sui debiti non onorati, che giustamente verranno richiesti dalle ditte appaltatrici.



Articolo 22

(Patto di stabilità interno)



Al comma 4, lettera a), le parole “spese di personale” sono sostituite con le seguenti parole: “oneri di personale”.



Motivazione



E’ necessario specificare che nelle spese di personale devono essere comprese tutti gli oneri riflessi.





Art. 22

(Patto di stabilità interno)





Alla fine del comma 4 aggiungere la seguente lettera:

d) spese sostenute per la tenuta delle elezioni amministrative





Motivazione

Nel 2006 molti enti locali saranno soggetti al rinnovo delle amministrazioni, si chiede quindi l’esclusione delle spese sostenute a tal fine dal computo delle spese correnti, in quanto non ricompresse nella base presa a riferimento per il calcolo della riduzione di spesa prevista.



Articolo 23

(Compartecipazione locale all’IRPEF e trasferimenti per gli enti locali)





Aggiungere il seguente comma 4:



“Per l'anno 2006 viene rifinanziato il Fondo Nazionale Ordinario per Investimenti per un importo paria a 105 milioni di euro”.



Conseguentemente alla Tabella B, rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’anno 2006 gli stanziamenti sono ridotti di 105 ml di euro.



Motivazione



Il Fondo Nazionale Ordinario per gli Investimenti è riservato per l’80 % ai comuni sotto i 5000 abitanti e costituisce una risorsa fondamentale per enti di piccola dimensione, aventi spesso un ampio territorio, in quanto va a finanziare quelle opere straordinarie indispensabili soprattutto per la manutenzione del patrimonio idrico e stradale.

E’ bene precisare che si tratta di risorse che dal 1992 al 2004 erano stato sempre corrisposte e i corrispettivi importi erano quindi andati ormai consolidandosi nei bilanci comunali



Articolo 23

(Compartecipazione locale all’IRPEF e trasferimenti per gli enti locali)



Aggiungere il seguente comma 4:



“Per l’anno 2006, il contributo spettante alle unioni di comuni è incrementato di 25 milioni di euro. L’incremento è riservato alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l’esercizio associato di servizi.”



Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento”.





Motivazione



Il mancato rifinanziamento del fondo per le Unioni dei Comuni sta comportando un arresto del processo di associazionismo comunale che costituisce uno degli strumenti per consentire la sopravvivenza di determinati servizi ai cittadini nei comuni piccoli e piccolissimi. La norma è diretta a ripristinare parte delle risorse tagliate alle unioni dei comuni dalle ultime due legge finanziarie.



Art. 23

(Compartecipazione locale all’IRPEF e trasferimenti per gli enti locali)



Il comma 3 dell’art. 23 è sostituito con il seguente:

“I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono confermati nello stesso importo per l’anno 2006 ad eccezione di quanto disposto dai seguenti commi:



Per l’anno 2006, il contributo spettante alle Unioni di Comuni è incrementato di 45 milioni di euro.


Motivazione



(La conferma del taglio dello scorso anno (circa 50%) del fondo per le Unioni dei Comuni comporterebbe un arresto del processo di associazionismo comunale che costituisce uno degli strumenti per consentire la sopravvivenza di determinati servizi ai cittadini nei comuni piccoli e piccolissimi.

Va evidenziato, inoltre, che il numero delle Unioni è ulteriormente aumentato rispetto allo scorso anno.)





“Il contributo destinato alla Unioni di Comuni di cui al comma precedente è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l’esercizio congiunto del servizio di polizia locale, destinati a finalità di investimento”.


Motivazione



(Nei piccoli Comuni che si rivolgono all’Unione per migliorare la propria governance si riscontra la priorità di organizzare il servizio di Polizia municipale su scala intercomunale.

Questo percorso sta conseguendo buoni risultati ed si ritiene debba essere incentivato in modo specifico.)



(Risorse per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti)





“Per l’anno 2006 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000, il contributo di cui all’art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro”.
Motivazione



(Queste disposizione consentirebbe di allineare i contributi per i Comuni fino a 3.000 abitanti, almeno alle risorse attribuite dalla finanziaria 2003, legge 289/2002 che prevedeva un fondo di 112 milioni di euro.)



(Fondo Nazionale ordinario Investimenti)



“Per l’anno 2006 è ripristinato il Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, finanziato con i contributi previsti dalla legge 289/2002”.



Motivazione



(Il Fondo Nazionale Ordinario per gli Investimenti degli Enti locali, il cui stanziamento deve essere stabilito ogni anno dalla legge finanziaria e riservato per l’80 % ai Comuni sotto i 5000 abitanti, risulta anche quest’anno completamente azzerato rispetto al 2004. E’ bene ricordare che negli ultimi due anni questo fondo era già stato ampiamente tagliato, passando dai 165 ml del 2003 ai 105 del 2004. Nel 2005 aveva già subito l’azzeramento.)




Articolo 25

(Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie dei comuni)



Sopprimere l’articolo 25.



Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dello 0,5 %.



Motivazione



L’articolo 25 prevede una misura particolarmente preoccupante per molti Comuni che negli ultimi anni hanno fatto ricorso a forme innovative di provvista finanziaria con l’emissione di prestiti obbligazionari comunali. E’ prevista infatti una modifica della normativa relativa all’imposta sui proventi dei titoli obbligazionari emessi degli enti territoriali che si tradurrà di fatto in un calo delle risorse trasferite dallo Stato ai Comuni. Viene infatti abolita la retrocessione forfettaria del 50% della ritenuta fiscale ai Comuni indipendentemente dall’ entità dell’imposta sostitutiva reale.

La disposizione attualmente vigente dell’'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 239 del 1996 (ora sostituita nell’ipotesi di nuova finanziaria), stabilisce che agli enti locali che emettono prestiti obbligazionari spetta il 50 per cento dell'imposta sostitutiva, fissata al 12,50 per cento, applicata sugli interessi passivi dei prestiti obbligazionari, a prescindere dalla qualità dei possessori dei predetti titoli, che, come è noto, influisce sul pagamento o meno del tributo (residenti o non residenti) o sul tipo di imposta da versare (imposta sostitutiva per i nettisti o quella derivante dalla denuncia dei redditi per i lordisti).

In definitiva agli enti territoriali emittenti spetta il 6,25 per cento degli interessi passivi sui prestiti obbligazionari da essi emessi e comunque corrisposti ai soggetti possessori dei titoli, a prescindere da eventuali esenzioni e da diverse metodologie e procedure tributarie

La proposta di Finanziaria attuale sostituendo tale meccanismo con il 100% dell’ imposta effettivamente riscossa determina minori entrate agli enti locali in quanto essendo le emissioni obbligazionarie fin qui effettuate principalmente state sottoscritte “a fermo” da istituti di credito che sono soggetti “lordisti” e quindi non soggetti a tale imposta di fatto la modifica si traduce in minori trasferimenti da parte dello Stato.



Articolo 25

(Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie dei comuni)



All’articolo 25 è aggiunto il seguente comma:



“Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle emissioni obbligazionarie effettuate prima del 1 gennaio 2006”





Motivazione



L’articolo 25 prevede una misura particolarmente preoccupante per molti Comuni che negli ultimi anni hanno fatto ricorso a forme innovative di provvista finanziaria con l’emissione di prestiti obbligazionari comunali. E’ prevista infatti una modifica della normativa relativa all’imposta sui proventi dei titoli obbligazionari emessi degli enti territoriali che si tradurrà di fatto in un calo delle risorse trasferite dallo Stato ai Comuni. Viene infatti abolita la retrocessione forfettaria del 50% della ritenuta fiscale ai Comuni indipendentemente dall’ entità dell’imposta sostitutiva reale.

La disposizione attualmente vigente dell’'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 239 del 1996 (ora sostituita nell’ipotesi di nuova finanziaria), stabilisce che agli enti locali che emettono prestiti obbligazionari spetta il 50 per cento dell'imposta sostitutiva, fissata al 12,50 per cento, applicata sugli interessi passivi dei prestiti obbligazionari, a prescindere dalla qualità dei possessori dei predetti titoli, che, come è noto, influisce sul pagamento o meno del tributo (residenti o non residenti) o sul tipo di imposta da versare (imposta sostitutiva per i nettisti o quella derivante dalla denuncia dei redditi per i lordisti).

In definitiva agli enti territoriali emittenti spetta il 6,25 per cento degli interessi passivi sui prestiti obbligazionari da essi emessi e comunque corrisposti ai soggetti possessori dei titoli, a prescindere da eventuali esenzioni e da diverse metodologie e procedure tributarie

La proposta di Finanziaria attuale sostituendo tale meccanismo con il 100% dell’ imposta effettivamente riscossa determina minori entrate agli enti locali in quanto essendo le emissioni obbligazionarie fin qui effettuate principalmente state sottoscritte “a fermo” da istituti di credito che sono soggetti “lordisti” e quindi non soggetti a tale imposta di fatto la modifica si traduce in minori trasferimenti da parte dello Stato.

Considerando che tale misura sembra aver effetto anche per le emissioni già effettuate si chiede o la soppressione di tale modifica o per lo meno di mantenere il regime precedente per le emissioni già effettuate in quanto gli enti avevano proceduto a effettuare questo tipo di emissioni nel presupposto anche di una normativa fiscale che prevedeva la retrocessione forfetaria della ritenuta.



Art. 30

(Concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale)





Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, e 8 dell’articolo 30.





Conseguentemente al testo del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 si apporta la seguente modifica:



All’art. 5, comma 1, lett. b) le parole: “nella misura del 95 per cento” sono sostituite con le parole: “nella misura del 90 per cento”




Motivazione

L’emendamento viene proposto perché il taglio netto dell’1% rispetto al 2004 delle spese di personale a tempo determinato si aggiunge ad un regime già fortemente restrittivo relativo alle spese di personale a tempo indeterminato. Se dunque i limiti alla spesa per il personale a tempo indeterminato, già vigenti ai sensi dell’art .1, comma 98 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), possono essere giustificati per i futuri riflessi sulla finanza pubblica allargata, l’imposizione di un taglio netto dell’1% sulle spese di personale a tempo determinato, oltre a penalizzare fortemente gli enti che in passato hanno già operato una razionalizzazione delle spese di personale, si traduce in una indebita violazione dell’autonomia garantita agli Enti Locali dall’art. 114 della Costituzione perché interviene su una singola voce di spesa.



Art. 35

Assunzioni di personale



Aggiungere il seguente comma 8:



I comuni in aggiunta alle assunzioni di personale consentite ai sensi dell’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono autorizzati ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione della attività svolte dal personale a tempo determinato in servizio presso gli stessi enti alla data dell’entrata in vigore della presente legge.



Art. 44

(Fondo famiglia e solidarietà)



Aggiungere il seguente comma 2



2. Il fondo di cui al comma 1 viene ripartito annualmente tra i Comuni che ne abbiano fatto richiesta sulla base di criteri individuati con decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani.



Art. 56

(Trasferimento di autoveicoli)



Al comma 1, dopo le parole “sugli autoveicoli è effettuata” eliminare le parole “ ai dirigenti del comune di residenza del venditore”



Motivazione



Nell'art. 53 della bozza della Finanziaria per il 2006 è stata riproposta la competenza dei dirigenti comunali (genericamente così indicati) ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 267/00 ad autenticare gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli, che era stata espressamente espunta dalla bozza dell'art. 2 del d.l. 35/05 conv. in l. 80/05.

Questa riproposizione riporta lo stesso problema di evitare il coinvolgimento dei dirigenti, peraltro genericamente indicati. Ciò varrebbe a dire qualsiasi dirigente, dall'architetto al veterinario, dal dirigente dell'anagrafe a quello del mercato.

Merita quindi insistere anche questa volta per eliminare dalla bozza il richiamo ai dirigenti comunali.



Art. 66

(Giochi)



Al comma 5, dopo le parole “lettere a) e b)” inserire le seguenti parole: " del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni."

Motivazione



Manca nella stesura del nuovo comma il riferimento alla legge cui si riferisce l'articolo 86 citato.



Art. 66

(Giochi)



Al comma 21, dopo le parole “con ordinanza motivata” eliminare le parole "e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni".



Motivazione



Il richiamo alle modalità previste dall'articolo 19 sono indubbiamente riferite ai commi ultimo e penultimo che con sentenza delle Corte Costituzionale n. 77 del 27 marzo 1987, sono stati dichiarati incostituzionali. Infatti la procedura per sospendere, annullare o revocare i provvedimenti ivi previsti, nonché il diniego di rilascio non sono più soggetti alla previa comunicazione al Prefetto.


Art. 66

(Giochi)



Al comma 22, le parole "dell'autore degli illeciti" sono sostituite da "di cui agli articoli 86 e 88, ferma restando la sospensione prevista dal comma 10,"



Motivazione



Il riferimento all'"autore degli illeciti" può costituire un vincolo eccessivo per adottare il provvedimento del questore. Ciò in quanto l'illecito talvolta è commesso da persona non titiolare della licenza del pubblico esercizio o della sala per scommesse. Spesso si verifica che in detti locali la violazione relativa degli apparecchi idonei per il gioco sono persone diverse. Appare perciò troppo vincolante che la sospensione della licenza debba essere adottata solo se si tratta dello stesso autore dell'illecito.


Aggiungere il seguente articolo……



(Trasporto pubblico locale)



“Per il quinquennio 2006-2010 tutti i veicoli a motore soggetti ad imposta di bollo verranno assoggettati ad un contributo di scopo, pari al 10 per cento dell’importo pagato, finalizzato a finanziare gli investimenti comunali diretti a migliorare la mobilità urbana.

Per i veicoli più inquinanti (Euro 0 e Euro1) il contributo sarà pari al 20 per cento. L’importo minimo del contributo non dovrà essere inferiore a 10 euro.

Il relativo gettito è versato in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’Interno.

Entro sessanta giorni dalla data di entra in vigore della presente legge, il Ministero dell’Interno definisce con proprio decreto, d’intesa con l’Anci, i criteri di ripartizione del fondo”.



Motivazione



Mobilità e inquinamento sono due problemi strettamente collegati, divenuti prioritari e non più rimandabili.

La riduzione delle sostanze nocive nell’atmosfera, specialmente nelle aree urbane, non può essere perseguita senza un significativo intervento sulla mobilità: è necessario quindi realizzare politiche che spostino gran parte della mobilità sui mezzi pubblici.





Aggiungere il seguente articolo…



(Oneri di urbanizzazione)



Il comma 43, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.



Motivazione



Il comma della finanziaria per il 2005 ripropone il vincolo di destinazione all’utilizzo dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione precedentemente eliminato con l’introduzione del T.U. sull’edilizia; il comma 43 della legge finanziaria prevede, infatti, che essi possano essere utilizzati per il finanziamento di spese correnti in misura non superiore al 75% nel 2005 e non superiore al 50 % nel 2006.

Con l’articolo in questione si propone, quindi, di eliminare il vincolo di cui sopra, reintroducendo la piena discrezionalità da parte degli enti locali nell’utilizzo dei proventi in questione.



Aggiungere il seguente articolo…



(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)



“Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono abrogate”.





Motivazione



Le norme che si intendono abrogare hanno dimezzato la capacità di indebitamento degli enti locali. Fino al 31 dicembre 2004, in base alle norme di contabilità contenute nel Tuel, gli enti locali che intendevano contrarre un debito per investimenti potevano farlo purché la somma degli interessi da pagare non superasse il 25 per cento dei primi tre titoli delle entrate. Aver portato drasticamente la capacità di indebitamento dell’ente locale dal 25 al 12 per cento, ha significato di fatto limitare fortemente gli investimenti, considerato che non sono più concessi dallo Stato mutui a proprio carico, compromettendo così per molti anni la programmazione e lo sviluppo delle diverse realtà locali con particolare riguardo agli enti più piccoli che hanno minori margini di manovra sulla leva fiscale.

Inoltre il piano di rientro, che il comma 45 prevede per gli enti la cui soglia di indebitamento sia già superiore al 12 per cento, è praticamente inattuabile se non a costo di rinunciare a tutti i futuri investimenti.



Aggiungere il seguente articolo .......



(Addizionale Comunale all’Irpef)





1) Il comma 51 dell’art. 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente: per l’anno 2006 è consentita la variazione in aumento dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell’art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, applichino una percentuale inferiore allo 0,3 per cento. La percentuale dell’aliquota applicata, comprensiva dell’aumento, non potrà comunque andare oltre lo 0,3 per cento.

2) Fermo restando quanto stabilito al primo comma del presente articolo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati da quegli enti che già superano la soglia dello 0,3 per cento.





Motivazione



In merito all’addizionale comunale all’Irpef , si propone di consentire a quegli enti che applicano una percentuale particolarmente bassa, di poterla aumentare fino ad un limite massimo dello 0,3 per cento entro il 31 dicembre 2006.

In questo modo, considerando che il comma 51 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 ha prorogato la sospensione degli effetti degli aumenti deliberati dopo il 29 settembre 2002 fino al 31 dicembre 2006, verrebbe concessa una deroga a tutti quei comuni che, non avendo ancora applicato o applicando una percentuale particolarmente bassa del tributo, risultano particolarmente svantaggiati dalla suddetta normativa.



Aggiungere il seguente articolo….

(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tributi locali)



1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l’indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione della dell’istanza.

5. La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

6. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

8. All’articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta la seguente lettera: “e) il contratto di affidamento deve prevedere un termine massimo di durata, comprensivo di eventuali periodi di proroga, che comunque non sia superiore complessivamente ad anni dieci. A tali contratti si applica, in ogni caso, il disposto dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

9. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- gli articoli 9, comma 6; l’art. 10; l’art. 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6; gli artt. 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

- gli articoli 11, commi 1, 2, e 2-bis; l’art. 12 dalle parole “; il ruolo” fino a “di sospensione” e l’art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo.



Motivazione



L’articolo è finalizzato a realizzare un sistema unitario concernente meccanismi e termini relativi all’accertamento rettifica o d’ufficio e alla riscossione coattiva e agli interessi moratori che sia uniforme per tutti i tributi locali, eliminando l’insieme incoerente di norme attualmente vigenti in materia che rendono difficile la gestione dei tributi da parte dei comuni e difficilmente comprensibili tali disposizioni da parte dei contribuenti.



Aggiungere il seguente articolo……..



(Pubbliche affissioni)



I commi 480, 481, 482, 483 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono abrogati.

Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’art. 20 bis, secondo comma, D.Lgs. n. 507/93, introdotto dal comma 480 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, durante il periodo di vigenza.



Motivazione

La normativa introdotta dal comma 480 dell’art. 1 della Legge n. 311/04 è di attuazione quasi impossibile e comporterebbe inoltre una notevole riduzione delle entrate comunali stimabile in circa il 30% del gettito del servizio delle pubbliche affissioni, con punte di oltre il 50% per molti comuni medio piccoli del sud.

Per quel che riguarda gli aspetti attuativi si sottolinea la necessità di predisporre un apposito regolamento che individui in modo puntuale ed inequivocabile gli spazi da assegnare ai soggetti interessati, disciplini e controlli il corretto utilizzo degli stessi, affrontando le problematiche relative alle responsabilità di eventuali danni e alla manutenzione degli impianti.

Se si vuole, come era indicato nella relazione di accompagnamento della norma, agevolare le affissioni di partiti politici, è possibile stabilire che i comuni disciplinino la predisposizione di spazi per le affissioni di manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali in applicazione dell’ancora vigente art. 1 comma 69, L. n. 549/95, garantendo una superficie minima di impianti delle pubbliche affissioni riservata ai manifesti in questione, ragguagliata proporzionalmente al numero degli abitanti dei comuni.

Inoltre, l’introduzione della responsabilità unica prevista nei commi in questione in capo al solo esecutore materiale dell’affissione abusiva, comporta la necessità di una contestazione in flagrante che, nella maggioranza dei casi, risulta di quasi impossibile attuazione, incentivando così pericolosamente le fattispecie che restano impunite.




Aggiungere il seguente articolo……..



(ICP – CIMP)



Alla fine del primo periodo del primo comma dell’articolo 7 octies della Legge 31 marzo 2005 n. 43 aggiungere il seguente periodo:

“Sono esclusi dall’obbligo di rideterminazione del canone secondo i nuovi limiti imposti dall’articolo 10, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i comuni che hanno deliberato la sostituzione dell’imposta sulla pubblicità con il canone antecedentemente al 1° gennaio 2002.”



Motivazione

La modifica all’art. 62 del D.Lgs. 446/97 ad opera della Legge 448/01 ha valore dal 1° gennaio del 2002 (la norma non prevede infatti e non potrebbe prevedere retroattività); questo perché dall’1.1.98 era già in vigore il D.Lgs. 446/97 e da tale data diversi comuni hanno optato — secondo quanto previsto dalla normativa allora vigente — per la sostituzione dell’imposta con il canone

Voler dare un valore di retroattività alla Legge 448/01 contrasta con i principi di autonomia finanziaria di entrata e di spesa sanciti dall’art. 119 della Costituzione.

Si ribadisce quindi che il limite imposto dalla Legge di modifica n. 448/01 non può essere applicato ai comuni che avevano già deliberato la sostituzione dell’imposta sulla pubblicità con il canone antecedentemente al 1° gennaio 2002, data di entrata in vigore di detto limite.

Peraltro una recente sentenza del TAR Toscana in merito alla effettiva decorrenza del canone per i mezzi pubblicitari si è pronunciato in linea con la norma proposta nel presente articolo.




Aggiungere il seguente articolo…



(Proroga termini accertamento e liquidazione ICI)



“In deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2005, sono prorogati al 31 dicembre 2006, limitatamente all’annualità di imposta 2001 e successive”.



Motivazione



E’ necessario evitare la prescrizione dei termini in scadenza al 31 dicembre 2005 per la liquidazione e l’accertamento ICI relativo agli anni precedenti soprattutto per il ritardo con cui arrivano dal C.N.C. i dati relativi ai versamenti.




Aggiungere il seguente articolo……..



(Imposta sulla pubblicità)



Il secondo comma dell’art. 7 octies della Legge 31 marzo 2005 n. 43 è abrogato.



Motivazione

Il secondo comma dell’art. 7 octies L. n. 43/05 risulta inapplicabile nella parte in cui si riferisce all’imposta sulla pubblicità, tenuto conto che la norma introduce, per determinate manifestazioni sportive, un principio di occasionalità che di fatto non è rinvenibile nella disciplina tributaria relativa a codesto tributo locale.




Aggiungere il seguente articolo……..



(Riduzione del costo dell’indebitamento degli enti locali)



Al fine di contenere il costo dell’indebitamento, gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 possono provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui contratti antecedentemente al 31 dicembre 1996, compresi quelli contratti con la Cassa DD.PP, in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell’operazione di rifinanziamento si dovrà tener conto anche delle commissioni, compresi eventuali indennizzi e/o penali per estinzione anticipata che possono essere ricompresi nel nuovo debito e quindi nel piano di ammortamento.





Motivazione



Obbiettivo della norma è quello di permettere agli enti locali di procedere alle operazioni di conversione previste dall’art. 41 della legge 448/2001 anche ai mutui assunti prima del 31/12/96 in analogia a quanto già previsto dall’ art. 1, comma 71, della Finanziaria 2005 per i mutui a parziale o totale carico dello Stato.

In questo modo gli enti locali potrebbero procedere ad una ristrutturazione completa del proprio debito, trasformando le passività esistente in altre con costi più allineati al mercato, che permetterebbe una riduzione della spesa corrente per interessi passivi sul debito.





Aggiungere il seguente articolo…..


(Proroga termini passaggio tassa-tariffa)



All’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».



Motivazione

Viene rinviato di un ulteriore anno il termine per il passaggio da tassa a tariffa rifiuti solidi urbani. Ad oggi continuano a mancare gli strumenti indispensabili per consentire agli enti locali l’organizzazione e l’applicazione del nuovo regime tariffario. Vi sono infatti molti aspetti che ancora devono essere chiariti o integrati, quali addirittura la natura stessa della tariffa, da cui discendono ovviamente una serie di conseguenze fondamentali, riguardanti la gestione e la riscossione della stessa.

Quindi, la situazione attuale porta a ritenere che, in assenza di interventi rapidi, i comuni si troveranno nell’impossibilità di operare il passaggio dalla tassa alla tariffa entro il termine oggi vigente, con la conseguenza di dovere introdurre per il prossimo anno l’ennesimo rinvio.




Aggiungere il seguente articolo…….

(Conto economico)



“I termini previsti per l’applicazione della disciplina del conto economico, di cui al comma 2 dell’articolo 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono differiti all’anno 2005 e all’anno 2007, rispettivamente per i Comuni di cui ai numeri 4) e 4-bis) del comma 1, lettera d), dell’articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539”.



Motivazione



Vengono differiti al 2005 e al 2007 i termini previsti per l'applicazione della disciplina del conto economico, rispettivamente per i Comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti) e per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.




Aggiungere il seguente articolo….



(Tassa concessione governativa telefoni cellulari)



La tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari di cui al D.P.R. 26/10/1972 n. 641, art. 21 dell’Allegato 1, non è dovuta oltre che dalle Amministrazioni statali anche dagli altri enti istituzionali che compongono la Repubblica, indicati nell’articolo 114 della Costituzione.





Motivazione



Fino ad oggi le Amministrazioni comunali che sottoscrivevano contratti di abbonamento per la fornitura dei servizi di telefonia mobile non venivano assoggettate al pagamento della tassa di concessione governativa in quanto equiparate, agli effetti fiscali, allo Stato, come peraltro ribadito dall’Agenzia delle Entrate, DRE Lazio, con nota n. 44461/2001 del 17 luglio 2001 in risposta a specifica istanza di interpello.

Di recente l’Agenzia delle Entrate - con risoluzione n. 55/E del 3 maggio 2005 - è intervenuta nuovamente sul tema sostenendo che l’esenzione della tassa vale soltanto per lo Stato e gli organi dello Stato in senso stretto, escludendo così le Amministrazioni comunali.

La norma mira a fare definitiva chiarezza sulla questione, prevedendo l’esenzione dal pagamento della tassa di tutti gli enti istituzionali di cui si compone la Repubblica italiana, evitando così lunghi e dispendiosi contenziosi in merito.



Aggiungere il seguente articolo……



(Regole particolari per l’assunzione dei mutui)





Al comma 1 dell’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 1, comma 44, della legge n. 311 del 2004, dopo le parole”al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi” sono sostituite dalle seguenti parole “al netto di contributi o rimborsi in conto interessi erogati da soggetti terzi sull’indebitamento in ammortamnento”.





Motivazione



L'art. 1, comma 44, della legge n. 311 del 2004 ha apportato alcune significative modifiche all'art. 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ed in particolare ha ridotto dal 25 al 12 per cento il rapporto limite tra gli interessi passivi pagati e le entrate correnti ai fini del ricorso all'indebitamento. E' rimasta invece confermata la disposizione che prevede la detrazione dagli interessi passivi dei "contributi statali e regionali", in quanto si tratta di spese che trovano una corrispondente entrata in conto finanziamento. Ciò premesso si ritiene corretto modificare la norma escludendo dal conteggio gli oneri di ammortamento (in conto interessi) che trovano una contropartita di finanziamento da parte di soggetti terzi.

Per capire meglio la questione prendiamo ad esempio un ente che ha dato in concessione il servizio idrico.

In questi casi l’ente trasferisce i ricavi (entrate del servizio idrico) ed i relativi costi al gestore del servizio idrico, accollando al medesimo gli oneri di ammortamento degli investimenti effettuati sugli impianti. Al di là del fatto che si tratta, per l'ente, titolare del mutuo originario, di una spesa finanziata dal trasferimento da parte del gestore, va ulteriormente osservato che l'ente in questione ha rinunciato alle entrate da corrispettivo di servizio e quindi è doppiamente penalizzato dalla norma attualmente vigente, in quanto risultano diminuite le entrate alle quali parametrare le spese in conto ammortamento dei mutui.

Per le ragioni sinteticamente espresse si ritiene perciò corretto escludere dal conteggio del parametro ex art. 204, comma 1, del decreto legislativo n, 267 del 2000, le spese per interessi rimborsate da soggetti terzi, adottando sul piano contabile alternativamente o la soluzione di iscrivere le relative partite nei servizi per conto di terzi, oppure di evidenziare, con nota allegata, una diversa determinazione del parametro rispetto a quello che si verrebbe ad evidenziare dalle scritture di bilancio, per effetto del finanziamento da parte del gestore degli oneri finanziari di ammortamento.



Aggiungere il seguente articolo….





(Proposta di modifiche alla disciplina riguardante la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)





1) L’art. 49 – comma 1 - del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è sostituito dal seguente: “1. la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa dalla data del 01.01.2007. Restano in vigore gli articoli 62, commi 2 e 3, 70,71,73 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 in riferimento alla tariffa di cui al comma 2 del presente articolo.



2) All’art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 sono apportate a partire dal 1/1/2007 le seguenti modifiche :

a) Al comma 2, dopo la parola “tariffa” aggiungere le seguenti parole: “avente natura tributaria”;

b) I commi 1-bis e 9 sono abrogati;

c) Il comma 13 è sostituito dal seguente “13. i comuni devono provvedere all’integrale copertura dei costi del servizio di cui al comma 2”;

d) Il comma 15 è sostituito dal seguente: “15. la tariffa è disciplinata dal comune con apposito regolamento ed è applicata, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dal soggetto che gestisce il servizio, ove deliberato dal comune, ovvero dal comune stesso; il comune può utilizzare per la riscossione spontanea anche il modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La riscossione coattiva può, su richiesta del comune o dell’ente gestore, essere effettuata per il tramite dei concessionari mediante iscrizione a ruolo o direttamente mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R. D. 639 del 1910. Per la riscossione spontanea il soggetto che gestisce il servizio, ovvero il comune, ha l’obbligo di inviare al contribuente una comunicazione contenente gli elementi necessari per la determinazione ed il versamento della tariffa”;

e) Il comma 16 è sostituito dal seguente: “16. nella determinazione della tariffa è facoltà del comune non ricomprendervi, in tutto o in parte, il costo relativo alla gestione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche e quello di remunerazione del capitale investito. E’ altresì facoltà del comune applicare alle utenze domestiche, in luogo del metodo normalizzato, il parametro della superficie occupata, eventualmente combinato con il numero dei componenti del nucleo familiare”;

f) Dopo il comma 17 aggiungere il seguente: “17-bis. Per la disciplina delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ed all’articolo 12, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473. per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.



Motivazione



In ragione delle difficoltà organizzative riscontrate da molti Comuni nell’applicazione del D.Lgs n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi), che ha istituito la nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, si propongono misure volte a garantirne l’effettiva applicazione da parte di tutti gli enti.



La norma chiarisce, come più volte auspicato dall’Anci, che la nuova tariffa ha natura tributaria, anche in ragione della coincidenza del presupposto impositivo della tariffa con quello previsto dal D.Lgs n. 507/1993 per la tassa.

La determinazione della natura della TARI riveste un ruolo centrale per una corretta applicazione dell’imposta poiché incide su aspetti non trascurabili quali, ad esempio, la mancata applicazione dell’IVA, con conseguente contenimento dell’aumento dei costi soprattutto per le utenze domestiche e l’applicazione delle norme in materia di contenzioso, che resterebbe di competenza delle commissioni tributarie.



Uno degli aspetti di maggior criticità emersi nel passaggio dalla tassa alla tariffa è quello connesso all’obbligo di garantire la totale copertura dei costi del servizio con le risorse derivanti dall’applicazione della tariffa; a tal proposito, l’articolato dispone che, dall’entrata in vigore della tariffa, gli enti sono tenuti a raggiungere la totale copertura dei costi del servizio entro tre anni dall’entrata in vigore della tariffa stessa.

I Comuni, inoltre, con proprio regolamento, hanno la facoltà di non ricomprendere, in tutto o in parte, i costi inerenti lo “spazzamento” nonché di applicare per le utenze domestiche, in luogo del metodo normalizzato, il parametro della superficie occupata combinato con quello dei componenti del nucleo familiare, garantendo così maggiore equità nel prelievo e costi più contenuti.



E’ prevista espressamente la facoltà per i comuni di utilizzare il modello di pagamento unificato di cui all’artico 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Mod. F24) per la riscossione spontanea.






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(Edilizia scolastica e fondi CIPE)



1. E’ stanziata la somma di 30 milioni di euro, per il rifinanziamento della legge 23/96, per dotare di risorse il fondo per gli interventi di edilizia scolastica, per l’anno 2006.

2. E’ fatta riserva del 20% dei fondi per le grandi opere, destinati agli interventi negli edifici scolastici delle zone sismiche, ex art. 80, comma 21, legge 289/2000.







Conseguentemente al testo del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 si apporta la seguente modifica:



All’art. 5, comma 1, lett. b) le parole: “nella misura del 95 per cento” sono sostituite con le parole: “nella misura del 90 per cento”



Motivazione



La finanziaria 2006 non contiene previsioni di finanziamenti della voce “edilizia scolastica”, né come rifinanziamento del piano annuale della legge 23/96 recante “norme per l’edilizia scolastica”, né come prosecuzione della riserva di legge, finanziata dall’art. 80, comma 21 della legge 289/2002, per interventi nelle zone sismiche (San Giuliano).

Si ritiene che la somma prevista dovrebbe ammontare a 30 milioni di euro, per il rifinanziamento della legge 23/96 e il 20% della riserva anziché il 10% dei fondi per le grandi opere destinati agli interventi negli edifici scolastici delle zone sismiche.

L’aumento di percentuale si rende necessario vista la esiguità del finanziamento derivato dalla percentuale del 105 precedentemente riservata.







Aggiungere il seguente articolo…



(Ampliamento diritto allo studio)



1. Per consentire ai Comuni di sostenere le maggiori spese derivanti dalla applicazione della legge 53/2003, in particolare per il costo dei nuovi 125.000 utenti, ogni anno obbligati al nuovo diritto-dovere, relativamente a mense scolastiche e trasporti, libri di testo, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili e per quanto compreso nel concetto di diritto-dovere, è stanziata la somma di 100 milioni di euro, vincolata alle seguenti destinazioni: spese dei Comuni per il diritto-dovere fino a diciotto anni: mense, trasporti, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili.




Motivazione



Il disegno di legge non contiene disposizioni per le maggiori spese dei Comuni in conseguenza della applicazione della legge 53/2003 recante “delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali per le prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, in particolare per il costo dei nuovi obbligati al diritto dovere che sono stati stimati dallo stesso Miur in 125.000 nuovi utenti l’anno.

A questi nuovi utenti vanno garantite tutte le provvidenze relative al diritto allo studio, pertanto le principali voci di spesa di cui la finanziaria dovrà tenere conto sono i nuovi oneri che graveranno sui Comuni per l’attuazione del diritto-dovere fino a diciotto anni: mense, trasporti, libri di testo, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili, costi che dovranno essere valutati in relazione ai compiti degli enti locali e non solo per assicurare il personale insegnante o i collaboratori statali.


Aggiungere il seguente articolo…



(TARSU)



1. E’ stanziata la somma di Euro 39.000.000, per il rimborso ai Comuni delle spese relative alla TARSU delle scuole pubbliche statali, secondo quanto stabilito in Conferenza Unificata a seguito della sentenza della Corte di Cassazione (sez. Tributaria, sentenza 18/4/2000, n. 4994), relativamente alla annualità 2005.

2. E’ stanziata la somma di 75 milioni di euro per il reintegro dei fondi non corrisposti ai Comuni per la Tarsu delle scuole pubbliche statali e tuttora pendenti nelle annualità 2003/2004/2005.





Conseguentemente al testo del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 si apporta la seguente modifica:



All’art. 5, comma 1, lett. b) le parole: “nella misura del 95 per cento” sono sostituite con le parole: “nella misura del 90 per cento”



Motivazione



La mancata erogazione da parte dello stato delle somme destinate al rimborso degli oneri sostenuti per la rimozione dei rifiuti solidi urbani prodotti nelle scuole pubbliche statali, ha provocato gravi difficoltà di bilancio nei Comuni, soprattutto per quello che riguarda gli anni 2003, 2004 e 2005 dal momento che tali somme, inizialmente destinate e successivamente decurtate dal bilancio dello Stato, erano già state impegnate nei capitoli dei bilanci comunali.



Aggiungere il seguente articolo…



(Fondo Unico per lo Spettacolo)



E’ stanziata la somma di 164 mln di euro per il Fondo Unico per lo Spettacolo (previsto dalla legge n. 163/85), per il reintegro del fondo per l’anno 2006.







Conseguentemente al testo del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 si apporta la seguente modifica:



All’art. 5, comma 1, lett. b) le parole: “nella misura del 95 per cento” sono sostituite con le parole: “nella misura del 90 per cento”



Motivazione



Il disegno di legge (finanziaria 2006) prevede un drastico taglio del Fondo Unico per lo Spettacolo (previsto dalla legge n. 163/85), da 464 milioni di euro nel 2005 a 300 milioni di € nel 2006 e seguenti.

Questa diminuzione dei finanziamenti diretti si unisce al taglio imposto dalla Finanziaria nelle spese dei Comuni per la Cultura. L’effetto congiunto di queste due misure comporterà conseguenze devastanti per il settore dello Spettacolo dal vivo. Molte strutture dovranno chiudere (a partire dalle Fondazioni Liriche), altre dovranno ridurre drasticamente la programmazione, con gravi ripercussioni sul piano dell’offerta culturale e sui livelli occupazionali.




Aggiungere il seguente articolo:





(Spese sostenute dai Comuni per funzionamento Uffici giudiziari)





“E’ abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2006, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia.

Presso il Ministero dell’Interno è istituito un fondo pari a 400 milioni di euro a partire dall’anno 2006. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2006.

Motivazione



La legge 24 aprile 1941, n. 392 pone a carico del Comune, ove ha sede l’ufficio giudiziario, una serie di spese assai gravose riguardanti: reperimento (locazione, etc...) dell’immobile, manutenzione, pulizia e custodia, spese di gestione riguardanti illuminazione, riscaldamento, servizio telefonico, etc...

Il procedimento di rimborso delle spese sostenute dal Comune è stato modificato da un regolamento di semplificazione, sottoposto al parere della Conferenza Stato-Città nel gennaio 1998.

In sintesi, il regolamento prevede la concessione di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari, che viene determinato con decreto del Ministero della Giustizia sulla base dei consuntivi di spesa sostenuti dai Comuni nel corso di ciascun anno.

La richiesta di contributo unitamente al rendiconto è sottoposta al parere della Commissione di manutenzione (ove non è presente alcun membro designato dal Comune), avente sede in ogni circondario di tribunale.

Ragioni che militano a sostegno del superamento dell’attuale disciplina:

Siamo in presenza di una normativa datata, anacronistica, giustificabile in una geografia giudiziaria radicalmente diversa da quella attuale; appare oggi incomprensibile il motivo per cui il Comune debba far fronte a tale incombenza che esula del tutto dalle sue competenze istituzionali, con un aggravio enorme in termini economici e di risorse umane impiegate, l’amministrazione comunale è costretta ad anticipare tali spese, ricorrendo nella quasi totalità dei casi a prestiti bancari, con conseguente maggior onere finanziario derivante da interessi passivi, non può preventivamente quantificare il totale dei costi che sarà chiamato a sostenere, non rientrando nella sua sfera di controllo.



Aggiungere il seguente articolo……



(Contributo di scopo per il costo dei servizi relativi alle attività turistiche)



1) I comuni possono deliberare con proprio regolamento, l’applicazione di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell’anno, secondo i seguenti principi e criteri:



a) individuazione del soggetto passivo nelle persone fisiche, non residenti, che soggiornano presso una struttura ricettiva di cui all’art. 6 della L. 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, situata nel territorio del Comune;

b) possibilità di esclusione in base al regolamento comunale delle strutture specificamente riservate al turismo giovanile e di altre individuate e motivate dal regolamento stesso;

c) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

d) determinazione della tariffa, anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi, entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

e) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno;

f) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso;

g) definizione dei termini e delle modalità di versamento secondo i criteri direttivi di cui al decreto previsto al successivo comma 3.



2) Il contributo, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di efficacia dei regolamenti comunali ed agli effetti delle previsioni di cui all’art. 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è applicabile dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività del regolamento di cui al comma 1.



3) Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce le modalità e i termini per il versamento e per l’accertamento del contributo di cui al comma 1.



4) Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dei centri storici.



Motivazione



La presente proposta mira a ristorare gli enti locali soggetti a maggiore pressione turistica dei costi aggiuntivi sostenuti per i servizi di vigilanza, pulizia e manutenzione urbana in conseguenza della fruizione delle città e più in generale delle località turistiche da parte della popolazione non residente ovvero non ivi operanti per motivi professionali o di studio.




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(Addizionale comunale sulle tasse portuali per le merci)





Il Comune può istituire un’addizionale sulle tasse portuali per le merci fino a 2 centesimi per tonnellata metrica. I proventi derivanti da tale addizionale sono riversati in apposito fondo istituito presso il Ministero dell’Interno, e ripartito in base al gettito generato da ogni territorio di competenza. I tempi e le modalità di erogazione sono definiti attraverso apposito decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con l’Anci.




Motivazione



Il Comune sopporta forti costi dovuti al transito di merci sul proprio territorio. In particolare, la presenza di porti interessati da una rilevante movimentazione di merci necessita di importanti investimenti in infrastrutture pesanti e mobilità, che non possono essere finanziati solo con mezzi ordinari. E’ necessario quindi che i Comuni abbiano la possibilità di reperire fondi straordinari dalle società che operano nel settore.




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(Addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri e autoveicoli)





A partire dall’anno 2006 è istituita l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri e autoveicoli su mezzi natanti a pagamento. L’addizionale, stabilita con regolamento comunale, può raggiungere un importo pari al 10 per cento del prezzo del biglietto. Il soggetto deputato alla vendita dei biglietti riversa le somme riscosse a titolo di addizionale direttamente al Comune in base ai tempi ed alle modalità stabilite con regolamento Comunale.



Motivazione



Il Comune sopporta forti costi dovuti al transito di merci e persone sul proprio territorio. E’ necessario che i Comuni abbiano la possibilità di reperire, anche dai non residenti che usufruiscono delle infrastrutture cittadine i fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria.



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(Modifiche alla Legge 109/94)



Il comma 3, art. 19 della legge 109/94 è così modificato:



3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche, alle amministrazioni provinciali e all’ANAS Spa.



Motivazione:



La possibilità per gli enti locali di poter affidare le funzioni di stazione appaltante anche all’ente nazionale per le strade, rappresenterebbe una non più procrastinabile semplificazione nella gestione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.



Aggiungere il seguente articolo:



Per l’anno 2006 i trasferimenti erariali vengono adeguati al tasso d’inflazione programmato. Il relativo gettito pari a 180 milioni di euro è destinato agli enti sottodotati.



Conseguentemente al testo del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 si apporta la seguente modifica:



All’art. 5, comma 1, lett. b) le parole: “nella misura del 95 per cento” sono sostituite con le parole: “nella misura del 90 per cento”





MOTIVAZIONE



Molti Comuni sono sottodotati di risorse trasferite dallo Stato, ed il meccanismo di perequazione è ormai fermo da troppi anni, si propone quindi di riattivarlo







Aggiungere il seguente articolo:





A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, al fine di attuare misure di contenimento dell’inquinamento acustico all’esterno dei sistemi aeroportuali, l’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri, di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 31 gennaio 2003, n. 7, è incrementata di 0,50 euro. Tale incremento è attribuito direttamente dagli operatori in favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti ed è ripartito secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Con decreto del Ministero dell’Interno sono stabilite le modalità applicative del presente articolo. E’ abrogato il capo IV della Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante l’Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili.



Motivazione

La disposizione si prefigge lo scopo di reperire fondi a favore dei comuni sul cui territorio, ovvero con esso confinanti, sono situati gli aeroporti al fine di attuare misure di contenimento degli effetti negativi del rumore conseguente al traffico aereo. Contestualmente è prevista l’abrogazione del capo IV della Legge 21 novembre 2000, n. 342 recante l’Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili che di fatto è rimasta inapplicabile a causa della sua farraginosità e delle conseguenti difficoltà applicative nonché della sua impostazione che prevede un forte impegno delle Regioni senza che le stesse conseguano alcun vantaggio, tale almeno da coprire i costi di gestione del tributo. Relativamente al gettito ottenibile esso è presuntivamente valutabile in dieci milioni di euro



Aggiungere il seguente articolo:



Abolizione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di intervenuta variazione nei fabbricati ai fini ICI




A decorrere dal 1 gennaio 2006 nel caso in gli elementi rilevanti ai fini dell’ICI dipendano da atti che hanno dato luogo a registrazione trascrizione e voltura con le procedure telematiche previste dall’articolo 3 bis del D.lgs. 19 dicembre 1997 n. 463 concernente la disciplina del modello unico informatico, ovvero dipendano da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e voltura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni, i soggetti passivi sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione.

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-Città di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti tipologia, termini e modalità di trasmissione telematica dei dati ai Comuni interessati, a cura dell’Agenzia del Territorio. Con lo stesso decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato d’intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di rimborso da parte dei Comuni dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati.



Aggiungere il seguente articolo:



Rivisitazione dei coefficienti moltiplicatori delle rendite delle unità immobiliari urbane delle categorie B e del classamento delle tipologie di immobili delle categorie E







A decorrere dal 1° gennaio 2006, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B è rivalutato nella misura del 45 per cento.



Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali del gruppo E non si intendono ricomprese porzioni immobiliari destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e alberghiero. I soggetti titolari di diritti reali sugli immobili o porzioni immobiliari di cui trattasi sono obbligati a dichiarare in catasto entro il 30 settembre le variazioni per l’attuazione del comma precedente.



In caso di inadempimento, la cui segnalazione può essere effettuata anche dal comune, l’accertamento è eseguito dall’ufficio provinciale competente dell’agenzia del territorio. si applicano le sanzioni previste dall’articolo 31 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modificazioni, per i mancati adempimenti di cui agli articoli 20 e 21 del medesimo regio decreto legge. in caso di accertamento d’ufficio, si applica il procedimento previsto dal comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per il recupero delle spese occorse.



Le rendite catastali rivalutate ai sensi del primo comma del presente articolo producono effetto fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2006.




Aggiungere il seguente articolo:



Modifica dei termini per l’accatastamento, per la presentazione di un modello unico per l’edilizia e partecipazione dei Comuni al processo di accertamento delle rendite proposte







Nel primo comma dell’articolo 28 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, con L. 11 agosto 1939, n. 1249 le parole “31 gennaio dell’anno successivo” sono sostituite dalle “entro la fine del mese successivo”.

Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 dell’articolo 28 Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249, così come modificato dal precedente comma, devono essere presentate in catasto le dichiarazioni nella variazione dello stato delle unità immobiliari già censite.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l’istituzione di un modello unico digitale per l’edilizia, da trasmettere ai Comuni per via telematica e che assolva oltre alla presentazione di denunce di inizio attività, domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia anche alla acquisizione delle informazioni relative alle dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione, da redigere in conformità a quanto disposto dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze, che perverranno all’Agenzie del Territorio ai fini delle attività di censimento catastale.

Fino alla definizione di tale modello, l’Agenzia del Territorio mette a disposizione dei Comuni, per via telematica, le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione, presentate a far data dal 1° gennaio 2006. Eventuali incoerenze riscontrate dai Comuni nelle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’unità immobiliare sulla base degli atti in loro possesso, sono segnalate all’Agenzia del territorio, che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del Direttore dell’Agenzia, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all’Agenzia del Territorio, nonché le relative modalità d’interscambio.





Motivazione



Le proposte di articolato normativo sono finalizzate a:





1. semplificare gli adempimenti del cittadino e recuperare risorse economiche dei Comuni attraverso la trasmissione da parte dell’Agenzia del Territorio dei dati inerenti le mutazioni oggettive e soggettive degli immobili iscritti in catasto, eliminando l’obbligo della dichiarazione ICI da parte del soggetto interessato;





a proporre, da un lato, la rivisitazione dei coefficienti moltiplicatori delle rendite delle unità immobiliari urbane delle categorie B, in quanto immobili iscritti originariamente in catasto con bassa redditività in relazione all’uso ed alla proprietà prevalentemente pubblica, mentre attualmente tali immobili risultano acquisiti da privati. D’altro lato si propone una diversa definizione degli immobili che possono ricadere nelle categorie E, esplicitando che le porzioni immobiliari a destinazione commerciale o industriale non possono essere comprese in tale categoria (vedi grandi stazioni metropolitane e aeroporti), peraltro esenti da ICI;




agevolare gli Uffici Tributi dei Comuni nell’accertamento della rendita presunta dichiarata dalla parte per i fabbricati di nuova costruzione o di quelli censiti ma oggetto di variazione, ciò in quanto il termine previsto per la dichiarazione in catasto è molto lungo (31 gennaio dell’anno successivo all’ultimazione dei lavori o dall’utilizzazione di fatto dell’immobile). L’Agenzia del territorio potrebbe rendere disponibili immediatamente i dati e le informazioni desumibili dalle suddette dichiarazioni, inoltre i Comuni possono svolgere l’attività di verifica dei dati forniti, diminuendo i tempi per l’accertamento definitivo della rendita catastale.
Con lo stesso provvedimento, nell’ottica di una maggiore collaborazione e sinergia nella lotta all’elusione ed evasione fiscale fra Agenzia e Comuni, si tende ad adottare, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un modello unico digitale per l’edilizia, da trasmettere ai Comuni per via telematica e che assolva oltre alla presentazione di denunce di inizio attività, domande per il rilascio di permessi di costruire etc, anche l’acquisizione delle informazioni relative alle dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione.



Aggiungere il seguente articolo:



(Modifica dei termini per l’accatastamento ed interscambio

Interscambio informativo tra Comuni/Agenzia del territorio per l’accertamento delle rendite proposte)



Il primo comma dell’articolo 28 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249 è sostituito dal seguente:



“i fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell’art. 4, devono essere dichiarati all’ufficio tecnico erariale entro il mese successivo a quello in cui sono ritenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare.”



Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 dell’articolo 28 del Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate in catasto le dichiarazioni nella variazione dello stato delle unità immobiliari già sentite, di cui all’art. 17 , comma 1, lettera b), del medesimo Regio decreto legge.



Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato- città ed Autonomie locali, sono stabilite le modalità per l’istituzione di un modello unico informatico per l’edilizia, da trasmettere ai comuni per via telematica per la presentazione di denunce di inizio attività, domande per il rilascio di permessi di costruite e di ogni altro atto di assenso in materia di attività edilizia, nonché le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione, da redigere in conformità a quanto disposto dal D.M 19 Aprile 1994 n. 701 del Ministro delle Finanze, che perverrà al competente ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio.



A decorrere dal 1° gennaio 2006, fino all’adozione di tale modello, l’Agenzia del Territorio, mette a disposizione dei Comuni, per via telematica, le dichiarazioni dio variazione e di nuova costruzione presentate. Eventuali incoerenze riscontrate dai Comuni nelle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’unità immobiliare sulla base degli atti in loro possesso, sono segnalate all’Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del Direttore dell’Agenzia sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità transitorie di interscambio delle informazioni di cui al periodo precedente.



Aggiungere il seguente articolo:




Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenze, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza rispettivamente entro il terzo ed il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. gli avvisi devono contenere altresì l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché del termine di sessanta giorni cui effettuare il relativo pagamento. gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.
nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
gli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali sono calcolati in base al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuale con maturazione giorno per giorno.
il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo ed il versamento è effettuato in almeno due rate con scadenza rispettivamente il 31 maggio ed il 10 dicembre e può, in ogni caso, essere eseguito a scelta del contribuente mediante l’utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
avverso il silenzio dell’autorità competente a decidere i ricorsi amministrativi di cui all’art. 77 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere proposto ricorso entro il termine di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. la mancata impugnazione determina l’estinzione del procedimento.
in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.




Motivazione




Le disposizioni che si propongono hanno essenzialmente lo scopo di realizzare un sistema unitario per la gestione dei tributi locali, concernente essenzialmente i meccanismi ed i termini relativi allo svolgimento della fase di accertamento in rettifica o d’ufficio ed alla fase della riscossione al fine di realizzare un sistema razionale che consenta uno svolgimento più sensato delle attività di gestione dei tributi determinando per ciò stesso risparmi conseguenti all’uniformità di procedure da parte degli enti impositori, nonché una maggiore facilità di adempimenti da parte dei contribuenti che non dovranno più far fronte ad una pluralità di scadenze di modalità di adempimento dell’obbligo tributario. Tutto ciò comporta naturalmente risparmi di spesa e minori occasioni di errori ed elusioni.

Dall’insieme delle disposizioni in questione si può presumere un incremento di gettito pari a 100 milioni di euro, derivante dall’allungamento dei termini per l’accertamento, dal recupero delle somme commesse alla definizione del contenzioso, nonché dai risparmi conseguenti dalle semplificazioni procedurali.














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