Secondo la costituzione del 1920 l’Austria è uno Stato federale, caratterizzato certamente da regole sulla ripartizione delle competenze e da una costituzione finanziaria fortemente centraliste, ma che denota purtuttavia gli elementi essenziali di uno stato federale classico che, secondo la dottrina e la giurisprudenza, possono riassumersi nei seguenti principi:
a) il potere pubblico è ripartito tra Federazione e Länder secondo le regole previste dalla Costituzione federale. I Läender non si configurano come mere regioni autonome, istituite dalla Stato, ma come veri e propri Stati membri (Teilstaaten) dotati di autonomia costituzionale e di capacità impositiva. Essi partecipano inoltre alla legislazione (art. 42 B-VG) ed all’amministrazione (artt. 102-106 B-VG) della Federazione, ed una compressione delle loro competenze necessita dell’approvazione della Camera che li rappresenta nella Federazione, Il Consiglio federale (art. 44, comma 2, B-VG).
b) In base alla Costituzione federale, i Länder sono completamente equiordinati sotto il profilo delle rispettive competenze e, nell’ambito delle loro competenze legislative ed amministrative, sono inoltre equiordinati alla Federazione. La Costituzione federale prevede pertanto una vera “omogeneità federale”.
c) La Federazione ed i Länder sono individualità storiche-politiche fondate, sia sotto il profilo interno che sotto quello internazionale, sul principio dell’autodeterminazione dei popoli. Ciò significa che la Federazione non può sopprimere alcuno dei Länder che la compongono e che, in base alla Costituzione, non è possibile alcuna modifica dei confini provinciali senza il consenso del legislatore costituzionale (art. 3 B-VG). I Länder austriaci sono pertanto degli stati insopprimibili. Il cosiddetto diritto interno di autodeterminazione dei Länder trova la sua base giuridica non nella soggettività internazionale, ma nella posizione costituzionale di stati membri della Federazione austriaca.
d) La Federazione ed i Länder hanno sviluppato una serie di strumenti costituzionali e politici di collaborazione (federalismo cooperativo). Esistono pertanto “organismi Comuni” federali e provinciali, quali la Corte costituzionale (artt. 137-148 B-VG), la Corte amministrativa (artt. 129-136 B-VG), la Corte dei Conti (artt. 121-128 B-VG), il Difensore civico (artt. 148a-148j B-VG), l’esercito federale (artt. 78-81 B-VG), l’amministrazione statale nei änder (art. 15 comma 10, B-VG) e molti altri. Un importante elemento del federalismo cooperativo è inoltre costituito dalla cosiddetta lealtà federale (Bundestreue), che in Austria si manifesta in particolare come principio implicito di “obbligo di reciproca considerazione” (Beruecksichtigungsprinzip), ossia un dovere per tutti gli enti territoriali di non esercitare le rispettive competenze in danno degli altri enti.
Nonostante l’Austria si configuri, come si è visto, quale sistema federale, si riscontrano indubbiamente forti elementi centralistici. Il marcato centralismo del sistema federale austriaco ha numerose radici, basandosi da un lato sul lascito del sistema costituzionale della monarchia (prima del 1918), dall’altro sul cosiddetto “centralismo viennese”, ossia sulla tendenza centripeta delle corporazioni, della burocrazia, della Giustizia (almeno delle magistrature superiori) ed anche di molta della dottrina costituzionale. Le principali epifanie del centralismo austriaco si possono sintetizzare come segue:
a) oltre cento importanti materie rientrano nella competenza esclusiva della federazione, sia per la legislazione che per l’esecuzione.
b) Alcune delle fondamentali funzioni pubbliche sono riservate esclusivamente alla Federazione; in particolare l’intera attività giurisdizionale (civile, penale, amministrativa e costituzionale) e l’amministrazione della giustizia. La Federazione dispone inoltre dei cosiddetti “corpi di guardia” (Polizia e Gendarmeria) e dell’apparato militare, ed è competente per turri i controlli contabili sulle attività federali, provinciali e comunali.
c) L’attività amministrativa nei Länder è principalmente svolta nelle forme della cosiddetta “amministrazione federale indiretta”. Ciò significa che il primo ministro del Land, il Capitano provinciale (eletto dall’Assemblea) è titolare dell’attività esecutiva federale nel Land, ed in tali questioni è vincolato al potere di direttiva del ministro federale competente. I Laender, ed in particolare modo le Assemblee provinciali, non hanno in dette questioni amministrative alcuna possibilità di intervento né di controllo.
d) Infine, anche il sistema finanziario austriaco risulta particolarmente centralizzato. La competenza a disporre e riscuotere tributi è ripartita tra Federazione e Länder in forza di una legge federale ordinaria (legge di perequazione finanziaria), per cui in materia di ripartizione dei tributi il Consiglio federale ha un mero diritto di veto sospensivo e non (come nel caso delle leggi di rango costituzionale) un più incisivo diritto di approvazione. In conseguenza del descritto sistema ai Länder sono riconosciuti nei fatti pochissimi tributi propri, e le entrate provinciali si compongono in massima parte di quote sui tributi federali e di trasferimenti finanziari da parte della federazione e dei Comuni.
Il descritto quadro costituzionale formale del sistema federale austriaco rischia di essere fuorviante per chi voglia comprendere a fondo la situazione materiale, specie per le forti tendenze di carattere politico ed economico verso l’autonomia e l’indipendenza dei Länder.
Innanzitutto i rapporti dei Länder tra loro e tra questi e la Federazione sono improntati ad un forte federalismo cooperativo. Attraverso particolari organismi e procedimenti collaborativi, in particolare la Conferenza dei capitani provinciali (Landeshauptmaennerkonferenz) e L’Ufficio di collegamento dei Länder (Verbindungsstelle der Bundeslaender), i Länder riescono solitamente ad esprimere una posizione comune in sede di formazione della volontà generale. Sotto il profilo politico la Federazione non può permettersi di porsi in contrasto con la posizione comunemente espressa dei Länder attraverso un procedimento collaborativo, imponendo la sua opzione politica.
In conseguenza del descritto processo di formazione di una volontà comune dei Länder, questi non hanno conquistato un peso politico-contrattuale molto rilevante nei confronti della Federazione, sì che una modifica del sistema competenziale o del sistema di perequazione finanziaria può ormai avvenire di fatto solo in via collaborativa e sulla base di un percorso concordato tra federazione e Länder. Al descritto aumento del peso politico dei Länder ha contribuito sensibilmente anche la loro rafforzata posizione economica, ed in particolar modo i Länder occidentali ed il Land di Vienna dimostrano sempre più di essere soggetti economici dal peso rilevante, dalla cui forza economica la federazione sembra essere sempre più dipendente.
Un uletriore strumento per lo sviluppo dell’autonomia dei Länder (anche nei settori di loro competenza) è poi offerto dalla Costituzione formale; si tratta della cosiddetta “amministrazione economica” (Privatwirtschatsverwaltung), ossia del principio secondo il quale i normali criteri ri ripartizione delle competenze non valgono quando gli organi del potere pubblico agiscono con strumenti di diritto privato (art. 17 B-VG). Su questa base i Länder hanno dato vita ad un complesso sistema di incentivi economici e culturali, di politiche del lavoro, di assistenza sociale e sanitaria e di numerosi altri settori in cui si è sviluppata un’autonoma politica provinciale.
Pressoché indipendentemente dai descritti sviluppi verificatesi a livello federale, anche il federalismo dal basso ha progressivamente acquistato vigore nel sistema politico ed istituzionale dei Länder, in ciò certamente aiutato da una nuova concezione dell’autonomia costituzionale provinciale sviluppata dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale, che ha consentito alle costituzioni dei Länder di intraprendere nuove strade, non espressamente delineate nella Costituzione federale ma da questa neppure espressamente vietate.

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