AS n. 1467, 6.4.2007, Manzione e Bordon (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzioneper la riduzione del numero dei parlamentari )
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XV LEGISLATURA ———–
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1467
d’iniziativa dei senatori MANZIONE e BORDON
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2007
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Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione
per la riduzione del numero dei parlamentari
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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge di revisione della Costituzione intende corrispondere ad un’istanza di innovazione del nostro ordinamento costituzionale che – da tempo fortemente avvertita dalla società civile – deve ormai ritenersi condivisa da una larghissima maggioranza delle forze politiche e parlamentari.
La questione della riduzione del numero complessivo dei parlamentari nazionali ha infatti trovato valutazione e accoglimento nell’ambito di tutte le proposte di organica riforma della Parte II della Costituzione che hanno raggiunto, negli ultimi dieci anni, il più elevato grado di maturazione in Parlamento.
A partire dal progetto di legge costituzionale approvato il 30 giugno 1997 (Atto Camera n. 3931 e Atto Senato n. 2583) dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali presieduta dall’onorevole D’Alema, fino alla proposta di riforma costituzionale approvata definitivamente nella scorsa legislatura dalla maggioranza di centrodestra e successivamente respinta dal referendum popolare del 25 e 26 giugno 2006, la riduzione del numero complessivo dei deputati e dei senatori è rimasta continuativamente nell’agenda parlamentare, ancorché con soluzioni e tempistiche diverse.
In particolare, il suddetto testo della Commissione bicamerale prevedeva, tra le altre cose, la riduzione rispettivamente a quattrocento e duecento dei deputati e dei senatori, laddove la riforma della Parte II della Costituzione proposta e approvata dalla maggioranza di centrodestra prevedeva di portare a cinquecentodiciotto i deputati e a duecentocinquantadue i senatori, spostando tuttavia la decorrenza effettiva della nuova disciplina fino al 2016, cioè alla seconda legislatura successiva a quella allora in corso.
Il presente disegno di legge punta dunque a recuperare, isolandola in una specifica e circoscritta proposta di modifica costituzionale, la prima e più stringente ipotesi di riduzione del numero dei parlamentari, già fatta propria dalla Commissione bicamerale del 1997, attualizzandola per il solo profilo della rappresentanza degli Italiani all’estero.
In particolare, si propone una modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione orientata a fissare in quattrocento il numero dei deputati e in duecento il numero dei senatori, con la riduzione in proporzione del numero dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, fissati rispettivamente in otto per la Camera e quattro per il Senato. Per le medesime ragioni di preservazione degli equilibri territoriali di rappresentanza già previsti dall’ordinamento, si prevede inoltre di portare da sette a cinque il numero minimo di senatori per ciascuna Regione.
In quanto priva di disposizioni transitorie, la nuova disciplina si intende applicabile alla prima legislatura successiva a quella in corso.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Modifica all’articolo 56
della Costituzione)
1. All’articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero».
(Modifiche all’articolo 57
della Costituzione)
1. All’articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno».