Legge organica n. 6 del 30 dicembre 1981


TITOLO PRELIMINARE
Disposizioni generali


Articolo 1 - Costituzione della Comunità Autonoma

Articolo 2 - Ambito territoriale

Articolo 3 – Municipi

1. Il municipio è l’entità territoriale di base della Comunità Autonoma. Gode di personalità giuridica propria e di piena autonomia nell’ambito delle sue competenze. La sua rappresentanza, governo e amministrazione spettano ai rispettivi Ayuntamientos.
2. La modifica dei confini municipali e la fusione di municipi limitrofi si realizzerà in accordo con la legislazione che detti la Comunità Autonoma nel quadro della legislazione basica dello Stato.

Articolo 4 – Province

1. La provincia è un ente locale con personalità giuridica propria, risultante dall’aggregazione di municipi, e costituisce, inoltre, l’ambito territoriale per l’esercizio e la gestione delle competenze e delle funzioni della Comunità Autonoma. Qualunque modifica dei confini provinciali dovrà essere approvata da las Cortes Generales mediante legge organica.
2. Il governo e l’amministrazione autonoma della provincia spettano alla Deputazione, quale organo rappresentativo della stessa, con piena autonomia per la gestione dei suoi interessi specifici.
3. Saranno competenze della Deputazione le seguenti:
a) quelle con carattere di specialità e rivolte alla promozione dell’amministrazione degli interessi peculiari della provincia che le vengano attribuite dalla legislazione basica dello Stato e dalla legislazione che detti la Comunità Autonoma in attuazione della stessa;
b) quelle di cui possa delegarle l’esercizio la Comunità Autonoma, sempre sotto la sua direzione e il suo controllo.
4. Nei termini stabiliti da una legge del Parlamento andaluso e nel quadro della legislazione dello Stato, la Comunità Autonoma articolerà la gestione ordinaria dei suoi servizi periferici attraverso le Deputazioni Provinciali. La legge stabilirà i meccanismi di direzione e di controllo da parte della Comunità.
5. La Giunta della Andalucìa coordinerà l’attuazione delle Deputazioni, per quanto si riferisce alle competenze ricordate alla lettera a) del comma terzo del presente articolo, in materie di interesse generale per l’Andalucìa. L’individuazione dell’interesse generale e le formule di coordinamento saranno stabilite da una legge approvata a maggioranza assoluta del Parlamento dell’Andalucìa e nel quadro di quanto disponga la legislazione basica dello Stato. In ogni caso, la Comunità Autonoma coordinerà i Piani provinciali delle Opere e dei Servizi.

Articolo 5 – Comarcas

Con legge del Parlamento andaluso potrà regolarsi la creazione di comarcas costituite da municipi limitrofi appartenenti alla stessa provincia, avendo riguardo alle loro caratteristiche geografiche, economiche, sociali e storiche. Si richiederà in ogni caso l’assenso degli Ayutamientos coinvolti e l’approvazione del Consiglio di Governo.

Articolo 6 - Bandiera, insegna ed inno

Articolo 7 - Città capitale

Articolo 8 - Ambito personale

1. Ai fini del presente statuto, godono della condizione politica di andalusi i cittadini spagnoli che, in conformità con le leggi generali dello Stato, abbiano cittadinanza amministrativa in uno dei municipi dell’Andalucìa.
2. In quanto andalusi, godono dei diritti politici definiti in questo statuto i cittadini spagnoli residenti all’estero che abbiano avuto l’ultima cittadinanza amministrativa in Andalucìa e dimostrino questa condizione presso il corrispondente consolato spagnolo. Godranno inoltre degli stessi diritti i loro discendenti, registrati come spagnoli, qualora ne facciano richiesta nella forma che stabilisca la legge dello Stato.
3. Le comunità andaluse situate fuori dall’Andalucìa potranno richiedere, in quanto tali, il riconoscimento dell’identità andalusa intesa come il diritto a collaborare ed a condividere la vita sociale e culturale del popolo andaluso. Una legge del Parlamento andaluso regolerà, nel rispetto delle competenze dello Stato, l’entità e il contenuto del riconoscimento a dette comunità che in nessun caso implicherà la concessione di diritti politici.

Articolo 9 - Ambito di efficacia delle fonti autonome

Le leggi e le norme emanate dalle istituzioni di autogoverno dell’Andalusìa, avranno efficacia nell’ambito del suo territorio.

Articolo 10 - Rapporto tra ordinamento andaluso e ordinamento statale

L’ordinamento proprio dell’Andalusìa, costituito dalle leggi e dalle norme regolatrici delle materie di competenza esclusiva della Comunità Autonoma, insieme a quelle che con tale carattere le siano state trasferite in virtù dell’articolo 150.2 della Costituzione, si applica nel territorio andaluso con preferenza rispetto a qualunque altro. In ogni caso, l’ordinamento statale ha carattere suppletivo del diritto proprio dell’Andalusìa.
Quando la competenza della Comunità Autonoma consiste nell’attuazione legislativa o regolamentare della legislazione dello Stato, le norme dettate da quella saranno applicate con preferenza rispetto a qualunque altra di uguale natura e rango.

Articolo 11 - Diritti e doveri costituzionali.Tutela delle minoranze

I diritti, le libertà e i doveri fondamentali degli andalusi sono quelli stabiliti nella Costituzione.
La Comunità Autonoma assicura il rispetto delle minoranze che risiedono nella stessa.

Articolo 12 - Diritti e libertà degli Andalusi

1. La Comunità Autonoma dell’Andalusìa promuoverà le condizioni affinché la libertà e l’uguaglianza dell’individuo e dei gruppi in cui si integra siano reali ed effettivi; rimuoverà gli ostacoli che impediscano o ne rendano difficile il pieno godimento e favorirà la partecipazione di tutti gli andalusi alla vita politica, economica, culturale e sociale.
2. La Comunità Autonoma propizierà la effettiva uguaglianza tra l’uomo e la donna andalusi, promuovendo la piena integrazione di quest’ultima nella vita sociale e superando qualunque discriminazione nel lavoro, culturale, economica o politica.
3. A tale scopo, la Comunità Autonoma eserciterà i suoi poteri in vista dei seguenti obiettivi di base:
I. Il conseguimento del pieno impiego in tutti i settori della produzione e la particolare garanzia dei posti di lavoro per le giovani generazioni di andalusi.
II. L’accesso di tutti gli andalusi ai livelli educativi e culturali che consenta la loro realizzazione personale e sociale. Rinforzare la coscienza della identità andalusa, attraverso la ricerca, la diffusione e la conoscenza dei valori storici, culturali e linguistici del popolo andaluso in tutta la sua ricchezza e varietà.
III. L’utilizzo e il potenziamento delle risorse economiche dell’Andalusìa, come l’agricoltura, l’allevamento, le miniere, la pesca, l’industria, il turismo; la promozione degli investimenti pubblici e privati in Andalusìa; la giusta redistribuzione della ricchezza e del reddito.
IV. Il superamento delle condizioni economiche, sociali e culturali che determinano l’emigrazione degli andalusi e, finche questa sussista, l’assistenza agli emigrati perché mantengano i loro rapporti con l’Andalusìa. In ogni caso, si creeranno le condizioni indispensabili per rendere possibile il ritorno degli emigranti e affinché questi contribuiscano col loro lavoro al benessere collettivo del popolo andaluso.
V. Il miglioramento della qualità della vita del popolo andaluso, attraverso la protezione della natura e dell’ambiente, e lo sviluppo dei raggruppamenti sociali, con una particolare attenzione all’ambiente rurale.
VI. La protezione e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico-artistico dell’Andalusìa.
VII. Il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali tra le diverse aree territoriali dell’Andalusìa, promuovendo la loro reciproca solidarietà.
VIII. La realizzazione di un efficace sistema di comunicazioni che potenzi gli interscambi umani, culturali ed economici.
IX. La costante promozione di una politica di superamento degli squilibri esistenti tra i diversi territori dello Stato, nell’effettivo realizzarsi del principio costituzionale della solidarietà.
X. Lo sviluppo industriale, come fondamento della crescita armonica dell’Andalusìa.
XI. La riforma agraria intesa come la trasformazione, la modernizzazione e lo sviluppo delle strutture agrarie e come strumento di una politica di crescita, pieno impiego e correzione degli squilibri territoriali.


TITOLO I
Competenze dalla Comunità Autonoma


Articolo 13 - Competenze esclusive

La Comunità Autonoma dell’Andalusìa ha competenza esclusiva sulle seguenti materie:
1. Organizzazione e funzionamento delle sue istituzioni di autogoverno.
2. Organizzazione e funzionamento dei suoi organismi autonomi.
3. Regime locale, nel rispetto di quanto stabilito al n. 18 del comma 1 dell’articolo 149 della Costituzione.
4. Procedimento amministrativo derivante dalle specificità dell’organizzazione propria della Comunità Autonoma.
5. Norme e procedimenti elettorali per la costituzione delle sue istituzioni di autogoverno.
6. Beni di dominio pubblico e patrimoniali la cui titolarità spetti alla Comunità Autonoma, e le servitù pubbliche nelle materie di sua competenza.
7. Monti, risorse e servizi forestali, transito del bestiame, paludi e lagune, pascoli, aree naturali protette e trattamento speciale delle zone di montagna, nel rispetto di quanto stabilito nel numero 23, comma 1, dell’articolo 149 della Costituzione.
8. Politica territoriale: ordinamento del territorio e del litorale, urbanistica e alloggi.
9. Le opere pubbliche di interesse della Comunità Autonoma, la cui realizzazione non coinvolga altre Comunità Autonome, e sempre che non abbiano la qualificazione legale di interesse generale dello Stato.
10. Le ferrovie, strade e strade maestre il cui itinerario si sviluppi interamente in territorio andaluso, e, con gli stessi limiti, il trasporto ferroviario, stradale, fluviale o via cavo.
11. Porti, aeroporti ed eliporti che non abbiano la qualifica legale di interesse generale dello Stato. Porti di rifugio, porti e aeroporti sportivi, e, in generale, quelli che non svolgano attività commerciali.
12. Risorse e impianti idraulici, canali e terreni irrigui, quando le acque scorrano unicamente per l’Andalusìa. Acque sotterranee quando il loro impiego non coinvolga altri territori.
13. Acque minerali e termali.
14. Impianti di produzione, distribuzione e trasporto di energia, quando questo trasporto non fuoriesca dall’Andalusìa e il suo utilizzo non coinvolga altri territori.
15. Creazione e disciplina di centri di contrattazione di merci e valori conformemente alla legislazione mercantile. Fiere e mercati interni.
16. Camere di commercio, industria e navigazione e Camere agrarie, Camere della proprietà urbana e confraternite di pescatori, Camere minerarie e altre di natura equivalente; denominazioni di origine e relativi Consigli Regolatori, nel rispetto della competenza dello Stato in materia di commercio con l’estero prevista nell’articolo 149.1.10 della Costituzione. Tutto ciò nel quadro di quanto stabilisca la legislazione basica dello Stato, regolatrice delle corporazioni di diritto pubblico.
17. Promozione e disciplina del turismo.
18. La pesca nelle acque interne, la pesca di frutti di mare e la cultura di specie acquatiche vegetali e animali, la caccia e la pesca fluviale e lacustre.
19. Artigianato.
20. Cooperative. Società di mutuo soccorso e mutue non integrate nel sistema della sicurezza sociale, nel rispetto della legislazione mercantile.
21. Sanità e igiene, nel rispetto di quanto stabilisce l’articolo 149.1.16 della Costituzione.
22. Assistenza e servizi sociali. Orientamento e pianificazione familiare.
23. Istituzioni pubbliche di protezione e tutela dei minori, nel rispetto della legislazione civile, penale e penitenziaria.
24. Collegi professionali ed esercizio delle professioni “titolate” (con titoli accademici) nel rispetto di quanto stabilito negli articoli 36 e 139 della Costituzione.
25. Fondazioni e associazioni di carattere didattico, culturale, artistico, benefico-assistenziale e simili, che esercitino principalmente le proprie funzioni in Andalucìa.
26. Promozione e sostegno della cultura in tutte le sue manifestazioni ed espressioni, nel rispetto dell’articolo 149.2 della Costituzione.
27. Patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico e scientifico, nel rispetto di quanto dispone il n. 28 del comma 1 dell’articolo 149 della Costituzione.
28. Archivi, musei, biblioteche e altre collezioni di natura analoga che non siano di titolarità statale. Conservatori e centri di belle arti di interesse dalla Comunità Autonoma.
29. Ricerca e relative istituzioni, nel rispetto di quanto stabilito nel n.15 del comma 1 dell’articolo 149 della Costituzione. Accademie con sede centrale in Andalucìa.
30. Promozione di attività e servizi per la gioventù e la terza età. Sviluppo comunitario.
31. Sport e tempo libero.
32. Pubblicità e spettacoli nel rispetto delle norme dello Stato.
33. Casinò, giochi e scommesse, ad eccezione del apuestas mutuas deportivo beneficas.
34. Statistiche per gli scopi della Comunità Autonoma.
35. Le restanti materie che con questo carattere, e mediante legge organica, siano trasferite dallo Stato.

Articolo 14 - Competenze in materia di polizia e pubblica sicurezza

1. Compete alla Comunità Autonoma dell’Andalusìa la creazione di un Corpo di Polizia andalusa che, nel rispetto delle funzioni dei Corpi di Sicurezza dello Stato, e nel quadro della corrispondente legge organica, eserciti le funzioni che gli siano proprie sotto la diretta dipendenza della Giunta dell’Andalusìa.
2. Compete ugualmente alla Comunità Autonoma dell’Andalusìa il coordinamento delle polizie locali andaluse, nel rispetto della loro dipendenza dalle autorità municipali.
3. Sarà istituita la Giunta di Sicurezza, che con una rappresentanza paritaria del Governo e della Giunta dell’Andalusìa coordinerà l’attività della Polizia Autonoma con i corpi e le forze di sicurezza dello Stato.

Articolo 15 - Competenze di attuazione (desarrollo) normativa e di esecuzione

1. Spetta alla Comunità Autonoma dell’Andalusìa, nel quadro della disciplina generale dello Stato, l’attuazione legislativa e la esecuzione delle seguenti materie:
I. Regime giuridico dell’Amministrazione della Comunità Autonoma dell’Andalucìa e regime statutario dei suoi funzionari.
II. Espropriazione forzosa. Contratti e concessioni amministrative; sistema di responsabilità dell’Amministrazione della Comunità Autonoma dell’Andalusìa.
III. Disciplina del credito, Banca e assicurazioni.
IV. Riserva al settore pubblico di risorse o servizi essenziali, specialmente nel caso di monopoli, e intervento di imprese quando lo esiga l’interesse generale.
V. Regime minerario ed energetico.
VI. Ordinamento del settore peschiero. Porti peschieri.
VII. Ambiente. Igiene della contaminazione biotica e abiotica.
VIII. Le restanti materie che le vengano trasferite con questo carattere, mediante legge dello Stato.
2. Spetta alla Comunità Autonoma l’attuazione legislativa del sistema di consulte popolari locali nell’ambito dell’Andalusìa, conformemente a quanto dispongano le leggi di cui al comma 3 dell’articolo 92 e del numero 1 e 32 dell’articolo 149.1 della Costituzione, spettando allo Stato l’autorizzazione alla convocazione.

Articolo 16 - Competenze in materia di mezzi di comunicazione di massa

1. Nel quadro delle norme basiche dello Stato, spetta alla Comunità Autonoma dell’Andalusìa l’attuazione legislativa e l’esecuzione del regime di radiodiffusione e televisione nei termini e nei casi stabiliti dalla legge che regola lo statuto giuridico della radio e televisione.
2. Ugualmente le spetta, nel quadro delle norme basiche dello Stato, l’attuazione legislativa e l’esecuzione della disciplina della stampa e, in generale, di tutti i mezzi di comunicazione sociale.
Nei termini stabiliti nei commi precedenti, la Comunità Autonoma dell’Andalusìa potrà regolare, creare e mantenere una propria televisione, radio e stampa e, in generale, tutti i mezzi di comunicazione sociale per il conseguimento dei suoi scopi.

Articolo 17 - Competenze di esecuzione

Spetta alla Comunità Autonoma dell’Andalusìa l’esecuzione della legislazione dello Stato nelle seguenti materie:
1. Penitenziari.
2. Lavoro, con le facoltà e i servizi propri dell’Amministrazione rispetto ai rapporti di lavoro, ferma restando l’alta vigilanza dello Stato e di quanto stabilito nell’articolo 149.1.2 della Costituzione.
3. Proprietà intellettuale e industriale.
4. Musei, archivi, biblioteche e altre raccolte di natura analoga di titolarità statale.
5. Fiere internazionali che si svolgano in Andalucìa.
6. Impianti industriali e inquinanti nelle acque territoriali corrispondenti al litorale andaluso.
7. Porti e aeroporti con qualificazione di interesse generale, quando lo Stato non si riservi la loro gestione diretta.
8. Disciplina del trasporto di merci e passeggeri con partenza e destinazione all’interno del territorio della Comunità Autonoma, anche se transitanti sulle infrastrutture di titolarità statale a cui si riferisce il numero 21 del comma 1 dell’articolo 149 della Costituzione, ferma restando la diretta esecuzione che si riservi lo Stato.
9. Nomina degli agenti di cambio, di borsa e di commercio e intervento nella fissazione delle demarcazioni corrispondenti.
10. Pesi e misure; verificazione dei metalli.
11. Salvataggio marittimo nel litorale andaluso.
12. Le restanti materie la cui esecuzione sia rivista da legge organica

Articolo 18 - Competenze in materia economica

1. Spetta alla Comunità Autonoma dell’Andalusìa, in conformità ai fondamenti e alla disciplina della politica economica generale e della politica monetaria dello Stato e nei limiti di quanto stabilito negli articoli 28,131 e 149.1.11 e 149.1.13 della Costituzione, la competenza esclusiva sulle seguenti materie:
I. Promozione e pianificazione dell’attività economica in Andalusìa.
II. Settore pubblico economico della Comunità Autonoma, per quanto non risulta contemplato in altre norme di questo statuto.
III. Istituzioni di credito corporativo, pubblico e territoriale. Casse di risparmio e casse rurali.
IV. Agricoltura e allevamento, competenze relative alla riforma e allo sviluppo del settore agrario e al miglioramento e disciplina dello sfruttamento delle risorse agricole, di allevamento e forestali.
V. Industria, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme dello Stato per ragioni di sicurezza, sanitarie o di interesse militare, e dalle norme relativa alle industrie soggette alla legislazione sulle miniere, gli idrocarburi e l’energia nucleare. Resta riservata alla competenza esclusiva dello Stato l’autorizzazione al trasferimento di tecnologia straniera.
VI. Commercio interno. Difesa del consumatore e dell’utente, nel rispetto della politica generale dei prezzi e della legislazione sulla difesa della competenza.
VII. Attuazione ed esecuzione in Andalusìa di:
a) i piani stabiliti dallo Stato per la ristrutturazione di settori economici;
b) programmi generali per l’Andalusìa di stimolo all’ampliamento di attività produttive e creazione di nuove imprese;
c) programmi di attuazione relativi a comarcas depresse o in crisi.
2. L’Andalusìa parteciperà alla gestione del settore pubblico statale relativamente ai casi e alle attività in corso.

Articolo 19 - Competenze in materia di istruzione

1. Spetta alla Comunità Autonoma la disciplina e l’amministrazione dell’istruzione in tutta la sua estensione, livelli e gradi, modalità e specificità nell’ambito delle sue competenze, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 27 della Costituzione e dalle leggi organiche che, conformemente al comma 1 dell’articolo 81 della stessa ne diano attuazione; ferme restando, inoltre, le facoltà che attribuisce allo Stato il n. 30 del comma 1 dell’articolo 149 della Costituzione e l’alta vigilanza necessaria a garantire la sua realizzazione.
2. I poteri della Comunità Autonoma vigileranno affinché i contenuti dell’insegnamento e dalla ricerca in Andalusìa presentino una essenziale connessione con le realtà, le tradizioni, i problemi e le necessità del popolo andaluso.

Articolo 20 - Competenze in materia di sanità e sicurezza sociale

1. Spetta alla Comunità Autonoma dell’Andalusìa l’attuazione legislativa e l’esecuzione della legislazione basica dello Stato in materia di sanità interna.
2. In materia di sicurezza sociale spetterà alla Comunità Autonoma:
a) l’attuazione legislativa e l’esecuzione della legislazione basica dello Stato, fatte salve le norme che configurano il regime economico della stessa;
b) la gestione del regime economico della sicurezza sociale.
3. Spetterà inoltre alla Comunità Autonoma dell’Andalusìa l’esecuzione della legislazione dello Stato sui prodotti farmaceutici.
4. La Comunità Autonoma dell’Andalucìa potrà organizzare e amministrare a tali scopi, e all’interno del suo territorio, tutti i servizi relativi alle materie sopra citate ed eserciterà la tutela delle istituzioni, enti e funzioni in materia di sanità e sicurezza sociale, riservandosi allo Stato l’alta vigilanza tesa all’effettiva realizzazione delle funzioni e delle competenze richiamate in questo articolo.
5. La Comunità Autonoma dell’Andalusìa conformerà l’esercizio delle competenze che assuma in materia di sanità e di sicurezza sociale a criteri di partecipazione democratica di tutti gli interessati, dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni imprenditoriali nei termini stabiliti dalla legge.

Articolo 21 - Assunzione di nuove competenze

La Comunità Autonoma dell’Andalusìa potrà richiedere in qualunque momento allo Stato il trasferimento o la delega di competenze che, sebbene non contemplate nel presente statuto, non risultino attribuite espressamente allo Stato dalla Costituzione, e di quelle altre che, attribuite espressamente allo Stato, per loro natura, siano suscettibili di trasferimento o delega. In quest’ultimo caso, la legge organica che si detti in applicazione di quanto disposto dall’articolo 150.2 della Costituzione determinerà il corrispondente trasferimento di risorse finanziarie, la necessaria assegnazione di personale e strumenti amministrativi e le forme di controllo riservate allo Stato.

Articolo 22 - Leggi-quadro statali

La Comunità Autonoma dell’Andalusìa potrà rivolgersi a las Cortes Generales per richiedere che le leggi-quadro che si approvino nelle materie di competenza esclusiva dello Stato attribuiscano espressamente alla Comunità Autonoma facoltà di dettare la corrispondente legislazione di attuazione.

Articolo 23 - Trattati e convenzioni internazionali

1. La Giunta dell’Andalusìa sarà informata relativamente all’elaborazione dei trattati e delle convenzioni internazionali, così come dei progetti di legislazione doganale, per quanto si riferisce a materie di suo specifico interesse.
2. La Comunità Autonoma adotterà le misure necessarie per l’esecuzione dei trattati e delle convenzioni internazionali per la parte relativa alle materie attribuite alla sua competenza, secondo il presente statuto.
3. Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 12.3.4, la Giunta dell’Andalusìa potrà rivolgersi al Governo della Nazione sollecitandolo a stipulare convenzioni o trattati con paesi che accolgano emigranti andalusi ai fini di una speciale assistenza agli stessi.

TITOLO II
Organizzazione istituzionale della Comunità Autonoma


Articolo 24 - Organizzazione dei poteri

1. La Giunta dell’Andalusìa è l’istituzione in cui si organizza politicamente l’autogoverno della Comunità Autonoma. La Giunta dell’Andalucìa è composta dal Parlamento, dal Consiglio di Governo e dal Presidente della Giunta.
2. Il Tribunale Superiore di Giustizia dell’Andalucìa è l’organo giurisdizionale che, nel rispetto della giurisdizione che spetta al Tribunal Supremo, sta al vertice dell’organizzazione giudiziaria nel territorio andaluso.


CAPITOLO I
Il Parlamento dell’Andalucìa


Articolo 25 – Caratteri

1. Il Parlamento dell’Andalusìa rappresenta il popolo andaluso.
2. Il Parlamento dell’Andalucìa è inviolabile.

Articolo 26 - Composizione, durata e immunità

1. Il Parlamento sarà composto da 90 a 110 deputati, eletti a suffragio universale, uguale, libero, diretto e segreto. I membri del Parlamento rappresentano tutta l’Andalucìa e non sono soggetti a mandato imperativo.
2. Il Parlamento è eletto per quattro anni. Il mandato dei deputati termina quattro anni dopo la loro elezione.
3. I deputati godranno, anche dopo aver compiuto il loro mandato, dell’inviolabilità per le opinioni manifestate nell’attività parlamentare e per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Nel corso del loro mandato non potranno essere detenuti o arrestati per gli atti delittuosi commessi nel territorio dell’Andalucìa, tranne il caso di flagranza di delitto, spettando la decisione, in ogni caso, sulla loro accusa, detenzione, sottoposizione a processo penale e giudizio al Tribunale Superiore di Giustizia dell’Andalucìa. Al di fuori del territorio andaluso, la responsabilità penale sarà fatta valere negli stessi termini dinanzi alla Sala de lo penal del Tribunal Supremo.

Articolo 27 - Organizzazione e funzionamento

1. Il Parlamento eleggerà tra i suoi membri il Presidente, il Consiglio di Presidenza e la Deputazione Permanente.
2. Il Parlamento adotterà il proprio regolamento, la cui approvazione e modifica richiederanno il voto della maggioranza assoluta dei deputati.
3. Il Parlamento opererà in assemblea e in commissioni. L’assemblea potrà delegare alle commissioni legislative l’approvazione di progetti e proposte di legge, stabilendo in tali casi i criteri relativi. L’assemblea potrà riprendere in qualunque momento il dibattito e la votazione dei progetti o proposte di legge che siano stati oggetto di delega. Spetta in ogni caso all’assemblea l’approvazione del bilancio della Comunità, delle leggi di attuazione di cui all’articolo 22 e di tutte quelle che richiedano una maggioranza qualificata secondo il presente statuto.
4. Il Parlamento si riunirà in sessioni ordinarie e straordinarie. I periodi ordinari di sessione dureranno quattro mesi e si svolgeranno tra settembre e dicembre il primo periodo, e tra febbraio e giugno il secondo. Le sessioni straordinarie dovranno essere convocate dal suo Presidente, con indicazione, in ogni caso, dell’ordine del giorno, su richiesta della Deputazione Permanente, di un quarto dei deputati o del numero di gruppi parlamentari che stabilisca il regolamento, e su richiesta del Consiglio di Governo.
5. Il regolamento del Parlamento stabilirà il procedimento di elezione del suo Presidente; la composizione e le funzioni della Deputazione Permanente, i rapporti tra Parlamento e Consiglio di Governo; i periodi ordinari di sessione con la previsione, in ogni caso, di una settimana di sessione come minimo in ciascuno dei due mesi compresi nei periodi menzionati nel comma precedente; il numero minimo di deputati per la formazione dei gruppi parlamentari; il procedimento legislativo; le funzioni della Giunta dei Portavoce (capigruppo) e il procedimento di elezione dei Senatori rappresentanti della Comunità Autonoma. I gruppi parlamentari parteciperanno alla composizione della Deputazione Permanente e di tutte le commissioni in proporzione ai loro membri.

Articolo 28 Elezione

1. La circoscrizione elettorale è la provincia. Una legge del Parlamento andaluso distribuirà l’insieme dei deputati. Nessuna provincia avrà più del doppio dei deputati di un altra.
2. L’elezione avverrà secondo criteri di rappresentanza proporzionale. Si utilizzerà lo stesso sistema vigente per le elezioni al Congreso de los Diputados.
3. Le elezioni avranno luogo in un periodo compreso fra i trenta e i sessanta giorni successivi alla cessazione del mandato. I deputati eletti dovranno essere convocati per la sessione costitutiva del Parlamento entro i venticinque giorni successivi alla celebrazione delle elezioni.
4. Saranno elettori ed eleggibili tutti gli Andalusi maggiori di 18 anni che godano dei diritti politici. La Comunità Autonoma faciliterà l’esercizio del diritto di voto agli Andalusi che si trovino al di fuori dell’Andalusìa.

Articolo 29 - Ineleggibilità e incompatibilità

Una legge del Parlamento andaluso stabilirà le cause di ineleggibilità e le incompatibilità per le elezioni allo stesso.

Articolo 30 – Attribuzioni

Spetta al Parlamento dell’Andalusìa:
1. l’esercizio della potestà legislativa propria della Comunità Autonoma, l’esercizio delle facoltà normative attribuite alla stessa, conformemente ai commi 1 e 2 dell’articolo 150 della Costituzione.
2. L’esercizio della potestà legislativa per l’esecuzione, nei casi previsti, delle leggi statali.
3. Il controllo dell’attività del Consiglio del Governo.
4. L’approvazione del bilancio.
5. L’approvazione dei Piani Economici.
6. La disciplina di base degli organi e dei servizi della Comunità Autonoma.
7. Il controllo dei mezzi di comunicazione sociale dipendenti dalla Comunità Autonoma.
8. La potestà di stabilire e riscuotere tributi.
9. L’elezione del Presidente della Giunta.
10. L’accertamento, nei casi previsti, della incapacità del Presidente.
11. La presentazione di proposte di legge al Congreso de los Diputados nei termini previsti dall’articolo 87 della Costituzione.
12. La designazione dei Senatori che spettano alla Comunità Autonoma, in conformità all’articolo 69.5 della Costituzione. I Senatori saranno designati in proporzione al numero di membri dei gruppi politici rappresentati nel Parlamento. Il loro mandato nel Senato sarà vincolato alle condizioni stabilite dai deputati del Parlamento andaluso.
13. Le restanti funzioni stabilite da questo statuto e dalle leggi.


CAPITOLO II
Elaborazione delle norme


Articolo 31 - Potestà legislativa

1. Il Parlamento esercita la potestà legislativa attraverso l’elaborazione e l’approvazione delle leggi.
2. Le leggi dell’Andalusìa saranno promulgate nel nome del Re, dal Presidente della Giunta, che ordinerà la pubblicazione delle stesse nel Boletín Oficial de Andalucía nel termine di cinque giorni dalla loro approvazione, e nel Boletín Oficial del Estado. Ai fini della loro vigenza avrà valore la data di pubblicazione nel Boletín Oficial de Andalucía.

Articolo 32 - Potestà regolamentare

Spetta al Consiglio di Governo dell’Andalucìa l’elaborazione di regolamenti generali delle leggi della Comunità Autonoma.

Articolo 33 - Iniziativa legislativa

1. L’iniziativa legislativa spetta ai deputati, nei termini previsti dal regolamento del Parlamento, e al Consiglio di Governo.
2. Un legge del Parlamento andaluso, nel quadro della legge organica previsto dall’articolo 87.3 della Costituzione, regolerà sia l’esercizio dell’iniziativa legislativa degli Ayuntamientos, sia l’iniziativa legislativa popolare.


CAPITOLO III
Il Consiglio di Governo e il Presidente della Giunta


Articolo 34 - Caratteri e composizione del Consiglio di Governo

Il Consiglio di Governo dell’Andalusìa è l’organo collegiale che è titolare ed esercita le funzioni esecutive e amministrative della Giunta dell’Andalusìa. Il Consiglio di Governo è composto dal Presidente e dai Consiglieri (assessori).

Articolo 35 - Il Presidente della Giunta

1. Il Presidente della Giunta dirige e coordina l’attività del Consiglio di Governo, coordina l’amministrazione della Comunità Autonoma, nomina e revoca i Consiglieri (assessori) ed è titolare della rappresentanza suprema della Comunità Autonoma e di quella ordinaria dello Stato in Andalucìa.
2. Il Presidente potrà delegare temporaneamente funzioni esecutive proprie ad uno dei Consiglieri (assessori).
3. Il Presidente è responsabile politicamente davanti al Parlamento.

Articolo 36 - Status giuridico e responsabilità del Consiglio di Governo

1. Il regime giuridico e amministrativo del Consiglio di Governo e lo statuto dei suoi membri sarà regolato dalla legge del Parlamento andaluso, che stabilirà le cause di incompatibilità degli stessi. Il Presidente e i Consiglieri (assessori) non potranno esercitare alcuna attività lavorativa, professionale o imprenditoriale.
2. Il Consiglio di Governo è politicamente responsabile solidarmente davanti al Parlamento, ferma restando la responsabilità diretta di ciascun Consigliere (assessore) per la propria gestione.

Articolo 37 - Elezione del Presidente della Giunta

1. Il Presidente della Giunta sarà eletto dal Parlamento tra i suoi membri .
2. Il Presidente del Parlamento, previa consultazione dei Portavoce (capigruppo) designati dai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, proporrà un candidato a Presidente della Giunta.
3. Il candidato presenterà il suo programma al Parlamento. Per essere eletto, il candidato dovrà, alla prima votazione, ottenere la maggioranza assoluta. Se non la otterrà, si procederà ad una nuova votazione 48 ore dopo la precedente, e la fiducia si intenderà ottenuta se conseguirà la maggioranza semplice nella seconda o nelle successive votazioni. Se non conseguisse detta maggioranza si presenteranno successive proposte nelle forme previste anteriormente. Se, trascorso il termine di due mesi a partire dalla prima votazione, nessun candidato avrà conseguito la maggioranza semplice, risulterà designato Presidente della Giunta il candidato del partito di maggioranza relativa.
4. Una volta eletto il Presidente sarà nominato dal Re e procederà alla designazione dei membri del Consiglio di Governo e alla distribuzione tra loro delle corrispondenti funzioni esecutive.

Articolo 38 - Cessazione dalla carica del Consiglio di Governo

Il Consiglio di Governo resta in carica fino alla celebrazione dell’elezione del Parlamento, e cessa dalla carica nei casi di perdita della questione di fiducia e della mozione di censura, di dimissioni, incapacità o sfiducia del Presidente. Il Consiglio di Governo cessante resterà in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio di Governo.

Articolo 39 - Rapporto di fiducia

1. Il Presidente della Giunta, previa deliberazione del Consiglio di Governo, può porre dinanzi al Parlamento la questione di fiducia sul suo programma o su una dichiarazione di politica generale. La fiducia si intenderà ottenuta quando voti a favore della stessa la maggioranza semplice dei deputati.
2. Il Parlamento può far valere la responsabilità politica del Presidente o del Consiglio di Governo attraverso l’adozione a maggioranza assoluta della mozione di censura. Questa dovrà essere proposta da almeno un quarto dei parlamentari e dovrà includere un candidato alla presidenza della Giunta. La mozione di censura non potrà essere votata prima che siano trascorsi cinque giorni dalla sua presentazione. Se la mozione di censura non fosse approvata dal Parlamento, i suoi firmatari non potranno presentarne altre nel corso della stessa sessione.
3. Se il Parlamento negherà la sua fiducia, il Presidente della Giunta presenterà le sue dimissioni davanti al Parlamento, il cui Presidente convocherà, nel termine massimo di cinque giorni, la sessione plenaria per l’elezione del nuovo Presidente della Giunta, in conformità col procedimento di cui all’articolo 37.
4. Se il Parlamento adotterà una mozione di censura, il Presidente della Giunta presenterà le sue dimissioni davanti al Parlamento e il candidato indicato nella mozione si intenderà investito della fiducia della Camera. Il Re lo nominerà Presidente della Giunta.

Articolo 40 - Responsabilità penali

1. La responsabilità penale del Presidente della Giunta e dei Consiglieri (assessori) sarà fatta valere dinanzi alla Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Inoltre, la responsabilità dei Consiglieri (assessori), per i delitti commessi nell’ambito territoriale della sua giurisdizione, potrà farsi valere dinanzi al Tribunale Superiore di Giustizia dell’Andalusìa.
2. Dinanzi ai medesimi Tribunali, rispettivamente, potrà essere fatta valere la responsabilità civile rispetto agli atti compiuti dai soggetti citati nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 41 - Competenze della Comunità e potestà degli organi di governo

1. Tutte le competenze attribuite alla Comunità Autonoma nel presente statuto si intendono riferite all’ambito territoriale andaluso.
2. Nell’esercizio delle competenze esclusive dell’Andalucìa spettano al Parlamento la potestà legislativa e al Consiglio di Governo la potestà regolamentare e la funzione esecutiva nei termini stabiliti dal presente statuto.
3. In quelle materie in cui la competenza della Comunità consista nell’attuazione legislativa e nell’esecuzione della legislazione basica dello Stato, compete al Consiglio di Governo la potestà regolamentare così come l’amministrazione e il controllo.
4. Nelle materie in cui la Comunità Autonoma detenga solo competenze di esecuzione, spetta al Consiglio di Governo l’amministrazione e l’esecuzione e, nei casi previsti, la facoltà di dettare regolamenti interni di organizzazione dei servizi relativi, in conformità con le norme regolamentari di carattere generale che detti lo Stato in attuazione della sua legislazione.
5. Tutti gli organi incaricati della prestazione di servizi o della gestione di competenza e attribuzioni della Comunità Autonoma dipendono da questa e fanno parte della sua Amministrazione.

Articolo 42 - Conflitti di giurisdizione e potestà espropriativa

1. Il Consiglio di Governo, nella persona del suo Presidente, potrà sollevare conflitto di giurisdizione dinanzi ai giudici e ai tribunali conformemente alla legislazione in materia.
2. Ugualmente il Consiglio di Governo potrà esercitare la potestà espropriativa conformemente alla legislazione statale ed autonoma vigente in materia.
3. La Comunità Autonoma indennizzerà i cittadini per qualunque lesione sofferta relativamente ai loro beni o diritti, salvi i casi di forza maggiore, sempre che la lesione sia conseguenza del funzionamento dei servizi pubblici della stessa.

Articolo 43- Contenzioso amministrativo

1. la Comunità Autonoma è un’amministrazione pubblica ai fini della legge regolatrice della giurisdizione contenzioso-amministrativa.
2. Le domande rivolte alla Comunità Autonoma in materia civile o di lavoro vanno previamente inoltrate in via amministrativa.
3. La Comunità Autonoma sarà esentata dal pagamento di cauzioni o depositi per esercitare azioni o presentare ricorsi.

Articolo 44 - Parere del Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di Stato esprimerà un parere sui regolamenti generali che la Comunità Autonoma detterà in esecuzione delle leggi statali.
2. Ugualmente il Consiglio di Stato sulle cause di revisione d’ufficio di atti dichiarativi di diritti in cui si rilevi la nullità di pieno diritto o l’infrazione manifesta delle leggi.
3. La richiesta di pareri al Consiglio di Stato sarà sottoscritta dal Presidente.

Articolo 45 - Controllo di costituzionalità

1. Il controllo di costituzionalità delle disposizioni normative della Comunità Autonoma con forza di legge spetta esclusivamente al Tribunal Constiucional.
2. Il ricorso di incostituzionalità relativo a disposizioni normative con forza di legge che attengano all’ambito proprio dell’autonomia della Comunità, potrà essere presentato dal Consiglio di Governo e, nei casi previsti, dal Parlamento.

Articolo 46 - Difensore civico

Ferma restando l’istituzione prevista dall’articolo 54 della Costituzione e il coordinamento con la stessa, una legge regolerà l’istituzione del Defensor del Pueblo (difensore civico) quale inviato del Parlamento, da questo designato per la difesa dei diritti e delle libertà contemplate nel titolo I della Costituzione, che a tale scopo potrà vigilare sull’attività dell’Amministrazione autonoma, riferendo al Parlamento.


TITOLO III
Della amministrazione della giustizia


Articolo 47 - Presidente del Tribunale Superiore di Giustizia dell’Andalucìa

Il Presidente del Tribunale Superiore di Giustizia dell’Andalucìa sarà nominato dal Re, su proposta del Consiglio Generale del Potere Giudiziario. Il Presidente della Giunta dell’Andalucìa ordinerà la pubblicazione di tale nomina nel Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Articolo 48 - Tribunale Superiore di Giustizia dell’Andalusìa

1. Il Tribunale Superiore di Giustizia dell’Andalusìa è l’organo giurisdizionale posto al vertice della organizzazione giudiziaria nel suo ambito territoriale e dinanzi al quale si esauriranno le successive istanze processuali, nel rispetto dell’articolo 152 della Costituzione e in accordo con il presente statuto.
2. Si mantengono le Audiencias Territoriales de Granada y Sevilla, che restano formalmente integrate nella struttura e nella organizzazione del Tribunale Superiore di Giustizia.

Articolo 49 - Ambito di competenza degli organi giurisdizionali in Andalusìa

1. La competenza degli organi giurisdizionali in Andalusìa si estende:
a) in sede civile, a tutte le istanze e gradi, ad eccezione dei ricorsi per cassazione e revisione ;
b) in sede penale e sociale, a tutte le istanze e gradi, ad eccezione dei ricorsi per cassazione e revisione;
c) in sede di contenzioso amministrativo, ai ricorsi presentati contro gli atti e i provvedimenti delle Amministrazioni pubbliche nei termini stabiliti dalla legge organica del potere giudiziario.
2. Nelle restanti materie si potranno presentare al Tribunal Supremo il ricorso per cassazione o quello corrispondente secondo le leggi dello Stato e, nei casi previsti, il ricorso per revisione. Il Tribunal Supremo risolverà inoltre i conflitti di competenza tra i Tribunali dell’Andalucìa e quelli del resto della Spagna.

Articolo 50 - Ambito di competenza del Tribunale Superiore
di Giustizia dell’Andalusìa

In ogni caso, spetta al Tribunale Superiore di Giustizia dell’Andalusìa:
1. Giudicare sulle responsabilità previste dagli articoli 26 e 40 dello statuto.
2. Giudicare sui ricorsi relativi alle operazioni elettorali della Comunità Autonoma.
3. Risolvere, nei casi previsti, i conflitti di giurisdizione tra organi della Comunità.
4. Risolvere la questioni di competenza tra organi giudiziari dell’Andalusìa.
5. Risolvere i conflitti di attribuzione tra Corporazioni Locali.

Articolo 51 - Partecipazione dei cittadini all’amministrazione della giustizia

Gli Andalusi potranno partecipare all’amministrazione della giustizia, mediante l’istituzione del Jurado, nei processi penali celebrati dinanzi ai tribunali radicati nel territorio andalusi, nei casi previsti dalla legge statale.

Articolo 52 - Competenze della Comunità in materia di
amministrazione della giustizia

In materia di amministrazione della giustizia, eccettuata la giurisdizione militare, spetta alla Comunità Autonoma:
1. Esercitare tutte le facoltà che le leggi organiche del potere giudiziario e del Consiglio Generale del Potere Giudiziario riconoscano o attribuiscano al Governo dello Stato.
2. Fissare la delimitazione delle circoscrizioni territoriali degli organi giurisdizionali dell’Andalusìa, in conformità con la legge organica del potere giudiziario.

Articolo 53 - Personale giudiziario

1. La Comunità Autonoma parteciperà alla fissazione delle demarcazioni relative ai registri notarili, ai registri della proprietà e mercantili radicati nel suo territorio.
2. I notai e i Registradores de la Propriedad y Mercantiles saranno nominati dalla Giunta dell’Andalucìa conformemente alle leggi dello Stato e con pari diritti sia che gli aspiranti esercitino al di fuori o all’interno dell’Andalucìa.
3. Su richiesta della Giunta dell’Andalusìa, l’organo competente indirà i concorsi e gli esami per coprire i posti vacanti in Andalucìa dei magistrati, giudici, segretari giudiziarie e del restante personale al servizio dell’Amministrazione della giustizia, secondo quanto stabilito dalla legge organica del potere giudiziario.
4. Spetta interamente allo Stato, in conformità con le leggi generali, l’organizzazione e il funzionamento del Ministero delle Finanze.


TITOLO IV
Economia e finanze


Articolo 54 - Autonomia finanziaria

La Comunità Autonoma andalusa conterà per l’esercizio delle proprie competenze su un proprio patrimonio e su proprie finanze.

Articolo 55 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunità Autonoma è costituito da:
I. Il patrimonio della Comunità al momento dell’approvazione del presente statuto.
II. I beni relativi ai servizi trasferiti alla Comunità Autonoma.
III. I beni acquisiti in forza di qualunque titolo giuridico valido.
2. Il patrimonio della Comunità Autonoma, la sua amministrazione, difesa e conservazione saranno regolati da una legge del Parlamento andaluso.

Articolo 56 - Risorse finanziarie

Le finanze della Comunità Autonoma sono costituite da:
1. I proventi delle imposte stabilite dalla Comunità.
2. I proventi dei tributi ceduti dallo Stato a cui si riferisce l’articolo seguente e di tutti quelli la cui cessione sia approvata da las Cortes Generales.
Una percentuale della partecipazione alle entrate impositive dello Stato, inclusi i monopoli fiscali.
4. I proventi delle tasse proprie relative a risorse speciali e alla prestazione di servizi diretti da parte della Comunità Autonoma, sia di propria istituzione, sia conseguenti al trasferimento di servizi statali.
5. I contributi speciali che stabilisca la Comunità Autonoma nell’esercizio delle sue competenze.
6. Le soprattasse sulle imposte statali.
7. La partecipazione al Fondo di Compensazione Territoriale.
8. Altre entrate a carico del Bilancio Generale dello Stato.
9. Le risorse derivanti dall’emissione di debito e da operazioni di credito.
10 I rendimenti del patrimonio della Comunità Autonoma.
11. Le entrate derivanti da rapporti di diritto privato, legati, donazioni e sovvenzioni.
12. Le multe e le sanzioni nell’ambito delle sue competenze.

Articolo 57 – Tributi

1. Sono ceduti alla Comunità Autonoma, entro i limiti stabiliti nel n. 3 del presente articolo, i proventi dei seguenti tributi:
a) imposta sul patrimonio netto;
b) imposta sui trasferimenti patrimoniali;
c) imposta su successioni e donazioni
d) l’imposta generale sulle vendite al dettaglio;
e) le imposte su consumi specifici al dettaglio, tranne le riscossioni mediante monopoli fiscali;
f) le tasse e le altre esazioni sul gioco.
L’eventuale soppressione o modifica di uno qualunque di questi tributi implicherà l’estinzione o la modifica della cessione.
2. Il contenuto di questo articolo potrà essere modificato mediante accordo tra il Governo e la Comunità Autonoma, che sarà trasformato dal Governo in un progetto di legge. A tal fine, la modifica del presente articolo non sarà considerata modifica dello statuto.
3. L’entità e le condizioni della cessione saranno stabilite dalla Commissione Mista prevista dal comma 2 della sesta disposizione transitoria che, in ogni caso, le riferirà ai proventi propri dell’Andalucìa. Il Governo trasformerà l’accordo della Commissione in progetto di legge, o, se ricorreranno ragioni di urgenza, in decreto-legge nel termine di sei mesi a partire dalla costituzione della prima Giunta dell’anno.

Articolo 58 - Revisione della partecipazione alle entrate dello Stato

1. Quando si sarà completato il trasferimento dei servizi o al compimento del sesto anno di vigenza di questo statuto, se la Comunità Autonoma farà richiesta, la partecipazione annuale alle entrate dello Stato citate nel n. 3 dell’articolo 56 sarà negoziata, tenendo in considerazione il principio di solidarietà interterritoriale, sulle seguenti basi:
a) il coefficiente di popolazione;
b) il coefficiente di contribuzione fiscale relativa all’imposta sui redditi delle persone fisiche;
c) la quantità equivalente al contributo che spetta in proporzione all’Andalucìa per i servizi e i compiti generali che lo Stato eserciti assumendoli come propri;
d) la relazione inversa del reddito reale per abitante della Comunità Autonoma rispetto a quello del resto della Spagna;
e) il rapporto tra gli indici di deficit relativi a servizi sociali e infrastrutture riguardanti il territorio della Comunità Autonoma e quelli complessivi dello Stato;
f) il rapporto tra i costi per abitante dei servizi sociali e amministrativi trasferiti per il territorio della Comunità Autonoma e quelli complessivi dello Stato;
g) la tassa di emigrazione calcolata durante un periodo di tempo determinato insieme ad altre stime che si reputino adeguate.
2. La percentuale di partecipazione della Comunità Autonoma potrà essere oggetto di revisione nei seguenti casi:
a) quando aumentino o si riducano le competenze assunte dalla Comunità Autonoma e che fossero in precedenza proprie dello Stato;
b) quando si realizzi la cessione di nuovi tributi;
c) quando, trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore, detta revisione sia richiesta dallo Stato o dalla Comunità Autonoma;
d) quando si realizzino riforme sostanziali nel sistema tributario dello Stato<; in ogni caso, la percentuale di partecipazione sarà approvata per legge.

Articolo 59 - Revisione del sistema tributario statale

Se da una riforma o modifica del sistema tributario statale risultasse una variazione sensibile di quelle entrate della Comunità Autonoma che dipendono dai tributi statali, lo Stato dovrà adottare, in accordo con la Comunità Autonoma, le opportune misure di compensazione.

Articolo 60 - Amministrazione tributaria

1. La gestione, liquidazione, riscossione e ispezione relative ai tributi propri spetta alla Comunità Autonoma, la quale disporrà a tale scopo di pieni poteri, ferma restando la collaborazione che possa realizzarsi con l’amministrazione tributaria dello Stato, specialmente quando lo imponga la natura del tributo.
2. La Comunità Autonoma assumerà per delega dello Stato la gestione, liquidazione, riscossione, ispezione e revisione, nei casi previsti, dei tributi ceduti dallo Stato, ferma restando la collaborazione che possa realizzarsi tra entrambe le amministrazioni e in accordo con quanto previsto dalla legge che regoli la cessione.
3. La gestione, liquidazione, riscossione, ispezione e revisione nei casi previsti degli altri tributi dello Stato riscossi in Andalusìa spetterà all’amministrazione tributaria dello Stato, ferma restando la delega che la Comunità Autonoma può ricevere da questo e la collaborazione che possa realizzarsi fra entrambi, quando lo imponga la natura del tributo.

Articolo 61 - Trattamento fiscale riservato alla Comunità

La Comunità Autonoma godrà del medesimo trattamento fiscale che la legge preveda per lo Stato.

Articolo 62 - Finanza locale

1. Spetta alla Comunità Autonoma la tutela finanziaria degli enti locali, nel rispetto dell’autonomia a questi riconosciuta dagli articoli 140 e 142 della Costituzione, e in accordo con l’articolo 13.3 del presente statuto.
2. Spetta agli enti locali la gestione, liquidazione, riscossione e ispezione sui tributi propri, ferma restando la delega relativa a proprie facoltà che possano conferire a favore della Comunità Autonoma.
3. Mediante legge ordinaria sarà definito il sistema di collaborazione tra gli enti locali, la Comunità Autonoma e lo Stato per la gestione, liquidazione, riscossione e ispezione sui tributi previsti.
4. Le entrate degli enti locali consistenti in partecipazioni alle entrate statali e in contributi incondizionati saranno percepiti per il tramite della Comunità Autonoma, che li distribuirà in conformità ai criteri legali stabiliti per dette partecipazioni.

Articolo 63 – Bilancio

1. Spetta al Consiglio di Governo l’elaborazione e l’esecuzione del bilancio della Comunità Autonoma e al Parlamento il suo esame, modifica, approvazione e controllo.
2. Il bilancio sarà unico e includerà la totalità delle spese e delle entrate della Comunità Autonoma e degli organi, istituzioni e imprese da quella dipendenti dovendo indicare espressamente i benefici fiscali.

Articolo 64 - Potestà tributaria

1. Spetta al Parlamento la potestà di stabilire le imposte, tasse, contribuzioni speciali ed esazioni non fiscali, insieme alla fissazione di soprattasse.
2. La potestà tributaria si eserciterà in conformità ai principi costituzionali di eguaglianza, capacità contributiva e progressività.

Articolo 65 - Debito pubblico

1. La Comunità Autonoma potrà emettere debito pubblico per finanziarie spese di investimento in conformità ad una legge del Parlamento.
2. Il volume e le caratteristiche delle emissioni saranno stabilite in accordo con l’ordinamento generale della politica creditizia e in collaborazione con lo Stato.
3. I titoli emessi saranno considerati fondi pubblici a tutti gli effetti.
4. La Comunità Autonoma potrà realizzare operazioni di credito con scadenza inferiore a un anno, allo scopo di soddisfare esigenze transitorie di tesoreria, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 14.4 della legge organica sul finanziamento delle Comunità Autonome.
5. La Comunità Autonoma potrà realizzare operazioni di credito sicure, con scadenza superiore a un anno, documentabili in qualsiasi forma, sempre che si rispettino i seguenti requisiti:
a) che l’importo totale del credito sia destinato esclusivamente alla realizzazione di spese per investimenti;
b) che l’importo totale delle annualità di ammortizzazione per capitale e interessi, non superi il 25% delle entrate correnti dalla Comunità Autonoma.

Articolo 66 - Pieno impiego e sviluppo economico-sociale

E’ facoltà della Comunità Autonoma dar vita a istituzioni che promuovano il pieno impiego e lo sviluppo economico e sociale nel quadro delle sue competenze.

Articolo 67 - Rappresentanti della Comunità in istituzioni economico-finanziarie statali

La Comunità Autonoma, in accordo con quanto stabiliscano le leggi dello Stato, designerà propri rappresentanti negli organismi economici, istituzioni finanziarie e imprese pubbliche dello Stato la cui competenza si estenda al territorio dell’Andalucìa e che per loro natura non siano suscettibili di trasferimento.

Articolo 68 - Imprese pubbliche andaluse

La Comunità Autonoma potrà costituire imprese pubbliche per l’esercizio di funzioni di sua competenza.

Articolo 69 -Società cooperative

1. La Comunità Autonoma, come potere pubblico, potrà esercitare le facoltà previste nell’articolo 130.1 della Costituzione e potrà promuovere attraverso una legislazione adeguata le società cooperative.
2. Ugualmente, in accordo con la legislazione dello Stato in materia, potrà esercitare le altre facoltà previste nell’articolo 129.2 della Costituzione.

Articolo 70 – Controlli

Il controllo economico e sul bilancio della Comunità Autonoma sarà esercitato dal Tribunal de Cuentas, nei termini stabiliti dalla legge.

Articolo 71 - Pianificazione economica

La pianificazione economica della Comunità Autonoma dell’Andalucìa di cui all’articolo 18 del presente statuto si realizzerà attraverso la consultazione e la collaborazione delle Corporazioni Locali e delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e professionali dell’Andalusìa.

TITOLO V
Rapporti con l’Amministrazione dello Stato e con altre Comunità Autonome


Articolo 72 - Convenzioni e accordi di cooperazione

1. Nei casi e con le condizioni e i requisiti stabiliti dal Parlamento, la Comunità Autonoma può stipulare convenzioni con altre Comunità per la gestione e l’esercizio congiunto di servizi propri delle stesse.
2. La Comunità Autonoma potrà stipulare convenzioni con altre Comunità per la gestione e l’organizzazione di servizi e manifestazioni di carattere culturale, diretti in particolare agli emigranti di origine andalusa residenti in dette Comunità.
3. Il Parlamento darà notizia a las Cortes Generales, attraverso il Presidente, della celebrazione delle convenzioni previste nei commi precedenti, che entreranno in vigore a trenta giorni di distanza da tale comunicazione. Se las Cortes Generales o una delle Camere formuleranno obiezioni entro tale termine, a partire dal ricevimento della comunicazione, la convenzione dovrà seguire la procedura prevista nel comma seguente.
4. Il Parlamento dovrà richiedere l’autorizzazione de la Cortes Generales per concludere accordi di cooperazione con altre Comunità Autonome. Spetta al Parlamento determinare l’entità, la forma e il contenuto di detti accordi.
5. La Comunità Autonoma potrà chiedere al Governo di stipulare e presentare a las Cortes Generales per l’autorizzazione, i trattati o convenzioni che consentano di stabilire relazioni culturali con gli Stati coi quali esistono particolari vincoli culturali o storici.

Articolo 73 - Poteri di rappresentanza del Presidente della Giunta

Spetta al Presidente la rappresentanza della Comunità Autonoma dell’Andalucìa nelle sue relazioni con lo Stato e con le altre Comunità Autonome.

TITOLO VI
Riforma dello statuto


Articolo 74 – Procedimento

1. La riforma dello statuto seguirà il seguente procedimento:
a) l’iniziativa della riforma spetterà al Consiglio di Governo o al Parlamento andaluso, su proposta di un terzo dei suoi componenti, o a las Cortes Generales;
b) la proposta di riforma richiederà, in ogni caso, l’approvazione del Parlamento andaluso a maggioranza di tre quinti, l’approvazione de las Cortes Generales mediante legge organica e, in conclusione, l’esito positivo del referendum per gli elettori andalusi.
2. Se la proposta di riforma non è approvata dal Parlamento o da las Cortes Generales, o non è confermata mediante referendum del corpo elettorale, non potrà essere sottomessa nuovamente a dibattito e votazione del Parlamento prima che sia trascorso un anno.
3. La legge organica che approva la riforma dello statuto stabilirà il termine entro il quale il Governo della nazione dovrà autorizzare la convocazione del referendum.

Articolo 75 - Modifica dell’organizzazione di governo

Fermo restando quanto previsto dall’articolo precedente, quando la riforma rechi ad oggetto la semplice modifica dell’organizzazione dei poteri della Comunità Autonoma e non riguardi le relazioni tra questa e lo Stato, si potrà procedere nel modo seguente:
a) elaborazione del progetto di riforma da parte del Parlamento dell’Andalusìa;
b) parere de las Cortes Generales;
c) se nel termine di trenta giorni, a partire dal ricevimento del parere di cui al punto b), las Cortes Generales non si dichiarano coinvolte dalla riforma, si convocherà un referendum, debitamente autorizzato, sul testo proposto;
d) si richiederà l’approvazione finale de las Cortes Generales mediante legge organica;
e) se nel termine di cui alla lettera c) las Cortes Generales si dichiarano coinvolte dalla riforma, questa dovrà seguire il procedimento previsto dall’articolo precedente, dandosi per compiuto il passaggio procedurale di cui alla lettera a) del n. 1 dell’articolo menzionato.

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