1. Disegno complessivo dello statuto

Lo statuto andaluso, approvato con la legge organica n. 6 del 30 dicembre 1981, si suddivide in sei titoli:
- un titolo preliminare, che contiene le disposizioni costitutive e identificative della Comunità (costituzione della Comunità, ambito territoriale e personale, città capitale, bandiera, insegna ed inno), un inquadramento normativo generale degli enti locali infraregionali (municipi, comarcas e province), la definizione dei rapporti tra ordinamento andaluso e ordinamento statale e dell’ambito di efficacia delle fonti autonome, e che si conclude con un cenno a diritti, doveri costituzionali e libertà degli Andalusi con uno specifico riferimento alla tutela delle minoranze, ed una elencazione dei principali obiettivi della Comunità in campo economico e sociale;
- il titolo primo, che elenca le competenze legislative ed amministrative della Comunità, insieme a specifiche norme regolanti l’assunzione di nuove competenze ed il ruolo della Comunità nella formazione e nell’esecuzione di trattati e convenzioni internazionali;
- il titolo secondo, che disciplina l’organizzazione istituzionale della Comunità autonoma, delineando caratteri, organizzazione, funzionamento e attribuzioni dell’assemblea elettiva, del governo e del presidente della Comunità, recando alcune norme sulla potestà legislativa e regolamentare; norme specifiche sono infine dirette a regolare il rapporto di fiducia, conflitti di giurisdizione e contenzioso amministrativo, e il difensore civico;
- il titolo terzo si occupa dell’amministrazione della giustizia, disciplinando in particolare le competenze del Tribunale superiore di giustizia dell’Andalusía;
- il titolo quarto detta norme in materia economica e finanziaria, regolando tra l’altro l’autonomia finanziaria della Comunità, il suo patrimonio, le risorse finanziarie, i tributi, la potestà tributaria, il bilancio, la finanza locale; disposizioni specifiche sono infine dedicate al debito pubblico, alle imprese pubbliche andaluse e alla pianificazione economica;
- il titolo quinto disciplina i rapporti della Comunità con l’Amministrazione dello Stato e con altre Comunità Autonome con particolare riferimento alla stipula di convenzioni e accordi di cooperazione;
- il titolo sesto stabilisce infine il procedimento di revisione dello statuto.

2. I principi

I principi che caratterizzano la Comunità autonoma andalusa fanno riferimento - oltre ai diritti, le libertà e i doveri fondamentali stabiliti nella Costituzione (art. 11) - alla tutela delle minoranze in essa residenti (art. 11), alla libertà ed eguaglianza dell’individuo e dei gruppi in cui si integra, e alla parità fra i sessi (art. 12).

3. I diritti

I diritti che vengono riconosciuti ai cittadini andalusi - oltre a quelli politici definiti nello statuto che spettano non solo ai cittadini spagnoli che, in conformità con le leggi generali dello Stato, abbiano cittadinanza amministrativa in uno dei municipi dell’Andalucìa, ma anche ai cittadini spagnoli residenti all’estero che abbiano avuto l’ultima cittadinanza amministrativa in Andalucìa e dimostrino questa condizione presso il corrispondente consolato spagnolo (art. 8) - si riferiscono essenzialmente all’ambito economico e sociale, e sono collegati ad una serie di obiettivi che la Comunità si impegna a conseguire in questo campo. Tra questi obiettivi si segnalano: il conseguimento del pieno impiego in tutti i settori della produzione e la particolare garanzia dei posti di lavoro per le giovani generazioni di andalusi; l’accesso di tutti gli andalusi ai livelli educativi e culturali che consenta la loro realizzazione personale e sociale; l’utilizzo e il potenziamento delle risorse economiche dell’Andalucìa; la promozione degli investimenti pubblici e privati in Andalucìa; la giusta redistribuzione della ricchezza e del reddito; il superamento delle condizioni economiche, sociali e culturali che determinano l’emigrazione degli andalusi e, finche questa sussista, l’assistenza agli emigrati perché mantengano i loro rapporti con l’Andalucìa; in ogni caso, la creazione delle condizioni indispensabili per rendere possibile il ritorno degli emigranti; il miglioramento della qualità della vita del popolo andaluso, attraverso la protezione della natura e dell’ambiente; la protezione e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico-artistico dell’Andalucìa; il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali tra le diverse aree territoriali dell’Andalucìa; la realizzazione di un efficace sistema di comunicazioni; lo sviluppo industriale; la riforma agraria (art. 12) il pieno impiego e lo sviluppo economico e sociale (art. 66).

4. Fonti e loro rapporti

Lo statuto elenca le materie nelle quali si esercitano i due tipi fondamentali di potestà legislativa della Comunità: quella esclusiva (art. 13), che incontra come unico limite la Costituzione spagnola e lo statuto autonomico di riferimento, e quella di desarrollo (di attuazione) della legislazione statale di base. Formano oggetto di una specifica previsione statutaria le competenze in materia di polizia e pubblica sicurezza (art. 14), in materia di mezzi di comunicazione di massa (art. 16), in materia economica (art. 18), in materia di istruzione (art. 19), in materia di sanità e sicurezza sociale (art. 20).
In particolare, nell’esercizio delle competenze esclusive dell’Andalucìa spettano al Parlamento la potestà legislativa e al Consiglio di Governo la potestà regolamentare e la funzione esecutiva; in quelle materie in cui la competenza della Comunità consista nell’attuazione legislativa e nell’esecuzione della legislazione basica dello Stato, compete al Consiglio di Governo la potestà regolamentare così come l’amministrazione e il controllo, mentre nelle materie in cui la Comunità Autonoma detenga solo competenze di esecuzione, spetta al Consiglio di Governo l’amministrazione e l’esecuzione e, nei casi previsti, la facoltà di dettare regolamenti interni di organizzazione dei servizi relativi, in conformità con le norme regolamentari di carattere generale che detti lo Stato in attuazione della sua legislazione (art. 41)

5. Organi principali e loro rapporti: forma di governo

L’istituzione in cui si organizza politicamente l’autogoverno della Comunità Autonoma è la Giunta dell’Andalucìa, che è composta dal Parlamento, dal Consiglio di Governo e dal Presidente della Giunta.(art. 24).
L’assemblea elettiva - il Parlamento dell’Andalusia - si compone di un numero variabile da 90 a 110 deputati, eletti a suffragio universale ogni quattro anni. I deputati godono delle principali garanzie connesse all’esercizio del loro mandato, come l’insindacabilità e l’immunità parlamentare (art. 26). Il parlamento elegge tra i suoi membri un presidente, un consiglio di presidenza e una deputazione permanente, adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti, opera in assemblea e in commissioni, a cui l’assemblea può delegare l’approvazione di progetti di legge (art. 27). Spettano al parlamento, tra l’altro, l’esercizio della potestà legislativa esclusiva della Comunità ed esecutiva di leggi statali, il controllo dell’attività dell’esecutivo, l’approvazione del bilancio e dei Piani economici, la disciplina di base di organi e servizi comunitari, l’esercizio della potestà tributaria, il controllo dei mezzi di comunicazione sociale della Comunità, l’elezione del Presidente della Giunta e l’accertamento della sua incapacità (art. 30).
Le funzioni esecutive e amministrative della Giunta dell’Andalucìa sono svolte dal Consiglio di Governo, composto dal presidente e dai consiglieri (art. 34). In particolare, il presidente della giunta dirige e coordina l’attività del Consiglio di Governo, coordina l’amministrazione della Comunità Autonoma, nomina e revoca i Consiglieri, ed è titolare della rappresentanza suprema della Comunità Autonoma e di quella ordinaria dello Stato in Andalucìa (art. 35).
La forma di governo dell’Andalusìa può definirsi di tipo parlamentare. Al parlamento, che “rappresenta il popolo andaluso” (art. 25) ed è da questo eletto a suffragio universale, spetta il controllo dell’attività del consiglio di governo (art. 30) e l’elezione tra i suoi membri del presidente della giunta. In particolare, per essere eletto il candidato dovrà, alla prima votazione, ottenere la maggioranza assoluta. Se non la otterrà, si procederà ad una nuova votazione 48 ore dopo la precedente, e la fiducia si intenderà ottenuta se conseguirà la maggioranza semplice nella seconda o nelle successive votazioni. Se non conseguisse detta maggioranza si presenteranno successive proposte nelle forme previste anteriormente. Se, trascorso il termine di due mesi a partire dalla prima votazione, nessun candidato avrà conseguito la maggioranza semplice, risulterà designato Presidente della Giunta il candidato del partito di maggioranza relativa (artt. 30 e 37). Ancora, lo statuto ribadisce, all’art. 35, che il presidente è responsabile politicamente davanti al parlamento, e, all’art. 36, che il consiglio di governo è politicamente responsabile solidarmente davanti al parlamento, ferma restando la responsabilità diretta di ciascun consigliere per la propria gestione. Il presidente può inoltre porre la questione di fiducia e può a sua volta subire la mozione di censura, regolata secondo il modello della c.d. sfiducia costruttiva.

6. Rilievo della democrazia diretta

Gli istituti di democrazia diretta previsti dallo statuto andaluso consistono - oltre ad un sistema di consulte popolari locali contemplato dall’art. 15 - nell’iniziativa legislativa popolare, nell’iniziativa legislativa degli Ayuntamientos, e in un referendum confermativo a conclusione del procedimento di riforma dello statuto (artt. 74 e 75).

7. Rapporti regione-enti locali

La Comunità autonoma detiene la competenza legislativa esclusiva in materia di regime locale (art. 13) e con legge del parlamento andaluso è regolata sia la modifica dei confini municipali che la creazione di comarcas costituite da municipi limitrofi appartenenti alla stessa provincia (art. 5). Inoltre, l’ambito territoriale per l’esercizio e la gestione delle competenze e delle funzioni della Comunità Autonoma è rappresentato dalla provincia, e attraverso le Deputazioni provinciali la Comunità articolerà la gestione ordinaria dei suoi servizi periferici. Alle deputazioni provinciali la Comunità autonoma può infine delegare - sotto la sua direzione e il suo controllo - l’esercizio di proprie competenze (art. 4).
Con riferimento alla finanza locale, spetta alla Comunità Autonoma la tutela finanziaria degli enti locali, nel rispetto dell’autonomia a questi riconosciuta dagli articoli 140 e 142 della Costituzione, e spetta agli enti locali la gestione, liquidazione, riscossione e ispezione sui tributi propri, ferma restando la delega relativa a proprie facoltà che possano conferire a favore della Comunità Autonoma. Le entrate degli enti locali consistenti in partecipazioni alle entrate statali e in contributi incondizionati sono percepiti per il tramite della Comunità Autonoma, che li distribuisce in conformità ai criteri legali stabiliti per dette partecipazioni (art. 62).

8. Finanza e contabilità

La Comunità autonoma andalusa gode di autonomia finanziaria disponendo di un proprio patrimonio e di proprie finanze (art. 54). In particolare, le principali risorse finanziarie della Comunità sono costituite dai proventi: delle imposte da essa stabilite, dei tributi ceduti dallo Stato (art. 57), di una percentuale della partecipazione alle entrate impositive dello Stato, inclusi i monopoli fiscali, delle tasse proprie relative a risorse speciali e alla prestazione di servizi diretti da parte della Comunità, dei contributi speciali che stabilisca la Comunità Autonoma nell’esercizio delle sue competenze, delle soprattasse sulle imposte statali, della partecipazione al Fondo di Compensazione Territoriale, del patrimonio comunitario, oltre alle risorse derivanti dall’emissione di debito e da operazioni di credito (art. 56 ss.).
La partecipazione della Comunità alle entrate dello Stato potrà essere rinegoziata così come potrà essere oggetto di revisione la percentuale di partecipazione nei casi e secondo le procedure stabilite dall’art. 58. E’ prevista inoltre l’assunzione, in accordo con lo Stato, di opportune misure di compensazione in caso di modifica o riforma del sistema tributario statale da cui risultasse una variazione sensibile di quelle entrate della Comunità Autonoma che dipendono dai tributi statali (art. 59).
La Comunità potrà emettere debito pubblico per finanziarie spese di investimento e potrà realizzare operazioni di credito con scadenza inferiore a un anno, allo scopo di soddisfare esigenze transitorie di tesoreria. Potrà inoltre realizzare operazioni di credito con scadenza superiore a un anno rispettando i seguenti requisiti: a) che l’importo totale del credito sia destinato esclusivamente alla realizzazione di spese per investimenti; b) che l’importo totale delle annualità di ammortizzazione per capitale e interessi, non superi il 25% delle entrate correnti dalla Comunità (art. 65).
Il bilancio della Comunità Autonoma sarà elaborato ed eseguito dal Consiglio di Governo, spettando al Parlamento il suo esame, modifica, approvazione e controllo (art. 63). Il bilancio sarà unico e includerà la totalità delle spese e delle entrate della Comunità Autonoma e degli organi, istituzioni e imprese da quella dipendenti, e resterà assoggettato al controllo da parte del Tribunal de Cuentas (art. 70).

9. Potere estero, trattati, rapporti con L’Unione Europea

La Comunità Autonoma andalusa non ha il potere di concludere direttamente ma può chiedere al Governo di stipulare e presentare a las Cortes Generales per l’autorizzazione, i trattati o convenzioni che consentano di stabilire relazioni culturali con gli Stati coi quali esistono particolari vincoli culturali o storici (art. 72). In particolare, la Giunta potrà rivolgersi al Governo della Nazione sollecitandolo a stipulare convenzioni o trattati con paesi che accolgano emigranti andalusi ai fini di una speciale assistenza agli stessi. La Giunta dell’Andalucìa sarà inoltre informata relativamente all’elaborazione dei trattati e delle convenzioni internazionali, così come dei progetti di legislazione doganale, per quanto si riferisce a materie di suo specifico interesse. La Comunità Autonoma è chiamata infine ad adottare le misure necessarie per l’esecuzione dei trattati e delle convenzioni internazionali per la parte relativa alle materie attribuite alla sua competenza (art. 23).
Non sono invece previsti rapporti diretti dell’Andalucìa con L’Unione Europea, mentre si stabilisce che la Comunità possa stipulare convenzioni con altre Comunità per la gestione e l’esercizio congiunto di servizi propri delle stesse e per la gestione e l’organizzazione di servizi e manifestazioni di carattere culturale, diretti in particolare agli emigranti di origine andalusa residenti in dette Comunità, secondo le procedure previste dall’art. 72.

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