SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XV LEGISLATURA ———–

    

N. 1817
 


DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º OTTOBRE 2007

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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

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DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Capo I

RISULTATI DIFFERENZIALI

Art. 1.

(Risultati differenziali
del bilancio dello Stato)

    1. Per l’anno 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 34.000 milioni di euro, al netto di 9.905 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2008, è fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2008.

    2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto di 9.050 milioni di euro per gli anni 2009 e 3.150 milioni di euro per l’anno 2010, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di euro.
    3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
    4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.

TITOLO II

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 2.

(Riduzione della pressione fiscale)

    1. All’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

    «2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

    2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica qualora i soggetti passivi dell’imposta abbiano un reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro.».

    2. La minore imposta che deriva dall’applicazione del comma 1 sarà rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni, sulla base di certificazioni presentate dai comuni. È fatta salva per le Amministrazioni dello Stato una verifica delle certificazioni inviate sulla base dei dati statistici disponibili. Il rimborso sarà effettuato in acconto, sulla base dei dati statistici disponibili alle Amministrazioni dello Stato, con versamenti contestuali alle due scadenze di pagamento dell’imposta di giugno e dicembre. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo dell’anno successivo. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell’interno e degli affari regionali e delle autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, verranno stabilite le disposizioni di attuazione dei rimborsi.

    3. All’articolo 16 testo unico delle imposte sui redditi, di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 è premesso il seguente:
    «01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
        a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

        b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.»;

        b) al comma 1, le parole: «, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

        c) al comma 1-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) le parole: «A favore dei», sono sostituite dalla seguente: «Ai»;

            2) le parole: «qualunque tipo di contratto», sono sostituite dalla seguente: «contratti»;
            3) le parole: «rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:», sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

        d) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
    «1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis lettera a) alle condizioni ivi previste.

    1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.
    1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
    1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuta un ammantare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attribuzione del predetto ammontare.».

    4. Le disposizioni di cui all’articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 3 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2007.

    5. All’articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 5, alinea, dopo le parole: «lettere e), f), g), h) e i)», sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,»;

        b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

    «5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell’articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell’anno.».
    6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

    7. All’articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    «2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all’articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta.».
    8. La disposizione di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

    9. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 12, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
    «4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibito ad abitazione principale e di quella delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis.»;
        b) all’articolo 13, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
    «6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibito ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis.».
    10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

    11. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

        a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;

        b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 10 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011.

    12. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2008.

    13. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 11 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
    14. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.
    15. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto: 1 per cento».
    16. All’articolo 1-bis della Tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati».
    17. L’articolo 36, comma 15, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, è abrogato.
    18. Le disposizioni di cui ai commi 15, 16 e 17, si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.
    19. L’articolo 8 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

    «Art. 8. - (Determinazione del reddito complessivo). – 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66 e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell’articolo 60.

    2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all’articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall’articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
    3. Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell’articolo 66. Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84.».

    20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2008.

Art. 3.

(Razionalizzazione della disciplina
in materia di IRES e di IVA)

    1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 56, secondo comma, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6», sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi dell’articolo 109, comma 5»;
        b) l’articolo 61 è sostituito dal seguente:

    «Art. 61. - (Interessi passivi) – 1. Gli interessi passivi inerenti l’esercizio d’impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

    2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 non dà diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15.»;

        c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;

        d) all’articolo 77, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27,5 per cento»;
        e) all’articolo 83, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.»;
        f) all’articolo 84, comma 1:

            1) il secondo periodo è abrogato;

            2) al quarto periodo, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6», sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi dell’articolo 109, comma 5»;

        g) all’articolo 87, comma 1, le parole: «del 91 per cento, e dell’84 per cento a decorrere dal 2007» sono sostituite dalle seguenti: «del 95 per cento»;
        h) l’articolo 96 è sostituito dal seguente:
    «Art. 96. - (Interessi passivi) – 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

    2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma, lettere A) e B), dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci 10, lettere a) e b), così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.
    3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale.
    4. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati indeducibili in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quinto, se e nei limiti in cui, in tali periodi, l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.
        5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell’articolo l del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.
    6. Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dai commi 7 e 10 dell’articolo 110 del presente testo unico, dall’articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari e dall’articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.
    7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione seconda del presente capo, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nel limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto In avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale.»;

        i) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;

        l) all’articolo 102:

            1) il comma 3 è abrogato;

            2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

    «7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola del periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni; la quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96.»;
        m) all’articolo 102-bis, il comma 4 è abrogato;

        n) all’articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono sostituiti dai seguenti: «Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Tra le spese qualificabili come spese di rappresentanza e sottoposte ai limiti di inerenza e congruità previste dal predetto decreto, possono essere contemplate anche le perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate, oggetto di consolidamento ai sensi delle sezioni seconda e terza del presente capo. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.»;
        o) all’articolo 109:

            1) al comma 4, lettera b), le parole da: «Gli ammortamenti dei beni materiali», fino a: «, che hanno concorso alla formazione del reddito.», sono soppresse;

            2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 96», sono sostituite dalle seguenti: «per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi»;
            3) il comma 6 è abrogato;

        p) all’articolo 119, comma 1, lettera d), la parola: «ventesimo», è sostituita dalla seguente: «sedicesimo»;

        q) l’articolo 122 è sostituito dal seguente:

    «Art. 122. - (Obblighi della società o ente controllante) – 1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell’imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all’articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi.»;
        r) all’articolo 134, comma 1, la lettera a) è abrogata;

        s) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;
        t) dopo l’articolo 139 è inserito il seguente:

    «Art. 139-bis. - (Recupero perdite compensate) – 1. Nell’ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate dall’ente o società consolidante dal periodo d’imposta successivo all’ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.

    2. Con il decreto di cui all’articolo 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138.»;

        u) all’articolo 172, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’articolo 96.».
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), f), numero 2), i), m), n), o), numeri 2) e 3), e u), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, e per i primi tre periodi d’imposta di applicazione della nuova disciplina degli interessi passivi, il limite del riporto in avanti dell’eccedenza non dedotta è esteso dal quinto al decimo periodo successivo a quello di competenza. Le disposizioni di cui al comma 1 lettere e) e f), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione della lettera g) ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l’esenzione in misura pari all’84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi imposta anteriori a quello in corso allo gennaio 2004. La disposizione della lettera l), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione del numero 2, concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dallo gennaio 2008. La disposizione della lettera o), numero 1), ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ferma restando l’applicazione in via transitoria delle disposizioni dell’articolo 109 lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, nel testo previdente le modifiche apportate dalla presente legge, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta incorso al 31 dicembre 2007. Il contribuente ha tuttavia la facoltà eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostituiva con aliquota dell’uno per cento; l’imposta sostituiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento dell’imposta sul reddito relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. La eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate, conseguente alle modifiche recate dalle lettere q) ed r) del comma 1, ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dallo settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell’utile relativo all’esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007. L’eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo, conseguente alle modifiche recate dalla lettera s) del comma 1, si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. Resta ferma l’applicazione degli articoli 124, comma 1, 125, comma 1, e 138, comma 1.

    3. Al fine di garantire l’invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società disposta dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
    4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.
    5. A decorrere dal periodo d’imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato possono optare per l’assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l’aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l’imposta già versata si scomputa dall’imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.
    6. L’opzione prevista dal comma 5 non è esercitabile se le imprese o le società sono in contabilità semplificata. In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d’imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma l e le altre componenti del patrimonio netto. Le somme trasferite dal patrimonio dell’impresa a quello personale dell’imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d’imposta, costituiscono prelievi degli utili dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d’imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell’opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione del regime opzionale.
    7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 5 e 6, con particolare riferimento, tra l’altro, ai termini e alle modalità dell’opzione, al regime d’imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento dell’imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento.
    8. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 172, è aggiunto il seguente comma:
    «10-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 può essere applicato, con le modalità, condizioni e termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.»;
        b) all’articolo 173, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «15-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 può essere applicato, con le modalità, condizioni e termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell’operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.»;
        c) all’articolo 175:
            1) al comma 1, le parole: «di aziende e», e le parole: «all’azienda o», sono soppresse;

            2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

        d) all’articolo 176:
            1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    «2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.»;
            2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
    «2-bis. In caso di conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita.

    2-ter. In luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o, al più tardi, in quella del periodo d’imposta successivo, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 18 per cento. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostituiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79.»;

            3) al comma 3, le parole: «il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti», sono sostituite dalle seguenti: «i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva», e le parole: «totale» e «parziale», sono soppresse;

            4) al comma 5, sono premesse le seguenti parole: «Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,»;
            5) il comma 6 è abrogato.

    9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell’imposta sostituiva introdotta dal comma 8, lettera d), numero 2), può essere richiesta anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per l’esercizio e gli effetti dell’opzione, per l’accertamento e la riscossione dell’imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In caso di applicazione parziale dell’imposta sostitutiva, l’esercizio dell’opzione può essere subordinato al rispetto di limiti minimi.

    10. L’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo precedente alle modifiche recate dalla presente legge, può essere recuperata a tassazione mediante opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 18 per cento. L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell’esercizio dell’opzione. Si applicano le disposizioni del comma 2-ter, secondo periodo, dell’articolo 176 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
    11. L’ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello di esercizio dell’opzione per l’adesione al consolidato o di rinnovo dell’opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto delle rettifiche già operate, può essere assoggettato ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell’articolo 115 del predetto testo unico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le relative disposizioni attuative.
    12. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
    «Art. 5. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali ed enti commerciali). – 1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci 9, 10, lettere c) e d), 12 e 13, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.

    2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
    3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce B9, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5 dell’articolo 11; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.
    4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma l concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi.
    5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai princìpi contabili adottati dall’impresa»;

        b) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
    «Art. 5-bis. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali). – 1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del presente testo unico, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma l, lettera b), numeri da 2 a 5 dell’articolo 11; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’imposta personale.»;
        c) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
    «Art. 6. - (Determinazione del valore della produzione delle banche e di altri enti e società finanziarie). – 1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell’articolo l del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall’articolo 157 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 9, comma l, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: a) margine d’intermediazione ridotto del cinquanta per cento dei dividendi; b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento; c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.

    2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, iscritti nell’albo previsto dall’articolo 9 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall’intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall’intermediario.
    3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, e 14 agosto 1993, n. 344, e al decreto legislativo 25 gennaio 1996, n. 84, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive.
    4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.
    5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi delle lettere d) ed e) del comma 1 nella misura ivi indicata.
    6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d’Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio, 2005, n. 38. Si applica il comma 4 dell’articolo 5.
    7. Per la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti: a) interessi netti; b) risultato netto da commissioni provvigioni e tariffe; c) costi per servizi di produzione di banconote; d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario; e) interessi attivi; f) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento; g) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.
    8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti, non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5 dell’articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibi1i.
    9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l’obbligo dell’iscrizione, ai sensi dell’articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione dell’articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati.»;

        d) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
    «Art. 7. - (Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione) – 1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni: a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento; b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del cinquanta per cento.

    2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5 dell’articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
    3. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.
    4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall’ISVAP con il Provvedimento n. 735 del 1º dicembre 1997.»;

        e) all’articolo 8, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.»;
        f) all’articolo 11:
            1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: «pari a 5.000» e «fino a 10.000», sono sostituite, rispettivamente, con: «pari a 4.600» e con: «fino a 9.200»;

            2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al numero 2 sono aggiunte le seguenti parole: «nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere di cui alla lettera l) del citato comma 1 dell’articolo 67;
            3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
            4) al comma 4-bis, le parole: «euro 8.000», «euro 6.000», «euro 4.000» e «euro 2000» sono sostituite, rispettivamente, con «euro 7350», «euro 5.500», «euro 3.700» e «euro 1.850»;
            5) al comma 4-bis, le parole: «pari a euro 2.000», sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 1.850»;

        g) l’articolo 11-bis è abrogato;

        h) all’articolo 16, comma 1, le parole: «l’aliquota del 4,25 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «l’aliquota del 3,9 per cento».

    13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L’ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell’apposito prospetto di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell’IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti; ad eccezione delle quote residue derivanti dall’applicazione del comma 3 dell’articolo 111 del citato testo unico, il cui ammontare complessivo è deduci bile in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina.

    14. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell’imposta regionale sulle attività produttive non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune disposizioni di coordinamento.
    15. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza.
    16. All’articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detrai bili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d’imposta l’ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30.».
    17. La disposizione del comma 16 si applica a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all’anno 2008.
    18. Il comma 4-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è abrogato. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma ed in considerazione dell’effettivo utilizzo dei crediti d’imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, esistenti presso la contabilità speciale 1778 – Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 100 milioni per l’anno 2008 e 700 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
    19. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 280, secondo periodo, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «40»;

        b) al comma 281, la parola: «15», è sostituita dalla seguente «50»;
        c) il comma 284 è abrogato.

    20. In attuazione del parere motivato della Commissione delle Comunità Europee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) all’articolo 27:
            1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti nel territorio dello Stato», sono aggiunte le seguenti: «diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter,»;

            2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «azionisti di risparmio», sono aggiunte le seguenti: «e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter»;
            3) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di cui al comma 3», sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-ter»;
            4) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

    «3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte suoi redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»;
        b) all’articolo 27-bis, commi 1 e 3, le parole: «al terzo comma», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 3-ter»;

        c) all’articolo 27-ter, comma 1, le parole: «commi 1 e 3», sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, e 3-ter».

    21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano agli utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di utili formate si a partire dall’esercizio di cui al periodo precedente e quelli formatesi a partire in altri esercizi.

    22. Fino all’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del comma 3-ter dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 1, lettera a), numero 4), gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista del decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.
    23. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell’organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall’aggregazione di almeno quattro, ma non più di dieci professionisti è attribuito un credito d’imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 26, nonché per l’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.
    24. Il credito d’imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l’operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.
    25. L’agevolazione di cui al comma 23, spettante a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l’attività professionale esclusivamente all’interno della struttura risultante dall’aggregazione, non si applica a quelle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l’esercizio dell’attività professionale.
    26. Il credito d’imposta è commisurato all’ammontare complessivo dei costi sostenuti per l’acquisizione di:

        a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d’ufficio, impianti ed attrezzature varie;

        b) programmi informati ci e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.

    27. Il credito d’imposta, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni.

    28. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 27 sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d’imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all’aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l’aggregazione.
    29. L’efficacia della presente disposizione è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, all’autorizzazione della Commissione europea.
    30. All’articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

    «8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare, per l’organizzazione di convegni, congressi e simili effettuati nel territorio dello Stato a diretto vantaggio del cliente e limitatamente alle prestazioni alberghiere, il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto».
    31. L’efficacia della disposizione di cui al comma 30 è subordinata alla concessione di una deroga, ai sensi e alle condizioni dell’articolo 395 della direttiva 20061112/CE del Consiglio d’Europa del 28 novembre 2006, da parte dei competenti organi comunitari.

    32. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, s’interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell’area e al costo del fabbricato.
    33. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
    «2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.»;

        b) all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), secondo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;», sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis;»;
        c) all’articolo 47, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, salvo nel caso in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell’articolo 167 e dell’articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87.»;
        d) all’articolo 68, comma 4, nel primo periodo, le parole: «Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 167, comma 4,», sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis»;
        e) all’articolo 73:

            1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,», sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in Paesi o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,»;

            2) al comma 3, terzo periodo, le parole: «istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,», sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,»;

        f) all’articolo 87, comma l, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
        «c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, o, alternativamente, l’avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell’articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo articolo 168-bis.»;
        g) all’articolo 89, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora si verifichi la condizione di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell’articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87.»

        h) all’articolo 110:

            1) il comma 10 è sostituito dal seguente:
    «10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis.»;
            2) al comma 12-bis, le parole: «Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati», sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis»;
        i) all’articolo 132, comma 4, secondo periodo, le parole: «residenti in uno Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4», sono sostituite dalle seguenti: «residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo l68-bis»;

        l) all’articolo 167:

            1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime fiscale privilegiato,»sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,»;

            2) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati», sono sostituite dalle seguenti: «situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto»;
            3) il comma 4 è abrogato;
            4) al comma 5, le parole: «b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4», sono sostituite dalle seguenti: «b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis»;

        m) all’articolo 168:
            1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis»;

            2) al comma 1, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto.»;

        n) dopo l’articolo 168 è inserito il seguente:
    «Art. 168-bis. - (Paesi e territori che consentono un effettivo scambio di informazione) – 1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri sono individuati gli Stati o territori che consentono un effettivo scambio di informazione.».
    34. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all’articolo 26:
            1) nel comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, l’aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti.»;

            2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L’aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeri aIe emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

        b) all’articolo 26-bis:
            1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
        «a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;»;
            2) al comma 1, dopo la lettera a), sono aggiunte le seguenti:
        «a-bis) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

        a-ter) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto indicato nella lettera a);
        a-quater) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.»;

        c) all’articolo 27, comma 4, le parole: «b) sull’intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65, da società ed enti residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del citato testo unico», sono sostituite dalle seguenti: «b) sull’intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65, da società ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del medesimo testo unico»;

        d) all’articolo 37-bis, comma 3, lettera f-quater), le parole: «in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,», sono sostituite dalle seguenti: «in uno degli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

    35. All’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239,» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

        b) al comma 9, le parole: «e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239,» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».

    36. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all’articolo 5, comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
        «a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;»;
        b) all’articolo 5, comma 5, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
        «a-bis) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

        a-ter) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto indicato nella lettera a);
        a-quater) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.»;

        c) all’articolo 9, il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. Le disposizioni dei commi l e 2 si applicano nei confronti di: a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto indicato nella lettera a); d) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.».
    37. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all’articolo 2, comma 5, secondo periodo, le parole: «effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999,» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati da soggetti residenti in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».

        b) all’articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da: a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto indicato nella lettera a); d) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.».
    38. Le disposizioni di cui ai commi da 33 a 37 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 39, a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

    39. La disposizione di cui al comma 33, lettera a), si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.
    40. Nel decreto di cui al comma 38 sono inclusi, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale, gli Stati o territori diversi da quelli inclusi nel suddetto decreto ai sensi della lettera m) del comma 33 e che prima della data di entrata in vigore del presente articolo non sono elencati nei decreti del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, nonché nei decreti del Ministero dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002. Sono altresì inclusi, per il medesimo periodo, nel decreto di cui al comma 38, gli Stati o territori di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o territori di cui all’articolo 3 del medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi indicati.

Art. 4.

(Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali)

    1. Si considerano contribuenti minimi, e sono assoggettati al regime previsto dalle disposizioni dei commi fino al 21, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

        a) nell’anno solare precedente:
            1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito I compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;

            2) non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
            3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

        b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
    2. Agli effetti del comma 1 le cessioni all’esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    3. Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
    4. Non sono considerati contribuenti minimi:

        a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

        b) i soggetti non residenti;
        c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
        d) gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico.

    5. I contribuenti minimi non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisiti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, integrano la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

    6. L’applicazione del regime di cui al presente articolo comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto. Il versamento è effettuato in un’unica soluzione, ovvero in ci:nque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sostitutiva di cui al comma 10. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    7. Nella dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui è applicata l’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche dell’imposta relativa alle operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità.
    8. L’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all’ultimo anno in cui l’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    9. I contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa o dell’arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.
    10. Sul reddito determinato ai sensi del comma 9 si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari a 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all’articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.
    11. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il presente regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato testo unico delle imposte sui redditi che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l’importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l’ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di euro 5.000, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito.
    12. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il presente regime e quelle generatesi nel corso del predetto regime possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 1 a 21 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi.
    13. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all’articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
    14. I soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
    15. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma l ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 1, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d’anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall’applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 1, lettera a), numero 1), comporta l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.
    16. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime previsto dai commi da 1 a 21 a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime di cui ai predetti commi, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime di cui ai citati commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime di cui ai medesimi commi. Corrispondenti criteri si applicano per l’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto dai commi da 1 a 21. Con i provvedimenti di cui al comma 20 possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma.
    17. I contribuenti minimi sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
    18. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei dati atte stanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 4 che determinano la cessazione del regime previsto dal presente articolo, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui l’accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superano il limite di cui al comma 1, lettera a), n.1), di oltre il 50 per cento. In tale ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 15.
    19. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi precedenti. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
    20. Sono abrogati l’articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l’articolo 3, commi da 165 a 170 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Resta ferma, fino a scadenza, l’efficacia della opzione già esercitata ai sensi del predetto articolo 32-bis, comma 7.
    21. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
    22. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell’Amministrazione finanziaria, è consentito il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A tale fine è autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale, presso la Banca d’Italia, su cui far affluire le relative somme. Le modalità di riversamento all’Erario o agli altri enti beneficiari sono stabilite con successivo decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze.
    23. All’articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 3-ter:
            1) al primo capoverso, le parole: «di euro 0,52», sono sostituite dalle seguenti: «di 1 euro»;

            2) l’ultimo capoverso è sostituito dal seguente: «La misura del compenso può essere adeguata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 2008.».

        b) al comma 11:
            1) nel secondo periodo, le parole: «la misura del compenso spettante e» sono soppresse;

            2) l’ultimo periodo è soppresso.

    24. La misura del compenso spettante alle banche convenzionate e alla Poste italiane Spa per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è fissata in 1 euro per ciascuna dichiarazione.

    25. La misura del compenso spettante agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in relazione allo svolgimento, da parte degli stessi intermediari, del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, è fissata in 1 euro per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa.
    26. La misura del compenso di cui ai commi 24 e 25, può essere adeguata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 2008.
    27. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze il termine di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2008.
    28. Dopo l’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:

    «Art. 44-bis. – 1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell’articolo 44, comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, mediante una’dichiarazione mensile da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento».
    29. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 28, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e l’Agenzia delle entrate.

    30. Con il medesimo decreto di cui al comma 29 si provvede alla semplificazione e all’armonizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei seguenti criteri:

        a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;

        b) previsione di un unico canale telematica per la trasmissione dei dati;
        c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nel citato comma 9 dell’articolo 44.

    31. All’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo comma, le parole: «iscritti nell’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze», sono sostituite dalle seguenti: «iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».

    32. All’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria», sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai Confidi iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».
    33. All’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria», sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai confidi iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».
    34. All’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria», sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai Confidi scritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385».
    35. All’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «la percentuale è ulterionnente ridotta al 4 per cento; «, sono aggiunte le seguenti: »per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti la percentuale è dell’1 per cento»;

        b) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
        c) al comma 1, secondo periodo, numero 6), le parole: «non inferiore a 100», sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 50»;
        d) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

            «6-bis. alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;

            6-ter. alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
            6-quater. alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
            6-quinquies. alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
            6-sexies. alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.»;

        e) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;», sono aggiunte le seguenti: «per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento;»;

        f) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

    «4-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all’onere di presentare l’istanza di interpello di cui al comma 4-bis.

    4-quater. I provvedimenti del Direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica».

    36. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all’articolo 1, commi da 111 a 117 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito, dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º novembre 2007. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario)

    1. All’articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «1º gennaio 2007», sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2008»

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008.
    3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d’imposta 2007 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
    4. Le disposizioni del comma 106 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.
    5. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per gli otto periodi d’imposta successivi», fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «per i nove periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2008 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».
    6. Per l’anno 2008 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
    7. Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al comma 392 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2008.
    8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
    9. All’articolo 33 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: «2-bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b).». All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in un milione di euro per il 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

    10. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all’articolo 17, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
        «c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle forze armate nazionali;»;
        b) alla tabella A, punto 12:
            1) la voce: «benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo», è sostituita dalla seguente: «benzina: euro 359,00 per 1000 litri;»;

            2) nella voce «gasolio» le parole: «40 per cento aliquota normale», sono sostituite dalle seguenti: «euro 302,00 per 1 000 litri;»;

        c) alla tabella A, nel punto 13:
            1) la voce: «benzina 40 per cento aliquota normale;» è abrogata;

            2) la voce: «benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;», è sostituita dalla seguente: «benzina: 359,00 euro per 1000 litri;»;
            3) nella voce «gasolio» le parole: «40 per cento aliquota normale;», sono sostituite dalle seguenti: «euro 302,00 per 1 000 litri;»;

        d) alla tabella A, dopo il punto 16, è aggiunto il seguente: «16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze Armate nazionali per gli usi consentiti:
Carburanti per motori:
Benzina euro 359,00 per 1000 litri  

Gasolio euro 302,00 per 1000 litri  
GPL esenzione                 
Gas naturale esenzione                 

Combustibili per riscaldamento:
Gasolioeuro  21,00 per 1000 litri  

GPLzero                     


Gas naturaleeuro 11,66 per 1000 metri cubi».

    11. Al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento, per il quale è applicata l’aliquota di accisa di cui al punto 16-bis della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano l’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e l’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni.

    12. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 107.155.000 a decorrere dall’anno 2008, destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza, per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro dell’economia e delle finanze tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto ministero.
    13. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 7.845.000 a decorrere dall’anno 2008, destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto ministero.
    14. All’onere derivante dai commi 12 e 13, pari ad euro 115.000.000 a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 10, lettere a) e d).
    15. A decorrere dal 1º gennaio 2008 il comma 16 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è abrogato.
    16. A decorrere dal 1º gennaio 2009 il regolamento adottato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341, è abrogato.
    17. All’articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

    «7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell’accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell’accisa sul gasolio consumati nella regione per uso auto trazione;».
    18. L’efficacia della disposizione di cui al comma 17 decorre dal 1º gennaio 2008.

    19. Per gli anni successivi al 2010, con cadenza annuale, mediante previsione nella legge finanziaria, è eventualmente rideterminata l’entità delle compartecipazioni al gettito dell’accisa sulle benzine e sul gasolio che competono alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 49, primo comma, numero 7-bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, al fine di garantire un effetto «neutrale sui saldi di finanza pubblica e l’equilibrio finanziario nei rapporti Stato-Regione.
    20. Al comma 15 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: «e nell’ambito i della quota dell’accisa a loro riservata», sono soppresse.
    21. All’articolo 2, primo comma, della legge 10 dicembre 1948, n. 1438, recante disposizioni relative all’istituzione di una zona franca in una parte del territorio della provincia di Gorizia, al numero 7), le parole: «combustibili liquidi e», sono soppresse; il potenziale valore globale delle agevolazioni di cui all’articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, relativo ai prodotti di cui alle tabelle A e B allegate alla medesima legge è ridotto di euro 50.123.520.
    22. Entro il 30 aprile 2008, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia provvede, ai sensi e con le modalità stabilite dall’articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, a modificare, coerentemente con quanto disposto al comma 7, le tabelle A e B allegate alla medesima legge vigenti alla data dello gennaio 2008. A decorrere dal 1º luglio 2008, in mancanza dell’emanazione del predetto provvedimento della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, è comunque soppresso dalle tabelle A e B allegate alla predetta legge n. 700 del 1975, nella formulazione in vigore allo gennaio 2008, ogni riferimento a prodotti che, in relazione all’uso cui sono destinati, risultino sottoposti ad accisa.
    23. All’articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, il comma 4 è abrogato.
    24. L’articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.
    25. All’articolo 7, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati.
    26. L’articolo 8-bis del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.
    27. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 24.300.000 a decorrere dall’anno 2008, finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.
    28. All’onere derivante dal comma 27, pari ad euro 24.300.000 a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 10, lettera b).
    29. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 4.000.000 a decorrere dall’anno 2008, finalizzato al miglioramento dell’efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui al punto 13 della Tabella A allegata al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative attrezzature. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei Trasporti e con il Ministro della Salute sono stabilite le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.
    30. All’onere derivante dal comma 29, pari ad euro 4.000.000 a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 10, lettera  c).
    31. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 10, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:
        «e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito;»;
        b) all’articolo 51, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter».
    32. All’articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: «fine assistenziale», sono inserite le seguenti: «e i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale», e dopo le parole: «dell’articolo 51», sono inserite le seguenti: «e quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell’articolo 10».

    33. Le disposizioni in materia di tassa d’imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all’articolo 8 del decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, adottato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell’interno, concernente il regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza, nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all’articolo 2, comma 11l, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.
    34. All’articolo 1, comma 1-ter, lettera a), della tariffa dell’imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.51 del 2 marzo 2007, le parole: «euro 42,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 17,50».
    35. Per l’anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall’imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l’autoaggiornamento e per la formazione.
    36. Alla lettera i-sexies), del comma 1, dell’articolo 15, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e successive modificazioni», sono aggiunte le seguenti: «i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative,»
    37. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 41, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archivi azione delle fatture emessi nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del Codice dell’amministrazione digitale.
    38. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 41, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 37 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.
    39. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
    40. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:

        a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;

        b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitotaggio della finanza pubblica.

    41. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione, sono definite:
        a) le regole di identificazione univoca. degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;

        b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio;
        c) le linee guida per l’adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;
        d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 37, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;
        e) la disciplina dell’utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all’assolvimento, degli obblighi di cui al presente articolo;
        f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie Imprese;
        g) la data, a decorrere dalla quale decorrono l’obbligo di cui al comma 37 ed il divieto di cui al comma 38, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.

    42. All’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. i 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 5, la lettera b), è sostituita dalla seguente:
        «b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di, tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alla società di cui al comma 5, lettera c), dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 2) nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai soggetti iscritti nell’albo di cui al successivo articolo 53, comma 1, ed agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione Europea che esercitano le menzionate attività e che presentano una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana. L’affidamento deve prevedere un termine massimo di durata ’non superiore complessivamente ad anni sei.»;
        b) il comma 6 è abrogato.
    43. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti, e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti è attribuito alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano l’incremento delle riscossioni dell’imposta sul valore aggiunto e le accise relative alle operazioni di importazione nei porti e negli interporti.

    44. La quota spettante alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è computata, a decorrere dall’anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise, sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione Previsionale e programmatica, con riferimento all’incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti di ciascuna regione rispetto all’ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell’anno precedente.
    45. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, a decorrere dal 2008, un fondo per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti, e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti. Il fondo è alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma 43 al netto di quanto attribuito allo specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell’economia e delle finanze di attuazione dell’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni, al netto della quota di gettito eventualmente già spettante alla Regione o Provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. A ciascuna Regione spetta comunque’80 per cento dell’incremento delle riscossioni nei porti nel territorio regionale.
    46. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture, sono definite le modalità attuati ve della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi.
    47. Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 novembre 2005, le parole: «dello 0,6 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,8 per mille».

Art. 6

(Trasporto pubblico locale)

        1. Al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale, nella prospettiva del processo di riforma del settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2008.

    2. La disponibilità del fondo di cui al comma 1 è destinata per 220 milioni di euro all’adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni al fine di garantire l’attuale livello dei servizi, ivi incluso il recupero dell’inflazione, per 150 milioni di euro per le finalità di cui al comma 1031 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per 130 milioni di euro per il finanziamento dell’articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.
    3. Le risorse per l’adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni sono ripartiti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
    4. All’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

        «c-bis) per l’acquisto di elicotteri destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;

        c-ter) all’acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) è riservato almeno il 50 per cento della dotazione del Fondo».

    5. Gli interventi finanziati ai sensi e con le modalità della legge 26 dicembre 1992, n. 211, con le risorse di cui al comma 2, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all’esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al comma 2.

    6. Le modalità di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2005, n. 58, si applicano anche alle risorse di cui all’articolo 23, comma l, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 47.
    7. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, spetta una detrazione dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

Art. 7.

(Incentivazioni fiscali per il cinema)

    1. Ai soggetti di cui all’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell’articolo 2549 del codice civile è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d’imposta nella misura del quaranta per cento, fino all’importo massimo di euro 1.000.000,00 per ciascun periodo d’imposta, dell’apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all’articolo 2554 del codice civile.

    2. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di utilizzare l’ottanta per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d’opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l’apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.
    3. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d’imposta:

        a) per le imprese di produzione cinematografica in misura pari al quindici per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all’ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d’imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all’ottanta per cento del credito d’imposta stesso;

        b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:

            1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d’imposta;

            2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d’imposta;
            3) al 20 per cento dell’apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta;

        c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:
            1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per 1’introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo, non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

            2) al 20 per cento dell’apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta.

    4. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 3 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

    5. I crediti di imposta di cui ai commi 1 e 3 spettano per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d’imposta successivi.
    6. Gli apporti di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del quarantanove per cento del costo di produzione della copia campione dell’opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il settanta per cento degli utili derivanti dall’opera filmica.
    7. I crediti d’imposta di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall’impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 2 e 6. Essi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    8. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 1 e 3 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui al presente articolo, superi l’ottanta per cento del costo complessivo rispettivamente afferente le spese di produzione della copia campione e le spese di distribuzione nazionale del film.
    9. Le disposizioni applicative del presente articolo sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico.
    10. L’efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l’autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
    11. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d’imposta, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d’opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al venticinque per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000,00.
    12. Le disposizioni applicative del comma 11 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico.
    13. Il credito d’imposta di cui al comma 11 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    14. L’efficacia dei commi da 11 a 13 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l’autorizzazione alla Commissione europea. L’agevolazione può essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

TITOLO III

INTERVENTI SULLE MISSIONI

Capo I

MISSIONE 1 – ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 8.

(Indennità membri Parlamento)

    1. Ai fini della determinazione delle quote di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l’adeguamento retributivo previsto dall’articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 9.

(Contenimento dei compensi
ai Commissari straordinari di Governo)

    1. I compensi dei Commissari straordinari di Governo, di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti del 20 per cento dal 1º gennaio 2008.

Capo II

MISSIONE 3 – RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

Art. 10.

(Modifiche al patto di stabilità interno
degli enti locali)

    1. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali di cui all’articolo 1 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, sono modificate e integrate come segue:

        a) al comma 676 le parole: «per il triennio 2007-2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2007-2010»;

        b) al comma 677 le parole: «2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «2007, 2008, 2009 e 2010»;
        c) dopo il comma 678 è aggiunto il seguente:

    «678-bis. Per l’anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l’anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra.»;
        d) dopo il comma 679 è aggiunto il seguente:
    «679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.»;
        e) il comma 681 è sostituito dai seguenti:
    «681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l’esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

    681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate nel medesimo triennio all’estinzione anticipata dei prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l’ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista.»;

        f) al comma 683, al primo periodo, le parole: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l’anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista,»;

        g) il comma 684 è sostituito dal seguente:

    «684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall’anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.»;
        h) il comma 685 è sostituito dal seguente:
    «685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l’ente inadempiente l’assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.»;
        i) dopo il comma 685 è aggiunto il seguente:
    «685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle Associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d’anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria.»;
        l) al comma 686 è aggiunto il seguente periodo: «La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.»;

        m) dopo il comma 686 è aggiunto il seguente:

    «686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l’Unione europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.»;
        n) dopo il comma 690 è aggiunto il seguente:
    «690-bis. Al fine di individuare un meccanismo di riequilibrio del comparto degli enti locali in merito allo stock di debito e alla sua sostenibilità è istituita, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, una commissione, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, composta da rappresentanti dei Ministeri dell’economia e delle finanze e dell’interno, del Ministero per gli affari regionali e le autonomie locali, dell’ISTAT, della Banca d’Italia, dell’UPI, dell’ANCI e dell’UNCEM.».

Art. 11.

(Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio)

    1. Ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate per l’anno 2008, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.

Art. 12.

(Disposizioni varie per gli enti locali)

    1. I trasferimenti erariali per l’anno 2008 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

    2. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l’anno 2007 dall’articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per l’anno 2008.
    3. Il comma 10 dell’articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato ed è conseguentemente soppressa l’autorizzazione di spesa prevista al comma 11 dello stesso articolo 25.

Art. 13.

(Comunità montane:
razionalizzazione e contenimento dei costi)

    1. L’articolo 27 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

    «Art. 27. – 1. Le comunità montane sono unioni di comuni, anche appartenenti a province diverse, costituite per la valorizzazione delle zone montane, per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali.

    2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti.
    3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all’articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l’esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del Presidente della regione, tra non meno di tre comuni situati per almeno l’ottanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero tra non meno di tre comuni situati per almeno il cinquanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri. Non possono far parte delle comunità montane i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.
    4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per l’individuazione dei territori da considerare montani.
    5. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

        a) le modalità di approvazione dello statuto;

        b) le procedure di concertazione;
        c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
        d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell’Unione europea;
        e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

    6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.

    7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell’ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell’andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell’utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.
    8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all’ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall’articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.».

    2. Alla data di entrata in vigore della presente legge i comuni che non rispondono alle caratteristiche previste dal comma 3 dell’articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal comma 1, cessano di appartenere alla comunità montana. Alla medesima data sono soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nel periodo precedente, risultano costituite da meno di tre comuni. I poteri degli organi delle comunità montane soppresse sono prorogati per sessanta giorni, ai soli fini di assumere le determinazioni inerenti la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e le altre determinazioni conseguenti alla soppressione, senza corresponsione di indennità. Decorso il predetto termine, le determinazioni sono assunte dal Presidente della regione, sentiti i comuni interessati. I comuni che la componevano succedono ad ogni effetto, anche processuale, alla comunità montana soppressa, nel rispetto dei princìpi di solidarietà attiva e passiva per quanto concerne i rapporti obbligatori. Negli altri casi, sempre con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei componenti degli organi della comunità montana si riduce in modo corrispondente al numero dei comuni che cessano di farne parte.

    3. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, al fine di ridurre i componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane e delle unioni dei comuni in misura non inferiore alla metà ed entro i successivi tre mesi provvedono ad adeguare la propria legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall’articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal presente articolo.
    4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali coordina, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, una verifica sull’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comunicandone gli esiti al Parlamento con una relazione.
    5. A decorrere dall’anno 2008 il fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma l, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di euro 66.800.000 annui, corrispondenti ai contributi delle comunità montane soppresse.

Art. 14.

(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali)

    1. All’articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;

        b) al comma 3 le parole: «30.000 e i 100.000» sono sostituite dalle seguenti: « 100.000 e i 250.000»;
        c) al comma 5 la parola: «300.000» è sostituita dalla seguente: «250.000».

    2. L’articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
    «Art. 37. - (Composizione dei consigli). – 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
        a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

        b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
        c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
        d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
        e) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
        f) da 22 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
        g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
        h) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
        i) da 10 membri negli altri comuni.

    2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
        a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

        b) da 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
        c) da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
        d) da 20 membri nelle altre province.

    3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l’intera provincia.

    4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale.».

    3. All’articolo 47, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «dodici».

    4. Il presente articolo si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
    5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali adeguano gli importi dei gettoni di presenza di cui all’articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al limite massimo previsto dal decreto di cui al comma 8 del medesimo articolo 82, se allo stesso superiori.
    6. L’articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

    «Art. 84. - (Rimborso spese di viaggio). – 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

    2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell’interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
    3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.».

    7. All’articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, le parole: «Gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province».

Art. 15.

(Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni)

    1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell’ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all’accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

    2. I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell’ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.

Art. 16.

(Sviluppo della montagna e
delle isole minori)

    1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

    2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 34 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Il fondo finanzia interventi specifici nei settori dell’energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. All’erogazione del fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall’Associazione nazionale isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie regionali e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
    3. Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori e ferme restando le contribuzioni per i progetti già approvati con i decreti del Ministero dell’interno del 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005, le risorse iscritte sul fondo per la tutela e lo sviluppo delle isole minori di cui all’articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dello stato di previsione del Ministero dell’interno, sono trasferite al fondo di cui al comma 2, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali.
    4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

(Sostegno delle minoranze slovene,
linguistiche storiche e delle aree confinanti con le regioni a statuto speciale)

    1. Per le finalità previste dall’articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è autorizzata la spesa annua, per un quinquennio, di euro 66.200, a decorrere dall’anno 2008.

    2. A decorrere dal 2008 l’autorizzazione della spesa per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche, istituito dall’articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è di euro 6 milioni. A decorrere dalla stessa data il limite dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 15 della stessa legge è di euro 5 milioni.
    3. Il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui al comma 7 dell’articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrato di 20 milioni di euro per l’anno 2008.

Art. 18.

(Attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria)

    1. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l’estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinato in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano disavanzi.

    2. Le regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato di cui al comma 1, sono tenute a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.
    3. All’erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, da accreditarsi su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate, lo Stato procede, anche in tranches successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell’advisor contabile, come previsto nei singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell’economia e delle finanze e ciascuna regione. All’atto dell’erogazione le regioni interessate provvedono all’immediata estinzione dei debiti pregressi per l’importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze e della salute.
    4. In presenza della sottoscrizione dell’accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell’articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate che non hanno rispettato il patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 spetta l’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l’anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal relativo piano.


Capo III

MISSIONE 4 – L’ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Art. 19.

(Potenziamento della presenza italiana presso le istituzioni europee)

    1. Al fine di promuovere lo scambio di esperienze tra la pubblica amministrazione italiana e le istituzioni comunitarie, anche nella fase di accesso agli uffici delle stesse, sono organizzati, con modalità da stabilire con successivo decreto ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche europee d’intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione, seminari per la formazione specifica in materie comunitarie, diretti a cittadini italiani vincitori di concorsi banditi dalle istituzioni comunitarie.

    2. Il Ministro delle riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione, d’intesa con il Ministro delle politiche europee e con il Ministro degli affari esteri, provvede ad attivare fino ad un massimo di cinquanta tirocini per ciascun anno, finalizzati all’inserimento dei soggetti di cui al comma 1, presso le singole istituzioni comunitarie o presso uffici delle pubbliche amministrazioni italiane, anche delle regioni e degli enti locali, preposti alla cura dei rapporti istituzionali con i servizi della Commissione europea e del Consiglio dell’Unione europea.
    3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima di euro 340.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
    4. A seguito delle decisioni della Commissione europea C (2005) 4477 del 28 novembre 2005 e C (2007) 287 del 6 febbraio 2007 di non rinnovare la sua partecipazione al Centro nazionale di informazione e documentazione europea – Gruppo europeo d’interesse economico, la legge 23 giugno 2000, n. 178, recante l’istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea, è abrogata dal 1º gennaio 2008.
    5. Al fine di continuare ad assicurare l’impegno dello Stato italiano nelle attività di informazione e documentazione europea e di garantirne la più ampia diffusione nel rispetto del principio di trasparenza, il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie provvede, in collaborazione con il Parlamento europeo e la Commissione europea, anche attraverso convenzioni con soggetti esterni all’amministrazione, alla realizzazione di programmi di diffusione dell’informazione e della documentazione sul processo di integrazione e sulle politiche europee.
    6. Il Ministro per le politiche europee presenta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari una relazione sulla realizzazione di detti programmi.
    7. All’onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si provvede, nel limite massimo annuo di 750.000 euro a decorrere dall’anno 2008, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo l della citata legge n. 178 del 2000.

Art. 20.

(Razionalizzazione degli organici e del personale utilizzato dagli uffici locali all’estero)

    1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all’articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il mese di giugno 2008, sono individuate le tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell’azione degli uffici all’estero, con l’obiettivo di razionalizzare la spesa destinata alle relative funzioni e di ridurre quella relativa all’utilizzazione degli esperti di cui all’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

    2. Il contingente di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, viene conseguentemente adeguato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
    3. Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi precedenti, previa verifica ed accertamento, è destinata ad alimentare, nel limite di 5 milioni per l’anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni a decorrere dall’anno 2009, il fondo di cui all’articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che per l’anno 2008 è integrato di 45 milioni di euro, e a decorrere dall’anno 2009 è integrato di 42,5 milioni di euro.
    4. Nel medesimo fondo confluiscono, altresì, le entrate accertate ai sensi dell’articolo 1, comma 568, della citata legge n. 296 del 2006, nel maggior limite di 40 milioni di euro, nonché quota parte delle dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione degli uffici all’estero.
    5. A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
    6. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1ª categoria sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria.
    7. Con decreto adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti in materia, sono disciplinate le modalità applicative della disposizione di cui al comma 6.

Art. 21.

(Organizzazione del vertice «G8» in Italia e approvazione della decisione comunitaria n. 2007/436/CE, Euratom)

    1. Per l’organizzazione del vertice «G8» previsto per l’anno 2009 è stanziata la somma di euro 30 milioni per l’anno 2008.

    2. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 11, paragrafo 3, della decisione stessa.

Capo IV

MISSIONE 5 – DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Art. 22.

(Sviluppo professionale delle Forze armate)

    1. Gli importi previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati dall’articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementati di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

    2. Allo scopo di continuare ad assicurare le capacità operative dello strumento militare per l’assolvimento dei compiti previsti dalla legge, la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1238, della citata legge n. 296 del 2006, è incrementata di 140 milioni di euro per l’anno 2008.
    3. La dotazione del fondo istituito dall’articolo 1, comma 899, della citata legge n. 296 del 2006, è determinata in 20 milioni di euro per l’anno 2008, dei quali 8 da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all’arsenale della Marina militare di Taranto.
    4. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2008. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

Capo V

MISSIONE 6 – GIUSTIZIA

Art. 23.

(Razionalizzazione del sistema delle
intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica
o telematica)

    1. Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio 2008 ad avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall’autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici dell’Amministrazione della giustizia. Contestualmente si procede all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 96, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

    2. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, procede al monitoraggio dei costi complessivi delle attività di intercettazione disposte dall’autorità giudiziaria.

Capo VI

MISSIONE 7 – ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA

Art. 24.

(Riattribuzione delle funzioni istituzionali
del personale in posizione di comando
appartenente alle Forze di polizia e
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

    1. Fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 14, a decorrere dal 1º febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello stesso. Resta fermo il divieto di cumulabilità previsto dall’articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 25.

(Potenziamento della sicurezza e
del soccorso pubblico)

    1. Per 1’anno 2008, è istituito nel bilancio del Ministero dell’interno un fondo di parte corrente per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell’interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale di bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Art. 26.

(Sicurezza della navigazione)

    1. Per l’anno 2008 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da iscrivere nel fondo di cui all’articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da ripartire, per le esigenze di funzionamento e per l’esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, con decreto del Ministro dei trasporti, da comunicare anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio.

    2. Al fine di sviluppare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008, 10 milioni di euro per l’anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Capo VII

MISSIONE 8 – SOCCORSO CIVILE

Art. 27.

(Chiusura dell’emergenza conseguente alla crisi sismica Umbria e Marche del 1997)

    1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) Dopo il comma 7 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
    «7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni del presente decreto e dei piani e programmi predisposti in attuazione delle ordinanze emanate, durante la vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell’interno e dai commissari delegati»;
        b) al comma 7 dell’articolo 3 le parole: «alla fine dello stato di emergenza» sono sostituite con le parole: «al 31 dicembre 2012»;

        c) dopo l’articolo 10 è aggiunto il seguente: «Art. 10-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito del sisma del 16 dicembre 2000, che ha interessato i comuni della provincia di Terni, continuano ad applicarsi l’articolo 1, commi 4 e 5 dell’ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile e l’articolo 6 dell’ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile»;
        d) dopo il comma 5 dell’articolo 12 è aggiunto il seguente:

    «5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008-2012, i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell’interno nell’ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti stessi. La determinazione ed erogazione avvengono assumendo come base di calcolo le certificazioni analitiche del Ministero dell’interno relative all’anno 2006 e i relativi importi sono progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio.»;
        e) dopo l’ultimo periodo del comma 14 dell’articolo 14 è aggiunto il seguente periodo: «Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008-2012, le spese necessarie per le attività previste dal presente comma sono determinate ed erogate assumendo come base di calcolo la spesa sostenuta nel 2006 ed i relativi importi sono progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio».

        f) dopo il comma 5 dell’articolo 15 è aggiunto il seguente comma:

    «5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3 dell’articolo 17 dell’ordinanza ministeriale n. 2668 del 28 settembre 1997 sono versate nelle contabilità speciali di cui al comma 5 ed utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare».
    2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), si provvede nei limiti delle risorse di cui alla lettera f) del medesimo comma 1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si provvede nei limiti di euro 13,6 milioni per l’anno 2008, di euro 11,4 milioni per l’anno 2009 e di euro 9,2 milioni per l’anno 2010, di euro 7 milioni per l’anno 2011 e di euro 4,8 milioni per l’anno 2012.

    3. I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall’articolo 14, commi 1, 2 e 3 dell’ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, dall’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e dall’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall’articolo 13 dell’ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni ed integrazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilirsi nei limiti di 47 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze.

Capo VII

MISSIONE 9 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Art. 28.

(Pesca e vittime del mare)

    1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n.  561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, nonché di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti suddetti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.

    2. A carico del fondo di cui all’articolo 5, comma l-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della somma di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2008, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

Art. 29.

(Dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia)

    1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2008, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il terzo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

Capo IX

MISSIONE 10 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Art. 30.

(Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili)

    1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all’articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.

    2. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, è completata dal Ministro per lo sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Capo X

MISSIONE 11 – COMPETITIVITÀ E
SVILUPPO DELLE IMPRESE

Art. 31.

(Partecipazione a programmi europei ad alto contenuto tecnologico nei settori aeronautico, navale e terrestre)

    1. Per le finalità di cui all’articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 25 milioni di euro per l’anno 2009 e di 25 milioni di euro per l’anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

    2. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di euro 318 milioni per l’anno 2008, di euro 468 milioni per l’anno 2009, di euro 918 milioni per l’anno 2010 e di euro 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
    3. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali rispettivamente di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 25 milioni di euro per l’anno 2009 e di 25 milioni di euro per l’anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Art. 32.

(Sostegno all’imprenditoria femminile)

    1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 847, dopo le parole: «da piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti parole: «e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili»;

        b) al comma 848, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui si adottino misure per sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili il decreto che fissa i criteri di intervento è adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto col Ministro per i diritti e le pari opportunità».

Capo XI

MISSIONE 13 – DIRITTO ALLA
MOBILITÀ

Art. 33.

(Interventi a favore dell’industria
cantieristica e delle imprese armatoriali)

    1. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2008 e di 14 milioni di euro per l’anno 2009.

    2. Per il completamento degli interventi di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l’anno 2008, di 21 milioni di euro per l’anno 2009 e di 25 milioni di euro per l’anno 2010.
    3. Il fondo di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è integrato di 4 milioni di euro per 1’anno 2008 e di 10 milioni di euro per l’anno 2009.
    4. A decorrere dal 1º gennaio 2008, è istituito, presso il Ministero dei trasporti, un fondo destinato a interventi volti a migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto oltre quanto previsto dalla normativa vigente. La dotazione iniziale di tale fondo è pari a 1 milione di euro per l’anno 2008 ed a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
    5. Il fondo ha la funzione di provvedere alla erogazione di un contributo per attività di ricerca e definizione degli opportuni standard di efficienza energetica e ambientale alla luce delle tecnologie innovative disponibili, per 1’individuazione degli impedimenti burocratici, logistici e organizzativi che riducono l’efficienza energetica e incrementano le emissioni del trasporto marittimo, per campagne informative sul trasporto marittimo sostenibile, sulle opportunità tecnologiche praticabili e sulle migliori pratiche riguardanti soluzioni già attuate, nonché per favorire gli investimenti e compensare i maggiori oneri operativi derivanti da interventi strutturali e impiantistici, componenti e sistemi, ivi inclusi i sistemi di gestione e controllo, i trattamenti autoleviganti e antivegetativi di carena che consentono una maggior efficienza energetica della nave in rapporto alla sua capacità di trasporto o la riduzione delle emissioni in atmosfera, in navigazione e in porto, oltre quanto previsto dalla vigente normativa internazionale e comunitaria.
    6. Il Ministro dei trasporti, di intesa col Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indici e gli standard energetici e ambientaIi necessari per soddisfare le finalità di cui al comma 2, ivi incluse le modalità di verifica e certificazione da parte dell’ente tecnico, da definirsi in coerenza con la normativa internazionale e comunitaria, graduando la decorrenza del beneficio e l’entità del medesimo in funzione dei miglioramenti di efficienza energetica e ambientale ottenuti con gli interventi adottati.
    7. Il Ministro dei trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefici di cui al presente articolo, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 1. Il contributo non può superare il 30 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali ed il 40 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard energetici, con l’eccezione delle attività per studi, ricerche e campagne informative, nonché per gli impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all’utilizzo della corrente di terra, per le quali viene riconosciuto fino al 100 per cento dei costi di investimento e dei costi operativi.
    8. Il Ministero dei trasporti promuove la realizzazione di accordi con le autorità portuali e i fornitori di energia elettrica per l’approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati e compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto.
    9. All’articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «in traffico internazionale» sono soppresse.
    10. All’articolo 56, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «della predetta sezione I» sono inserite le seguenti: «e del capo VI del titolo II».
    11. Le disposizioni di cui all’articolo 102, commi 1, 2, 3, e 7 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l’opzione prevista dall’articolo 115, comma 4, del predetto testo unico, ad un’impresa che li destini all’esercizio della propria attività abituale.
    12. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore all’ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 11 anche al fine di assicurare che la riduzione delle entrate per il bilancio dello Stato non superi complessivamente la somma di 2,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
    13. L’efficacia del comma 11 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei trasporti provvede a richiedere l’autorizzazione alla Commissione europea.

Art. 34.

(Miglioramento del sistema di trasporto
nazionale per favorire l’intermodalità e
l’utilizzo di mezzi meno inquinanti)

    1. Le annualità relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono ridotte di 56.368.535 per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 per il 2013.

    2. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per l’ammontare di euro 113.077.881,25 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2008 al 2012.
    3. Gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni per il 2009 e di 10 milioni per il 2010.
    4. L’articolo 145, comma 40 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni è abrogato.
    5. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è ridotta della somma di euro 713.000 mila euro a decorrere dal 2008.
    6. Al fine di consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto, di cui alla legge 22 novembre 2002, n. 265, ed il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
    7. L’autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno quindicennale disposto dall’articolo 3, comma 2-ter, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è soppressa.
    8. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell’autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro – Reggio Calabria e per migliore la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 22 milioni di euro per l’anno 2009 e di 7 milioni di euro per l’anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento.
    9. La programmazione degli interventi e la ripartizione delle relative risorse sono approvate con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e del Ministro delle infrastrutture per gli interventi infrastrutturali.
    10. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuate con decreto del Ministro dei trasporti le risorse necessarie per il potenziamento e la sicurezza dell’aeroporto di Reggio Calabria, nonché per gli interventi di continuità territoriale da e per tale aeroporto e per l’adeguamento del servizio cargo da e per l’aeroporto di Catania.
    11. L’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 38 della legge 1º agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, prosegue per un ulteriore biennio, secondo le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2005, n. 167, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili rinvenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 38 della citata legge n. 166 del 2002.
    12. Con decreto del Ministro dei trasporti sono definite condizioni e modalità operative per l’attuazione di quanto previsto al comma 11. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti di cui al presente comma decorre il biennio di attuazione delle misure di cui al medesimo comma 11.
    13. Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell’articolo 38 della legge n. 166 del 2002, che residuano dall’attuazione, nel triennio 2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo sono utilizzate ai fini di quanto disposto dal comma 11 del presente articolo.
    14. L’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002, prosegue per un ulteriore triennio, secondo le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
    15. Il triennio di cui al precedente comma 11 decorre dalla data di sottoscrizione degli accordi di programma di cui all’articolo 38, comma 7, della legge n.  166 del 2002.
    16. Per l’attuazione di quanto disposto al precedente comma 11, sul Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti di cui al comma 6 dell’articolo 38 della legge n. 166 del 2002, istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
    17. Per il completamento e l’implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.
    18. Il contributo, previsto all’articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovrà essere utilizzato, prioritariamente, ai fini della riduzione del cofinanziamento nel limite del 35 per cento del contributo statale previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20 giugno 2005 e dalla conseguente convenzione in essere tra il Ministero dei trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata in data 21 dicembre 2006.
    19. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l’implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all’aumento dei controlli stradali, intensificare l’attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l’esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2008, di 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, di 49 milioni di euro per l’anno 2011, di 56 milioni di euro per l’anno 2012 e di 4 milioni di euro per l’anno 2013. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate per il ricondizionamento di impianti, tecnologie e strutture del Centro sperimentale impianti a fune di Montecompatri, al fine di garantirne l’operatività o in via subordinata l’affidamento a soggetti esterni adeguatamente qualificati, nel limite massimo di 2 milioni di euro.
    20. Per garantire il funzionamento della Cassa di previdenza e assistenza per i dipendenti dell’ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per l’anno 2008.
    21. Per il proseguimento degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 1038, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l’anno 2010.
    22. Il capitale sociale delle Ferrovie della Calabria S.r.l., delle ferrovie Appulo Lucane S.r.l. delle ferrovie del Sud-Est S.r.l. è aumentato nel 2008 rispettivamente di 10 milioni di euro per una spesa complessiva di 30 milioni di euro.

Capo XII

MISSIONE 14 – INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA

Art. 35.

(Finanziamento delle infrastrutture
di preminente interesse nazionale.
Legge obiettivo)

    1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse stanziate dal presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall’anno 2008 e dall’anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 36.

(Edilizia scolastica, penitenziaria
e sanitaria)

    1. È soppresso il Fondo di garanzia sui debiti contratti dai partiti politici, di cui all’articolo 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157. Le relative disponibilità confluiscono nei fondi per il rimborso da attribuire ai movimenti e partiti politici della medesima legge secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

    2. L’autorizzazione di spesa di cui alla citata legge n. 157 del 1999, è ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
    3. Il fondo di cui all’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.
    4. Per l’utilizzazione delle risorse di cui al comma 3, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è emanato sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e dell’economia e delle finanze.
    5. Al fine di fronteggiare l’emergenza penitenziaria con l’adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti o la realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 20 milioni di euro per l’anno 2009 e di 30 milioni di euro per l’anno 2010 per l’avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
    6. All’articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20 miliardi di euro» sono sostituite dalle parole: «23 miliardi di euro».
    7. All’articolo 1, comma 796, lettera n), secondo periodo, della citata legge n.  296 del 2006, le parole: «realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative» sono sostituite dalle seguenti: «realizzazione di strutture residenziali e l’acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali nel settore delle cure palliative».

Art. 37.

(Modifiche delle modalità di gestione dell’autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste: federalismo infrastrutturale)

    1. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all’ANAS S.p.A. possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture dall’ANAS S.p.A. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall’ANAS S.p.A. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.

    2. Le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l’Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all’Autostrada Padova-Venezia S.p.A. ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l’Anas S.p.A. e la Regione Veneto. La società, quale organismo di diritto pubblico, esercita l’attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l’Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall’Anas S.p.A. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, ovvero ad esse direttamente connesse.

Capo XIII

MISSIONE 15 – COMUNICAZIONI

Art. 38.

(Sostegno alle imprese editrici e TV locali)

    1. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, ai fini della quantificazione dei contributi previsti dall’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come definito con circolare dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e reso noto sul sito internet del Dipartimento stesso, debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.

    2. In applicazione dell’articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma disponibile per la liquidazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, è attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l’erogazione dei contributi in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa.
    3. A decorrere dalle domande relative all’anno 2007, le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono rimborsate direttamente all’impresa, nella misura del 40 per cento dell’importo totale delle bollette, al netto dell’IVA. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalità e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al comma 1.
    4. Il finanziamento annuale previsto per le TV locali dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2008.

Art. 39.

(Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre)

    1. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.A. (Infratel Italia), di cui all’articolo 7 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2008.

    2 Il Fondo per il passaggio al digitale di cui all’articolo 1, commi 927, 928 e 929 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2008.



Art. 40.

(Modifiche al testo unico
della radiotelevisione)

    1. All’articolo 44 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle ore di maggiore ascolto, alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al pre-acquisto e all’acquisto di opere europee. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. All’interno di tale quota del 10 per cento dei suddetti introiti le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il 30 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e le emittenti, i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento destinano almeno il 35 per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all’offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzione con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all’interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al pre-acquisto o all’acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell’infanzia. Gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni del mercato, alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e modalità stabiliti dall’Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge».
        b) il comma 5 è abrogato.

Capo XIV

MISSIONE 16 – COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Art. 41.

(Sostegno all’internazionalizzazione
del sistema economico italiano)

    1. Le somme disponibili al 31 dicembre 2007 relative alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1 e 3 della legge 31 marzo 2005, n. 56, nel limite massimo rispettivamente di euro 12 milioni e di euro 2 milioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all’entrata del bilancio statale nell’anno 2008 e successivamente riassegnate nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per essere destinate a!le finalità di cui all’articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Capo XV

MISSIONE 17 –
RICERCA E INNOVAZIONE

Art. 42.

(Promozione e sicurezza
della rete trapiantologica)

    1. Per consentire al Centro nazionale trapianti l’effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000, fermo restando quanto disposto dall’articolo 8, comma 7, della legge 1º aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni, e dall’articolo 92, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

    2. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l’impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla legge, il Centro nazionale trapianti, istituito con legge 1º aprile 1999, n. 91, ai fini dell’esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, fatta salva la disciplina prevista dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, può:

        a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie od internazionali;

        b) stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi compresa quella di cui all’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per quanto compatibile.

Art. 43.

(Ricerca e formazione
nel settore dei trasporti)

    1. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca interuniversitaria e alla formazione, prevedendo anche degli aiuti volti alla formazione in materia trasportistica in ambito internazionale, in una prospettiva multidisciplinare e multilaterale, è autorizzata la spesa di 2 milioni euro per l’anno 2008, di 5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 10 milioni di euro per l’anno 2010.

    2. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e con le modalità previste dall’articolo 1, comma 1042, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
    3. Per realizzare un sistema informativo del Ministero dei trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le Autostrade del Mare, è autorizzata la spesa di l0 milioni di euro per l’anno 2008.

Capo XVI

MISSIONE 18 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Art. 44.

(Tutela dal rischio idrogeologico)

    1. Per le finalità di difesa del suolo e per gli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta Piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, da attuare d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati tenuto conto dei piani di bacino ai sensi dell’articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179. Per l’attuazione del presente comma e per l’istituzione di fondi per il solare termodinamico e per l’innovazione ambientale è autorizzata la spesa di euro 265 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

    2. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla stipula di Accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l’estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall’articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
    3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, determinato nella misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

Art. 45.

(Realizzazione di aree verdi per migliorare la qualità dell’aria e tutelare la biodiversità)

    1. È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la riforestazione di aree incolte e antropizzate e per la realizzazione di parchi urbani e non nei comuni a maggiore crisi ambientale, al fine di ridurre le emissioni di CO

2

, di migliorare la qualità dell’aria e di tutelare la biodiversità.

 

Capo XVII

INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA

Art. 46.

(Disposizioni sulla spesa
e sull’uso dei farmaci)

    1. In nessun caso il medico curante può prescrivere, per il trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Parimenti, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, un medicinale industriale per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti dell’applicazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora per tale indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda.

    2. Ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e dell’articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, la Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco, subentrata nelle competenze della Commissione unica del farmaco, valuta, oltre ai profili di sicurezza, la presumibile efficacia del medicinale, sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse, almeno di fase seconda.
    3. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall’azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell’ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all’atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall’erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l’assistenza domiciliare alla ASL o all’organizzazione non lucrativa.
    4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.
    5. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 3 e 4 sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.
    6. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche seguenti:

        a) all’articolo 41, comma 1-bis, e all’articolo 43, commi 7 e 8, le parole «in corso di patologia neoplastica o degenerativa» sono soppresse;

        b) il comma 3 dell’articolo 42 è sostituito dal seguente:

    «3. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui al comma 1 devono tenere il registro di cui all’articolo 60, comma 1.»;
        c) all’articolo 43, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
    «4-bis. Per la prescrizione nell’ambito del Servizio sanitario nazionale di farmaci previsti dall’allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, emanato il 18 maggio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004; in tal caso ai fini della prescrizione devono essere rispettate le indicazioni del predetto decreto e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta ai fini del discarico nel registro previsto dall’articolo 60, comma 1. Il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, può, con proprio decreto, aggiornare l’elenco dei farmaci di cui all’allegato III-bis.»;
        d) all’articolo 45, comma 2, le parole: «sulle ricette previste dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis».

        e) all’articolo 60, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all’articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell’ultima registrazione.»;
        f) all’articolo 62, comma 1, le parole: «sezioni A e C,» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni A, B e C,»;
        g) all’articolo 63:

            1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall’ultima registrazione.»;

            2) il comma 2 è abrogato;

        h) al comma 1 dell’articolo 64, le parole: «previsto dagli articoli 42, 46 e 47» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dagli articoli 46 e 47».
    7. L’adempimento ai fini dell’accesso agli importi di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata nell’esercizio 2007, s’intende rispettato alle seguenti condizioni:
        a) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, alla verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate nell’anno 2007, negli importi definiti e comunicati alle regioni dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera l), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2005, ovvero, per le regioni che hanno sottoscritto un accordo con lo Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, negli importi programmati nei piani di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico. La verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure adottate dalle regioni è effettuata dal predetto Tavolo di verifica degli adempimenti, che si avvale del supporto tecnico dell’Agenzia italiana del farmaco;

        b) con riferimento al superamento della soglia del 3 cento per la spesa farmaceutica non convenzionata, alla verifica dell’idoneità e della congruità del processo attuativo dei Piani di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera adottati dalle regioni. La predetta verifica è effettuata congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvalgono del supporto tecnico dell’Agenzia italiana del farmaco.

Art. 47.

(Personale della Croce rossa italiana)

    1. Al fine di assicurare l’espletamento delle attività che la Croce rossa italiana svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell’onere relativo la Croce rossa italiana provvede nell’ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 48.

(Vaccinazione HPV
e partecipazione dell’Italia alle iniziative AMC e MDRI)

    1. A valere sulle risorse dell’apposito fondo da ripartire istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell’articolo 79 della presente legge, una quota delle medesime risorse pari a 30 milioni di euro per l’anno 2008 è destinata alla concessione, con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV basata sull’offerta attiva del vaccino.

    2. Per la partecipazione dell’Italia alle iniziative Advanced Market Commitments (AMC), per accelerare la scoperta di vaccini contro lo pneumococco, e MDRI, per la cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali, è autorizzata la complessiva spesa di euro 2.074 milioni, di cui 40 milioni per l’anno 2008, euro 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 ed euro 34 milioni per l’anno 2049.

Capo XVIII

MISSIONE 21 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI

Art. 49.

(Utilizzo più razionale delle risorse
disponibili per i beni e le attività culturali)

    1. Il quarto ed il quinto periodo del comma 8 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, aggiunti dall’articolo 1, comma 1143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai seguenti: «Gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali per i quali non risultino avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di approvazione sono riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nell’ambito dell’aggiornamento del piano e dell’assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993. Le risorse finanziarie relative agli interventi riprogrammati possono essere trasferite, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, da una contabilità speciale ad un’altra ai fini dell’attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione, ove possibile, nell’ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, titolari delle predette contabilità speciali, sono tenuti a comunicare alla Direzione generale centrale competente gli interventi per i quali non siano state avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti ai fini della riprogrammazione degli stessi».

Capo XIX

MISSIONE 22 –
ISTRUZIONE SCOLASTICA

Art. 50.

(Rilancio dell’efficienza
e dell’efficacia della scuola)

    1. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:

        a) a partire dall’anno scolastico 2008/2009, per l’istruzione liceale, l’attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;

        b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell’istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;
        c) il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2001, n. 333, è sostituito dal seguente: «Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331»;
        d) l’assorbimento del personale di cui all’articolo 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell’anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.

    2. Le economie di spesa di cui all’articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), del presente articolo sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l’anno 2008, euro 897 milioni per l’anno 2009, euro 1.218 milioni per l’anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall’anno 2011. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere da a) a d), del presente articolo, si applica la procedura prevista dall’articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

    3. Fermo restando quanto previsto dal comma 605, lettera b), dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell’obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.
    4. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all’articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi», fermo restando il rispetto dei princìpi sull’integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 3 del presente articolo e dal presente comma.
    5. All’articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 unità».
    6. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari periodici, con conseguente eliminazione delle cause che determinano la formazione di situazioni di precariato, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale scolastico e senza maggiori oneri per il sistema universitario.
    7. Fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni, vengono disciplinati:

        a) i corsi di specializzazione universitari con una forte componente di tirocinio, dimensionati sulla base delle previsioni territoriali del fabbisogno di insegnanti nell’ambito della programmazione universitaria e delle relative compatibilità finanziarie;

        b) le procedure selettive di natura concorsuale e formazione in servizio;
        c) i profili della valutazione degli esiti dell’attività didattica al termine della formazione in servizio.

    8. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 6 del presente articolo, dal quale non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica, sono abrogate le disposizioni, con esso incompatibili, di cui all’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.

    9. Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2110 e 2010/2011 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo.
    10. L’atto di indirizzo di cui al comma 9 contiene riferimenti relativi a:

        a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della programmazione dell’offerta formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, dell’organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331;

        b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi;
        c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti-studenti;
        d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche e alla popolazione scolastica effettiva, necessari per predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;
        e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;
        f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili grazie all’aumento complessivo dell’efficienza del servizio di istruzione nell’ambito territoriale di riferimento;
        g) modalità con cui realizzare una valutazione dell’effetto degli interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.

    11. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 9, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da rappresentanti regionali e/o provinciali dell’Amministrazione della pubblica istruzione, delle regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali, con il compito di:
        a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base degli elementi informativi previsti dall’atto di indirizzo di cui al comma 9, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere;

        b) supportare le azioni necessarie all’attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni, previa ricognizione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.

    12. Le proposte avanzate dall’organismo paritetico di coordinamento sono adottate, con propri provvedimenti, dalle amministrazioni competenti. L’organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

    13. I piani di cui al comma 11 sono adottati fermo restando, per la parte di competenza, quanto disposto dall’articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
    14. L’ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 11, ne riferisce all’organismo paritetico di coordinamento e predispone una relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero della pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la verifica delle economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
    15. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 14 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di miglioramento della qualità del settore della pubblica istruzione.
    16. Entro la fine dell’anno scolastico 2010/2011, sulla base del monitoraggio condotto ai sensi del comma 14 e della valutazione degli effetti di tale sperimentazione di cui al comma 10, lettera g), il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato all’estensione all’intero territorio nazionale del modello organizzativo adottato negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 9, tenendo conto degli elementi emersi dalla sperimentazione.
    17. Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse afferenti il settore dell’istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui al comma 15 può trovare applicazione l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.  367.

Art. 51.

(Alternanza scuola-lavoro
e attività di supporto)

    1. A decorrere dall’anno 2008, al fine di aumentare l’efficienza e la celerità dei processi di finanziamento degli interventi relativi all’alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, il finanziamento previsto all’articolo 9 del medesimo decreto legislativo, pari a euro 30 milioni, è iscritto in uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, avente la seguente denominazione: «Interventi per l’alternanza scuola-lavoro», riducendo corrispondentemente lo stanziamento del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

    2. Nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall’anno 2008, un importo, fino ad un massimo del 15 per cento della predetta autorizzazione di spesa è finalizzato: ai servizi istituzionali e generali dell’Amministrazione della pubblica istruzione; all’attività di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; alla promozione della cooperazione in materia culturale dell’Italia nell’Europa e nel mondo.

Capo XX

MISSIONE 23 – ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA

Art. 52.

(Strumenti per elevare l’efficienza e l’efficacia del sistema universitario nazionale)

    1. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca è istituto un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l’anno 2008, di 550 milioni di euro per l’anno 2009 e di 550 milioni di euro per l’anno 2010, comprensiva degli importi indicati all’articolo 95, commi 8 e 14, della presente legge. Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d’investimento individuate autonomamente dagli atenei.

    2. L’assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata all’adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tale piano è volto a:

        a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei;

        b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica;
        c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90 per cento della spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;
        d) ridefinire il vincolo dell’indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati;
        e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la CRUI, e che condizioni l’effettiva erogazione delle maggiori risorse all’adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano.

Capo XXI

MISSIONE 24 – DIRITTI SOCIALI,
SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA

Art. 53.

(Strumenti per la diffusione della cultura
e delle politiche di responsabilità sociale d’impresa)

    1. È istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000 relativa al fondo per le politiche sociali.

    2. Nell’ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, è finanziato il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, istituita dall’articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il contributo, di cui all’articolo 1, comma 1269, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato annualmente con decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato dalla Fondazione.
    3. Col medesimo Fondo sono finanziate una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d’impresa, nonché le attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta, l’organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.

Art. 54.

(Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione
al figlio biologico)

    1. L’articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

        «Art. 26. - (Adozioni e affidamenti). – 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

    2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
    3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.
    4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.
    5. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice.
    6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi».

    2. L’articolo 27 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.

    3. L’articolo 31 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

    «Art. 31. - (Adozioni e affidamenti) – 1. Il congedo di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

    2. Il congedo di cui all’articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore».

    4. L’articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
    «Art. 36. - (Adozioni e affidamenti). 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

    2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso del minore, in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
    3. L’indennità di cui all’articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia».

    5. L’articolo 37 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.

Art. 55.

(Sviluppo di un Piano contro la violenza
alle donne)

    1. Per l’anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.

Capo XXII

MISSIONE 25 – POLITICHE
PREVIDENZIALI

Art. 56.

(Investimenti degli enti previdenziali
in campo immobiliare)

    1. A decorrere dall’anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.

    2. Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 1.
    3. Al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e di altre norme speciali in materia, nonché del comma 1 del presente articolo, non costituiscono disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito ai fini del calcolo del limite del 3 per cento di cui al primo comma dell’articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e di quello eventualmente stabilito con il decreto di cui all’ottavo comma dello stesso articolo 40.
    4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di cui al comma 1, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al medesimo comma 1.
    5. A decorrere dal 1º gennaio 2008 non si applicano le percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili.

Art. 57.

(Gestioni previdenziali)

    1. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2008:

        a) in 416,42 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

        b) in 102,89 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

    2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2008 in 17.066,81 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.217,28 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

    3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 910,22 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,56 milioni di euro e di 59,39 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.

Art. 58.

(Trasferimenti all’INPS)

    1. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, valutati in 667,60 milioni di euro per l’esercizio 2006, sono utilizzate:

        a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l’anno 2006, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro;

        b) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2006 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 107,83 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

Art. 59.

(Accantonamento risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti
della pubblica amministrazione)

    1. Le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all’anno 2008, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 60.

(Determinazione del valore capitale
della quota di pensione spettante
agli iscritti al Fondo volo)

    1. Ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente all’entrata in vigore dell’articolo 11, comma 2, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell’INPS su conforme parere del comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

Art. 61.

(Interpretazione autentica degli articoli 25
e 35 del decreto legislativo n. 151, del 2001 nonché dell’articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140)

    1. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. L’articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140 si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto.

Art. 62.

(Risorse per l’attuazione del «Protocollo
su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili»
del 23 luglio 2007)

    1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel limite complessivo di 1.548 milioni di euro per l’anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l’anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.

CAPO XXIII

MISSIONE 26 – POLITICHE
PER IL LAVORO

Art. 63.

(Sostegno all’attività di formazione nell’ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia lavoro e ISFOL)

    1. Per l’anno 2008, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assegna a Italia lavoro s.p.a. 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

    2. All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008».
    3. Per consentire all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall’articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di svolgere le proprie funzioni istituzionali nonché di completare i processi di stabilizzazione previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto dei requisiti prescritti dall’articolo 1, comma 519, della medesima legge, a decorrere dall’anno 2008 il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell’Istituto medesimo è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione:

        a) per gli anni 2008 e 2009, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

        b) a decorrere dall’anno 2010, delle risorse del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 64.

(Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei carabinieri
per la tutela del lavoro)

    1. Le risorse stanziate dall’articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2008 sono così utilizzate:

        a) euro 1.734.650,70, per il finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro;

        b) euro 1.015.000,00, per l’incremento di organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, pari a 60 unità.

Art. 65.

(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori – ammortizzatori
sociali)

    1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.

    2. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo del comma 1 è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
    3. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
    4. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi delle crisi aziendali per cessazione di attività, sono destinati 30 milioni di euro per l’anno 2008 alla finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
    5. Per l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti, all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» e dopo le parole: «nonché di 37 milioni di euro per il 2007» sono inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro per il 2008».

Art. 66.

(Incentivi per la riduzione dell’orario di
lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà)

    1. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Ai fini dell’attuazione del presente comma, è autorizzata per l’anno 2008 la spesa di 20 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 67.

(Sicurezza sui luoghi di lavoro)

    1. All’articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 3 agosto 2007, n. 123, le parole: «da finanziare, a decorrere dall’anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 dell’INAIL» sono soppresse.

    2. All’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 123, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

    «7-bis. Per l’attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera p), è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2008».

Capo XXIV


MISSIONE 27 –IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

Art. 68.

(Politiche migratorie nazionali
e comunitarie)

    1. È autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno ai programmi finanziati dall’Unione europea attraverso i fondi europei in materia migratoria. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

    2. Il Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall’articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato di 50 milioni di euro per l’anno 2008.

Capo XXV

MISSIONE 28 – SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

Art. 69.

(Fondo per le aree sottoutilizzate)

    1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 863, le parole: «di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l’anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di cui 100 milioni per l’anno 2007, 1.100 milioni per l’anno 2008, 4.400 milioni per l’anno 2009, 9.166 milioni per l’anno 2010, 9.500 milioni per l’anno 2011, 11.000 milioni per l’anno 2012, 11.000 milioni per l’anno 2013, 9.400 milioni per l’anno 2014 e 8.713 milioni per l’anno 2015»;

        b) al comma 866, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili».

Art. 70.

(Misure per sostenere i giovani laureati
e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra)

    1. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel limite dell’85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:

        a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione di tale programma sarà disciplinata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il concerto delle regioni interessate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

        b) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start up, definite ai sensi di quanto previsto nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliari impiegati a decorrere dal periodo d’imposta dell’anno 2007. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle predette agevolazioni, che saranno autorizzate entro i limiti fissati al punto 5.4 della predetta Disciplina, saranno disciplinati con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
        c) la creazione di un fondo denominato «Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE», da destinare alla «riserva nuovi entranti» dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
        d) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d’impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998. n. 448;
        e) interventi a sostegno dell’attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.

    2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1 è adottato entro il mese di febbraio 2008.

    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 1 in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.

Art. 71.

(Contrasto all’esclusione sociale
negli spazi urbani)

    1. Il comma 340 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

    «340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342».
    2. Il comma 341 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:
    «341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:
        a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l’esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento;

        b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
        c) esenzione dall’imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall’anno 2008 e fino all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;
        d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel Sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l’esonero è limitato, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento.

    341-bis. Le piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1º gennaio 2008 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 dicembre 2006 legge n. 379.
        341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.
        341-quater. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai precedenti commi».

    3. Il comma 342 dell’articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

        «342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede, successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L’efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea».

Capo XXVI

MISSIONE 30 – GIOVANI E SPORT

Art. 72.

(Promozione dello sport)

    1. Al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute, e per la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’Osservatorio nazionale per l’impiantistica sportiva, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per lo sport di cittadinanza», al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 35 milioni di euro per l’anno 2009 e di 40 milioni di euro per l’anno 2010.

    2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo sono adottati dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
    3. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituto con l’articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2008.
    4. Il contributo al Comitato italiano paralimpico di cui all’articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Art. 73.

(Agenzia nazionale per i giovani)

    1. La dotazione organica del personale dell’Agenzia nazionale per i giovani di cui all’articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, è determinata in 45 unità di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia.

    2. Nell’ambito delle procedure di autorizzazione all’assunzione, mediante utilizzo dell’apposito fondo previsto dall’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prioritariamente considerata l’immissione in servizio del personale dell’Agenzia per i giovani.
    3. Nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale a tempo indeterminato, all’Agenzia per i giovani è consentito assumere, nel limite massimo di 15 unità, personale a tempo determinato con contratti di durata non superiore a due anni non rinnovabili, previo l’effettivo svolgimento di procedure di mobilità, nonché il ricorso al fuori ruolo o all’assegnazione temporanea di personale secondo le modalità previste dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Capo XXVII

MISSIONE 32 – SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 74.

(Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi)

    1. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, secondo le modalità ed i termini indicati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. II Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip s.p.a., individua, sulla base delle informazioni di cui al comma 1 elaborate attraverso l’utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa sostenibili per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.
    3. I responsabili degli uffici preposti agli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni indicate al comma 1 trasmettono i relativi programmi di acquisto, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, agli uffici preposti al controllo di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
    4. Gli indicatori di cui al comma 2 vengono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 1, anche attraverso la pubblicazione sui siti del Ministero dell’economia e delle finanze e di Consip s.p.a., quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell’attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell’attività di controllo della stessa. Il sistema delle autonomie locali può tener conto, nella propria attività di programmazione, dei detti indicatori, ove ritenuti rispondenti alle specifiche esigenze territoriali.
    5. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso Consip s.p.a., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l’utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.
    6. Gli uffici preposti al controllo di gestione di ciascuna amministrazione pubblica effettuano la verifica dell’osservanza dei parametri di cui al comma 3 dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, tenendo conto degli strumenti di cui al comma 5 del presente articolo.
    7. Gli acquisti di beni e servizi attraverso le convenzioni stipulate dalle centrali di acquisto costituite dalle regioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalle strutture territoriali preposte a programmi di centralizzazione degli acquisti, sono effettuati osservando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell’articolo 26 delle legge 23 dicembre 1999, n. 488, come limiti massimi nel caso di beni e servizi comparabili, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26.
    8. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini del concorso delle regioni e delle autonomie locali al rispetto del patto di stabilità interno, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l’acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza.
    9. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 500 milioni di euro per l’anno 2008, 700 milioni di euro per l’anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 75.

(Razionalizzazione degli acquisti tramite il sistema a rete delle centrali regionali)

    1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 457 è sostituito dal seguente:

    «457. Al fine di estendere gli effetti dei programmi di razionalizzazione della spesa pubblica, le centrali regionali, le strutture territoriali proposte a programmi di centralizzazione degli acquisti e la Consip s.p.a. costituiscono un sistema a rete ai sensi degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che opera attraverso: forme di complementarietà dei processi di razionalizzazione della spesa, anche con riferimento alla tipologia dei fabbisogni ed alle categorie merceologiche; criteri di interoperabilità delle piattaforme e delle infrastrutture tecnologiche per l’acquisto di beni e servizi, tenendo conto dei canoni di efficienza nell’utilizzo delle risorse finanziarie; trasferimento e condivisione di metodologie ed esperienze; monitoraggio del raggiungimento dei risultati».
    2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 457 è inserito il seguente:
        «457-bis. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente, entro il 31 ottobre di ogni anno, i programmi per la realizzazione delle finalità di cui al comma 457 e per lo sviluppo del sistema a rete. Dall’attuazione del comma 457 e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
    3. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 456 è abrogato.

Art. 76.

(Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili)

    1. A decorrere dall’anno 2008 la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell’ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1600 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

    2. Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.
    3. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
    4. All’articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta, ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate la Consip s.p.a. stipulate a livello territoriale.

    2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.
    2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di telefonia».

    5. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotti dal comma 4 del presente articolo.

    6. In relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese postali e telefoniche, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l’anno 2008, 12 milioni di euro per l’anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno altresì adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l’anno 2008, a 128 milioni di euro per l’anno 2009 e a 272 milioni di euro per l’anno 2010. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.
    7. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:

        a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio;

        b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
        c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

    8. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 7 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, di pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

    9. Qualora gli interventi di cui al presente articolo implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici.
    10. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.
    11. I piani triennali di cui al presente articolo sono resi pubblici con le modalità previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
    12. Le amministrazioni di cui al comma 7, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l’Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 7, provvedono a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi a:

        a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

        b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

    13. Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dal presente articolo.

    14. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due».
    15. Fino al 2 agosto 2009 l’organo collegiale di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 è costituito dal presidente e da tre membri; fino alla predetta data, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 77.

(Contenimento dei costi
della giustizia militare)

    1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell’ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1º maggio 2008:
        a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

        b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare di appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;
        c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità.

    2. Per le stesse finalità di cui al comma l, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si terranno dopo l’entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti all’articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti, rispettivamente, da cinque a tre, di cui almeno uno con funzioni di cassazione o di appello, e da due a uno, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della Repubblica è conseguentemente rideterminata la dotazione organica dell’ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.

    3. I procedimenti pendenti al 1º maggio 2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d’appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L’udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1 si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d’appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti.
    4. In relazione a quanto previsto al comma l, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

        a) il ruolo organico della magistratura ordinaria è rideterminato in 10.154 unità;

        b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell’ordine di scelta per il transito viene seguito l’ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti magistrati militari; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d’appello, con conservazione dell’anzianità e della qualifica maturata, nonché delle funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza, con esclusione di quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte; nell’ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all’organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti sono disposti d’ufficio partendo dall’ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti, sia a domanda sia d’ufficio, sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i trasferimenti dei magistrati componenti del Consiglio della magistratura militare hanno esecuzione dalla cessazione del mandato in corso del Consiglio stesso;
        c) sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari militari per effetto della soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d’ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici;
        d) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, viene individuato un numero di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, non superiore a quello corrispondente alle dotazioni organiche degli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1, che transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all’esperimento di mobilità di tipo volontario, i trasferimenti possono essere disposti d’ufficio.

    5. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all’articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. L’ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione è composto dal procuratore generale militare della Repubblica e da un sostituto procuratore generale militare.»;

        b) l’articolo 11 è abrogato.

    6. All’articolo 1 della legge n. 561 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: «uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente»;

        b) al comma 2, primo periodo, è soppressa la parola: «eletto»;
        c) al comma 4, le parole «sei componenti, di cui tre elettivi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro componenti, di cui due elettivi».

    7. Il termine di centottanta giorni di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, decorre per la magistratura militare dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 4, lettera c), del presente articolo.

    8. Dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all’incremento degli organici.

Art. 78.

(Divieto di estensione del giudicato)

    1. Per il triennio 2008-2010 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

Art. 79.

(Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese)

    1. A decorrere dall’anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all’entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all’elenco n. 1, allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente».

    2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.
    3. A decorrere dall’anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 2, è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell’anno 2006 ai pertinenti capitoli dell’entrata del Bilancio dello Stato. L’utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze in considerazione dell’andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all’andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.
    4. A decorrere dall’anno 2008, le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare la misura del 3 per cento del valore dell’immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all’1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell’1 per cento del valore dell’immobile utilizzato. Dall’attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 400 milioni per l’anno 2008, 415 milioni per l’anno 2009 e 425 milioni a decorrere dall’anno 2010.
    5. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 4 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della Amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
    6. L’Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede a determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le Amministrazioni ai fini dell’applicazione del comma 4 e a renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web dell’Agenzia stessa.
    7. Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti di cui al comma 4 al Ministro dell’economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.
    8. La presente norma non si applica agli immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
    9. A decorrere dall’anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai princìpi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti nel presente articolo. L’eventuale differenza tra l’importo delle predette spese relative all’anno 2007 e l’importo delle stesse, rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri del presente articolo, è versato annualmente all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull’applicazione del presente comma.
    10. Il comma 2 dell’articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
    11. Il comma 7 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

Art. 80.

(Regolamenti di organizzazione)

    1. All’esito della riorganizzazione di cui all’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante l’emanazione dei regolamenti ivi previsti, per l’organizzazione dei Ministeri si applicano le disposizioni dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 81.

(Contenimento degli uffici di diretta
collaborazione)

    1. All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell’organo di vertice dell’ente».

    2. Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le amministrazioni di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, è riassegnato secondo le procedure ordinarie.

Art. 82.

(Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali)

    1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per l’attuazione del programma di governo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

        b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall’articolo 9, comma l-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
        c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
        d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;
        e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell’attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
        f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);
        g) trasferimento, all’amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.

    2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l’acquisizione del parere della Commissione di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 25 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.

    3. Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell’elenco di cui all’allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 1, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi l e 2, è stabilita l’attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che debbono essere mantenute all’amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.
    4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla scadenza dei termini per l’emanazione dei regolamenti ai sensi del comma 1, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri interessati, è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi dello stesso comma 1.
    5. Sugli schemi di decreto di cui al comma 4 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
    6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
    7. A decorrere dal 1º gennaio 2008, è abrogato l’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11. Sono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in applicazione del citato articolo 28.
    8. A decorrere dalla data di cui al comma 7, dall’attuazione del presente articolo deve derivare il miglioramento dell’indebitamento netto di cui all’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche degli effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in applicazione dell’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In caso di accertamento di minori economie, rispetto ai predetti obiettivi di miglioramento dell’indebitamento netto, si applica il comma 621, lettera a), dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

Art. 83.

(Riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali)

    1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni;

        a) il comma 204 è sostituito dal seguente:
    «204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d’intesa tra l’Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immobili utilizzati per l’anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per cento per gli anni successivi.»;

        b) il comma 206 è sostituito dal seguente:

    «206. In sede di prima applicazione, il costo d’uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle Amministrazioni dello Stato è determinato in misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti dall’Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 2009, tale percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato.»;

        c) al comma 207, la parola «possono» è sostituita dalla seguente: «devono»;
        d) al comma 208, le parole «nell’atto di indirizzo di cui» sono soppresse.

    2. Dall’attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 140 milioni per l’anno 2008, 80 milioni per l’anno 2009 e 70 milioni a decorrere dall’anno 2010.

Capo XXVIII

MISSIONE 33 – FONDI DA RIPARTIRE

Art. 84.

(8 per mille e 5 per mille)

    1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è incrementata di 60 milioni di euro per l’anno 2008.

    2. Al comma 1237 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro».

Capo XXIX

DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE VALIDE PER TUTTE LE MISSIONI

Art. 85.

(Riduzione dei componenti degli organi
societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle
amministrazioni pubbliche)

    1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:

        a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a cinque, se composti attualmente da più di cinque membri e a sette, se composti attualmente da più di sette membri;

        b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;
        c) sopprimere la carica di vice presidente, eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;
        d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

    2. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.

    3. Nelle società di cui al comma 1 in cui le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detengono il controllo indiretto non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all’esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.
    4. Le società di cui al presente articolo adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip s.p.a., motivando espressamente le ragioni dell’eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.
    5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 1, lettera b), alle società di cui all’articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    6. Ai fini di quanto disciplinato dal presente articolo, alle società di cui all’articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.
    7. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante.

Art. 86.

(Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche)

    1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate da questi ultimi.
    3. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente articolo e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.
    4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 87.

(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche)

    1. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza.

    2. L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 1.
    3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma l.
    4. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma l, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.
    5. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 3, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell’anno precedente all’istituzione o all’assunzione di partecipazioni di cui al comma 3, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.
    6. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 3 e 4 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

Art. 88.

(Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti, dei trasferimenti correnti per le imprese e delle
risorse per contratti di servizio e
di programma)

    1. A decorrere dall’anno 2008, il fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell’articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo. L’articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, cessa di avere efficacia a decorrere dall’anno 2008.

    2. A decorrere dall’esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cessano di avere efficacia. Le disponibilità dei Fondi da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese, di cui ai predetti commi, sono destinate alle finalità di cui alle disposizioni normative indicate nell’elenco 3 della medesima legge n. 266 del 2005.



Art. 89.

(Riqualificazione del bilancio dello Stato
attraverso una modifica del termine di
perenzione dei residui delle spese in conto capitale e programma di ricognizione)

    1. All’articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le parole: «settimo esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo esercizio successivo».

    2. Con cadenza triennale, a partire dall’anno 2008, e con le modalità di cui al comma 3, si provvede all’analisi ed alla valutazione dei residui passivi propri di conto capitale di cui all’articolo 275, comma 2, lettera c), del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati dall’articolo 20, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
    3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con le amministrazioni interessate, promuove un programma di ricognizione dei residui passivi di cui al comma 2, da attuare in sede di Conferenza permanente prevista dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e da concludere, entro il 30 aprile, con l’individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo più i presupposti di cui al medesimo comma 2, si dovrà procedere alla eliminazione.
    4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato l’ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi del comma 3, che sono conseguentemente versati dalle Amministrazioni interessate all’entrata del bilancio dello Stato, nonché l’ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi Fondi da istituire negli stati di previsione delle Amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L’utilizzazione dei Fondi è disposta con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.



Art. 90.

(Limiti ai prelevamenti
dalla Tesoreria statale)

    1. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell’elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all’importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell’anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti parco, le autorità portuali, il Ministero dell’economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, le agenzie fiscali di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell’articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell’articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell’anno precedente a quello di riferimento.

    2. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 1 per effettive e motivate esigenze. L’accoglimento della richiesta ovvero l’eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite entro la fine dell’anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale.
    3. Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui al comma 2 comporta che nell’anno successivo possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell’economia e delle finanze.




Art. 91.

(Limiti alle retribuzioni dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni)

    1. Il comma 593 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

    «593. Fermo restando quanto previsto al comma 466, la retribuzione di tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi tutti gli enti pubblici economici, non può superare quella del primo Presidente della Corte di cassazione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai titolari di qualsiasi incarico caratterizzato da durata e continuità della prestazione comunque conferito dalle medesime amministrazioni pubbliche e dalle società da queste totalmente o prevalentemente partecipate. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento; in caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e fermo restando quanto disposto dal periodo precedente; le amministrazioni pubbliche, ivi compresi tutti gli enti pubblici economici sono tenute alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato le deroghe sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Capo XXX

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 92.

(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni)

    1. Al comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di comprovata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».

    2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    3. L’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

    «Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). – 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa se non per esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi.

    2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l’utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.
    3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.
    4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.
    5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le convenzioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
    6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.
    7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all’articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all’articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche.
    8. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.
    9. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    10. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell’articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma per fini diversi, determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento».

    4. Con effetto dall’anno 2008 il limite di cui all’articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 15 per cento.

    5. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in sede di contrattazione integrativa e finanziate nell’ambito dei fondi unici di amministrazione, all’attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.
    6. In ogni caso, a decorrere dall’anno 2008, per le amministrazioni di cui al comma 1 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l’anno finanziario 2007.
    7. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.
    8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell’ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l’incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all’apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui all’articolo 95, comma 4.

Art. 93.

(Assunzioni di personale)

    1. Le assunzioni autorizzate per l’anno 2007 ai sensi del comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

    2. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

    «5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».
    3. All’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543» sono soppresse.

    4. Per l’anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2008, a 120 milioni di euro per l’anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l’anno 2008, a 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
    5. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.
    6. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.
    7. Per l’anno 2010, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
    8. Le assunzioni di cui al comma 7 sono autorizzate con la procedura di cui all’articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    9. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per il medesimo anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 7 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamenti pari a 25 milioni di euro per l’anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
    10. All’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato all’articolo 1, comma 537, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «a decorrere dall’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2011».
    11. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell’anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
    12. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l’estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all’assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
    13. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici e storico-artistici, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all’assunzione straordinaria di complessive cento unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell’arte ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
    14. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui al presente articolo nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    15. All’onere derivante dall’attuazione dei commi da 12 a 14, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall’anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.
    16. Allo scopo di potenziare il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni del Ministero dell’economia e delle finanze, in particolare in materia di politica economica e finanziaria, di politiche fiscali e di amministrazione generale, anche al fine di assecondare i processi in atto di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche, è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2008 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, per l’attuazione di un programma straordinario di reclutamento, attraverso procedure selettive aperte all’esterno per almeno la metà dei posti disponibili, di personale, anche di livello dirigenziale, di particolare qualificazione professionale. Si applica l’ultimo periodo del comma 481 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    17. Per l’anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane spa, già dipendente dall’Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato spa, già dipendente dall’Istituto poligrafico e zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l’anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, e dell’articolo 1 comma 6-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
    18. All’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al numero 3) della lettera c), le parole: «può essere valutata» sono sostituite dalle seguenti: «è verificata»;

        b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l’azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483».

    19. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:
        a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ove l’indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;

        b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ove l’indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;
        c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nella precedente, ove l’indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.

    20. L’indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 19 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006.

    21. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l’Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 19, lettera a).

Art. 94.

(Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

    1. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.

    2. Gli accordi di cui al comma 1 definiscono modalità e criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.
    3. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 1, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al comma 1 vengono definiti gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
    4. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 1, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell’inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 2, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 1 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
    5. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituita la banca dati informatica finalizzata all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità, prevista dall’articolo 9 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n, 80.
    6. La banca dati di cui al comma 5 costituisce base dati di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 95.

(Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco)

    1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intese ed accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall’articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a carico del bilancio statale sono incrementate per l’anno 2008 di 1.081 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2009 di 220 milioni di euro.

    2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, per il personale docente del comparto Scuola, in attuazione dell’Accordo sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall’anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.
    3. Per le finalità indicate al comma 1, le risorse previste dall’articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l’anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
    4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 3 sono stanziati, a decorrere dall’anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l’adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante l’attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.
    5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 3, al fine di migliorare l’operatività e la funzionalità del soccorso pubblico, sono stanziati, a decorrere dall’anno 2008, 6,5 milioni di euro da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
    6. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l’anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.
    7. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l’anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
    8. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 6 e 7, in deroga all’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l’anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università, ricompresi nel fondo di cui all’articolo 52, comma 1, della presente legge.
    9. Le somme indicate ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
    10. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
    11. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l’anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
    12. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l’anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
    13. Le somme di cui ai commi 11 e 12, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
    14. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale delle università, incluso quello di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di cui all’articolo 52, comma 1, della presente legge. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 96.

(Fondi speciali e tabelle)

    1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010, restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

    2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
    3. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
    4. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
    5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
    6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2008, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
    7. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell’allegato 1 alla presente legge.
    8. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell’allegato 2 alla presente legge.

Art. 97.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

    1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

    2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
    3. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d’attuazione.
    4. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2008.

 

Allegato A

        1. Ente italiano per la montagna (E.I.M.) – Istituito con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1279.
        2. Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (Is.I.A.O) – Istituito con la legge 25 novembre 1995, n. 505.
        3. Istituto agronomico per l’Oltremare (I.A.O.) – Istituito con regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazione, nella legge 19 maggio 1939, n. 737.
        4. Unione italiana di tiro a segno (U.I.T.S.) – Istituita con regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143.
        5. Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (U.N.U.C.I.) – Istituita con regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 261.
        6. Lega navale italiana (L.N.I.) – Istituita con regio decreto del 28 febbraio 1907, n. 48.
        7. Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) – Istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281.
        8. Ente nazionale risi –Istituito con regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni nella legge 21 dicembre 1931, n. 1783.
        9. Ente irriguo umbro toscano – Istituito con la legge 18 ottobre 1961, n. 1048.
        10. Unione Accademica Nazionale (U.A.N.) – Istituita con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2895.
        11. Fondazione Guglielmo Marconi – Istituita con regio-decreto 11 aprile 1938, n. 354.
        12. Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani» – Istituita con regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447, convertito con legge 27 dicembre 1937, n. 2254.
        13. Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori (O.N.F.A.) – Istituita con regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585.
        14. Opere laiche palatine pugliesi – Istituite con regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 359, convertito senza modificazioni dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000.
        15. Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III».
        16. Pio istituto elemosiniere.
        17. Istituto Beata Lucia di Narni.

Seguono elenchi ed allegati in formato PDF (459 Kb)

Segue prospetto di copertura in formato PDF (104 Kb)

Seguono tabelle in formato PDF (5.343 Kb)

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